T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 11 febbraio 2011 n. 132
Pres. A. Ravalli; Est. A. Maggio
La P. & La C. 2 s.r.l. (avv.ti F. Corda e A. Rossi) c/ A.S.L. n. 6 di Sanluri
(avv. R. Fanni) |
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Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Appalti di servizi – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Individuazione nel bando – Non è obbligatoria
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Nelle procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di appalti pubblici di servizi, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta non devono essere necessariamente indicati all'interno dei bandi di gara
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2010, proposto da: La P. & La C. 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Corda e Antonello Rossi, presso il cui studio in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2, è elettivamente domiciliata;
contro
A.S.L. n. 6 di Sanluri, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Fanni, e domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;
per l'annullamento
del bando di gara, pubblicato il 30/7/2010, con cui la A.S.L. intimata ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione dei presidi aziendali;
del capitolato speciale d'appalto, del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, e degli ulteriori allegati;
della nota prot. 2010/0025935 del 4/10/2010, con cui la ASL ha respinto l'istanza in data 23/9/2010 di annullamento del bando in autotutela.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del 26 gennaio 2011 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. A. Rossi per la ricorrente e l’avv. M. Barberio, in sostituzione dell’avv. R. Fanni, per l’amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
a) che con bando di gara pubblicato in data 30/7/2010, la A.S.L. n. 6 di Sanluri ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione dei presidi aziendali, senza indicare separatamente gli oneri per la sicurezza;
b) che, in considerazione di tale mancanza, la ricorrente ha ritenuto il bando carente di uno dei contenuti essenziali per la corretta predisposizione delle offerte e lo ha quindi impugnato, senza proporre domanda di partecipazione alla gara;
c) che può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dedotta dalla resistente amministrazione essendo il ricorso da rigettare nel merito;
d) che la prospettata violazione dell’art. 86, comma 3 bis, del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 non sussiste, atteso che:
1) gli oneri per la sicurezza devono essere necessariamente indicati all'interno dei bandi di gara, con espressa esclusione dal ribasso d'asta, solo quando riguardano i piani di sicurezza (o documenti sostitutivi) collegati ad appalti di lavori pubblici (cfr. art. 131, comma 3 del citato D. Lgs. n. 163/2006);
2) al di fuori di tale ipotesi i costi per la sicurezza costituiscono una componente dell'offerta collegata alla più ampia voce del costo del lavoro;
3) contrariamente a quanto la ricorrente sostiene, il ricordato art. 86 comma 3-bis, laddove impone alle amministrazioni aggiudicatrici di fissare il valore economico dell'appalto posto a base di gara in modo che sia “adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza”, non le vincola anche a indicare preventivamente, negli appalti di servizi, gli oneri per la sicurezza;
4) al contrario, la norma va intesa nel senso che di conferire all’amministrazione la possibilità di stabilire, in tale ultima categoria di appalti, il costo per la sicurezza direttamente negli atti di gara e in tal caso quest’ultimo non è soggetto a ribasso (ex art. 86 comma 3-ter del menzionato D. Lgs. n. 163/2006), in quanto rispetto alla valutazione al riguardo compiuta, fatta nell'interesse dei lavoratori, non è ammessa una diversa elaborazione economica finalizzata all'ottimizzazione dell'utile di impresa;
5) laddove invece il costo per la sicurezza non sia individuato dall'amministrazione aggiudicatrice, quale specifica componente del costo del lavoro (come avviene in particolare quando non sia possibile stabilire a priori un modello omogeneo di misure per la sicurezza) è necessario che il relativo importo venga scorporato dalle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica per valutare se sia congruo rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori (cfr. T.A.R. Sardegna I Sez., 26/6/2009 n. 1047, T.A.R. Lombardia - Milano 10/12/2008 n. 5755, Cons. Stato, V Sez., 23/7/2010 n. 4849);
e) che non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, atteso che:
1) non occorre che dagli atti di gara si evincano i calcoli effettuati dall’amministrazione per determinare l’importo a base d’asta;
2) la ricorrente si è limitata ad affermare genericamente che la stazione appaltante non avrebbe tenuto conto, nel quantificare il valore dell’appalto, dell’intero periodo contrattuale (stante anche la possibilità di proroga tecnica prevista dall’art. 4 del capitolato speciale d’appalto), senza peraltro fornire al riguardo più dettagliati elementi di giudizio a sostegno della deduzione;
f) che pertanto il ricorso va respinto;
g) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione, liquidandole forfettariamente in complessivi € 4.000/00 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2011
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