REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1652 del
2000, proposto da:
S. N., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo
Agostino Demuro e Gemma Demuro, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Emidio Lasio in Cagliari, via Donizetti N.5;
contro
Comunita' Montana N.11 Ogliastra, rappresentata e
difesa dall'avv. Andrea Pubusa, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Andrea Pubusa in Cagliari, via Tuveri N.84;
per la condanna
della Comunità Montana n. 11 al risarcimento dei
danni subiti dal ricorrente per non aver percepito alcuna retribuzione dal
1.2.1988 al 30.3.1991, con rivalutazione monetaria ed interessi fino al
soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Comunita' Montana N.11 Ogliastra;
Viste
le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Francesco Scano
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il signor Stocchino Nino
chiede il risarcimento dei danni che avrebbe subito per non aver percepito
alcuna retribuzione dal 1.2.1988 al 30.3.1991, con rivalutazione monetaria
ed interessi fino al soddisfo. Precisa in ricorso che a seguito della
sentenza del TAR Sardegna n. 581 del 10.4.1996, la Comunità Montana n. 11
dell’Ogliastra, odierna resistente, avrebbe dovuto rivalutare la prova di
concorso, secondo il criterio fissato dal regolamento, adottando le
conseguenti determinazioni in suo favore .
Il ricorso è stato
notificato il 12 settembre 2000 e depositato il 30 settembre dello stesso
mese.
Va preliminarmente esaminata l’ammissibilità del ricorso ai sensi
dell’art. 45, comma 17 del D.Lgs 31 marzo 1988 n. 80 che così
dispone:
“Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto,
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e
debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre
2000”.
La giurisprudenza prevalente, fino all’anno 2007, ha
ritenuto che la proposizione del ricorso si aveva con il suo deposito e
non con la notifica dello stesso, dichiarando quindi inammissibili i
ricorsi depositati dopo il 15 settembre 2000, ancorché la notifica fosse
stata effettuata in data antecedente (Cons. Stato, sez. IV, 16.7.2007, n.
4002; TAR Lazio, sez. III, 27.2.2007, n. 1699; TAR Campania Napoli, sez.
IV, 26.2.2007, n. 1226).
Il giudice di appello, nella recente sentenza
18.2.2009 n. 946, dopo aver chiarito che la scadenza del 15 settembre 2000
non pone affatto un problema di giurisdizione, in quanto si tratta di un
termine di decadenza sostanziale per la proponibilità davanti al giudice
amministrativo di domande giudiziali riguardanti controversie
pacificamente rientranti nella giurisdizione di quest'ultimo perché
relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro anteriori al 30
giugno 1998, ha esaminato approfonditamente il significato da attribuire
al termine del 15 settembre 2000, pervenendo alla conclusione, anche sulla
scorta delle pronunce sia della Corte Costituzionale (26 maggio 2005 , n.
213) e sia della Corte di Cassazione ( sez. un., 15 gennaio 2007 , n.
616), che, al fine della corretta discriminazione dei limiti temporali per
l'individuazione della giurisdizione in materia di controversie attinenti
al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, deve farsi riferimento alla
data di notifica dell'atto introduttivo di giudizio e non al momento del
deposito del ricorso.
Con altra recentissima pronuncia (sez. V, 08
settembre 2010 , n. 6501) il Consiglio di Stato ha ribadito che il termine
per proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo per far valere
pretese attinenti a fatti antecedenti al 30 giugno 1998, è quello della
notifica, e non del deposito del ricorso stesso.
Il Collegio ritiene di
aderire alle ultime pronunce del giudice di appello, ritenendole
condivisibili anche alla luce delle citate decisione della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione.
Il ricorso è, quindi,
ammissibile perché notificato prima del 15 settembre 2000.
Nel merito
il ricorso è fondato.
La pretesa risarcitoria avanzata dal signor
Stocchino si fonda sulla sentenza n. 586 del 10.4.1996, con la quale
questo Tribunale aveva annullato la delibera di approvazione della
graduatoria del concorso per il conferimento di un posto di usciere
autista, poiché la commissione di concorso aveva illegittimamente ritenuto
necessario, per il superamento della prova orale, il punteggio minimo di
35/50 anziché quello di 30/50 previsto dall’art. 25 del regolamento dei
concorsi; il ricorrente, che aveva previamente superato la prova pratica
con 38/50 punti, aveva ottenuto nella prova orale 33/50 punti.
La
sentenza, dopo aver precisato che il signor Stocchino aveva ottenuto la
votazione più alta di tutti i candidati, ha statuito che la commissione
dovrà provvedere a rivalutare la prova orale “secondo il criterio fissato
dal regolamento adottando le conseguenti determinazioni in riferimento al
ricorrente”.
Non v’è dubbio, pertanto, che se la Commissione e
l’Amministrazione avessero operato legittimamente, il ricorrente sarebbe
stato collocato al primo posto in graduatoria e poi assunto in
servizio.
In simili ipotesi la giurisprudenza ritiene che spetti il
risarcimento dei danni.
Il ricorrente chiede che la Comunità Montana
sia condannata al risarcimento dei danni dallo stesso subito “per non aver
percepito alcuna retribuzione dal 1.2.1988, data nella quale doveva essere
assunto, al 30.3.1991 quando è stato assunto dai VV.FF.”
Quantifica la
somma spettante, a titolo di retribuzione mancata, in lire 188.086.791,
pari ad € 97.138,72, e quella spettante per mancato versamento “degli
oneri previdenziali e per la perdita della quota di indennità di fine
rapporto, 5 anni,” in lire 75.347.234, pari ad € 38.913,60, oltre
interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
La difesa della resistente
Amministrazione replica osservando che il ricorrente avrebbe dovuto
impugnare la delibera n. 17 del 2.4.1996, con la quale la Comunità Montana
anziché rivalutare la prova orale del signor Stocchino ha soppresso il
posto.
La tesi dell’Amministrazione non può essere condivisa.
Il
ricorrente non chiede di essere assunto in servizio a seguito della citata
sentenza del Tribunale, ma chiede il risarcimento dei danni per la mancata
assunzione in servizio per il periodo dal 1.2.1988 al 30.3.1991, periodo
nel quale il posto in organico era esistente e vacante. La circostanza che
il posto sia stato soppresso a decorrere dal 1996 è del tutto ininfluente
sulla pretesa avanzata in ricorso dal signor Stocchino.
La domanda di
risarcimento dei danni è fondata, ma l’importo richiesto va ridimensionato
per le seguenti osservazioni.
Su una fattispecie del tutto identica il
Consiglio di stato, con la sentenza 26 gennaio 2009 n. 347, della sezione
VI, ha avuto modo di chiarire che a seguito della pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione 22.7.1999, n. 500, è ora riconosciuta la
risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi e che ai sensi
dell’art. 7 L. n. 205/2000, modificativo dell'art. 7, comma 3 L. n.
1034/71), la cognizione sui giudizi risarcitori rientra nella
giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel caso di specie va
rilevato che il ricorrente aveva tempestivamente chiesto l’annullamento
del provvedimento con il quale non era stato inserito in graduatoria,
ottenendo dal Tar una sentenza che ha giudicato illegittimo l’operato
dell’Amministrazione sul rilievo che la votazione conseguita nella prova
orale doveva comportare il superamento della stessa, con la conseguenziale
sua collocazione al primo posto della graduatoria del concorso.
Da ciò
discende che l’Amministrazione avrebbe dovuto riformulare la graduatoria e
nominare il ricorrente quale primo graduato.
Nel caso in esame
l'elemento materiale dell'illecito consiste nell'atto illegittimo della
Amministrazione, riconosciuto tale dalla Sezione con la citata
sentenza.
Ugualmente sussistente appare la colpa della pubblica
amministrazione, colpa che sia la citata sentenza della Suprema Corte n.
500/99, sia la costante giurisprudenza successiva riconducono non a mera
"inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline" (secondo la
nozione recepita dall'art. 43 del codice penale), ma a violazione dei
canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero a
negligenza, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non
scusabili (cfr. Cons. Stato 347/09 cit.).
Nel caso di specie
l’Amministrazione, come statuito dalla sentenza 581/96, erroneamente ha
interpretato ed applicato le regole del concorso e l’articolo 21 del
regolamento comunale.
Quanto alla misura del danno da risarcire la
giurisprudenza ha precisato che non è ammissibile l'integrale
corresponsione degli emolumenti che avrebbero dovuto essere liquidati se
l'Amministrazione avesse operato una tempestiva assunzione del ricorrente,
in quanto le prestazioni lavorative non sono comunque state effettuate e
quindi, ove venisse accordata l’integrale misura stipendiale, ne
risulterebbe violato il principio di corrispondenza tra esercizio
dell'attività lavorativa e retribuzione (C.S., Sez. VI, 26 novembre 2008
n. 5822 e 25.9.2009 n. 5776; Sez. V, n. 5174 del 2002; T.A.R.
Sicilia-Palermo, Sez. III, 21 settembre 2009 n. 1534, T.A.R.
Sicilia-Catania, Sez. IV, 23 maggio 2008 n. 950).
Come efficacemente
evidenziato dal Consiglio di Stato con la citata decisione n. 5174 del
2002, la piena reintegrazione del patrimonio è ammissibile solo in caso di
illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in essere, ma non
anche nel caso di illegittimo ritardo nella costituzione del rapporto di
impiego stesso.
Nelle ipotesi come quella in esame la giurisprudenza,
condivisa dal Collegio, opera un abbattimento forfettario nella misura del
50%, tenuto conto della disponibilità del tempo per il servizio non svolto
e della possibile fruizione di altri incarichi nel medesimo periodo (cfr.
in tal senso Cons. St., sez. V, 27.4.2006, n. 2374; Cons. St., sez. IV,
28.4.2006, n. 2408; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 7.4. 2010, n.
1042).
Ritiene il Collegio che il periodo da prendere in considerazione
ai fini della determinazione del risarcimento spettante, non possa
decorrere dalla data indicata in ricorso, 1.2.1988, considerato che la
delibera di approvazione degli atti del concorso, annullata dalla sentenza
581/96, reca la data del 16.5.1988.
Ove l’Amministrazione avesse
correttamente approvato gli atti del concorso, con l’inserimento del
ricorrente al primo posto della graduatoria finale, l’assunzione del
signor Stocchino sarebbe potuta avvenire solo successivamente alla
presentazione da parte dello stesso dei documenti necessari all’assunzione
in ruolo ed all’adozione del formale provvedimento di nomina. Essendo per
simile attività necessario un termine di almeno 30 giorni, il Collegio
ritiene congruo far decorrere la data dell’ipotetica assunzione dal
1.7.1988.
Il risarcimento va pertanto quantificato con riferimento al
periodo che va dal 1.7.1988 al 30.3.1991, data di assunzione del signor
Stocchino presso altra Amministrazione dello Stato.
Il risarcimento va
quantificato nella misura del 50% della retribuzione spettante, per il
periodo innanzi indicato.
La richiesta di corresponsione della somma di
lire 75.347.234, pari ad € 38.913,60, a titolo di risarcimento danni per
mancato versamento degli oneri previdenziali e per la perdita della quota
di indennità di fine rapporto, va anch’essa ridotta nella misura del 50% e
ricalcolata dall’Amministrazione in relazione al periodo su
indicato.
Sulle somme così determinate dovrà poi essere aggiunta
l’ulteriore somma per rivalutazione monetaria ed interessi, da calcolare
fino all’effettivo soddisfo.
Conclusivamente la domanda risarcitoria
del ricorrente è accolta parzialmente, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di
giudizio contenute, data la parziale soccombenza, nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per
l’effetto, condanna l’amministrazione resistente al pagamento, a titolo di
risarcimento del danno, delle somme sopra indicate in favore del
ricorrente.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle
spese di giudizio che liquida in € 2000,00 (duemila/00) oltre IVA e
CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio
del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Maria
Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere,
Estensore
Marco Lensi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2011