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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 5 marzo 2011 n. 322
Pres. Romeo – Est. Lopilato
Blu Sky Village S.r.l. e Sea Village S.r.l. (Avv. D. Colaci) c/ Ministero Per i Beni e le attività culturali (Avv. Stato) e Provincia di Catanzaro (Avv.ti R. Chiarella, F. Pallone)


Autorizzazione e concessioni – Aree di interesse paesaggistico – Progetto – Parere negativo – Preavviso di rigetto – Impugnazione – Inammissibilità – Ragioni – Inidoneità ad arrestare il procedimento – Conseguenze – Mancanza di interesse

 

 

In tema di interventi su immobili ed aree di interesse paesaggistico, deve ritenersi inammissibile per mancanza di interesse il ricorso avverso il preavviso di rigetto ed il parere negativo della Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici sulla compatibilità ambientale dei lavori, in quanto questi atti non sono idonei a determinare un arresto procedimentale, con la conseguenza che oggetto di impugnazione può essere esclusivamente l’atto finale adottato dall’amministrazione a seguito dello svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale. Infatti, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto in cui è reso noto il contenuto del parere vincolante, può instaurarsi un contraddittorio con il privato e, le eventuali contestazioni delle motivazioni di natura paesaggistica contenute nel parere, devono essere oggetto di un’ulteriore e autonoma valutazione da parte del Sopraintendente.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 884 del 2010, proposto da:

 

Blu Sky Village S.r.l., Sea Village S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Colaci, con domicilio eletto presso Virgilio Conte in Catanzaro L., via Bausan, n. 20

contro



Ministero Per i Beni e le attività culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, N. 34; Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio Per Le Province di Catanzaro,Cosenza e Crotone; Provincia di Catanzaro, rappresentato e difeso dagli avv. Roberta Chiarella, Federica Pallone, con domicilio eletto presso Federica Pallone in Catanzaro, ufficio legale amministrazione provinciale, p.zza Rossi

per l'annullamento



della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone n. 1227/P del 25 maggio 2010, con cui è stato espresso parere negativo vincolante, ai sensi dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, in ordine all’accoglimento dell’istanza presentata dalle società ricorrenti per ottenere il nullaosta paesaggistico relativo al piano attuativo unitario (piano di lottizzazione) per la realizzazione di un villaggio turistico in località “torre Mezzapraia” del Comune di Curinga; nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente e presupposto ed, in particolare, ove occorra, dei seguenti atti: 1) la nota del servizio autorizzazioni paesaggistiche della Provincia di Catanzaro n. 62641 del 31 maggio 2010, con cui è stato comunicato alle ricorrenti il preavviso di rigetto della citata istanza di nullaosta paesaggistico ed in allegato alla quale è stato trasmesso, per la prima volta, il parere negativo vincolante della Soprintendenza; 2) la nota prot. n. 57489 del 15.6.2010 del servizio autorizzazioni paesaggistiche della Provincia di Catanzaro con cui sono state nuovamente sollecitate le deduzioni procedimentali delle ricorrenti; 3) la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone n. 2587/P del 16 giugno 2010 con cui le ricorrenti sono state ulteriormente invitate a presentare le proprie osservazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Provincia di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1.– I ricorrenti premettono di avere presentato al Comune di Curinga un progetto per la realizzazione di un villaggio turistico in località Torre Mezzapraia e, dopo l’ottenimento da parte della Regione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale, di avere richiesto all’amministrazione comunale la convocazione di una conferenza di servizi per l’approvazione di un piano attuativo unitario.
Con nota n. 73 del 12 gennaio 2010 il responsabile dell’area urbanistica ha trasmesso la pratica all’amministrazione provinciale di Catanzaro per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Con nota n. 62641 del 31 maggio 2010 la Provincia ha comunicato il preavviso di rigetto, allegando il parere negativo della Soprintendenza n. 1227/P del 25 maggio 2010. Le ricorrenti hanno risposto di non volere interloquire con l’amministrazione in quanto, una volta intervenuto tale parere, la determinazione finale sarebbe stata comunque negativa.
Posto ciò, si assume che sia il preavviso di rigetto sia il parere sarebbero illegittimi per i seguenti motivi.
In primo luogo, si deduce la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto comunicare le ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione successivamente all’adozione di un parere negativo sarebbe inutile attesa la vincolatività di quest’ultimo.
In secondo luogo, si rileva l’inosservanza dell’art. 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà e sviamento dalla causa tipica. In particolare, si sottolinea che il parere negativo sarebbe stato reso avendo riguardo alla situazione esistente nel 1967 allorquando la zona era vincolata. Non si sarebbe tenuto conto del fatto che oggi tale zona è stata trasformata in area edificabile destinata ad espansione turistica.
In terzo luogo, si fa valere la violazione degli artt. 5 e 114 della Costituzione e dell’art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché l’invalidità degli atti impugnati per eccesso di potere, sub specie di sviamento dalla causa tipica. Ciò in quanto «la Soprintendenza, pur in assenza di un piano paessagistico contenente opposte indicazioni, ossia dell’unico strumento di pianificazione in grado di imporre ai Comuni la modifica della loro regolamentazione urbanistica, ha preteso di determinare una variazione implicita del PRG del Comune di Curinga».
Infine, si deduce l’illegittimità per «difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà», per avere l’amministrazione statale osservato un atteggiamento inspiegabilmente contraddittorio, atteso che, «pur avendo già avallato la costruzione del complesso turistico di grandi dimensioni nel terreno confinante a quello oggetto di intervento, allorquando ha esaminato l’istanza di nulla-osta avanzata dalle società istanti ha improvvisamente mutato orientamento e, senza chiarire i motivi di questo nuovo indirizzo, ha formulato parere negativo».
2.– Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Catanzaro e il Ministero per i beni e le attività culturali, chiedendo che il ricorso venga rigettato.

DIRITTO



1.– La risoluzione della controversia, descritta nella parte in fatto, presuppone che si delinei, sinteticamente, il quadro normativo di disciplina del potere amministrativo esercitato dall’amministrazione provinciale e statale.
2.– L’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) – a seguito delle rilevanti modifiche ad esso recate dal d.lgs. n. 63 del 2008 – prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendono intraprendere, corredato della prescritta documentazione, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione paesaggistica. Tale titolo abilitativo – che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o ad altri atti legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio – può essere rilasciato quando si verifica la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e l’oggetto della progettazione. Siamo, dunque, in presenza di beni privati di interesse pubblico soggetti a un rigoroso regime conservativo.
La competenza ad adottare l’autorizzazione spetta alla Regione che si avvale di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. La norma prevede che l’ente regionale può delegare l’esercizio delle funzioni, per i rispettivi territori, «a Province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, ovvero a Comuni (…)». Nella specie, la legge della Regione Calabria 28 febbraio 1995, n. 3 ha delegato la Provincia.
Nell’ambito del procedimento volto all’adozione del provvedimento in esame, è necessario acquisire il parere vincolante del Soprintendente (comma 5). Innovando rispetto alla previgente disciplina le funzioni statali vengono, pertanto, eserciate non in via successiva attraverso l’adozione di un atto di autotutela ma in via preventiva mediante un parere che si inserisce nell’ambito di un unico procedimento complesso.
Il successivo comma 8 prescrive che il Soprintendente rende il suddetto parere «limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico (…) entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti». La stessa disposizione prescrive che «entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
2.1.– Il richiamato art. 10-bis prevede che «nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti (….). Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale».
La norma in esame mira ad «instaurare un contraddittorio a carattere necessario tra la p.a. ed il cittadino» al fine sia di «aumentare le possibilità del privato di ottenere ciò a cui aspira» (Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828) sia di acquisire elementi che arricchiscono il patrimonio conoscitivo dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2452), consentendo una migliore definizione dell’interesse pubblico concreto che l’amministrazione stessa deve perseguire.
La prescritta partecipazione svolge, pertanto, una funzione difensiva e collaborativa. L’osservanza degli obblighi posti dall’art. 10-bis potrebbe assolvere anche ad una importante finalità deflattiva del contenzioso, evitando che si sposti nel processo ciò che dovrebbe svolgersi nel procedimento. Se, infatti, non si rende edotto il privato di tutte le ragioni che depongono per il rigetto della sua istanza, al fine di permettergli di esprimere, in ambito procedimentale, il suo “punto di vista, si costringe l’interessato a proporre ricorso giurisdizionale per fare valere in giudizio ciò che avrebbe potuto essere oggetto di accertamento in sede amministrativa.
2.3.– Dall’analisi del contenuto delle riportate disposizioni di regolamentazione del settore, risulta come l’art. 146, in ragione del richiamo effettuato all’art. 10-bis, presenti un contenuto non chiaro suscettibile di una duplice interpretazione.
Secondo una prima lettura, avendo il parere natura vincolante ed intervenendo il preavviso di rigetto successivamente ad esso, la partecipazione del privato non sarebbe comunque idonea a mettere in discussione il contenuto del parere già reso. In questa prospettiva, il suddetto preavviso – che normalmente, in ragione della sua natura endoprocedimentale, non è autonomamente impugnabile – dovrebbe essere oggetto di immediata contestazione giudiziale per la sua capacità di determinare un arresto procedimentale. E’ evidente come tale ricostruzione, per quanto possa essere giustificata dalla lettera della legge, vanificherebbe le plurime funzioni degli obblighi di comunicazione posti dall’art. 10-bis, riducendo la partecipazione procedimentale ad un mero simulacro formale inidonea ad incidere sugli aspetti di rilevanza paesaggistica del provvedimento finale.
In una diversa prospettiva interpretativa, la disposizione in esame deve essere intesa nel senso che, successivamente alla comunicazione del preavviso di rigetto in cui è reso noto, in particolare, il contenuto del parere vincolante, si può instaurare un contraddittorio assicurando la partecipazione del privato che deve essere in grado di indurre le amministrazioni competenti a mutare, eventualmente, il contenuto della determinazione che si intendeva adottare. Ciò implica che le osservazioni fatte pervenire devono essere oggetto, quando tendono a contestare le motivazioni di natura paesaggistica contenute nel parere, di una autonoma valutazione da parte del Soprintendente. In altri termini, le amministrazioni provinciali e statali che hanno, a diverso titolo, concorso alla definizione del contenuto del preavviso di rigetto sono obbligate ad aprire una parentesi procedimentale, seguendo l’iter prefigurato dall’art. 10-bis, al fine di valutare le eventuali osservazioni fatte pervenire e di cui occorre tenere conto nell’adozione dell’atto finale. In questa ottica, il preavviso di rigetto non è idoneo ad determinare un arresto procedimentale, con la conseguenza che oggetto di impugnazione deve essere esclusivamente l’atto finale adottato dall’amministrazione a seguito dello svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale.
2.3.– Questo Collegio ritiene preferibile seguire questa seconda opzione interpretativa, in quanto essa è la sola in grado di assegnare una valenza utile al richiamo operato dall’art. 146 alla norma contenuta nella legge n. 241 del 1990, consentendo, al contempo, la piena attuazione delle plurime funzioni perseguite mediante la garanzia della partecipazione del privato nelle forme indicate.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse. Infatti, l’amministrazione provinciale si è limitata a comunicare il preavviso di rigetto e non ha ancora adottato la determinazione finale che, secondo l’interpretazione fatta propria da questo Collegio, è l’unica che può essere oggetto di impugnazione.
2.– La natura della controversia e l’equivocità della norma di disciplina della vicenda in esame giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando:
a) dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2011





 

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