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| n. 3-2011 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE II - Sentenza 18 febbraio 2011 n. 341
Pres. Nicolosi –
Est. Massari
Soc. FAPIM S.p.A. (Avv. G. Iacopetti) c/ Comune di
Altopascio (Avv. F. Merusi) |
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1. Responsabilità amministrativa – Procedimento
amministrativo – Termine per la conclusione – Violazione – Risarcimento
danno – Prova – Necessità
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2. Responsabilità e risarcimento – Procedimento
amministrativo – Termine per la conclusione – Violazione – Danno ingiusto
– Risarcimento – Sussiste – Limiti
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3. Responsabilità amministrativa – Danno da ritardo –
Termini perentori – Previsione normativa – Necessità
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1. In materia di risarcimento del danno, la violazione
del termine ordinatorio previsto dall’art. 6 D.P.R. n. 447/1998 per la
conclusione del procedimento amministrativo inerente al rilascio del
permesso di costruire, non implica di per sé la sussistenza della colpa
della p.a.. Infatti, anche nelle ipotesi in cui la posizione soggettiva
vulnerata abbia natura di interesse soggettivo, la domanda è regolata dal
principio dell’onere della prova ex all’art. 2697 c.c. e, pertanto, il
danneggiato ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della
domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, ossia l’evento
dannoso, la condotta, la colpa, il nesso di causalità.
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2. In materia di risarcimento del danno da ritardo, deve
escludersi l’applicabilità dell’art. 2 bis della L. n. 241/1990, inerente
al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento, alle fattispecie verificatesi antecedentemente all’entrata
in vigore della norma anzidetta, ostandovi il principio di irretroattività
della legge.
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3. Non è configurabile un danno da ritardo in caso di
mancato rispetto dei termini normativamente stabiliti per la conclusione
del procedimento, se non nell’ipotesi in cui una norma espressamente
indichi come perentori tali termini. Infatti, in assenza di una previsione
ad hoc, i termini si considerano ordinatori.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del
2007, proposto da:
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Soc. FAPIM S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Iacopetti, con domicilio
eletto presso Giancarlo Geri in Firenze, via Ricasoli n. 32;
contro
Comune di Altopascio, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Merusi, con domicilio eletto
presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
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Azienda U.S.L. n. 2 Lucca, in persona del Direttore
generale p.t.;
per la condanna
delle Amministrazioni intimate al
risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del ritardo (silenzio)
inadempimento verificatosi nelle pratiche di autorizzazione all'inizio
dell'attività introdotte dalla Società ricorrente con istanze dirette al
Comune di Altopascio in data 09.07.2004 e 30.03.2006.
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Comune di Altopascio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio
2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
La società Euroinvest s.r.l., proprietaria di
alcuni terreni siti nel Comune di Altopascio, dopo l’approvazione di
apposita variante al PRG, chiedeva allo stesso Comune il rilascio dei
permessi di costruire, indicando come utilizzatrice dell’immobile la
società odierna ricorrente.
Dopo la realizzazione dell’immobile, in
data 30 luglio 2002, la Fapim presentava, ai sensi dell’art. 15 ter del
Regolamento comunale di igiene e sanità, istanza per il rilascio del
nullaosta necessario all’avvio dell’attività di produzione di accessori
per serramenti in alluminio
Il Comune di Altopascio trasmetteva in
data 1 agosto 2002 la domanda alla Azienda Usl n. 2 di Lucca per il parere
di competenza.
A seguito della produzione dei chiarimenti richiesti
alla società richiedente, l’ASL rilasciava in data 15 ottobre 2002 il
parere favorevole all’inizio dell’attività.
L’iter del procedimento si
arrestava, però, a seguito dell’accoglimento, da parte di questo T.A.R.,
del ricorso presentato da alcuni cittadini contro la variante al Piano
regolatore in cui si inseriva il progetto della Euroinvest e della
ricorrente.
Ottenuto nuovamente dalla Euroinvest s.r.l. il permesso di
costruzione per la realizzazione di due fabbricati industriali, la società
ricorrente avanzava nuovamente istanza per l’avvio della sua
attività.
La ASL n. 2, investita della questione per il rilascio del
parere di competenza, chiedeva al Comune se si volesse dar corso ad una
attività insalubre di 1^ o di 2^ classe. La Fapim trasmetteva perciò un
parere della ASSOFOND che qualificava l’attività in parola come insalubre
di 2^ classe a seguito del quale l’Azienda sanitaria rilasciava il parere
favorevole.
Dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione dei fabbricati
si rendeva necessario, in relazione ad alcune difformità rispetto al
progetto originario, richiedere una variante al permesso di costruire già
rilasciato, ottenuta attraverso una dichiarazione di idoneità del
direttore dei lavori.
Successivamente veniva richiesto nuovamente il
nullaosta per l’inizio dell’attività al Comune che, in data 11 aprile
2006, inviava l’istanza alla ASL per il parere di rito.
Dopo l’iniziale
avviso negativo espresso il 24 maggio 2006, conseguente all’asserita
incompletezza della documentazione che la Fapim provvedeva ad integrare
con una nota trasmessa il 5 giugno 2006, la ASL rilasciava il parere
favorevole il successivo 26 giugno.
Ritenendosi lesa nell’interesse
legittimo alla trasparenza e speditezza del procedimento, la società
ricorrente propone una domanda di risarcimento del danno ingiusto
asseritamente subito per effetto del ritardo verificatosi nelle pratiche
di autorizzazione all’inizio dell’attività, deducendo la violazione delle
norme in materia di trasparenza e partecipazione di cui agli artt. 1 e
segg. della l. n. 241, e quantificando il pregiudizio patrimoniale subito
in € 50.000 o in altra somma che dovrà essere stabilita dal Tribunale
anche disponendo una consulenza tecnica d’ufficio.
Si è costituito in
giudizio il Comune di Altopascio opponendosi all’accoglimento del
gravame.
Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2011 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame viene domandato il
risarcimento del danno ingiusto che la società ricorrente assume di aver
subito in conseguenza del ritardo verificatosi nelle pratiche di
autorizzazione all’inizio dell’attività di produzione di accessori per
serramenti in alluminio.
Si imputa, sostanzialmente, al Comune di
Altopascio e alla ASL n. 2 di Lucca di avere pretestuosamente intralciato
il rilascio del provvedimento attraverso la richiesta di superflue
integrazioni documentali, determinando così un ingiustificato ritardo
nella conclusione del procedimento.
In particolare, il parere di
competenza sarebbe stato rilasciato dall’Azienda sanitaria circa un mese
dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 6 del d.P.R. n. 447/1998 e
gravata da analogo ritardo sarebbe stata anche la stessa richiesta di
integrazione documentale senza contare che il Comune, attesa
l’inconferenza della richiesta, non avrebbe dovuto darvi corso.
La
ricorrente, secondo un orientamento dottrinale (peraltro largamente
minoritario in giurisprudenza) qualifica, quindi, la responsabilità
dell'Amministrazione per attività provvedimentale come responsabilità “da
contatto” nascente dall'inadempimento di una obbligazione senza
prestazione, comunque non ricollegata alla lesione dell'utilità finale cui
aspira il privato, ma derivante dalla sola violazione di quei particolari
obblighi stabiliti ex lege (tra i quali, nella fattispecie, la
conclusione tempestiva e senza aggravamenti del procedimento) ed il cui
rispetto è funzionale alla garanzia dell'affidamento del privato sulla
legittimità dell'azione amministrativa (Cass. civ. sez. I, 10 gennaio
2003, n. 157.
Con ciò, contrariamente alla posizione espressa dalle
Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 500/1999, e dalla
giurisprudenza amministrativa secondo cui la lesione di un interesse
legittimo pretensivo non comporta automaticamente il risarcimento del
danno causato dall'attività illegittima della P.A. se non quando esso
abbia determinato anche la lesione del bene della vita cui l'interesse
legittimo è collegato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 08 settembre 2009, n.
5266, T.A.R. Toscana, sez. II, 05 febbraio 2010, n. 190; T.A.R. Veneto,
sez. I, 29 gennaio 2010, n. 197; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 12
giugno 2009, n. 4005).
In particolare, secondo l’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato deve escludersi il risarcimento del danno da ritardo
della p.a. nel caso in cui i provvedimenti adottati in ritardo risultino
di carattere negativo per colui che ha presentato la relativa istanza di
rilascio e le statuizioni in essi contenute siano divenute inoppugnabili
(Cons. Stato, Ad. plen., 15 settembre 2005, n. 7).
Nella fattispecie,
peraltro, la questione si atteggia in termini differenti, non essendo
controversa la spettanza del bene della vita alla deducente che, in
effetti, si è vista rilasciare le autorizzazioni richieste, bensì il
differimento dell’iter necessario all’emissione del provvedimento,
venendo in rilievo, quindi, la violazione procedimentale consistente nel
superamento dei tempi stabiliti dalla legge per la conclusione del
procedimento stesso.
Nondimeno l’assunto della ricorrente non può
essere condiviso.
Va, in primo luogo, rilevato che costituisce ius
receptum il principio per cui i termini normativamente stabiliti per
la conclusione del procedimento devono essere considerati ordinatori
qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256; T.A.R.
Lazio, sez. I, 5 maggio 2009, n. 4567; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 11
febbraio 2010, n. 550).
Tale, quindi, deve ritenersi anche il termine
fissato dall’art. 6 del d.P.R. n. 447/1998 per la conclusione del
procedimento di cui trattasi.
Oltretutto deve porsi in evidenza che il
comma 8 della norma citata afferma che “Il procedimento, salvo quanto
disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, è concluso entro il termine di sessanta
giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per
iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura” e, quindi,
detto termine viene in rilevo solo nell’ipotesi in cui non occorrano
“chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al
rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il
progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie
modifiche al progetto..” (comma 4).
Né può sostenersi, come
correttamente rilevato dalla difesa del Comune, che alla fattispecie possa
essere applicato l’art. 2 bis della l. n. 241/1990 (introdotto dall'art.
7, comma 1, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n. 69) a tenore del quale
“Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma
1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione
del procedimento”, ostandovi il principio di irretroattività della
legge.
Ad avviso della ricorrente il danno da mero ritardo sarebbe
idoneo a fondare un danno risarcibile diverso e autonomo rispetto alla
lesione del bene della vita.
Posta in questi termini la questione non
si sottrae, tuttavia, al tema più generale della responsabilità della
pubblica amministrazione conseguente all’asserito illegittimo esercizio
dei propri poteri o del suo comportamento come fonte di danno
ingiusto.
E’ agevole in tale ottica rilevare che, secondo i principi
enucleati dalla giurisprudenza, la semplice violazione della norma non
implica di per sé, in materia di risarcimento danni, la sussistenza della
colpa dell'amministrazione, dovendo essere provata l’esistenza del danno,
il nesso causale con il provvedimento o la condotta dell’Amministrazione e
il profilo soggettivo della colpa.
Orbene, anche a prescindere dal
fatto che, nel caso di specie difetta la prova del danno risarcibile,
genericamente assunto, e privo di ogni indicazione in ordine alle
possibili voci di danno, la responsabilità del Comune viene fatta derivare
unicamente dal dato oggettivo del superamento del termine (peraltro
ordinatorio, come si è visto) per la conclusione del procedimento volto al
rilascio del nullaosta all’avvio dell’attività della ricorrente.
E’
noto in proposito che la domanda di risarcimento dei danni, anche quando
la posizione soggettiva vulnerata abbia natura di interesse legittimo, è
regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod.
civ., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Grava, perciò, sul
danneggiato l'onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli
elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto
illecito, ossia l’evento dannoso, la condotta, la colpa, il nesso di
causalità (Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2010, n. 6797).
Ne
discende, in ordine al danno - che la società ricorrente non può sottrarsi
all’onere di provarne l’esistenza, soprattutto tenendo conto dell’esiguità
del margine di superamento del termine fissato dalla legge, e neppure
potendo invocare il c.d. principio acquisitivo, in quanto attinente allo
svolgimento dell'istruttoria e non all'allegazione dei fatti che
costituiscono oggetto di prova.
Per quanto concerne la controversia
all’esame è poi necessaria la prova che l'inosservanza del termine di
conclusione del procedimento sia attribuibile a una condotta dolosa o
colposa dell’Amministrazione (T.A.R. Lazio, sez. I, 22 settembre 2010, n.
32382, T.A.R. Toscana, sez. II, 31 agosto 2010, n. 5145).
Si osserva in
proposito che, in relazione al procedimento introdotto con l’istanza del 9
luglio 2004, il lamentato superamento del termine fissato dall’art. 6,
comma 8, del d.P.R. n. 447/1998 va ricondotto alla richiesta di
integrazioni e chiarimenti avanzata dalla Asl n. 2 di Lucca e, quindi, non
può in alcun modo attribuirsi ad inerzia dell’Amministrazione comunale,
attesa la necessità di acquisire il parere dell’Azienda sanitaria. Né,
d’altro canto, la richiesta di quest’ultima appare pretestuosa, come
sostenuto dalla ricorrente, trattandosi di stabilire se, ai sensi del d.m.
5 settembre 1994, l’attività svolta dalla ricorrente andasse qualificata
come insalubre di 1^ o di 2^ classe, con evidenti ricadute sul regime
delle prescrizioni sanitarie da osservare.
Quanto alla procedura
avviata con la domanda del 30 marzo 2006 è la stessa ricorrente a rilevare
che il parere favorevole della ASL (ugualmente indispensabile) intervenuto
in data 26 giugno 2006 solo dopo un primo avviso negativo dell’ente, è
stato conseguito grazie all’intervento del Comune di Altopascio. In ogni
caso è agli atti documentazione dalla quale si evince che il parere
negativo inizialmente espresso dalla ASL era motivato (doc. n. 16 di parte
ricorrente) dalla carenza di elaborati grafici nell’istanza
dell’interessata concernenti profili connessi alla prevenzione degli
infortuni e alla sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro, cioè ad
aspetti non certo marginali e ultronei rispetto al rilascio del
nullaosta.
Se ne deve concludere che nel comportamento del Comune e in
quello della ASL, non sono ravvisabili quei profili meramente dilatori
lamentati dalla ricorrente e, conseguentemente, non appare comprovata la
colpa di tali Amministrazioni quale elemento soggettivo della
responsabilità delle medesime.
Per le considerazioni che precedono il
ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la
soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in €
3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera
di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari,
Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2011
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