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n. 3-2011 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 17 febbraio 2011 n. 1523
Pres. Giovannini – Est. Stanizzi
F.I.S.E. – Federazione Imprese di Servizi (Avv.ti A. Clarizia, A. Contieri e G. Macri) c/ Commissario delegato – Assessore ambiente Provincia di Avellino (Avv. Stato).


1. Processo amministrativo – Associazioni di categoria – Legittimazione ad agire – Sussiste – Limite - Tutela interessi categoria.

 

2. Contratti della P.A. – Affidamento in house – Servizio gestione rifiuti - Art. 11 d.l. n. 195/2009 – Misure post emergenza in Campania – Specialità – Sussiste.

 

3. Contratti della P.A. - Servizio gestione rifiuti – Affidamento in house – Misure post emergenza in Campania – Temporaneità – Sussiste – Questione di illegittimità costituzionale – Non sussiste.

1. Le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, allorquando venga in rilievo la violazione di norme poste a tutela della categoria stessa o si tratti di perseguire comunque dei vantaggi, sia pure di carattere strumentale, riferibili alla sfera della categoria, con l’unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee (nel caso di specie è stata riconosciuta la legittimazione ad agire della Federazione Imprese Servizi avverso il provvedimento di affidamento in house del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti).

 

2. In tema di affidamento in house, si deve riconoscere carattere di specialità all’art. 11 del d.l. n. 195/2009, che detta misure per la cessazione dello stato di emergenza nella Regione Campania nel settore dei rifiuti e tra le misure previste viene ricompreso il subentro nei contratti in corso da parte delle amministrazioni provinciali anche per il tramite di loro società prescindendo da oneri procedimentali al solo fine di evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, rispetto alla regola generale di cui all’art. 23 bis d.l. n. 112/2008 che consente il ricorso all’affidamento in house solo in presenza – oltre che dei requisiti già individuati dalla giurisprudenza comunitaria ed interna, costituiti dalla totale partecipazione pubblica, dal c.d. controllo analogo, dalla rilevanza prevalente dell’attività svolta in house e relativi corollari – anche di eccezionali ragioni derivanti dal particolare contesto territoriale.

 

3. Con l’art. 11 del d.l. n. 195/2009, che prevede per le amministrazioni provinciali l’affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti, non è introdotta una deroga a tempo indefinito alla regola dell’affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica e delle competenze degli enti di cui all’art. 23 bis del d.l. n. 112/2008, essendo tale deroga delimitata alla sola fase inerente la cessazione dello stato di emergenza e di conseguente passaggio al regime ordinario, prevista al solo fine di evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale e che, peraltro, in quanto riferita unicamente al subentro delle società provinciali nei contratti in corso, deve intendersi limitata alla durata dei contratti. Pertanto, la citata previsione non appare affetta da profili di incostituzionalità.


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