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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 18 febbraio 2011 n. 144
G. Mozzarelli Pres. U. Giovannini Est. R. Decanti (Avv. G. Fregni) contro l’Azienda U.S.L. di Modena (Avv. A. Della Fontana), l’Azienda U.S.L. di Modena: Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Area Sud - Sede di Vignola, e Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Area Sud - sede di Sassuolo (non costituita) e nei confronti di Caseificio Sociale Benvenuto Società Coop Agricola (non costituita)


Accesso agli atti amministrativi – Ai verbali di sopralluogo di tecnici ASL - Svolti nell’espletamento delle loro funzioni istituzionali di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro - Non sono coperti dal segreto istruttorio penale ex art. 329 c.p.p.– Diniego di accesso - Illegittimità

È illegittimo il diniego di accesso opposto dall’amministrazione sanitaria basato sulla ritenuta sottrazione all’accesso degli atti redatti dai propri dipendenti (entrambi nella loro qualità di agenti di Polizia Giudiziaria), in quanto documenti coperti da segreto istruttorio penale di cui all’art. 329 c.p.p.. Difatti non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale che, in quanto tale, è sottratto all’accesso; qualora, infatti, la denuncia sia stata presentata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, l’atto richiesto in ostensione non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329 c.p.p.. Nella specie si versa proprio in detta ultima ipotesi, trattandosi di verbali di sopralluogo effettuati da personale tecnico della Azienda U.S.L. di Modena al fine di accertare lo stato di conservazione delle coperture in eternit di alcuni edifici industriali e che, pertanto, sono stati da questi redatti nell’espletamento delle loro funzioni amministrative istituzionali in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.


N. 00144/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01099/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2010, proposto da:

 

Raffaele Decanti, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Vanni, in Bologna, via Farini n. 30;

contro



- Azienda U.S.L. di Modena, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Della Fontana, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53;

 

- Azienda U.S.L. di Modena: Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Area Sud - Sede di Vignola, e Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Area Sud - sede di Sassuolo, n.c..

nei confronti di
Caseificio Sociale Benvenuto Società Coop Agricola, non costituita in giudizio;

per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti di cui ai verbali di sopralluogo redatti dai tecnici della Azienda U.S.L. di Modena in data 1.9.2010 prot. n. 66645 e in data 10.9.2010 prot. n. 68926.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. di Modena;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria di questa sezione n. 56 del 2010 e vista, altresì, la documentazione depositata dall’amministrazione sanitaria resistente in data 10/12/2010, a riscontro di quanto richiesto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Con ricorso in materia di accesso ex art. 116 cod. proc. amm., il sig. Raffaele Decanti chiede pronuncia dichiarativa dell’illegittimità degli atti in data 1/9/2010 e 10/9/2010, con i quali l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena ha negato l’accesso agli atti dal medesimo richiesti in ostensione in data 10/8/2010. A sostegno della proposta azione camerale egli censura il diniego di accesso opposto dall’amministrazione sanitaria per violazione dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990 e per carenza di motivazione.
L’Azienda U.S.L. di Modena, costituitasi in giudizio, sostiene in primo luogo il difetto di legittimazione attiva del Decanti, in quanto estraneo al procedimento a cui si riferiscono gli atti e i documenti chiesti in visione. Sostiene inoltre l’amministrazione sanitaria che l’ostensione di tali atti, in quanto redatti da dipendenti comunali rivestenti la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, sarebbe impedita dal segreto istruttorio penale che graverebbe in ogni caso sugli atti posti in essere da tali soggetti nell’esercizio della funzione di polizia giudiziaria.
Con ordinanza collegiale n. 56 del 2010, la Sezione disponeva incombenti istruttori a carico dell’amministrazione sanitaria resistente, la quale, in data 10/12/2010, dava ad essa tempestivo riscontro, mediante deposito presso la Segreteria della Sezione di quanto richiesto.
Alla camera di consiglio del 15/12/2010, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio osserva che il presente ricorso avverso il diniego di accesso merita accoglimento.
Nel dettaglio, sussiste certamente un interesse diretto e attuale del ricorrente ad accedere agli atti istruttori redatti da personale tecnico dell’Azienda U.S.L. di Modena, dal medesimo formalmente richiesti in ostensione con lettera in data 10/8/2010 (doc. n. 5 del ricorrente).
L’interessato risiede infatti nel comune di Guiglia (MO), in fabbricato residenziale posto nelle immediate vicinanze dell’area nella quale sono situati alcuni edifici industriali del Caseificio Sociale di Benevento aventi coperture in eternit che sembrano versare in stato di degrado, con conseguente situazione di pericolo per la salute degli abitanti nelle aree circostanti dette costruzioni. Per tale ragione, l’odierno ricorrente ha sollecitato A.R.P.A. ad effettuare i controlli tecnici e gli eventuali interventi di bonifica necessari.
L’Agenzia Regionale ha quindi trasmesso, per competenza, detta richiesta all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, la quale, a sua volta, tramite proprio personale tecnico, ha eseguito i dovuti sopralluoghi e controlli. I relativi verbali di accertamento hanno costituito, poi, gli atti oggetto sia della richiesta di accesso del sig. Decanti sia dell’azione camerale in esame.
E’ evidente, quindi, la sussistenza, in capo all’odierno ricorrente, della posizione legittimante (derivante dal concreto e attuale interesse a tutelare la propria salute e quella degli altri abitanti della zona) per potere richiedere l’ostensione dei predetti atti istruttori in possesso dall’Azienda U.S.L. di Modena. Ciò premesso, il Collegio osserva che è illegittimo il diniego di accesso opposto dall’amministrazione sanitaria, in quanto basato sulla ritenuta sottrazione all’accesso degli atti redatti dai propri dipendenti (entrambi nella loro qualità di agenti di Polizia Giudiziaria), in quanto documenti coperti da segreto istruttorio penale di cui all’art. 329 c.p.p..
Sul punto, si osserva che il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa è nel senso di non ritenere che ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità giudiziaria costituisca atto coperto da segreto istruttorio penale che, in quanto tale, è sottratto all’accesso; qualora, infatti, la denuncia sia stata presentata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, l’atto richiesto in ostensione non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329 c.p.p.. (v. Cons. Stato, sez. VI, 9/12/2008 n. 6117).
Il Collegio osserva che, nel caso in esame, si versa proprio in detta ipotesi, trattandosi di verbali di sopralluogo effettuati da personale tecnico della Azienda U.S.L. di Modena al fine di accertare lo stato di conservazione delle coperture in eternit di alcuni edifici industriali e che, pertanto, sono stati da questi redatti nell’espletamento delle loro funzioni amministrative istituzionali in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Le considerazioni che precedono trovano poi ulteriore conferma nel fatto che, come è stato dichiarato dal Dirigente del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della A.U.S.L. di Modena a riscontro dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 56 del 2010, “…i verbali di sopralluogo, redatti all’esito dei predetti accessi, non sono stati inviati alla competente Procura della Repubblica in quanto, in base alle risultanze degli accessi medesimi e degli accertamenti eseguiti, non è stata ravvisata la sussistenza di ipotesi di reato”.
In definitiva, non essendo detti verbali mai stati inviati alla competente Procura della Repubblica, non vi è alcun valido elemento e/o argomento a sostegno della sottrazione all’accesso degli stessi perché coperti dal segreto istruttorio penale ex art. 329 c.p.p..
Il ricorso è pertanto accolto e, per l’effetto, si dispone che la A.U.S.L. di Modena consenta immediatamente al ricorrente l’accesso agli atti dal medesimo richiesti, come indicati in epigrafe.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla A.U.S.L. di Modena di consentire immediatamente al ricorrente l’accesso agli atti dal medesimo richiesti.
Condanna la A.U.S.L. di Modena, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre c.p.a. e i.v.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2011



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