N. 00757/2011 REG.ORD.CAU.
N. 07742/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7742 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Ncr Italia Srl, in persona del legale rappresentante p.t. + Rti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via Archimede, 53;
contro
Società Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Satta, con domicilio eletto presso Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, 1/A;
nei confronti di
Società Wincor Nixdorf Srl, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo D'Antone, Andrea Lazzaretti, Carmelo Mendolia e Angela Panico, con domicilio eletto presso Andrea Lazzaretti in Roma, largo di Torre Argentina, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di aggiudicazione alla società Wincor Nixdorf s.r.l. dell'appalto per la fornitura di n. 1100 distributori automatici di banconote (atm) e software di base, installazione, site preparation, avvio in esercizio e servizio di manutenzione;
dei verbali della commissione aggiudicatrice e degli altri provvedimenti adottati da Poste Italiane nella parte in cui : (i) l’offerta tecnica di Wincor Nixdorf è stata considerata conforme ai requisiti minimi previsti dal capitolato speciale d’oneri – parte B; (ii) l’offerta della contro interessata è stata considerata completa e affidabile, nonostante la mancata presentazione di una valida dichiarazione di subappalto riferita ai lavori necessari per l’installazione e la messa in esercizio degli ATM e l’impossibilità per Wincor di eseguire direttamente le relative prestazioni; (iii) i giustificativi trasmessi da Wincor nell’ambito del procedimento di valutazione dell’anomalia sono stati ritenuti sufficienti dalla stazione appaltante ;
per quanto occorrer possa, del capitolato speciale d’oneri, nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di non ritenere necessarie per l’esecuzione dei lavori di impiantistica il possesso delle abilitazioni previste dal d.m. 37/08; nonché
per l’accertamento della inefficacia dell’eventuale contratto nelle more stipulato tra Poste Italiane e Wincor Nixdorf e del diritto del RTI tra NCR Italia e More One di subentrare all’attuale aggiudicataria nell’esecuzione della fornitura e delle relative opere; e ancora, in via subordinata
per la condanna di Poste Italiane al risarcimento per equivalente del pregiudizio sofferto dal RTI NCR Italia – More One;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa e di Wincor Nixdorf Srl;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il I ref. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che la presente controversia esuli dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto l’appalto in questione è afferente ad attività da esplicarsi nel regime di libera impresa e Poste Italiane non può essere qualificata ex lege come Ente aggiudicatore sottoposto alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici;
- che pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, e 55 del c.p.a., non può disporsi la misura cautelare richiesta dalla ricorrente con atto di motivi aggiunti del 15 febbraio 2011;
- di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
Respinge la domanda incidentale di sospensione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere
Rosa Perna, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2011