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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 11 febbraio 2011 n. 859
Pres. V. Cernese, est. S. Zeuli
Sergio Simonelli (Avv.ti Sergio Simonelli, Raffaele Pannone) c. Comune di Sant'Angelo D'Alife (N.C.)


Rifiuti - Abbandono - Ordine di rimozione - Proprietario del fondo - Corresponsabilità a titolo di dolo o colpa - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Fattispecie

L’ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell’illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere che la norma configuri un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva; ne discende la illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta (1)

 

__________________________
1. Nella specie il TAR ha accolto il ricorso atteso che al proprietario del fondo non poteva essere imputata alcuna responsabilità in ordine alla rimozione di rifiuti solidi urbani ed, anzi, la proprietà si era attivata con denuncia


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 6313 del 2010, proposto da:

 

Sergio Simonelli, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Simonelli, Raffaele Pannone, con domicilio eletto presso Raffaele Pannone in Napoli, via F. Crispi, 31 c/o St. Cedrola; Giuseppe Pisaturo, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Pannone, con domicilio eletto presso Raffaele Pannone in Napoli, via F. Crispi, 31 c/o St. Cedrola;

contro



Comune di Sant'Angelo D'Alife in Persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento
RIFIUTI: ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI N.35/2010 DEL COMUNE DI SANT'ANGELO D'ALIFE NOTIFICATA IL 16/07/2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La presente decisione può essere resa in forma semplificata. Il Tribunale ritiene fondati i motivi di ricorso con cui si censura il travisamento dei presupposti e la violazione di legge da parte dell’impugnata ordinanza.
Ed invero, l’art.192 comma 3 del d. lgs.152 del 2006 prevede che il proprietario di un suolo sul quale sono depositati rifiuti, é obbligato a procedere alla rimozione degli stessi solo qualora tale evento sia a lui imputabile a titolo di dolo e colpa.
Nel caso di specie, non solo non è addebitabile al proprietario (e tanto meno al suo Procuratore speciale) alcuna responsabilità colpevole in ordine alla causazione dell’evento, ma anzi, per contro, vi è da segnalare che la proprietà si è attivata, mediante una denuncia presentata ai Carabinieri di Alife, in data 8 giugno 2010, avente ad oggetto proprio la suddetta situazione di incontrollato abbandono dei rifiuti. Tant’è che, a seguito di questa denuncia, è stato avviato il procedimento conclusosi con l’ordinanza impugnata. Poiché nell’esercizio del potere la pubblica amministrazione intimata ha pretermesso questa fondamentale valutazione è evidente la violazione di legge in cui è incorsa.
Sotto altro versante, come si diceva, l’atto è anche viziato per eccesso di potere per travisamento dei presupposti. E difatti, esso omette di considerare che, lungi dal potersi addebitare al proprietario, la causa più probabile dell’evento lesivo in oggetto è la vicinanza tra il fondo in proprietà di Simonelli e la discarica comunale, i cui confini, evidentemente, per incuria nella gestione, si sono perniciosamente estesi oltre il terreno che le pertiene. Su questa possibile causa alternativa non risulta essere stato svolto alcun accertamento, ed anche sotto questo profilo l’atto si rivela illegittimo.Questi motivi inducono all’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, all’annullamento dell’atto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere
Sergio Zeuli, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2011



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