T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 28 febbraio 2011 n. 180
G. Mozzarelli Pres. A. Pasi Est.
R. Decanti (Avv. G. Fregni) contro l’Azienda U.S.L. di Modena (Avv. A. Della Fontana), l’Azienda U.S.L. di Modena: Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Area Sud - Sede di Vignola, e Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Area Sud - sede di Sassuolo (non costituita) e nei confronti di Caseificio Sociale Benvenuto Società Coop Agricola (non costituita) |
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Giustizia amministrativa – Avviso di perenzione ultraquinquennale – Mancato riscontro nei termini – Recente ma anteriore DFU sottoscritta dai ricorrenti – Irrilevanza – Perenzione – Legittimità
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È legittima la perenzione di un ricorso laddove non sia stato dato alcun riscontro all’avviso di perenzione ultraquinquennale ex art.9, comma 2, della legge 205/2000. Ciò anche laddove anteriormente all’avviso sia stata presentata una nuova domanda di fissazione di udienza sottoscritta dai ricorrenti. Difatti l’art.9/2 c. legge 205/00 non prevede alcuna eccezione per il mancato riscontro all’avviso di perenzione, anche laddove il ricorrente abbia già dichiarato in qualsiasi forma o tempo (anche recente) il proprio persistente interesse alla prosecuzione del giudizio
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N. 00180/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01107/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1107 del 1997, proposto da:
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Forlai Erminia, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Minoccari, con domicilio eletto presso Alessandro Casoni in Bologna, via Farini 30; Camilla Forlai;
contro
Comune di Imola, rappresentato e difeso dall'avv. Silva Gotti, con domicilio eletto presso Silva Gotti in Bologna, via Santo Stefano 43;
per l'annullamento
del decreto di perenzione n. 7287/2010 depositato in data 4 agosto 2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Imola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le eredi della originaria ricorrente, nel costituirsi in data 15.12.2008, hanno rinnovato la domanda di fissazione di udienza, sottoscrivendola di proprio pugno.
Notificato loro,in data 26.11.2009, avviso di perenzione ultraquinquennale ex art.9, comma 2, della legge 205/2000, non vi hanno dato alcun riscontro. Ne è seguito il decreto di perenzione n.7287/10 del 4 agosto 2010, avverso il quale propongono l’odierna opposizione.
Esse sostengono che la DFU del 15.12.2008 ha tutte le caratteristiche formali e sostanziali della dichiarazione di persistente interesse al ricorso prevista dall’art.9 della legge 205/2000, in quanto reca la sottoscrizione autografa delle parti e del loro difensore, e manifesta espressamente la loro volontà di prosecuzione della causa. Pertanto, essa varrebbe ad impedire la perenzione ai sensi del citato art.9 legge 205/00.
Rileva il Collegio che, a prescindere dalla identità di contenuti, e di caratteristiche formali, rispetto alla dichiarazione di interesse ex art.9/2 c. legge 205/00, tale disposizione:
a) disciplina dettagliatamente gli oneri processuali e le uniche modalità procedimentali idonee ad evitare la perenzione di tutti i ricorsi ultraquinquennali, senza prefigurare alcuna deroga o eccezione all’obbligo di invio dell’avviso di perenzione e all’onere di darvi tempestivo riscontro;
b) non prevede, in particolare, alcuna eccezione laddove il ricorrente abbia già dichiarato in qualsiasi forma o tempo (anche recente) il proprio persistente interesse alla prosecuzione del giudizio (come si prospetta nel caso di specie);
c) indica tassativamente nei sei mesi successivi alla notifica dell’avviso di perenzione il periodo temporale in cui il ricorrente deve dichiarare il proprio persistente interesse, a pena di perenzione.
Nella fattispecie, dunque, del tutto esattamente l’avviso di perenzione è stato notificato benché le ricorrenti avessero già, e recentemente, manifestato interesse sottoscrivendo la d.f.u.
Non avendo le stesse riscontrato l’avviso in termini, ricorrono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di perenzione tassativamente disciplinata dall’art.9, comma 2, della legge 205/00.
L’opposizione va quindi respinta.
Nulla per le spese, in mancanza di controparti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2011
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