REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9782 del
2008, proposto da
Melpignano Sergio, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Alessandro Pallottino ed Emanuele Pallottino, con domicilio eletto
presso Alessandro Pallottino in Roma, via Oslavia, 12;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di Roma,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto prefettizio prot. n. 51880 del
6.6.2008, notificato il 15.9.2008, con il quale è stata respinta l’istanza
tesa ad ottenere la revoca del provvedimento di divieto di detenere armi
da caccia; di ogni altro atto precedente, coevo, successivo e, comunque,
connesso al citato decreto prefettizio.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio
2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio parte
ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo
la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto diversi profili, ed
evidenziando quanto di seguito di espone.
Melpignano Sergio, già
titolare di porto d’armi ad uso caccia sportiva, in data 18/10/1996 si
vedeva notificare dalla Prefettura di Roma un divieto di detenzione di
armi, munizioni e materiale esplodente. Il presupposto del provvedimento
di divieto era dato dall’emissione da parte del Tribunale di Milano di una
ordinanza di custodia cautelare in carcere del 3/7/1996 per il reato di
concorso in corruzione aggravata. Successivamente, l’interessato veniva
assolto in relazione a tale ipotesi di reato ma, nelle more, subiva presso
il Tribunale di Perugia un procedimento per corruzione in atti giudiziari,
concluso con sentenza del 6/7/2001 con l’applicazione della pena ex art.
444 c.p.p. (patteggiamerito) ad un anno, sei mesi e venti giorni di
reclusione. Il 6/11/2006 il Tribunale di Perugia concedeva al Melpignano
la riabilitazione tenuto conto non solo dell’avvenuto decorso del tempo ma
anche della buona condotta e, quindi, della personalità del soggetto.
A
seguito di ciò, il Melpignano chiedeva alla Prefettura di Roma la revoca
del divieto di porto d’armi e la restituzione della relativa
licenza.
Con decreto prefettizio del 6/6/2008 prot. n. 51880, l’istanza
veniva respinta senza tenere conto della riabilitazione e omettendo di
considerare il favorevole giudizio del GUP di Perugia e l’intervenuta
estinzione del reato ex art. 445 c.p.p..
Ritenendo erronea ed
illegittima la determinazione assunta dall’Amministrazione, il Melpignano
ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.
L’Amministrazione
resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del
ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con una successiva memoria il
ricorrente ha argomentato ulteriormente la propria domanda di
annullamento.
All’udienza del 10 febbraio 2010 la causa è stata
trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio osserva che avverso il
provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di
ricorso.
a) Violazione degli articoli 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. (R.D. n.
773/1931); eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e
difetto di motivazione; violazione dell’art. 3 l.n. 241 del 1990.
Al
riguardo, è stato evidenziato che il diniego opposto dalla Prefettura alla
richiesta di revoca del divieto di detenere armi si basa sugli artt. 11 e
39 del TULPS in quanto si è ritenuto il Melpignano capace di abusare delle
armi, ma l’Amministrazione ha basato la propria determinazione
esclusivamente sulla scorta dell’intervenuta applicazione della pena su
richiesta ex art 444 c.p.p. (patteggiamento), omettendo di eseguire una
valutazione di ordine prognostico. Un corretto iter procedurale e
motivazionale avrebbe imposto l’analisi dei fatti (e dunque non solo del
reato ma anche del comportamento complessivo posteriore ai fatti, del
volontariato svolto, dell’intervenuta riabilitazione, della stessa
estinzione del reato), e avrebbe imposto di valutare successivamente la
sussistenza di una correlazione tra fatti esaminati e l’uso delle armi
(nella fattispecie inesistente). La natura di quelle armi (solo da
caccia), per eventualmente concludere (motivando) sul perché da quello
specifico reato fosse inferito un giudizio di inaffidabilità sull’uso
delle armi. Neanche l’applicazione dell’art. 43 TULPS avrebbe consentito
all’Amministrazione resistente di negare il porto d’armi al Melpignano,
posto che il reato oggetto della sentenza di patteggiamento non rientra
tra quelli per i quali la Prefettura è vincolata al ritiro del porto
d’armi.
b) Violazione sotto altro profilo dell’art. 11 T.U.L.P.S.
(R.D. n. 773/1931) e dell’art. 445 c.p.p..
In relazione a tali
violazioni il ricorrente ha osservato che l’avvenuta riabilitazione e
l’avvenuta estinzione del reato, attesa la natura di tali istituti,
avrebbero, ove esaminati, condotto l’Amministrazione a decisioni
differenti da quelle contestate. L’art. 11 TULPS, infatti, attribuisce
rilevanza all’intervenuta riabilitazione in quanto il primo comma del
citato articolo 11 vieta il rilascio delle autorizzazioni di polizia a chi
ha riportato una condanna superiore a tre anni per delitto non colposo “e
non ha ottenuto la riabilitazione”, sicché è chiaro che il legislatore ha
attribuito all’intervenuta riabilitazione (e, dunque, a maggior ragione
all’istituto dell’estinzione) il potere di “emendare” l’intervenuta
condanna, con la conseguenza che il condannato, purché riabilitato, ben
può aspirare alla concessione di una autorizzazione di polizia.
c)
Violazione degli art. 3 e 10 bis l.n. 241/1990 e dell’art. 445, comma 2,
c.p.p.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancata valutazione
di risultanze istruttorie e difetto di motivazione.
In ordine a questo
terzo motivo di ricorso è stato rilevato che a seguito di preavviso di
rigetto, il ricorrente ha presentato una breve memoria per illustrare le
ragioni fattuali e di diritto sulla base delle quali si riteneva di dover
procedere alla revoca del provvedimento di divieto a suo tempo adottato,
ma l’Amministrazione non ne ha tenuto conto, violando l’art. 10 bis della
legge n. 241 del 1990 e l’obbligo di motivare i provvedimenti
amministrativi. Stessa sorte è toccata alla memoria protocollata dalla
Prefettura il 31/10/2007, con la quale l’istante sollecitava
l’Amministrazione a tenere conto anche dell’intervenuta estinzione del
reato ex art. 445, comma 2, c.p.p.. Tali violazioni non possono essere
considerate irrilevanti facendo riferimento a quanto stabilito dall’art.
21 octies della legge n. 241 del 1990, perché tale norma di riferisce agli
atti vincolati mentre il provvedimento impugnato è caratterizzato da una
ampia discrezionalità.
2. L’Amministrazione resistente si è difesa
in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda;
contestando le censure avanzate dal ricorrente; affermando l’infondatezza
del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Il Collegio – sulla base
dell’esame della disciplina applicabile alla fattispecie e di quanto
emerge dalla documentazione prodotta in giudizio - ritiene che le censure
avanzate dal ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito
indicate.
Anzitutto, dal tenore del provvedimento impugnato emerge che
l’Amministrazione ha assunto le proprie determinazioni all’esito di una
istruttoria completa – avendo valutato l’istanza del Melpignano, la
memoria datata 31.10.2011, le note della Questura di Roma del 13.3.2007 e
7.5.2008, il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di Perugia del
4.11.2006 e le altre circostanze del caso concreto – motivando in modo
congruo in relazione agli esiti dell’istruttoria, ai dati di fatto che
hanno caratterizzato la vicenda e alle norme applicate, individuate negli
artt. 11 e 39 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
Per quanto concerne la
riabilitazione del Melpignano, va considerato che tale istituto è preso in
considerazione ed assume rilevanza in determinate ipotesi solo in
relazione alle licenze di polizia in generale (cfr. art. 11 del TULPS), ma
non anche riguardo alle licenze di porto d’arma (cfr. artt. 30 ss. del
TULPS). Pertanto, deve ritenersi che la riabilitazione prevista dall'art.
179 c.p. non incida sulla rilevanza giuridica della sentenza di condanna e
non impedisca all'Amministrazione di esercitare le proprie valutazioni
discrezionali considerando negativamente i fatti accertati nella condanna
riportata, quali sintomi di non affidamento all'uso corretto delle armi ai
fini del rilascio del porto d'armi (Consiglio Stato , sez. VI, 03 marzo
2010 , n. 1245).
Ciò posto, con particolare riferimento alla vicenda
che ha interessato il ricorrente va considerato che il provvedimento di
divieto a detenere armi, munizioni e esplodenti, emesso in data 18.10.1996
era stato adottato in quanto nei confronti del ricorrente era stata emessa
una ordinanza cautelare personale nell’ambito di un procedimento penale
per il reato di concorso in corruzione aggravata. Con sentenza n. 317/99
emessa dal Tribunale di Perugia il 20.12.1999 il Melpignano è stato
assolto dalle relative imputazioni.
A prescindere dalle motivazioni
dell’assoluzione (indicate nella nota della Questura di Roma del 9.3.2009)
va rilevato che dinanzi alla medesima Autorità giudiziaria di Perugia è
stato avviato un procedimento penale nei confronti del Melpignano,
concluso con sentenza del 6/7/2001 di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p. (patteggiamerito) ad un anno, sei mesi e venti giorni di
reclusione, per i reati di corruzione in atti giudiziari, corruzione
aggravata per un atto contrario ai doveri d’ufficio, false comunicazioni,
appropriazione indebita, violazione delle norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per
valutazione esagerata dei conferimenti in natura.
Sulla base di tali
dati di fatto, nel corso dell’istruttoria avente ad oggetto la valutazione
dell’istanza del 6.6.2008, di revoca del divieto di detenere armi in data
18.10.1996, sono state acquisite e valutate le note della Questura di Roma
Div. III Cat. 6D del 13.3.2007 e del 7.5.2008 recanti parere sfavorevole
alla revoca del citato provvedimento, in quanto “benché in ordine al
procedimento posto a base del divieto di detenzione armi e munizioni, sia
stata emessa sentenza di assoluzione, l’istante ha subìto,
successivamente, un’applicazione di pena, su richiesta delle parti, ad
anni uno, mesi sei e giorni 20 di reclusione in ordine a gravi delitti,
alcuni dei quali commessi continuativamente daI 1990 fino al 2001,
pertanto, ‘non appare rilevante’, ai fini della revoca in questione, che
il Tribunale Civile e Penale di Perugia — Ufficio in data 4.12.2006, abbia
concesso la riabilitazione con riguardo alla sentenza emessa dal GUP
presso lo stesso Tribunale di Perugia il 6.7.2001, ‘atteso che la stessa
assume rilevanza esclusivamente sulle eventuali pene accessorie e sugli
altri effetti penali della condanna, non valendo a mettere in discussione
l’esistenza dei fatti per cui lo tesso Melpignano ha, a suo tempo,
prestato il proprio consenso all’applicazione della pena
medesima”.
Tutte le circostanze indicate – ivi comprese quelle
evidenziate dal ricorrente con memoria del 31.12.2007 (richiamata anche
nel provvedimento impugnato) – sono state considerate e valutate, sicché
l’Amministrazione risulta aver correttamente operato considerando,
peraltro, che l'esercizio del potere di rilasciare o meno il porto d'armi,
accrescitivo della sfera giuridica del soggetto richiedente riguardante
importanti interessi pubblici, quali l'incolumità dei cittadini e la
prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall'eventuale
abuso delle armi, è ampiamente discrezionale e non può essere sindacato se
non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della
coerenza o del travisamento dei fatti. Del resto, qualunque precedente
penale può adeguatamente costituire il presupposto di una valutazione
negativa sull'affidabilità del privato circa il corretto uso delle armi, e
neppure è necessario che tale presupposto sia rappresentato da precedenti
penali (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 aprile 2010 , n. 1279) e
qualunque dato di fatto o circostanza rilevante possono essere presi in
considerazione e posti a fondamento delle determinazioni assunte in
materia dall’Amministrazione.
4. Alla luce delle considerazioni che
precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere
respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza, nella misura
liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto:
lo respinge;
condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che si
liquidano in complessivi 2.000,00 (duemila/00) euro;
ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro
Morabito, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2011