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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 23 febbraio 2011 n. 1048
Pres. A. Savo, est. G. Di Vita
Russo Bruno (Avv. Gianmario D'Ambrosio) c. Comune di Mondragone (N.C.)


1. Edilizia ed urbanistica – Opere abusive – Ordinanza di demolizione – Fondata sulla accertamento da parte dell’U.T.C. – Legittimità – Sussiste – Prova da parte dell’autore dell’abuso di essere in possesso del certificato di agibilità – Non è sufficiente – Ragioni

 

2. Edilizia ed urbanistica – Ampliamento esterno di opere già esistenti Costituisce nuova costruzione - Conseguenze

 

3. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Natura – Partecipazione al procedimento – Ex art. 7 L. 241/90 – Comunicazione – Obbligo – Non sussiste

1. È legittima l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva accertata con verbale dell’Ufficio Tecnico Comunale anche laddove la parte dimostri di aver conseguito in precedenza un regolare certificato di agibilità, il quale non è sufficiente ad attestare la conformità edilizia ed urbanistica delle opere contestate, atteso che la sua unica funzione è quella di attestare che le opere sono state realizzate nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza , salubrità, igiene e risparmio energetico degli edifici e degli impianti 2. Ai sensi dell’art. 3, comma I, D.P.R. 380/2001 l’ampliamento di manufatti all’esterno della sagoma esistente non costituisce una pertinenza bensì la realizzazione di una nuova costruzione, per la quale l’art. 10 D.P.R. 380/01 impone il rilascio del permesso di costruire (1) 3. Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo atti dovuti in assenza del titolo necessario per l'avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, non essendo richiesti normalmente apporti partecipativi del soggetto destinatario, non devono essere preceduti da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, che esclude possa essere annullato un provvedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (2)

 

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1. cfr. TAR Sicilia – Palermo, 7 marzo 2008, n. 300; Cassazione Penale, Sez. III, 1 febbraio 2006, n. 8176;
2. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 29 gennaio 2009, n. 5001


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 7345 del 2010, proposto da:

 

Russo Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Gianmario D'Ambrosio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Irma Sisero, in Napoli, via G. Jannelli, 450;

contro



Comune di Mondragone, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 37 del 30 settembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il presente ricorso, trattato nell’udienza camerale per la domanda di concessione di misure cautelari, possa essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, essendo maturo per la decisione di merito e sussistendo gli altri presupposti di legge;
Considerato che lo stesso appare infondato alla luce delle seguenti considerazioni:
- il gravato ordine di demolizione si fonda legittimamente sulla natura delle opere realizzate, consistenti nell’ampliamento del locale commerciale (pari a circa mq. 8), nel conseguente incremento volumetrico (pari a mc. 25) e nella suddivisione del medesimo in n. 2 unità immobiliari;
- rispetto alle contestazioni elevate dal Comune intimato appare recessiva l’argomentazione svolta dal ricorrente che, a fondamento della legittimità dei lavori svolti, oppone la circostanza di aver conseguito regolare certificato di agibilità: in senso contrario, deve invero rammentarsi che detta certificazione (funzionale ad accertare che l'immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, cfr. T.A.R. Puglia, Bari, 14 gennaio 2009, n. 33) è stata rilasciata nell’anno 2006 e non è invero sufficiente ad attestare la conformità edilizia ed urbanistica delle opere contestate, la cui difformità rispetto al progetto assentito con permesso di costruire è stata formalmente accertata con verbale dell’Ufficio Tecnico Comunale del 2010;
- è priva di pregio la deduzione articolata dal ricorrente (secondo il quale le opere consisterebbero in una mera pertinenza posta a servizio di un esercizio commerciale e, in quanto tale, sottratto al regime del permesso di costruire): viceversa, appare dirimente la considerazione che l'ampliamento di un manufatto non costituisce una pertinenza, ma rappresenta un'espansione dello stesso bene “principale” che è assoggettato al regime proprio delle costruzioni e non delle pertinenze (T.A.R. Sicilia, Palermo, 7 marzo 2008 n. 300; Cassazione penale, Sez. III, 1 febbraio 2006 n. 8176), anche alla luce del D.P.R. 380/2001 (art. 3, primo comma, lett. e. 1) secondo cui l'ampliamento dei manufatti all'esterno della sagoma esistente è qualificato come intervento di “nuova costruzione”, per il quale l’art. 10 D.P.R. 380/2001 impone il rilascio del permesso di costruire;
- è palesemente infondata la censura che attiene alla presunta violazione dell’art. 27 D.P.R. (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia) atteso che la gravata ordinanza di demolizione si fonda sia sugli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale che sulla verifica effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale recante prot. n. 1280/RTU del 5 agosto 2010 espressamente richiamata nel provvedimento impugnato;
- l’ordinanza di demolizione reca specifica indicazione dell’immobile (chiaramente individuato sia nell’oggetto che nel corpo motivazionale con riferimento al manufatto sito alla via Marechiaro, non rilevando al contrario il mero errore materiale consistente nel riferimento alla via Margherita), con conseguente infondatezza anche della doglianza che attiene alla presunta erronea individuazione della res abusiva;
- per costante giurisprudenza, in caso di ordine di demolizione delle opere abusive non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, trattandosi di atto dovuto, sicché non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 gennaio 2009 n. 5001.
Nulla in ordine a spese ed onorari di giudizio non essendosi costituita in giudizio l’intimata amministrazione.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla in ordine a spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Alessandro Pagano, Consigliere
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2011



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