T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 22 febbraio 2011 n. 1613
Pres. Orciuolo – Est. Russo
V. G. e L. K. (Avv. R. Scillia) c/ Ministero dell'Interno e Ministero degli Affari Esteri (Avv. Stato) |
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Giustizia amministrativa – Ricongiungimento familiare – Permesso di soggiorno – Giurisdizione g.a. – Esclusione
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E’ inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dinanzi al g.a. avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari. Infatti, a norma dell’art. 30, comma VI del t.u. sull’immigrazione, le controversie in materia di diritto all’unità familiare sono devolute al g.o..
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N. 01613/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2011, proposto da:
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Vescio Giuseppe e Lidja Krychyska, rappresentati e difesi dall'avv. Rossana Scillia, con domicilio eletto presso Rosella Zofrea in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 134;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
di provvedimenti (e silenzio) non meglio specificati nel ricorso relativi al ricongiungimento familiare richiesto dai ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero degli Affari Esteri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori Avv. Rossana Scilla, per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 11.6.2010 i ricorrenti hanno presentato richiesta nominativa di nulla osta ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 286/1998 e art. 6 DPR n. 394/1999 (rilascio visto per ricongiungimento familiare).
Con il ricorso in epigrafe gli interessati hanno prospettato i seguenti motivi di diritto :
1). Violazione ed errata applicazione art. 29 D. Lgs. n. 286/1998 così come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. n. 160/2008; contrasto e contraddittorietà;
2). Violazione e falsa applicazione art. 2 L. n. 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni ex L. n. 15/2005 e n. 80/2005; omissione;
3). Violazione ed errata applicazione art. 3 D. Lgs. n. 30/2007; omissione;
4). Violazione ed errata applicazione art. 9, comma 2, TU Immigrazione.
In data 31.1.2011 il Ministero resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto – contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e il permesso di soggiorno per motivi familiari – la giurisdizione è del giudice ordinario.
Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta inammissibilità del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.
In particolare, la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che il ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 (secondo cui sono devoluti al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero risiede, i ricorsi "contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare"), rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. (cfr., tra le tante, TAR Umbria, 25 marzo 2004, n. 127 e 22 maggio 2007, n. 466; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 30 agosto 2010, n. 4425; T.A.R. Lazio, Roma, II, 2 febbraio 2010, n. 1414; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, I, 15 dicembre 2009, n. 872).
Il ricorso deve –dunque- essere dichiarato inammissibile.
In applicazione dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.
Sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
Compensa tra le parti il pagamento delle spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2011
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