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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 17 febbraio 2011 n. 138
Pres. R.M.P. Panunzio; Est. A. Plaisant
S. N. (avv.ti P. A. Demuro, G. Demuro e E. Lasio) c/ Comunita' Montana N.11 Ogliastra (avv. A. Pubusa)


1. Pubblico impiego – Giurisdizione - Privatizzazione - Controversie antecedenti – Data notifica ricorso – Considerazione - Deposito – Irrilevanza

 

2. Giustizia amministrativa - Risarcimento del danno – Mancata assunzione - A seguito di illegittimo espletamento di procedura concorsuale – Danno - Quantificazione - Riduzione forfettaria del 50 % sugli emolumenti non corrisposti – Va disposta

 

 

1. Ai fini di verificare il rispetto del termine sostanziale di decadenza previsto dall’art. 45, c. 17, d. Lgs. 31 marzo 1988 n. 80 è rilevante la data del deposito e non quella della notifica del ricorso

 

2. Ai fini del risarcimento del danno da mancata assunzione dovuta a illegittimo espletamento di una procedura concorsuale, non è ammissibile l'integrale corresponsione degli emolumenti che avrebbero dovuto essere liquidati e/o riconosciuti se l'Amministrazione avesse operato una tempestiva assunzione del ricorrente, dovendosi applicare un abbattimento forfettario nella misura del 50%, in considerazione della disponibilità del tempo per il servizio non svolto e della possibile fruizione di altri incarichi nel medesimo periodo (nella specie, il Collegio ha applicato l’abbattimento del 50% alle retribuzioni non corrisposte, al mancato versamento degli oneri previdenziali e alla quota di indennità di fine rapporto)

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2000, proposto da:
S. N., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Agostino Demuro e Gemma Demuro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emidio Lasio in Cagliari, via Donizetti N.5;

 

contro



Comunita' Montana N.11 Ogliastra, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pubusa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Pubusa in Cagliari, via Tuveri N.84;

 

per la condanna



della Comunità Montana n. 11 al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per non aver percepito alcuna retribuzione dal 1.2.1988 al 30.3.1991, con rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comunita' Montana N.11 Ogliastra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Con il ricorso in esame il signor Stocchino Nino chiede il risarcimento dei danni che avrebbe subito per non aver percepito alcuna retribuzione dal 1.2.1988 al 30.3.1991, con rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo. Precisa in ricorso che a seguito della sentenza del TAR Sardegna n. 581 del 10.4.1996, la Comunità Montana n. 11 dell’Ogliastra, odierna resistente, avrebbe dovuto rivalutare la prova di concorso, secondo il criterio fissato dal regolamento, adottando le conseguenti determinazioni in suo favore .
Il ricorso è stato notificato il 12 settembre 2000 e depositato il 30 settembre dello stesso mese.
Va preliminarmente esaminata l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 45, comma 17 del D.Lgs 31 marzo 1988 n. 80 che così dispone:
Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
La giurisprudenza prevalente, fino all’anno 2007, ha ritenuto che la proposizione del ricorso si aveva con il suo deposito e non con la notifica dello stesso, dichiarando quindi inammissibili i ricorsi depositati dopo il 15 settembre 2000, ancorché la notifica fosse stata effettuata in data antecedente (Cons. Stato, sez. IV, 16.7.2007, n. 4002; TAR Lazio, sez. III, 27.2.2007, n. 1699; TAR Campania Napoli, sez. IV, 26.2.2007, n. 1226).
Il giudice di appello, nella recente sentenza 18.2.2009 n. 946, dopo aver chiarito che la scadenza del 15 settembre 2000 non pone affatto un problema di giurisdizione, in quanto si tratta di un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità davanti al giudice amministrativo di domande giudiziali riguardanti controversie pacificamente rientranti nella giurisdizione di quest'ultimo perché relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998, ha esaminato approfonditamente il significato da attribuire al termine del 15 settembre 2000, pervenendo alla conclusione, anche sulla scorta delle pronunce sia della Corte Costituzionale (26 maggio 2005 , n. 213) e sia della Corte di Cassazione ( sez. un., 15 gennaio 2007 , n. 616), che, al fine della corretta discriminazione dei limiti temporali per l'individuazione della giurisdizione in materia di controversie attinenti al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, deve farsi riferimento alla data di notifica dell'atto introduttivo di giudizio e non al momento del deposito del ricorso.
Con altra recentissima pronuncia (sez. V, 08 settembre 2010 , n. 6501) il Consiglio di Stato ha ribadito che il termine per proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo per far valere pretese attinenti a fatti antecedenti al 30 giugno 1998, è quello della notifica, e non del deposito del ricorso stesso.
Il Collegio ritiene di aderire alle ultime pronunce del giudice di appello, ritenendole condivisibili anche alla luce delle citate decisione della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
Il ricorso è, quindi, ammissibile perché notificato prima del 15 settembre 2000.
Nel merito il ricorso è fondato.
La pretesa risarcitoria avanzata dal signor Stocchino si fonda sulla sentenza n. 586 del 10.4.1996, con la quale questo Tribunale aveva annullato la delibera di approvazione della graduatoria del concorso per il conferimento di un posto di usciere autista, poiché la commissione di concorso aveva illegittimamente ritenuto necessario, per il superamento della prova orale, il punteggio minimo di 35/50 anziché quello di 30/50 previsto dall’art. 25 del regolamento dei concorsi; il ricorrente, che aveva previamente superato la prova pratica con 38/50 punti, aveva ottenuto nella prova orale 33/50 punti.
La sentenza, dopo aver precisato che il signor Stocchino aveva ottenuto la votazione più alta di tutti i candidati, ha statuito che la commissione dovrà provvedere a rivalutare la prova orale “secondo il criterio fissato dal regolamento adottando le conseguenti determinazioni in riferimento al ricorrente”.
Non v’è dubbio, pertanto, che se la Commissione e l’Amministrazione avessero operato legittimamente, il ricorrente sarebbe stato collocato al primo posto in graduatoria e poi assunto in servizio.
In simili ipotesi la giurisprudenza ritiene che spetti il risarcimento dei danni.
Il ricorrente chiede che la Comunità Montana sia condannata al risarcimento dei danni dallo stesso subito “per non aver percepito alcuna retribuzione dal 1.2.1988, data nella quale doveva essere assunto, al 30.3.1991 quando è stato assunto dai VV.FF.”
Quantifica la somma spettante, a titolo di retribuzione mancata, in lire 188.086.791, pari ad € 97.138,72, e quella spettante per mancato versamento “degli oneri previdenziali e per la perdita della quota di indennità di fine rapporto, 5 anni,” in lire 75.347.234, pari ad € 38.913,60, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
La difesa della resistente Amministrazione replica osservando che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera n. 17 del 2.4.1996, con la quale la Comunità Montana anziché rivalutare la prova orale del signor Stocchino ha soppresso il posto.
La tesi dell’Amministrazione non può essere condivisa.
Il ricorrente non chiede di essere assunto in servizio a seguito della citata sentenza del Tribunale, ma chiede il risarcimento dei danni per la mancata assunzione in servizio per il periodo dal 1.2.1988 al 30.3.1991, periodo nel quale il posto in organico era esistente e vacante. La circostanza che il posto sia stato soppresso a decorrere dal 1996 è del tutto ininfluente sulla pretesa avanzata in ricorso dal signor Stocchino.
La domanda di risarcimento dei danni è fondata, ma l’importo richiesto va ridimensionato per le seguenti osservazioni.
Su una fattispecie del tutto identica il Consiglio di stato, con la sentenza 26 gennaio 2009 n. 347, della sezione VI, ha avuto modo di chiarire che a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 22.7.1999, n. 500, è ora riconosciuta la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi e che ai sensi dell’art. 7 L. n. 205/2000, modificativo dell'art. 7, comma 3 L. n. 1034/71), la cognizione sui giudizi risarcitori rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel caso di specie va rilevato che il ricorrente aveva tempestivamente chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale non era stato inserito in graduatoria, ottenendo dal Tar una sentenza che ha giudicato illegittimo l’operato dell’Amministrazione sul rilievo che la votazione conseguita nella prova orale doveva comportare il superamento della stessa, con la conseguenziale sua collocazione al primo posto della graduatoria del concorso.
Da ciò discende che l’Amministrazione avrebbe dovuto riformulare la graduatoria e nominare il ricorrente quale primo graduato.
Nel caso in esame l'elemento materiale dell'illecito consiste nell'atto illegittimo della Amministrazione, riconosciuto tale dalla Sezione con la citata sentenza.
Ugualmente sussistente appare la colpa della pubblica amministrazione, colpa che sia la citata sentenza della Suprema Corte n. 500/99, sia la costante giurisprudenza successiva riconducono non a mera "inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline" (secondo la nozione recepita dall'art. 43 del codice penale), ma a violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero a negligenza, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili (cfr. Cons. Stato 347/09 cit.).
Nel caso di specie l’Amministrazione, come statuito dalla sentenza 581/96, erroneamente ha interpretato ed applicato le regole del concorso e l’articolo 21 del regolamento comunale.
Quanto alla misura del danno da risarcire la giurisprudenza ha precisato che non è ammissibile l'integrale corresponsione degli emolumenti che avrebbero dovuto essere liquidati se l'Amministrazione avesse operato una tempestiva assunzione del ricorrente, in quanto le prestazioni lavorative non sono comunque state effettuate e quindi, ove venisse accordata l’integrale misura stipendiale, ne risulterebbe violato il principio di corrispondenza tra esercizio dell'attività lavorativa e retribuzione (C.S., Sez. VI, 26 novembre 2008 n. 5822 e 25.9.2009 n. 5776; Sez. V, n. 5174 del 2002; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. III, 21 settembre 2009 n. 1534, T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. IV, 23 maggio 2008 n. 950).
Come efficacemente evidenziato dal Consiglio di Stato con la citata decisione n. 5174 del 2002, la piena reintegrazione del patrimonio è ammissibile solo in caso di illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in essere, ma non anche nel caso di illegittimo ritardo nella costituzione del rapporto di impiego stesso.
Nelle ipotesi come quella in esame la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, opera un abbattimento forfettario nella misura del 50%, tenuto conto della disponibilità del tempo per il servizio non svolto e della possibile fruizione di altri incarichi nel medesimo periodo (cfr. in tal senso Cons. St., sez. V, 27.4.2006, n. 2374; Cons. St., sez. IV, 28.4.2006, n. 2408; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 7.4. 2010, n. 1042).
Ritiene il Collegio che il periodo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del risarcimento spettante, non possa decorrere dalla data indicata in ricorso, 1.2.1988, considerato che la delibera di approvazione degli atti del concorso, annullata dalla sentenza 581/96, reca la data del 16.5.1988.
Ove l’Amministrazione avesse correttamente approvato gli atti del concorso, con l’inserimento del ricorrente al primo posto della graduatoria finale, l’assunzione del signor Stocchino sarebbe potuta avvenire solo successivamente alla presentazione da parte dello stesso dei documenti necessari all’assunzione in ruolo ed all’adozione del formale provvedimento di nomina. Essendo per simile attività necessario un termine di almeno 30 giorni, il Collegio ritiene congruo far decorrere la data dell’ipotetica assunzione dal 1.7.1988.
Il risarcimento va pertanto quantificato con riferimento al periodo che va dal 1.7.1988 al 30.3.1991, data di assunzione del signor Stocchino presso altra Amministrazione dello Stato.
Il risarcimento va quantificato nella misura del 50% della retribuzione spettante, per il periodo innanzi indicato.
La richiesta di corresponsione della somma di lire 75.347.234, pari ad € 38.913,60, a titolo di risarcimento danni per mancato versamento degli oneri previdenziali e per la perdita della quota di indennità di fine rapporto, va anch’essa ridotta nella misura del 50% e ricalcolata dall’Amministrazione in relazione al periodo su indicato.
Sulle somme così determinate dovrà poi essere aggiunta l’ulteriore somma per rivalutazione monetaria ed interessi, da calcolare fino all’effettivo soddisfo.
Conclusivamente la domanda risarcitoria del ricorrente è accolta parzialmente, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio contenute, data la parziale soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, condanna l’amministrazione resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle somme sopra indicate in favore del ricorrente.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere, Estensore
Marco Lensi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2011

 





 

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