T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 24 febbraio 2011 n. 1146
Pres. S. Veneziano, est. M. Liguori
Vinaccia Alfredo e Vespoli Pulina (Avv. Silvia De Angelis) c. Comune di Massa Lubrense (Avv. Sergio Mascolo) |
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1. Giustizia amministrativa - Generalità - Sentenza e decisione - Decisione in forma semplificata - Assunta in camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare - Obbligo del giudice di dare mera informazione alle parti costituite - Sussiste - Obbligo di ottenere il consenso delle medesime parti - Non sussiste.
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2. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Natura – Partecipazione al procedimento – Ex art. 7 L. 241/90 – Comunicazione – Obbligo – Non sussiste.
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1. Ai sensi di quanto disposto dagli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo, chiamato a pronunciare sulla domanda di concessione della tutela cautelare, avanzata dal ricorrente unitamente all’atto introduttivo, può decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata, previa verifica della regolarità del contraddittorio e previa semplice informazione in favore delle parti costituite, senza necessità di acquisire il consenso delle stesse parti in ordine a tale forma di decisione del giudizio. Deve ritenersi, in particolare, che l’eventuale assenza del difensore della parte costituita non sia suscettibile di impedire la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata (1) 2. Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo atti dovuti in assenza del titolo necessario per l'avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, non essendo richiesti normalmente apporti partecipativi del soggetto destinatario, non devono essere preceduti da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, che esclude possa essere annullato un provvedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (2)
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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 72/2003, n. 650; id., Sez. V, 1/3/2003, n. 1131;
2. cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 2227 del 10.4.2009; Cons. di Stato sez. IV, n° 4659 del 26.9.2008; Cons. di Stato sez. V, n° 4530 del 19.9.2008; T.A.R. Piemonte n° 752 del 16.3.2009; T.A.R. Campania-Napoli n° 1376 dell’11.3.2009; T.A.R. Basilicata n° 44 del 6.2.2009 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
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sul ricorso numero di registro generale 6593 dell’anno 2008, proposto da:
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Vinaccia Alfredo e Vespoli Pulina, rappresentati e difesi dall'avv. Silvia De Angelis, con la quale sono legalmente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Mascolo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cuma n. 28, presso lo studio dell’avv. Pasquale Lambiase;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza n. 359 prot. n. 22061 del 4.8.2008, con la quale il Funzionario Direttivo dell’Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Massa Lubrense ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di opere abusive realizzate in via IV novembre n. 34;
- di ogni altro atto propedeutico, connesso e/o consequenziale, compresa l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 314 dell’8.7.2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, in base al quale, nella Camera di Consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il T.A.R. può decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata, ove ravvisi – tra l’altro - la manifesta inammissibilità, improcedibilità, fondatezza o infondatezza del ricorso stesso, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e ciò anche se l’Amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non si siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. di Stato sez. VI, 7.2.2003 n° 650), ovvero anche in assenza dei difensori delle parti costituite, equivalendo la detta assenza a disinteresse o rinunzia ad evidenziare ragioni ostative alla pronunzia (cfr. Cons. di Stato sez. V, 1.3.2003 n° 1131);
Dato atto che la parte presente, all’esito della discussione in Camera di Consiglio è stata resa edotta della possibilità di decisione della causa nel merito con le forme di cui sopra, e nulla ha osservato;
Premesso quanto rappresentato nell’atto introduttivo del giudizio, notificato il 13.1.2008 e depositato il 10.12.2008;
Considerato che, con l’ordinanza n. 359 del 4.8.2008, il Comune di Massa Lubrense, superando il precedente ordine di sospensione dei lavori n. 314 dell’8.7.2008, ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi preesistente alla realizzazione di opere abusive, e ciò in applicazione sia della vigente normativa urbanistico-edilizia, sia di quella paesaggistico-ambientale;
Considerato che le opere interessate dall’impugnato ordine di demolizione, per la loro rilevanza urbanistica e paesistica (trattandosi della realizzazione ex novo di due consistenti manufatti), avrebbero richiesto il rilascio del permesso di costruire e di apposito titolo paesistico;
Considerato che l’area interessata dalle opere abusive risulta ben individuata a mezzo dell’effettuata sommaria descrizione delle stesse, mentre per quanto riguarda l’ulteriore area acquisibile ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, la sua specificazione potrà esservi in una successiva fase di accertamento dell’eventuale inottemperanza all’ordine (che, qualora viziata, potrà essere oggetto di specifico gravame);
Considerato che l’irrogazione della sanzione della demolizione risulta comunque adeguatamente motivata mediante il richiamo all’esercizio del potere di repressione dell’abusiva attività edilizia anche incidente sul paesaggio, e che trattasi di atto doveroso e vincolato nel contenuto, per cui non necessitava di previo avviso di avvio del relativo procedimento, anche in considerazione della conseguenziale sua intangibilità ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/1990 (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 2227 del 10.4.2009; Cons. di Stato sez. IV, n° 4659 del 26.9.2008; Cons. di Stato sez. V, n° 4530 del 19.9.2008; T.A.R. Piemonte n° 752 del 16.3.2009; T.A.R. Campania-Napoli n° 1376 dell’11.3.2009; T.A.R. Basilicata n° 44 del 6.2.2009);
Considerato che, alla stregua di tanto, va dichiarato inammissibile il gravame avverso il provvedimento di sospensione lavori n. 314/2008 (essendo venuta meno ogni lesività di questo una volta adottato il definitivo provvedimento demolitorio), mentre va respinta l’impugnazione diretta avverso l’ordinanza di demolizione n. 359/2008;
Considerato che le spese del giudizio debbano seguire la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Vinaccia Alfredo e Vespoli Pulina, così provvede:
dichiara inammissibile per carenza di interesse il gravame avverso il provvedimento di sospensione lavori n. 314/2008 del Comune di Massa Lubrense;
respinge l’impugnativa avverso l’ordinanza di demolizione n. 359/2008 dello stesso Comune;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune resistente, che liquida in complessivi €1.500,00 (di cui €600,00 per diritti ed €800,00 per onorario), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2011
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