Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2011 - © copyright

 

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 10 febbraio 2011 n. 120
Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi
A. T. (avv.ti A. Pubusa e P. Pubusa) c/ il Comune di Carbonia (avv. G. Cozzi)


Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Concorsi – Scorrimento graduatoria – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la pretesa all'assunzione per mezzo dello scorrimento della graduatoria concorsuale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 811 del 2010, proposto da: A. T., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Pubusa e Paolo Pubusa, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro



Il Comune di Carbonia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Cozzi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

per l'annullamento



- della nota 9.7.2010, prot. 20680, a firma del responsabile del Servizio 1^ Dr. Giorgio Desogus del Comune di Carbonia, recante chiamata in servizio;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare, se ed in quanto necessario, della determinazione n. 186/1 del 21.5.2010 del Responsabile della menzionato Servizio I°.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carbonia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente si è collocata al settimo posto della graduatoria generale definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di tre impiegati col profilo di istruttore amministrativo/contabile, cat. C1.
Con la deliberazione di giunta municipale n. 54 del 13 aprile 2010 e con la determinazione dirigenziale n. 186/I° del 21 maggio 2010, veniva disposta, fra le altre, la chiamata in servizio dei primi sei della graduatoria in questione.
Poiché la quinta classificata in tale graduatoria rinunciava all’assunzione; non essendo stata chiamata in servizio l’odierna ricorrente, collocato al sesto posto della graduatoria generale a seguito della formale rinuncia della quinta classificata, con atto del 14 giugno 2010 la ricorrente intimava al comune di Carbonia di procedere alla sua immediata assunzione a copertura del posto di istruttore amministrativo/contabile, cat. C1.
Con nota 9.7.2010, prot. 20680, a firma del responsabile del Servizio 1^, l’istanza della ricorrente veniva rigettata.
L’istante ha pertanto avanzato il ricorso in esame, chiedendo l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, al fine di ottenere la propria assunzione in servizio mediante un provvedimento di assunzione “ora per allora”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la pretesa all'assunzione per mezzo dello scorrimento della graduatoria concorsuale (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 13 febbraio 2009 , n. 793).
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato: infatti, in tal caso si fa valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione"; solo quando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell'amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cassazione civile , sez. un., 20 agosto 2010, n. 18812; Consiglio Stato , sez. V, 25 giugno 2010 , n. 4072; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 14 maggio 2010 , n. 1473; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 06 maggio 2010 , n. 606; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 16 marzo 2010 , n. 639).
La riserva residuale di giurisdizione del Giudice amministrativo nelle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 63, comma quarto, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, non si estende all'atto di nomina successivo alla procedura concorsuale e neppure alle determinazioni di ulteriori assunzioni mediante procedura di scorrimento ed utilizzazione della graduatoria (cfr. T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 25 gennaio 2010, n. 11).
Ciò stante, disattese le contrarie argomentazioni della ricorrente espresse nella memoria del 22 novembre 2010, la presente controversia rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
Non resta, pertanto, al Collegio che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, nonché - in virtù del principio della cd. translatio iudicii, affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 77/2007) e dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 4109/2007), altresì recentemente precisato dall’articolo 11 del Codice del Processo Amministrativo – indicare alla parte ricorrente il termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio innanzi al giudice ordinario al fine di salvaguardare gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta in questa sede.
La natura della controversia induce il Collegio a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del TAR adito e indica il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario agli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2011





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento