Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2011 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 23 febbraio 2011 n. 1085
Pres. A. Guida, est. F. Guarracino
Angelino S.r.l. (Avv.ti Ferdinando Pinto, Giulio Renditisio e Rosa Persico) c. Seconda Università degli Studi di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)


Contratti P.A. - Gara – Servizio di Trasporto studenti – Proposta progettuale – Previsioni del disciplinare di gara – Difformità – Esclusione – Ragioni

E' legittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto studenti adottato dalla stazione appaltante nei confronti di un concorrente che, in violazione di una clausola contenuta nel disciplinare di gara, abbia omesso di indicare nella propria proposta progettuale il piano di carico degli studenti, in quanto, a fronte del chiaro ed inequivoco disposto letterale del disciplinare di gara, l'Amministrazione è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di una valutazione discrezionale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 338 del 2011, proposto da:

 

Angelino S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Lorenzo Angelino, rappresentato e difeso dal prof. Avv. Ferdinando Pinto e dagli avv. Giulio Renditisio e Rosa Persico, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del prof. Avv. Erik Furno in Napoli, via Cesario Console, 3;

contro



Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ex lege domicilia in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento
della nota n. 43975/2010 di comunicazione della determinazione di non aggiudicazione della gara di appalto per il servizio di trasposto studenti presso i poli della Seconda Università degli Studi di Napoli nel territorio di Caserta e provincia; e di ogni altro atto connesso e conseguente

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Seconda Università degli Studi di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO



Col ricorso in esame la ditta Angelino s.r.l., unica concorrente ad una gara indetta dalla S.U.N., con d.r. n. 1945 del 10 settembre 2010, per l’affidamento, mediante procedura aperta e col sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di trasporto studenti presso i Poli dell’università medesima nel territorio di Caserta e provincia per la durata di anni due, ha impugnato il provvedimento col quale la stazione appaltante ha determinato di non procedere all’aggiudicazione della gara per la inidoneità dell’offerta tecnica presentata.
L’amministrazione intimata ha resistito in giudizio con memoria, cui ha replicato parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2011, ricorrendone le condizioni, il ricorso è stato posto in decisione per essere definito con sentenza in forma semplificata.
La motivazione del provvedimento impugnato è duplice, facendo riferimento sia al mancato rispetto delle prescrizioni del disciplinare di gara, che alla inidoneità dell’offerta.
All’esito dell’esame della proposta tecnica della ricorrente, la commissione di gara (verbale di gara n. 3 della seduta riservata del 18 novembre 2010) aveva infatti concluso, da un lato, che questa non era conforme a quanto richiesto dalla lex specialis, poiché «contrariamente a quanto previsto dal punto B1, lett. a) del disciplinare di gara, nell’offerta tecnica non sono stati indicati i piani di carico elemento essenziale ai fini della valutazione e dell’analisi della fattibilità dell’offerta», e, dall’altro, che l’offerta medesima (sotto diversi profili analiticamente individuati) «non è idonea a soddisfare le esigenze che la stazione appaltante intende perseguire con un servizio di trasporto dedicato agli studenti».
La ricorrente, con sei motivi di impugnazione, ha contestato le conclusioni della commissione di gara, producendo, a suffragio delle proprie tesi difensive, una perizia tecnica.
Sennonché, il primo ed autonomo motivo di esclusione non appare superato dalle contestazioni ivi articolate.
Il disciplinare di gara, a pag. 7, punto B1 lett. a), prescrive che l’offerta economica si compone anche di un progetto relativo alla organizzazione del servizio (per il quale assegnare sino ad un massimo di 41 punti sui 60 a disposizione per l’offerta tecnica, su punti totali 100) contenente «la descrizione delle modalità e dei tempi di svolgimento del servizio: percorsi/tratte, piani di carico, orari indicativi di carico e scarico nei punti di raccolta stabiliti dal concorrente, fermate, n.autobus, n.corse».
La previsione del disciplinare non risulta, tuttavia, osservata, non avendo la ditta Angelino incluso nella offerta tecnica, come invece espressamente richiesto quale elemento integrante della stessa, il piano di carico degli studenti.
A fronte della espressa e limpida prescrizione del disciplinare, non può valere opinare, come invece fa la ricorrente, che la produzione dei piani di carico potesse essere sostituita dalla indicazione della potenzialità di carico di passeggeri sulle diverse linee, espressa in termini di posti offerti, e dall’insieme degli altri dati contenuti nelle tabelle dell’offerta, né prospettare che la omissione dei piani di carico potesse addebitarsi alla mancanza di disponibilità dei dati necessari per la loro definizione tecnica o, ancora, ragionare inferenzialmente dai requisiti di servizio.
Ed invero, una volta non contestata la legittimità della previsione della legge di gara che imponeva la formulazione dell’offerta tecnica nei termini predetti, rimane dirimente il fatto che tale previsione non sia stata rispettata.
Inoltre, sostenendo che la commissione dovesse supplire alla mancanza attraverso una autonoma ricostruzione dei dati contenuti nell’offerta tecnica (nel ricorso si richiamano i §§ 1.2, 4.4, 4.5 e 4.6 dell’offerta tecnica, corrispondenti, il primo, a una descrizione generale della soluzione di trasporto proposta e, gli altri, alle tabelle orarie dei servizi navetta e dei collegamenti), dagli esiti opinabili, si finisce per disattendere non soltanto la lettera, ma lo scopo della previsione del disciplinare, che persegue la più immediata, chiara ed esatta percezione della proposta negoziale promanante dalla impresa concorrente.
Per tali ragioni il ricorso va respinto, siccome infondato.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 338/2011), lo respinge. ---
Spese compensate. ---
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2011



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento