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| n. 3-2011 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE II - Sentenza 17 febbraio 2011 n. 328
M. Nicolosi Pres. -
I. Correale Est.
Associazione “Poker Sportivo Texas Montecatini A.S.
Dilettantistica” Sezione Sportiva (Avv. L. Poldaretti) contro il Ministero
dell'Interno e la Questura di Pistoia (Avvocatura dello Stato) |
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Giochi e scommesse - Gioco lecito – C.d. “poker sportivo”
esercitato dal vivo - Autorizzazione ex art. 86 del T.U.L.P.S. – Necessità
- Art. 38, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 - È riferibile
soltanto ai giochi di carte 'a distanza' – Mancanza autorizzazione -
Inibizione dell’attività Legittimità
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Nella materia dei giochi leciti, allo stato ed in attesa
dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, l.n.
88/09, operano i principi generali anteriori all’entrata in vigore di
detta legge, secondo i quali, in mancanza di concessione statale deve
ritenersi preclusa ai privati la possibilità di organizzare ed esercitare
il c.d. “poker sportivo” con modalità che prevedono il pagamento di una
posta d'ingresso e la corresponsione ai vincitori di una ricompensa, anche
di natura non pecuniaria, trattandosi di attività soggetta per legge, per
ragionevoli esigenze di tutela dell'ordine pubblico, a riserva statale,
come confermato anche dal comma 28 dell’art. 24 cit.. L'art. 38, comma 1,
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, per la sua collocazione sistematica, è
invece chiaramente riferibile soltanto ai giochi di carte 'a distanza',
ossia a quelli che si svolgono per via telematica ('on-line'), e non a
quelli che hanno luogo, come nel caso in esame, tra persone fisiche 'dal
vivo'. Pertanto in assenza in capo alla ricorrente della titolarità di
concessione per l'organizzazione e l'esercizio del gioco in questione, e
della conseguente autorizzazione di polizia prescritta dall'art. 86 del
T.U.L.P.S., è legittima l’inibizione dell’attività in questione posta in
essere dalla Questura di Pistoia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di
registro generale 91 del 2011, proposto da:
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Martina Panconi, nella qualità di Presidente e legale
rappresentante dell’associazione “Poker Sportivo Texas Montecatini A.S.
Dilettantistica” Sezione Sportiva, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Poldaretti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Guidi in
Firenze, via della Piazzuola, 15;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del
Ministro pro tempore, e Questura di Pistoia, in persona del Questore pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli
Arazzieri, 4;
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento emesso dalla Questura di
Pistoia in data 03.12.2010 rubricato al rif. Cat. K-2010/PAS Prot. n.
114/2010 PAS, con cui disponeva la cessazione immediata dell'attività di
Poker Sportivo presso il locali della Texas Montecatini posta in
Montecatini Terme Via U. Foscolo n. 19.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Vista la comparsa di costituzione in giudizio del
Ministero dell’Interno e della Questura di Pistoia;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 3 febbraio
2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come
specificato nel relativo verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi
dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, con ricorso a questo
Tribunale, notificato il 3 gennaio 2011 e depositato il successivo 14
gennaio, la rappresentante legale dell’associazione indicata in epigrafe
chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con il
quale il Questore di Pistoia aveva intimato la cessazione immediata
dell’attività di “poker sportivo” svolta nei locali di detta associazione
in Montecatini Terme, richiamando il contenuto dell’art. 24, comma 27,
l.n. 88/09 e precedenti comunicazioni, generali e specifiche, di
provvedere all’interruzione di detta attività;
Rilevato che la
ricorrente lamentava, senza specifica rubricazione dei vizi di violazione
di legge ed eccesso di potere, che il “poker sportivo” come praticato,
senza raccolta di denaro, non è qualificabile come gioco aleatorio ma di
abilità perché il praticante deve tenere conto di molte variabili e
necessità di allenamento costante, per cui non risultava applicabile al
caso di specie il richiamo dell’art. 24, comma 27, della legge
“Comunitaria 2008” che disciplina soltanto il poker sportivo con raccolta
di denaro, anche a distanza mediante strumento informatico, dato che
l’attività esercitata in Montecatini era consentibile quale mera attività
ludica, come anche confermato dalla giurisprudenza amministrativa in
alcune pronunce e come concluso dal Consiglio di Stato in sede consultiva
nel corso del 2008, che individuava specifici presupposti, tutti seguiti
dall’associazione ricorrente, che consentivano direttamente la pratica in
questione;
Rilevato che si costituivano in giudizio le amministrazioni
indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso;
Rilevato che,
alla camera di consiglio del 3 febbraio 2011, il Collegio, sentite le
parti sull’applicazione dell’art. 60 cod. proc. amm., tratteneva la causa
in decisione;
Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i
presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi
della suddetta norma;
Considerato che il ricorso - pur prescindendo
dall’esame della sua ammissibilità in ordine alla mancata previa
impugnazione delle note del 23 settembre 2009 e del 10 marzo 2010
richiamate nel provvedimento impugnato, ma non depositate in giudizio, con
cui la Questura aveva già diffidato tutti i gestori e la stessa ricorrente
all’esercizio del “poker sportivo” - non può trovare accoglimento, perché
il Collegio concorda con la più recente giurisprudenza che si è
pronunciata sul punto (TAR Veneto, Sez. III, 16.11.10 e TAR Lazio, Sez. I
ter, 11.8.10, n. 30593; TAR Piemonte, Sez. II, 12.6.09, nn. 1693 e 1694),
secondo cui l'art. 38, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, per la
sua collocazione sistematica, è chiaramente riferibile soltanto ai giochi
di carte "a distanza", ossia a quelli che si svolgono per via telematica
("on-line"), e non invece a quelli che hanno luogo, come nel caso in
esame, tra persone fisiche "dal vivo", e anche prima dell'art. 24, commi
27 e 28, della legge 7 luglio 2009, n. 89:
Considerato, quindi,
riguardo ai giochi di abilità, quando per la partecipazione a tali giochi
sia richiesto il pagamento di una qualunque posta in denaro e/o sia
prevista la corresponsione ai vincitori di una ricompensa di qualsiasi
natura, l'organizzazione e l'esercizio dei giochi medesimi sono riservati
allo Stato ai sensi dell’art. 1 d. lgs. 14.04.1948, n. 496, dell’art. 1
D.P.R. 24.01.2002 n. 33 e dell'art. 4 d.l. 08.07.2002, n. 138 convertito
in l. 08.08.2002, n. 178), che può esercitarli direttamente oppure tramite
propri concessionari, ossia attraverso soggetti titolari di concessioni
rilasciate periodicamente dalla stessa AAMS in esito a pubbliche gare"
(Tar Lazio, Sez. I ter, 11 agosto 2010, n. 30593);
Considerato che la
serie delle condizioni in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo
i suoi connaturati caratteri d'azzardo, potrebbe essere consentito quale
gioco di abilità, risultano sottoposte dal Ministero dell’Interno -
proprio al fine dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 24,
comma 27, l.n. 88/09 cit. - al parere del Consiglio di Stato (Sez. I, 22
ottobre 2008, n. 3237) richiamato anche da parte ricorrente, il quale le
ha ritenute condivisibili, ma che le stesse non risultano ancora trasfuse
in un testo normativo già approvato in via definitiva (e cioè nel
regolamento di disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo la
cui adozione è stata prevista dal citato comma 27), che valga a conferire
loro carattere di immediata precettività (TAR Veneto, Sez. III, n. 6051/10
cit. e TAR Lazio, Sez. I ter, n. 30593/10 cit.);
Considerato, quindi,
che, allo stato ed in attesa di detto regolamento, operano i principi
generali anteriori all’entrata in vigore della l. n. 89/2009, secondo i
quali, in mancanza di concessione statale, per quanto detto in precedenza,
deve ritenersi preclusa ai privati la possibilità di organizzare ed
esercitare il “poker sportivo” con modalità che prevedono il pagamento di
una posta d'ingresso e la corresponsione ai vincitori di una ricompensa,
anche di natura non pecuniaria, trattandosi di attività soggetta per
legge, per ragionevoli esigenze di tutela dell'ordine pubblico, a riserva
statale, come confermato anche dal comma 28 dell’art. 24 cit., secondo
cui: "....l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a
distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11
attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le
condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato";
Considerato che in assenza in capo
alla ricorrente della titolarità di concessione per l'organizzazione e
l'esercizio del gioco in questione, e della conseguente autorizzazione di
polizia prescritta dall'art. 86 del testo unico, l’attività in questione è
stata legittimamente inibita dalla Questura di Pistoia;
Considerato,
quindi, che il ricorso deve essere rigettato ma che sussistono giusti
motivi per compensare integralmente le spese di lite, anche alla luce
della novità della questione e di non unanimi precedenti
giurisprudenziali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60
c.p.a. sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio
del 3 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi,
Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pietro De
Berardinis, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2011
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