REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso 10145/2009 proposto dai
Sig.ri
Longo Stefano, Parisi Silvia,Vittori Alsandra, Ponzo Roberto, Orzi
Francesca, Vestrini Martina, Biondi Francesco, Graziani Mara, Corbizi
Fattori Giuditta, Tallarico Pietro, Mosca Alessio, Casentini Alessandro
Salvatore Giovani, Allosso Pietro, Bufano Rosylen, De Angelis Alesandra,
Noto Eleonora, Murtas Milena, Pessina Fabio, Pettrone Camillo, Zammarano
Mario, Biagiotti Chiara, Mameli Irene, Gioia Giusy Chiara, Bongini Loreno,
Dell'Orso Andrea, Melas Valerio, Buemi Chiara, Romizi Lorenzo, Pellegrino
Robeta, Fasulo Antonio, Pennoni Marta, Rossati Giacomo, Aliperti Anrea,
Capone Light Valeria, Lodi Giulia, Morra Rocco, Cascini Maria Grazia,
Menchini Martina, rispettivamente (Università degli Studi di Napoli
"Federico II; Università degli Studi di Trieste ,Università degli Studi di
Perugia , Università degli Studi di Napoli "Federico II' ,Università degli
Studi di Pisa, Università degli Studi di Firenze , Università degli Studi
di Catania, Università degli Studi di Perugia , Università degli Studi di
Firenze ,Università degli Studi di Pisa ,Università degli Studi di Roma
"la Sapienza, Università degli studi di Milano ,Università degli Studi di
Napoli 'Federico Il' ,Università degli Studi di Bari ,Università degli
Studi di Roma "la Sapienza ,Università degli Studi di Palermo, Università
degli Studi di Cagliari ,Università degli studi di Milano, Seconda
Università degli Studi di Napoli , Università degli Studi di Catania ,
Università degli Studi di Firenze , Università degli Studi di Caqliari ,
Seconda Università degli Stud1i di Napoli , Università degli Studi di
Siena , Università degli Studi di Firenze , Università degli Studi di
Cagliari , Università degli Studi di Messina , Università degli Studi di
Siena , Università degli Studi di Siena , Università degli Studi di
Palermo , Università degli Studi di Perugia , Università degli Studi di
Verona , Università degli Studi ,di Siena , Università degli Studi di
Catania , Università degli Studi di Modena e Reggio I , Università degli
Studi di Napoli "Federico II, Università degli Studi di Bari , Università
degli Studi di Pisa ), Zauli Camilla, Pollino Annamaria, Melone Rita,
Lombardo Roberto, Malcotti Federica, Fotino Vanessa, Greco Maria Cristina,
Miccoli Giulia Maria, Buccheri Enrico, Silvestro Stefano , rispettivamente
delle (Università degli Studi di Roma "La Sapienza , Università degli
Studi di Messina, Università degli Studi di Napoli "Federico II”,
Università degli Studi di Roma. "la Sapienza , Università degli Studi di
Genova , Università degli Studi Magna 'Graecia di Catanzaro , Università
degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Torino, Università degli
Studi di Catania , Università degli Studi di Catania ) e Nizeti Panebianco
Raffaele (Università degli Studi di Catania), Sciuto Dario (Università
degli Studi di Catania ), Furnari Lucia (Università degli Studi di
Catania), Gambero Federica (Università degli Studi di Catania), Amato
Vincenzo Università degli Studi di Roma "La Sapienza), Carlea Camilla
(Università degli Studi di Pavia),Giacopello Angelica (Università degli
Studi di Messina), Lentini Emanuele (Università degli Studi di Palermo),
D'Amico Cesare (Università degli Studi di Palermo), Todero Gabriella
(Università degli Studi di Palermo), Caruso Andrea (Università degli Studi
di Palermo), Barone Miriam (Università degli Studi di Palermo), Morello
Valentina (Università degli Studi di Palermo), Macchiarella Dario
(Università degli Studi di Palermo), Bosco Lucia (Università degli Studi
di Palermo), Bosco Angelica (Università degli Studi di Palermo), Vutano
Alba (Università degli Studi di Palermo), Giunta Massimiliano (Università
degli Studi di Catania), Testa Michela (Università degli Studi di Roma "La
Sapienza”, Maugeri Simone (Università degli Studi di Catania” , Vallone
LARISSA (Università degli Studi di Firenze”, Di Pietro Salvatore
“Università degli Studi di Palermo”, D'Andria Martina “Università degli
Studi di Firenze”, Pellegrino Giulia “Università degli Studi di Siena”,
Buonaccorsi Antonia “Università degli Studi di Roma”La Sapienza”, Testa
Claudia Maria “Università degli Studi di Catania”, Rangoni Mattia
“Università degli Studi di Firenze”, Landriscina Loranza Giulia
“Università degli Studi di Varese”, Cresci Alessandro “Università degli
Studi di Napoli "Federico II'', tutti rappresentati e difesi dall’avv.
prof. Carlo Rienzi, giusta delega in calce al presente atto, e con
domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Viale delle Milizie
119;
contro
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; e: Università degli Studi
di Napoli Federico II; Università degli Studi di Trieste; Università degli
Studi di Perugia; Università degli Studi di Pisa; Università degli Studi
di Firenze; Università degli Studi di Catania; Università degli Studi di
Roma "La Sapienza"; Università degli Studi di Milano; Università degli
Studi di Bari; Università degli Studi di Palermo; Università degli Studi
di Cagliari; Seconda Università degli Studi di Napoli; Università degli
Studi di Siena; Università degli Studi di Messina; Università degli Studi
di Verona; Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Università
degli Studi di Pisa; Università degli Studi di Genova; Università degli
Studi Magna Grascia di Catanzaro; Università degli Studi di Torino;
Università degli Studi di Pavia; Università degli Studi di Varese ,
rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato presso la
sede in Roma, Via dei Portoghesi 12
e con l'intervento di
Del sig. Treggi Federica rappresentata e
difesa dall’avvocato dei ricorrenti;
per l'annullamento
-del D.M. del 18 giugno 2009, recante
Modalità e contenuti delle prove di ammissione per l'a.a. 2009/2010 ai
corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi
dentaria e in medicina veterinaria;
- del D.M. 3 luglio 2009, recante
"Definizione posti disponibili per ammissioni corsi di laurea
specialistica in Medicina e Chirurgia" che ha determinato in 8.518 i posti
disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea
specialistica in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2009/2010, nonché del
D.M. 21 luglio 1997, n. 245, concernente "Regolamento recante norme in
materia di accessi al! 'istruzione universitaria e di connesse attività di
orientamento";
- degli atti di estremi ignoti, mai conosciuti, con i
quali il Ministero resistente ha istituito, ai sensi dell'mi. 2 D.M. del
18 giugno 2009, la Commissione incaricata della predisposizione dei test,
nonché di tutti gli atti relativi ai lavori di tale Commissione, nonché
gli atti con i quali il Ministero resistente ha approvato i lavori della
stessa;
- delle Graduatorie di merito per le prove di ammissione al
Corso di Laurea In Medicina e Chirurgia a.a. 2009/2010, delle Università
di cui in epigrafe ;
- di tutti i provvedimenti di esclusione degli
odierni ricorrenti dagli elenchi degli ammessi ai corsi di laurea in
medicina e chirurgia delle Università di cui in epigrafe;
- delle prove
di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno
accademico 2009/20 IO, svoltesi presso le Università di cui in epigrafe;
- dei Bandi emanati dalle Università di cui in epigrafe per
l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, per l'anno a.a.
2009/2010;
- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e
comunque connessi a quelli di cui sopra.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione resistente ;
Viste le memorie delle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Udito alla pubblica udienza del 25
novembre 2010 il Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì, gli
avvocati come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame i ricorrenti chiedono
l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo i
seguenti motivi di gravame:
1) Sulla NON COINCIDENZA DELLE PROVE
PREVISTE DAL D.M 17 MAGGIO 2007, CON LE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 4, L.
264/99: Violazione art. 4, L. 264/99.
Il D.M. 18 giugno 2009, Modalità
e contenuti delle prove di ammissione, per l'a.a. 2009/2010, ai corsi di
laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in
medicina veterinaria, nel disciplinare le materie oggetto delle prove de
quibus, è andato ben oltre le apposite previsioni contenute nell'art. 4,
L. 269/94, secondo cui l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso
programmato "è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove
di cultura generale,sulla base dei programmi della scuola secondaria
superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline
oggetto dei corsi medesimi."
Infatti, detto D.M., all'art. 1, accanto
alle domande di "cultura generale", ha previsto che le prove avrebbero
anche riguardato argomenti di "LOGICA".
Come è ben evidente la
"logica" è cosa ben diversa dalla "cultura generale". Peraltro a giudicare
da diversi quesiti, si tratta di domande più cervellotiche che di logica.
Orbene, l'avere preteso il predetto DM 18 giugno 2009 di modificare il
contenuto delle prove come stabilito dall'art. 4, L. 264/99, si pone in
contrasto col principio della gerarchia delle fonti, secondo cui una fonte
di rango secondario non può modificare una norma introdotta con una fonte
di rango primario.
Ancora più grave è il fatto che l'impugnato D.M. 18
giugno 2009, pur avendo previsto, praeter legem, tali domande di logica,
insieme a quelle di cultura generale, non ha neppure specificato il numero
delle domande di logica e quelle di cultura generale, indicando soltanto
il numero complessivo delle domande di logica e cultura generale, pari a
trentatre.
2) SULL'OMESSA SPECIFICAZIONE IN SEDE LEGISLATIVA, e
comunque in via generale, una volta per tutte, DEL NUMERO DEI QUESITI
relativi a ciascun argomento. Sul mutamento ad anni alterni del numero di
quesiti per ciascuno degli argomenti oggetto di prova. Eccezione di
illegittimità costituzionale dell'art. 4, L. 264/99: Violazione art. 97 e
3 Cost ..
L'art. 4, L. 264/99 cit. appare gravemente insufficiente,
laddove si limita ad indicare genericamente il contenuto delle prove
d'ammissione, senza indicare, una volta per tutte, il numero dei quesiti
relativi a ciascun argomento oggetto di prova.
È accaduto così, ad
esempio, che per l'accesso ai corsi di laurea de quibus, per l' a.a.
2000/2001, il D.M. 25 maggio 2000, recante modalità e contenuti delle
prove d'ammissione, prevedesse venti domande per ciascuno dei quattro
argomenti oggetto di prova (biologia, chimica, fisica e matematica, logica
e cultura generale).
Nell'a.a. 200112002, sono state previste invece
ventisei domande per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto
per ciascuno dei restanti argomenti. (Cfr D.M.11 maggio 2001).
Nell'a.a. 2007/2008, sono stati previsti invece tentatre quesiti di
logica e cultura generale, ventuno per l'argomento di biologia, tredici
per ciascuno dei restanti argomenti (Cfr D.M. 17 maggio 2007).
Idem
per il 2008/2009 (Cfr DM 18 giugno 2008).
Per l'a.a. 2009/2010 c'è
stata, come già ricordato, l'impennata delle domande di cultura generale e
logica, che sono salite da 33 a 40, ed il resto così suddivise: 18 di
biologia, 11 di chimica, e 11 di fisica e matematica.
Come si può
vedere, ad anni alterni, ciascun Ministro si fa i suoi quesiti, ripartendo
li tra un argomento e l'atro, come meglio gli aggrada. Non si comprende
poi l'aumento progressivo dei test di cultura generale e logica, per una
facoltà scientifica come quella di medicina, dove si richiedono un'
attitudine allo studio delle materie scientifiche.
Tale modo di
procedere risulta del tutto illegittimo, ove si consideri che intanto è
diritto degli studenti sapere con congruo anticipo il numero preciso dei
quesiti previsti per ciascuna delle materie oggetto di prova, e non un
paio di mesi prima dello svolgimento delle prove, come accade ogni anno,
dove il D.M. previsto dallart. 4, L. 264/99 cit., viene emanato nel mese
di maggio.
Non è difficile comprendere inoltre come la diversa
ripartizione quantitativa, nel corso degli anni, dei quesiti tra i vari
argomenti oggetto delle prove de quibus, si risolve in una disparità di
trattamento tra gli studenti che sostengono le prove in anni diversi,
attesa la sperequazione che viene a crearsi tra un anno e l'alltro, in
ordine al livello di difficoltà delle prove.
Si tratta anche in questo
caso di aspetti vizianti che traggono origine dalla eccessiva genericità
della norma, l'art. 4, L. 264/99, che disciplina in modo del tutto
generico e lacunoso le prove d'ammissione de quibus.
3) Sulla MANCATA
REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
incaricata della predisposizione dei quesiti, dei casi di incompatibilità
a fame parte, dei suoi criteri d'azione. Eccezione di illegittimità
costituzionale dell'art. 4, L. 264/99: Violazione art. 97 Cost.
La
citata legge n. 264/99, recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari, dedica un solo breve articolo alla disciplina delle prove
per l'ammissione ai corsi di laurea de quibus.
La norma ora citata
dedica due righe soltanto alle modalità e ai contenuti delle prove in
questione, rinviando per il resto all'adozione di un decreto del Ministero
dell 'Università e della Ricerca, e senza neppure contemplare la
commissione incaricata della predisposizione dei quesiti.
Orbene, il
fatto che tale Commissione,pur risultando essere l'organo centrale di tali
procedure d'ammissione, non viene neppure contemplata dalla citata legge
n. 264/99, né tanto meno essa detta, ovvero rinvia a tal fine ad altra
fonte normativa, i criteri per la sua composizione, le norme per i casi di
incompatibilità a fame parte, i criteri del suo operato, come fa ogni
disciplina generale in materia di commissioni, non può che porsi in palese
contrasto col principio di imparzialità, consacrato dall'art. 97 Costo
Nulla di tutto questo è avvenuto nel caso di specie. Dove la legge non
contiene una sola parola su tale Commissione, né tanto meno affida ad
altra fonte normativa la regolamentazione di tale commissione. Lasciando
in tal modo tutto alla libertà del Ministro dell'Università e della
Ricerca, che non incontra alcun limite nella scelta! Scelta che peraltro a
giudicare dai risultati, ovvero dal numero di errori in cui è incorsa la
commissione, e riconosciuti dallo stesso Ministero resistente, non è stata
delle più azzeccate.
Addirittura, nessuno degli atti del procedimento
relativo alle prove d'ammissione de quibus, fa riferimento al D.M. di
nomina dei membri della Commissione, né tanto meno ai suoi estremi. D.M.
introvabile persino su Internet! E questa è una storia che si ripete anno
per anno, perché i D.M. di nomina della predetta Commissione non risultano
mai richiamati in nessuno degli atti relativi alle precedenti prove
d'ammissione. Ma è questo un livello di trasparenza adeguato ad una prova
come quella per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato?
L'omessa preventiva regolamentazione della predetta Commissione,
appare del tutto irragionevole ove si consideri che anche per accedere ad
un posto di medio livello, come ad esempio, terminali sta, vi sono norme
più garantiste, come dettate dal citato DPR n. 487/94, di quelle previste
invece per l'accesso all'Università! Sotto tale profilo la norma in esame
si pone anche in contrasto con l'art. 3 Cost.
4) Eccezione di
ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 4 della legge 2 agosto 1999, n.
264: VIOLAZIONE ARTT. 3, 33 E 34 Costo
La normativa attualmente
vigente, volta a limitare l'accesso, tra gli altri, al corso di laurea, in
medicina e chirurgia, subordinandolo al superamento di quiz a risposta
multipla, su materie spesso del tutto estranee a quelle oggetto del corso
di laurea, si pone in palese contrasto col diritto allo studio,
riconosciuto e garantito dalla Costituzione.
Va in primo luogo
osservato come tale diritto si colloca, in una Costituzione garantita e
solidarista come la nostra, nel novero dei diritti sociali, ovvero di quei
diritti che promuovono l'intervento dello Stato diretto a soddisfare le
esigenze essenziali dei singoli.
In questa sede la scrivente difesa
intende sollevare questione di legittimità costituzionale di suddetta
disposizione, in relazione agli artt. 3, 33 e 34 Cost., sul rilievo per
cui la stessa avrebbe introdotto un'ingiustificata deroga alla libertà di
accesso all'istruzione.
A ben vedere, infatti, la Carta Fondamentale
garantisce a tutti il diritto allo studio, con l'unica precisazione per
cui deve trattarsi di soggetti "capaci e meritevoli" (art. 34, comma 3).
In quest'ottica, la normativa sul numero chiuso troverebbe adeguata
giustificazione soltanto laddove risultasse realmente idonea alla
selezione dei capaci e meritevoli.
Ma così, evidentemente, non è,
almeno nel nostro paese!
Il C.d. "numero chiuso" è infatti praticato
anche in altri paesi europei, dove, tuttavia, a differenza che in Italia,
risulta caratterizzato da un 'iscrizione aperta a tutti ed incondizionata
ad un primo anno di corso comune cui segue - per gli aspiranti medici - il
superamento di un concorso pubblico, che verte sulle materie studiate nel
primo anno di Università.
Tale sistema, in sostanza, lungi dall'
operare una cieca selezione dei candidati, riesce seriamente a garantire,
per un verso, l'accesso allo studio su basi di uguaglianza e, per altro
verso, che solo i capaci e meritevoli, ovvero coloro che, a parità di
condizioni, a seguito di un vero e proprio esame su tutte le materie
studiate al primo anno di corso, si siano rivelati come i migliori e più
preparati. Diversamente, com'è noto, il sistema del numero chiuso in
Italia è attuato al momento dell'accesso al corso di studi universitario,
e si sostanzia nella risoluzione di tests a risposta multipla vertenti su
materie, in buona parte, del tutto avulse da quelle del corso di studi.
Non può, allora, non apparire palese che un tale sistema non riesce a
garantire in alcun modo la valutazione delle reali attitudini e capacità
dei candidati.
La delicatezza del tema trattato appare aggravata dalla
circostanza che la limitazione all'accesso all'università incide sul
futuro di migliaia di giovani, contribuendo in maniera decisiva ad
orientarne scelte di vita spesso definitive.
Infatti, da un lato, non
viene assolutamente garantita la completezza della valutazione, come
invece accadrebbe se si ricorresse a strumenti che consentano di giudicare
gli studenti non solo in considerazione degli esiti di prove destinate a
svolgersi in un brevissimo arco di tempo (come se per valutare che un
individuo possa fare o meno il medico bastassero 2 ore! l), ma anche dei
risultati conseguiti e delle attitudini dimostrate nel pregresso corso di
studi.
Dall'altro, non risulta assicurata neppure la correttezza e la
regolarità delle operazioni concorsuali e, a riprova di ciò, si pensi ai
reati resi possibili, per non dire addirittura incoraggiati, per un verso,
dalla struttura stessa delle prove e dalle spesso scandalose condizioni in
cui si svolgono le selezioni e, per altro verso, dalla superficialità dei
controlli e delle misure adottate in sede concorsuale.
Le
considerazioni che precedono dimostrano la palese illegittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 33 e 34 Cost., dell'art. 4
della legge 2 agosto 1999, n. 264, ove si consideri come l'attuale sistema
di selezione, da esso previsto, per l'ammissione alle facoltà ad accesso
programmato finisce, di fatto, proprio per tagliare fuori, certamente, una
parte dei capaci e meritevoli, vuoi perché tale sistema così come è
congegnato non consente di appurare effettivamente se i soggetti alla fine
selezionati siano i più capaci, vuoi perché lo stesso si presta a gravi e
puntuali frodi.
Del resto, quando si pretende di affidare le ambizioni
ed il futuro di migliaia di giovani ad un test della durata di sole due
ore, per di più infarcito di domande nozionistiche, e talvolta persino
cervellotiche, giocoforza la posta in palio diventa troppo alta per tenere
a bada la tentazione di percorrere via fraudolente per essere ammessi, ciò
a scapito magari di tanti giovani più meritevoli e capaci.
E si badi
bene, qui non si ignora come, in disparte da ogni questione sulla
legittimità del numero chiuso, quale strumento di contingenta mento del
numero dei medici, rientri nella discrezionalità del legislatore stabilire
il contenuto delle prove di ammissione, ma come è noto tale
discrezionalità non può mai trasmodare in norme irragionevoli ed
irrazionali.
Ebbene, nel caso di specie si pretende di verificare
l'attitudine agli studi di medicina, una facoltà che dura 6 anni con più
di 30 esami, sulla base di una prova a quiz, da "rischia tutto", della
durata di sole due ore, con ben 40 domande,di c.d. cultura generale, dove
si spazi a dal!' Intifada ai poteri del Capo dello stato (Cfr test n. 24),
dall'albero di nespole in letteratura (Cfr test 11.31) ai desaparecidos
(Cfr test n. 5). L'elenco delle c.d domande di cultura generale potrebbe
continuare, ma ci fermiamo qui, permettendoci di invitare il collegio a
dare uno sguardo alle domande oggetto dei test di ammissione per
capacitarsi della loro singolarità.
5) Illegittimità PER CONTRASTO CON
IL DIRITTO COMUNITARIO dell'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 e
dell'art. 6- ter, commi l e 3, del D.Lgs. n. 502/92. Violazione delle
direttive del Consiglio nn. 78/686/CEE, 78/687/CEE del 25 luglio 1978;
78/1026/CEE; 78/1027/CEE del 18 dicembre 1978; 85/384/CEE, del lO giugno
1985; 89/594/CEE, del 30 ottobre 1989 e 93116/CEE, del 5 aprile 1993;
36/2005/CEE, sostitutiva delle precedenti).Violazione degli artt. 43 e 49
del Trattato Istitutivo della Comunità Europea. Violazione delle Direttive
n. 75/362 e n. 75/363 C. E. E. del Consiglio del 16 giugno 1975, ora
confluite nella direttiva n. 93/16/C.E.E. del Consiglio del 5 aprile 1993.
Questa difesa intende ora evidenziare come l'introduzione di
restrizioni numeriche all'accesso alle facoltà, oltre a comportare
ingiustificate limitazioni all'esercizio di una professione, abbia altresì
comportato, quale conseguenza inevitabile, un' illegittima restrizione
della concorrenza tra professionisti.
La gravità della situazione
attuale può apprezzarsi ancor di più se si considera la direzione verso
cui è orientata la normativa attualmente vigente in materia di accesso ai
corsi universitari.
Il riferimento è, in particolare, all'art. 3 della
L. 264/99 -che prevede e disciplina la competenza ministeriale per la
determinazione e ripartizione annuale del numero di posti disponibili
nelle università, dove, al comma 1, letto a), si legge che la
determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale per i corsi
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) (che, tra gli altri,
richiamano i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina
veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura etc.),
debba avvenire "sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del
sistema universitario, TENENDO ANCHE CONTO DEL FABBISOGNO DI
PROFESSIONALITÀ DEL SISTEMA SOCIALE E PRODUTTIVO".
Sulla procedura di
determinazione de qua e con specifico riguardo alla facoltà di
odontoiatria, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
nell'esercizio della sua attività consultiva e di segnalazione, ha di
recente formulato alcune importanti osservazioni (si veda AS516 - Modalità
di individuazione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in
odontoiatria- pubblicato sul Bollettino settimanale dell' Antitrust n. 15
del 4 maggio 2009), a conclusione di un 'indagine iniziata nel 2007 in
seguito a una denuncia presentata dal Dr. Giuseppe Lipari per conto del
comitato "Costruiamo il domani", un pool di giovani professionisti
palermitani impegnati per la difesa dei diritti civili.
Il presupposto
da cui l'Autorità è partita è stato il seguente: "là dove, come nel caso
in esame, le modalità di determinazione del numero di posti universitari
disponibili avvengono sulla base di considerazioni che non risultano volte
esclusivamente a garantire una formazione universitaria adeguata - ma che
si fondano su valutazioni attinenti al fabbisogno di professionalità del
sistema sociale e produttivo per il Servizio Sanitario Nazionale - le
modalità di determinazione di tali posti possono restringere
ingiusti{lcatamente l'accesso alla professione di odontoiatra, in quanto
limitano l'accesso al relativo corso di laurea e, conseguentemente,
l'accesso stesso al/a professione."
Su tali basi all'Autorità non è
apparsa condivisibile la scelta legislativa secondo cui, per la
determinazione del numero chiuso in odontoiatria, debba essere presa in
considerazione la situazione occupazionale dei dentisti che operano nell'
ambito del Sistema Sanitario Nazionale. Infatti, secondo l'Agcm, "tale
valutazione comporta una artificiosa predeterminazione del numero dei
potenziali professionisti e determina, dal punto di vista economico, un
ingiustificato irrigidimento dell'offerta di prestazioni odontoiatriche,
con l'effetto di restringere artificiosamente il numero dei potenziali
professionisti ed innalzare il prezzo delle relative prestazioni".
Peraltro, tale situazione risulta particolarmente grave se si pensa
che la valutazione è commisurata alla situazione occupazionale di una
parte minima di professionisti, ossia dell' offerta proveniente dal
Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, la massima parte delle prestazioni
odontoiatriche in Italia non viene fornita dagli odontoiatri del Sistema
Sanitario Nazionale (o meglio, delle strutture pubbliche o della strutture
convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale), ma privatamente, ossia
dagli odontoiatri liberi professionisti.
In sostanza, nell' ambito
della procedura per la determinazione del numero annuale di posti
disponibili, vengono effettuate valutazioni che non risultano finalizzate
a garantire l'adeguatezza dell' offerta formati va, come invece dovrebbe
essere in base a quanto è stato indicato dalla disciplina comunitaria e
ricordato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 383/98.
A questo riguardo, nelle numerose direttive (Direttive del Consiglio
78/686/CEE, 78/687/CEE del 25 luglio 1978; 78/1 026/CEE; 78/1 027/CEE del
18 dicembre 1978; 85/384/CEE, del IO giugno 1985; 89/594/CEE, del 30
ottobre 1989 e 931l6/CEE, del 5 aprile 1993; infine, Direttiva
36/2005/CEE, sostitutiva delle precedenti) concernenti il reciproco
riconoscimento, negli Stati membri, dei titoli di studio universitari,
l'esercizio del diritto di stabilimento dei professionisti negli Stati
dell'Unione, nonchè la libera prestazione dei servizi, vengono prescritti
agli Stati membri standard di formazione minimi a garanzia che i titoli
medesimi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie
all'esercizio delle attività professionali corrispondenti.
Tali
direttive obbligano infatti gli Stati a predisporre, per alcuni corsi
universitari aventi particolari caratteristiche, misure adeguate a
garantire determinati requisiti (ed in particolare che gli studi. teorici
si accompagnino necessariamente ad esperienze pratiche, acquisite
attraverso attività cliniche ovvero operative, svolte nel corso di periodi
di formazione e di tirocinio aventi luogo in strutture idonee e dotate
delle strumentazioni necessarie, sotto gli opportuni controlli), tutti
attinenti esclusivamente al parametro dell'adeguatezza della formazione
universitaria.
Al riguardo la stessa Consulta ha precisato che "gli
obiettivi delle direttive, cioé "la formazione prevista dalla normativa
comunitaria" e "l'insieme delle esigenze minime di formazione",
obbligatori per lo Stato in forza dell'art. 89 del Trattato CEE, valgono
per dettato legislativo - indipendentemente dalla loro forza cogente
diretta - nei confronti dell 'amministrazione, comportando che i poteri di
cui essa sia dotata, nella materia oggetto di direttive, sono da
esercitare secondo gli obblighi di risultato che la normativa comunitaria
impone" (C. Cost. 383/98).
Alla luce di tali premesse, non può non
apparire evidente, per non dire scontato, che il sistema italiano del
numero chiuso risulti ispirato a logiche del tutto avulse rispetto a
quella di assicurare l'adeguatezza formativa degli studenti e, in ogni
caso, a logiche contrarie ali 'indirizzo comunitario, oltre che
restrittive della concorrenza! Per questo deve ritenersi illegittima per
contrasto con la normativa comunitaria la normativa de qua, anche
considerato che la rimozione di tali limitazioni, per un verso
consentirebbe l'accesso ad un numero maggiore di studenti, rendendo più
produttivo il confronto tra gli stessi e migliorando così la qualità dell'
insegnamento e dell'apprendimento e, per altro verso, garantirebbe una
concorrenza effettiva tra professionisti sul mercato.
Sotto
quest'ultimo profilo, infatti, si deve precisare ulteriormente che, se
l'accesso viene parametrato al fabbisogno di professionalità del sistema
sociale e produttivo, non può che risultare falsato tutto il gioco della
concorrenza -fondato su di un certo rapporto tra domanda e offerta- a
tutto discapito della libertà di scelta dei fruitori del servizio (per
l'evidente restrizione dell'offerta) e, comunque, di tutti i cittadini, a
causa dell'inevitabile innalzamento del prezzo delle prestazioni.
Va
peraltro osservato come che nello stesso articolo sopra citato, a firma
del Prof. Gabriele Pelissero, apparso sul Corriere della Sera del 23
settembre 2009, risulta che "mancano specialisti anestesisti, radiologi,
cardioiogi, pediatri. Stanno per mancare i chirurghi, gli internisti di
una volta sono quasi scomparsi e non è affatto infrequente che bandi di
concorso vadano deserti. Certo sarebbe drammatico respingere la vocazione
lli tanti giovani italiani per cominciare fra qualclte anno ad importllre
medici dalla Polonia o dalla Romania".
Si osservi inoltre che
l'intervento nella procedura di determinazione del numero dei posti
disponibili delle organizzazioni rappresentative delle categorie dei
professionisti =peraltro espressamente consentito dall'art. 6- ter, commi
1 e 3, del D.Lgs. n. 502/92 recante: "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"- non
può che minare alla base la garanzia del rispetto delle regole in materia
di concorrenza, posta la naturale sussistenza, in capo a professionisti
appartenenti alla medesima categoria, di interessi contrari all' ingresso
di nuovi soggetti!
A ciò si aggiunga il richiamo a quanto statuito
dalla Commissione europea nella propria Relazione sulla concorrenza nei
servizi professionali del 9 febbraio 2004, in cui sono state
dettagliatamente analizzate le restrizioni alla concorrenza che
caratterizzano la regolamentazione dei servizi professionali negli Stati
membri dell'Unione e che derivano proprio dalla fissazione o
raccomandazione dei prezzi, dalle restrizioni all'accesso alla professione
e all'attività pubblicitaria, dai regimi di nserva previsti per tal une
attività, dalle regolamentazioni inerenti l'organizzazione e la struttura
aziendale dell'attività. In tale Relazione, infatti, la Commissione
Europea ha evidenziato come il diritto comunitario riconosca la
legittimità delle sole misure restrittive della concorrenza che superano
il c.d. test di proporzionalità, ovvero allorquando risultino
oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse
generale chiaramente articolato e legittimo e costituiscano il meccanismo
meno restrittivo della concorrenza idoneo a raggiungere tale obiettivo.
Ebbene, certamente nel caso di specie si deve escludere che i criteri
fissati dalla legge per la determinazione del numero di posti disponibili
possano considerarsi oggettivamente necessari al raggiungimento di un
obiettivo di interesse generale, ove si consideri che in verità gli
interessi che realmente vengono realizzati con tale meccanismo sono
proprio quelli particolari dei professionisti appartenenti alla medesima
categoria.
Sulla base delle considerazioni appena svolte, questa
difesa insiste sull'illegittimità delle norme di cui agli artt. 3 della l.
264/99 e 6- ter, commi l e 3, del D.Lgs. n. 502/92 per:
1. contrasto
con le direttive comunitarie del Consiglio 78/686/CEE, 78/687/CEE del 25
luglio 1978; 78/1026/CEE; 78/1 027/CEE del 18 dicembre 1978; 85/384/CEE,
del IO giugno 1985; 89/594/CEE, del 30 ottobre 1989 e 931l6/CEE, del 5
aprile 1993; direttiva 36/2005/CEE, sostitutiva delle precedenti, in
materia di reciproco riconoscimento, negli Stati membri, dei titoli di
studio universitari, di esercizio del diritto di stabilimento dei
professionisti negli Stati dell'Unione e di libera prestazione dei
servizi.
2. Contrasto con la normativa comunitaria in materia di
concorrenza tra imprese, ed in particolare con gli artt. 81 e 82 del
Trattato Istitutivo della Comunità Europea, come richiamati dall'art. l,
comma 4° della legge 287/90, secondo cui le norme nazionali poste a
presidio dell'economia di mercato vanno interpretate in base ai principi
previsti dall'ordinamento comunitario.
D'altronde, si consideri che la
stessa Autorità Garante (nella Segnalazione AS 306, pubblicata sul
Bollettino dell' Antitrust n. 26/2005) ha ormai fatto proprio
l'orientamento comunitario secondo cui l'attività professionale, nella
misura in cui ha una valenza economica, è attività di impresa, quale che
sia la professione intellettuale coinvolta [Cfr. le sentenze su medici
(Pavlov, 12 settembre 2000, C- 180-184/98, punto 77), spedizionieri
doganali (Commissione c. Italia, 18 giugno 1998, C-35/96, punto 36),
avvocati (Wouters, 19 febbraio 2002, C-309/99, punti 44- 49, Arduino, 19
febbraio 2002, C-35/99).].
3. Contrasto con gli artt. 43 e 49 del
Trattato CE sulla libertà di stabilimento e prestazioni dei servizi, sui
quali si fonda il mercato delle professioni regolamentate per i cittadini
dell 'Unione europea. In particolare, violazione delle direttive n. 75/362
e n. 75/363 C.E.E. del Consiglio del 16 giugno 1975, ora confluite nella
direttiva n. 931l6/C.E.E. del Consiglio del 5 aprile 1993, che, nel
disciplinare il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei
medici cittadini degli stati membri della Comunità, hanno dettato norme
per il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti il
conseguimento dei titoli che danno accesso all'esercizio dell'attività
medica
6 -in via ulteriormente subordinata, si chiede di voler
disporre IL RINVIO PREGIUDIZIALE, AI SENSI DELL'ART. 234, TRATTATO CE,
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA affinché risolva la questione relativa alla
compatibilità dell'art. 3, lett. a), L. 264/99, e 6- ter, commi l e 3, del
D.Lgs. n. 502/92, con gli artt. 43 e 49,81 e 82 del Trattato CE, nonché
con le direttive europee 78/686/CEE, 78/687/CEE del 25 luglio 1978;
78/1026/CEE; 78/1 027/CEE del 18 dicembre 1978; 85/384/CEE, del 10 giugno
1985; 89/594/CEE, del 30 ottobre 1989 e 93/16/CEE, del 5 aprile 1993;
direttiva 36/2005/CEE, direttive n. 75/362 e n. 75/363 C.E.E. del
Consiglio del 16 giugno 1975.
Si costituisce in giudizio
l’interventore e l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle
censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo di gravame parte ricorrente
censura il D.M 18 maggio 2007, per violazione dell’art. 4, L. 264/99 in
quanto, il bando, nel disciplinare le materie oggetto delle prove
selettive ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e
protesi dentaria e in medicina veterinaria per l'a.a. 2009/2010 , sarebbe
andato oltre le previsioni contenute nell'art. 4, L. 269/94, secondo cui
l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato "è disposta dagli
atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale,sulla base
dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della
predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi." ,
prevedendo all'art. 1, accanto alle domande di "cultura generale", anche
prove avrebbero riguardanti argomenti di "LOGICA.
La doglianza è priva
di consistenza.
Ed invero osserva il Collegio che la prospettata
censura si risolve in una doglianza di “merito”, tesa a censurare la
discrezionalità tecnica dell’Amministrazione insindacabile in questa sede
se non per evidenti vizi di logicità non rinvenibili nella specie posto
che le pretese e censurate previsioni di domande di “logica” sono
facilmente riconducibili in elementi sintomatici del grado di preparazione
culturale dei candidati ed in quanto tali riconducibili nelle previsioni
contenute nell'art. 4, L. 269/94. Senza contare che nessuna specifica
doglianza viene formulata su specifiche domande preselettive.
Con il
secondo motivo di gravame parte ricorrente eccepisce l’illegittimità
costituzionale dell'art. 4, L. 264/99 per violazione art. 97 e 3 Cost ..
per OMESSA SPECIFICAZIONE IN SEDE LEGISLATIVA, e comunque in via generale,
una volta per tutte, DEL NUMERO DEI QUESITI relativi a ciascun
argomento.
L’eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata
rientrando nella discrezionalità normativa del legislatore primario la
scelta tra una valutazione predeterminata legislativamente del numero dei
quesiti ed una valutazione rinviata all’autorità amministrativa: peraltro
la scelta operata dal legislatore del rinvio all’autorità amministrativa
della determinazione del numero dei quesiti non presenta nessuno segno
sintomatico di un uso del potere discrezionale normativo primario illogico
né contraddittorio, con la conseguenza che non è ravvisabile difformità
con i principi contenuti nell’art.97 e 3 della Cost.
Né ai fini
selettivi la ravvisata esigenza degli studenti di sapere con congruo
anticipo il numero preciso dei quesiti previsti per ciascuna delle materie
oggetto di prova, può identificarsi necessariamente in un periodo
superiore ai due mesi prima dello svolgimento delle prove: in sostanza sia
che il periodo indicato risulti superiore o inferiorein entrambi i casi
non è idoneo a rendere illegittima la procedura di cui si controverte.
.
Parimenti infondato risulta il terzo motivo di gravame con il quale
parte ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale dell'art. 4, L.
264/99 per violazione art. 97 per MANCATA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ
DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE incaricata della predisposizione dei
quesiti, dei casi di incompatibilità a fare parte, dei suoi criteri
d'azione.
Rientra, infatti, nella discrezionalità normativa del
legislatore primario la scelta tra una valutazione predeterminata
legislativamente delle modalità di costituzione della Commissione
incaricata della predisposizione dei quesiti, dei casi di incompatibilità
a fare parte, dei suoi criteri d'azione, ed una valutazione rinviata
all’autorità amministrativa: peraltro la scelta operata dal legislatore
del rinvio all’autorità amministrativa della determinazione del numero dei
quesiti non presenta nessuno segno sintomatico di un uso del potere
discrezionale normativo primario illogico né contraddittorio, con la
conseguenza che non è ravvisabile difformità con i principi contenuti
nell’art.97 della Cost.
Peraltro le esigenze di tutela dei candidati è
adeguatamente soddisfatta con la procedimentalizzazione concorsuale
nell’ambito della quale è sempre verificabile l’esercizio del potere
attribuito in tale materia dalla legge alla autorità
amministrativa.
Con il quarto motivo di gravame parte ricorrente
solleva questione di legittimità costituzionale della legge 2 agosto
264/99 con riferimento agli artt. 3, 33, 34 Cost..
La
incostituzionalità di tale legge si rinvenirebbe, secondo parte
ricorrente, anche in ordine alle scelte adoperate dal legislatore medesimo
e dal potere esecutivo riguardo alle modalità con le quali sarebbe stato
disposto l'accesso programmato: la predisposizione di un bando di concorso
per poter selezionare aprioristicamente chi possa o meno accedere ad un
corso di laurea altamente specialistico come quello in Odontoiatria,
sarebbe assolutamente lesivo dei principi costituzionali sopra richiamati,
in quanto selezionerebbe chi può accedere a tale corso di laurea a
prescindere dallo strumento del "profitto".Con la conseguenza che la
previsione di qualsiasi criterio selettivo antecedente all'accesso
all'istruzione dovrebbe ritenersi contraria ai principi costituzionali e
manifestamente ingiusta anche in relazione. all'art. 4 della legge 264/99
In sostanza la dedotta questione di legittimità costituzionale di
suddetta disposizione, in relazione agli artt. 3, 33 e 34 Cost., viene in
questa sede prospettatta sul rilievo per cui la stessa avrebbe introdotto
un'ingiustificata deroga alla libertà di accesso all'istruzione, con la
conseguenza che il sistema legislativamente previsto non riuscirebbe a
garantire in alcun modo la valutazione delle reali attitudini e capacità
dei candidati:, da un lato, non verrebbe assolutamente garantita la
completezza della valutazione, ( come invece accadrebbe se si ricorresse a
strumenti che consentano di giudicare gli studenti non solo in
considerazione degli esiti di prove destinate a svolgersi in un brevissimo
arco di tempo, ma anche dei risultati conseguiti e delle attitudini
dimostrate nel pregresso corso di studi), e dall'altro, non risulterebbe
assicurata neppure la correttezza e la regolarità delle operazioni
concorsuali con un test della durata di sole due ore sulla base di una
prova a quiz, da "rischia tutto", della durata di sole due ore, con ben 40
domande di c.d. cultura generale.
Le doglianze sono prive di giuridica
consistenza.
Nella specie infatti non si ravvisano né elementi di non
manifesta incostituzionalità della discrezionalità normativa ex legge 2
agosto 264/99 né l'asserita violazione delle disposizioni di cui alla 1.
n. 264/1999.
Sotto quest’ultimo profilo (asserite violazioni della
legge n. 264/1999) giova premettere che la legge medesima ha introdotto un
sistema peculiare per l'accesso ad alcuni corsi di studio universitari.
Ai sensi dell'art. 3, comma l, lett. a) è stabilito che con decreto
del Ministero dell'Istruzione viene determinato annualmente il numero dei
posti disponibili, a livello nazionale, sulla base dell' offerta
potenziale del sistema universitario, anche in relazione al fabbisogno di
professionalità del sistema sociale e produttivo.
A tal fine
l'intestato Ministero acquisisce da ogni Ateneo l'indicazione dell'offerta
potenziale ovvero del numero di iscritti che l'Ateneo medesimo può
accogliere compatibilmente con il proprio assetto organizzativo e
logistico.
Con il medesimo D.M. 1'Amministrazione centrale ripartisce
i posti relativi ai corsi in questione tra le Università le quali
procedono all'emanazione dei relativi bandi di concorso recependo le
indicazioni contenute in apposito D.M., di cui all'art. 4 1. n. 264/1999,
quanto alle date delle prove e ai contenuti delle stesse.
Il concorso
de qua si configura quale concorso nazionale posto che il numero dei posti
disponibili, i tempi concorsuali, i contenuti delle prove e i criteri di
valutazione sono stabiliti da apposito D.M. rispetto al quale i bandi
delle singole Università hanno soltanto carattere applicativo.
Alla
luce della chiara disposizione normativa sopra richiamata la
determinazione del contingente di posti disponibili si basa su di un
duplice criterio; da un lato, il potenziale formativo offerto dai singoli
Atenei e, dall'altro, il fabbisogno di professionalità del sistema sociale
e produttivo.
Dal tenore della norma non è dato evincere alcuna
graduazione tra i due criteri, i quali devono contemperarsi al fine di
determinare, quale risultante, il quantum dei posti disponibili.
L'equivalenza dei criteri di determinazione dei posti nei corsi di laurea
a numero programmato, inoltre, è coerente con le esigenze effettive e
reali del sistema formativo e professionale e, come tale, non pone un
problema di illegittimità costituzionale, rientrando nella sfera della
discrezionalità normativa del legislatore la cui sindacabilità da parte
del giudice delle leggi incontra il limite nella manifesta illogicità non
rinvenibile nella specie anche alla luce dei principi contenuti nella
pronuncia n. 383/1998 della Corte Costituzionale (ed alle direttive
comunitarie ivi richiamate) la quale ha riconosciuto la piena legittimità
costituzionale del numerus clausus quale criterio di accesso ai corsi
universitari, lasciando alla discrezionalità politica del legislatore
l'individuazione dei criteri di determinazione dei posti disponibili.
Le direttive comunitarie richiamate dalla Corte Costituzionale
concernono il reciproco riconoscimento, negli Stati membri, dei titoli di
studio universitari sulla base di criteri uniformi di formazione,
l'esercizio del diritto di stabilimento dei professionisti negli Stati
dell'Unione nonché la libera prestazione dei servizi e riguardano, al
momento, i titoli accademici di medico, medico-veterinario, odontoiatra e
architetto.
La medesima Corte ha, altresì, sottolineato che "Le
ricordate direttive prescrivono, in vista dell'analogia dei titoli
universitari rilasciati nei diversi Paesi e del loro reciproco
riconoscimento, standard di formazione minimi a garanzia che i titoli
medesimi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie
all’esercizio delle attività professionali corrispondenti. In tutti i casi
cui le direttive si riferiscono, si prescrive che gli studi teorici si
accompagnino necessariamente a esperienze pratiche, acquisite attraverso
attività cliniche o, in genere, operative, svolte nel corso di periodi di
formazione e di tirocinio aventi luogo in strutture idonee e dotate delle
strumentazioni necessarie, sotto gli opportuni controlli. E ciò implica e
presuppone che, tra la disponibilità di strutture e il numero di studenti,
vi sia un rapporto di congruità in relazione alle specifiche modalità dell
'apprendimento. "
Nelle sopra citate direttive comunitarie si
rinviene, dunque, un preciso obbligo di risultato che gli Stati membri
sono chiamati ad adempiere predisponendo, per alcuni corsi universitari
aventi particolari caratteristiche, misure adeguate a garantire le
previste qualità, teoriche e pratiche, dell' apprendimento: ma non viene
dettata alcuna disciplina riguardo alle predette misure. Queste sono,
infatti, rimesse alle determinazioni nazionali e il legislatore italiano,
come per lo più i suoi omologhi degli altri Paesi dell 'Unione, ha
previsto la possibilità di introdurre il numerus clausus per tali corsi.
Non vi è, pertanto, alcuno spazio per un sindacato di costituzionalità
in ordine al criterio relativo al "fabbisogno professionale" sulla base
dei principi formulati nella decisione del Giudice delle leggi, posto che
quest'ultimo si è limitato a riconoscere la legittimità costituzionale del
numerus clausus senza alcun riferimento ai criteri in base ai quali esso
deve essere determinato.
Dalla lettura della sentenza della Corte
Costituzionale, pertanto, si evince che il sistema del numero chiuso
risulta pienamente legittimo, attesa la necessità di garantire adeguati
spazi ed opportuni mezzi organizzativi ai fini di un' adeguata formazione
degli studenti, caratterizzata sia da esperienze pratiche che da studi
teorici.
A tal fine, nella sentenza costituzionale in questione, viene
affermata l'esigenza di un rapporto di congruità tra la disponibilità di
strutture e il numero di studenti, esigenza che, ad avviso della Corte
Costituzionale, ben può essere soddisfatta con l'introduzione del numero
chiuso. Infatti, le direttive comunitarie, nel prescrivere standard di
formazione prescrivono a garanzia che i titoli universitari rilasciati nei
diversi Paesi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie
all' esercizio delle attività professionali corrispondenti, demandando la
scelta degli strumenti più opportuni alle determinazioni nazionali.
In
relazione, poi, alla pretesa violazione di norme di rango costituzionale,
quali gli artt. 33 e 34 della Costituzione, e di principi internazionali e
comunitari, si rileva che persino l'affermazione di principio contenuta
nell' art. 2 del protocollo addizionale della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - secondo
la quale "il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno" -
non può essere tradotta automaticamente, come più volte confermato dalla
Corte Costituzionale e dalla Giurisprudenza amministrativa,
nell'affermazione che il diritto allo studio appartenga a tutti i
cittadini indiscriminatamente.
A tale proposito, la Corte
Costituzionale e la giurisprudenza amministrativa hanno "ripetutamente
affermato la conformità del sistema legislativo vigente rispetto al
diritto allo studio, il quale non appartiene indiscriminatamente a tutti i
cittadini, ma solo ai più capaci e meritevoli, e deve essere, secondo le
direttive comunitarie che costituiscono fonti normative vincolanti ali
'interno del nostro Stato, con temperato con l'esigenza di evitare il
sovraffollamento. onde realizzare un preciso obbligo di risultato che gli
Stati membri sono chiamati ad adempiere, predisponendo misure adeguate a
garanzia delle previste qualità teoriche e pratiche dell'apprendimento.
Non è, pertanto, ravvisabile un contrasto tra la L. 2 agosto 1999, n. 264,
che pone una limitazione ali 'accesso ali 'Università, e gli artt. 2, 3,
33 e 34 Cost., in quanto la previsione del c.d. numero chiuso non
rappresenta una limitazione arbitraria del diritto allo studio, ma una
garanzia di qualità dell'insegnamento, secondo standard europei. " (T.A.R.
Liguria - Genova, sez.II, 17 febbraio 2003, n. 184).
Si tratta di una
limitazione che non può determinare alcun sospetto di illegittimità
costituzionale del sistema, in considerazione delle ragioni che
impediscono, anche alla stregua di norme e principi comunitari, iscrizioni
indiscriminate e sovradimensionate rispetto alle potenzialità del sistema
universitario (TAR Lazio, sez.III, 10.1.2006, n. 189, ma vd. anche: TAR
Lazio, sez.III, 6 ottobre 2005, n. 7937; TAR Lazio, sez.III, 27 luglio
2005, n. 6020).
Senza contare che l'art. 34 Cost. non implica che
l'accesso all'istruzione universitaria debba essere garantito senza
condizioni ed indiscriminatamente a tutti i cittadini, ma presuppone,
piuttosto, che l'eventuale introduzione di limitazioni sia fondata su
procedure e criteri selettivi funzionali alla valorizzazione della
capacità e del merito degli aspiranti, in attuazione del principio di
uguaglianza nonché in osservanza dei principi di imparzialità e di buon
andamento dell'azione amministrativa: né si ravvisano sotto tale profilo
aspetti di costituzionalità correlati alla procedura selettiva a quiz di
cultura generale che non presenta, proprio per la natura selettiva
d’ingresso vizi di illogicità manifesta.
Del pari infondato si appalesa
il quinto motivo di gravame con il quale di deduce l’illegittimità per
contrasto con il diritto comunitario dell'art. 4 della legge 2 agosto
1999, n. 264 e dell'art. 6- ter, commi l e 3, del D.Lgs. n. 502/92, per
violazione delle direttive del Consiglio nn. 78/686/CEE, 78/687/CEE del 25
luglio 1978; 78/1026/CEE; 78/1027/CEE del 18 dicembre 1978; 85/384/CEE,
del 10 giugno 1985; 89/594/CEE, del 30 ottobre 1989 e 93116/CEE, del 5
aprile 1993; 36/2005/CEE, sostitutiva delle precedenti, per violazione
degli artt. 43 e 49 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea e per
violazione delle Direttive n. 75/362 e n. 75/363 C. E. E. del Consiglio
del 16 giugno 1975, ora confluite nella direttiva n. 93/16/C.E.E. del
Consiglio del 5 aprile 1993.
Con l’indicata doglianza la difesa di
parte ricorrente evidenzia come l'introduzione di restrizioni numeriche
all'accesso alle facoltà, oltre a comportare ingiustificate limitazioni
all'esercizio di una professione, abbia altresì comportato, quale
conseguenza inevitabile, un' illegittima restrizione della concorrenza tra
professionisti ed il riferimento è, in particolare, all'art. 3 della L.
264/99 -che prevede e disciplina la competenza ministeriale per la
determinazione e ripartizione annuale del numero di posti disponibili
nelle università, dove, al comma 1, lett. a), si legge che la
determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale per i corsi
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) (che, tra gli altri,
richiamano i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina
veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura etc.),
debba avvenire "sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del
sistema universitario, TENENDO ANCHE CONTO DEL FABBISOGNO DI
PROFESSIONALITÀ DEL SISTEMA SOCIALE E PRODUTTIVO".
Tale sistema del
numero chiuso, sempre secondo parte ricorrente, risulterebbe ispirato a
logiche del tutto avulse rispetto a quella di assicurare l'adeguatezza
formativa degli studenti e, in ogni caso, a logiche contrarie
all'indirizzo comunitario, oltre che restrittive della concorrenza, con
conseguente contrasto con la normativa comunitaria considerato che la
rimozione di tali limitazioni, per un verso consentirebbe l'accesso ad un
numero maggiore di studenti, rendendo più produttivo il confronto tra gli
stessi e migliorando così la qualità dell' insegnamento e
dell'apprendimento e, per altro verso, garantirebbe una concorrenza
effettiva tra professionisti sul mercato.
Ed invero già in sede di
esame del quarto motivo di gravame il Collegio ha evidenziato come il
sistema delineato sia coerente con i principi contenuti nella pronuncia n.
383/1998 della Corte Costituzionale (ed alle direttive comunitarie ivi
richiamate) la quale ha riconosciuto la piena legittimità costituzionale
del numerus clausus quale criterio di accesso ai corsi universitari,
lasciando alla discrezionalità politica del legislatore l'individuazione
dei criteri di determinazione dei posti disponibili.
Le direttive
comunitarie richiamate dalla Corte Costituzionale concernono il reciproco
riconoscimento, negli Stati membri, dei titoli di studio universitari
sulla base di criteri uniformi di formazione, l'esercizio del diritto di
stabilimento dei professionisti negli Stati dell'Unione nonché la libera
prestazione dei servizi e riguardano, al momento, i titoli accademici di
medico, medico-veterinario, odontoiatra e architetto.
Nelle sopra
citate direttive comunitarie si rinviene, dunque, un preciso obbligo di
risultato che gli Stati membri sono chiamati ad adempiere predisponendo,
per alcuni corsi universitari aventi particolari caratteristiche, misure
adeguate a garantire le previste qualità, teoriche e pratiche, dell'
apprendimento: ma non viene dettata alcuna disciplina riguardo alle
predette misure. Queste sono, infatti, rimesse alle determinazioni
nazionali e il legislatore italiano, come per lo più i suoi omologhi degli
altri Paesi dell 'Unione, ha previsto la possibilità di introdurre il
numerus clausus per tali corsi.
Non si ravvisa pertanto nessun
contrasto con il diritto comunitario.
Sulla base delle suesposte
considerazioni il ricorso va respinto.
Sussistono tuttavia giusti
motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, Sez. III bis,definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in
epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella Camera di Consiglio del giorno 25 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo
Restaino, Consigliere
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2011