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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 7 febbraio 2011 n. 1150
Pres. Orciulo – Est. Francavilla
C. P. (Avv.ti G. C. Parente ed A. Parente) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato) e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Avv. Stato)


1. Giurisdizione e competenza – Mobbing – Azione risarcitoria contrattuale – Giurisdizione g.a. – Sussiste – Azioni extracontrattuali – Preclusione – Conseguenze – Giurisdizione g.o.

 

2. Giustizia amministrativa – Condotta lesiva – Mobbing – Molteplicità comportamenti persecutori – Evento lesivo – Nesso eziologico condotta e pregiudizio – Prova elemento soggettivo – Necessità

 

3. Giustizia amministrativa – Trasferimento per incompatibilità ambientale – Carattere persecutorio – Non sussiste – Ragioni – Assenza natura disciplinare

1. In materia di mobbing, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo solo allorché l’azione risarcitoria ha natura contrattuale. Pertanto, l’eventuale domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno extracontrattuale da mobbing, essendo svincolata dal rapporto di lavoro che costituisce il criterio attributivo della giurisdizione esclusiva del g.a., è devoluta alla cognizione del g.o..

 

2. Ai fini della riconducibilità di una condotta lesiva del datore di lavoro alla fattispecie del mobbing sono necessari la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore ed, infine, la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

 

3. Il trasferimento per incompatibilità ambientale, il quale può essere disposto in presenza di ragioni obiettive di pregiudizio o anche di semplice pericolo per il prestigio ed il regolare funzionamento del servizio pubblico, non può ricondursi ad alcuna manifestazione persecutoria dell’amministrazione, poiché è privo di carattere sanzionatorio e di natura disciplinare.


N. 01150/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01759/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2003, proposto da

 

CARIA PASQUALE elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Carlo Parente ed Angelica Parente che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro



- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Capo Dipartimento p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

per la declaratoria
dell’illegittimità della condotta tenuta dal Ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, quali datori di lavoro del ricorrente,
e per la condanna degli stessi al risarcimento dei danni meglio specificati nell’atto introduttivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2010 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso notificato il 10 febbraio 2003 e depositato il 20 febbraio 2003 Caria Pasquale ha adito questo Tribunale per la declaratoria dell’illegittimità della condotta tenuta dal Ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, quali datori di lavoro del ricorrente, e per la condanna degli stessi al risarcimento dei danni ivi meglio specificati.
Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, costituitisi in giudizio con memoria depositata il 12/01/06, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
In data 2 febbraio 2006 il Tribunale ha emesso la sentenza parziale n. 3766/06.
Con ordinanza n. 322/2010 del 21 gennaio 2010 il Tribunale ha, poi, disposto gli adempimenti istruttori ivi indicati.
In data 26 aprile 2010 è stata espletata prova testimoniale da parte del Giudice a tal fine delegato dal Collegio.
All’udienza pubblica del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



Preliminarmente il Tribunale ritiene necessario individuare l’oggetto del presente giudizio.
Dall’esame dell’atto introduttivo emerge che il ricorrente chiede, in via contrattuale ed extracontrattuale, il risarcimento dei danni subiti per effetto di una serie di comportamenti dell’amministrazione datrice di lavoro, ivi qualificati come “mobbing”, asseritamente finalizzati ad ottenere il risultato dell’estromissione dello stesso dall’ambiente lavorativo con ciò realizzando, surrettiziamente, un vero e proprio licenziamento (pag. 16 del ricorso).
A seguito delle indicazioni contenute nella sentenza parziale n. 3733/06 del 2 febbraio 2006, ove il Tribunale ha evidenziato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nelle cause aventi ad oggetto il “mobbing” la giurisdizione spetta al giudice amministrativo solo allorché l’azione risarcitoria ha natura contrattuale, con la memoria depositata il 19 settembre 2008 il ricorrente ha specificato che l’azione posta a base della domanda risarcitoria ha natura esclusivamente contrattuale (a pag. 1 della memoria si legge: “è evidente come…la qualificazione dell’azione di responsabilità fatta valere dal ricorrente sia di natura contrattuale”).
Pertanto, che si voglia qualificare la prospettazione del ricorrente presente nella memoria come parziale rinuncia alla domanda o come semplice qualificazione della stessa, deve ritenersi, ai fini dell’individuazione del “petitum” e della “causa petendi” del presente giudizio, che l’azione proposta in questa sede abbia natura contrattuale.
Del resto, l’eventuale domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno extracontrattuale da “mobbing” dovrebbe essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la stessa, essendo svincolata dal rapporto di lavoro che costituisce il criterio attributivo della giurisdizione esclusiva del g.a., è devoluta alla cognizione del giudice dei diritti soggettivi ovvero il giudice ordinario (in questo senso Cass. SS.UU. n. 22101/06; Cass. SS.UU. n. 8438/04; Cons. Stato sez. VI n. 1739/08; TAR Campania – Napoli n. 2007/09; TAR Sicilia – Palermo n. 1123/08; TAR Lazio – Roma n. 3315/07).
Ciò premesso, il ricorso è, nel merito, infondato.
Caria Pasquale, ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, lamenta che l’amministrazione datrice di lavoro avrebbe posto in essere una serie di comportamenti, avvenuti tra il 1996 e il 1998, che sarebbero stati finalizzati all’illegittima estromissione dello stesso dal Corpo e che alla fine lo avrebbero costretto a presentare domanda di pensionamento con effetto dal 6 luglio 1998.
Il Tribunale ritiene che nella fattispecie, per le ragioni che di seguito verranno esplicitate, non sussistano le condizioni necessarie per configurare una responsabilità contrattuale dell’amministrazione e, precisamente, una fattispecie qualificabile come “mobbing” in relazione agli episodi citati nell’atto introduttivo.
Secondo il prevalente giurisprudenziale, per "mobbing", riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti, per il datore di lavoro, dall'art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta del datore stesso nei confronti del lavoratore protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili, che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo.
In quest’ottica, è stato precisato che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, sono necessari: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (in questo senso Corte Cost. n. 359/03; Cass. n. 7382/10; Cass. n. 3785/09; Cons. Stato sez. IV n. 1991/10; TAR Umbria n. 469/10; TAR Piemonte n. 2438/08).
È stato, pertanto, messo in risalto che il tratto strutturante del "mobbing" - tale da attrarre nell'area della fattispecie comportamenti che altrimenti sarebbero confinati nell'ordinaria dinamica, ancorché conflittuale, dei rapporti di lavoro - è proprio la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro volta a emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nella fattispecie non sia ravvisabile quella pluralità di comportamenti sistematicamente caratterizzati dall’univoco intento di estromettere o emarginare il lavoratore dal contesto lavorativo che costituisce il presupposto necessario per la configurabilità del “mobbing”.
Prima di passare all’esame dei singoli episodi posti dal ricorrente a fondamento della domanda, il Tribunale ritiene necessario evidenziare che l’arco temporale in cui si sono svolti i fatti, così come prospettati dal ricorrente nell’atto introduttivo, va dal 16 marzo 1997 al 6 luglio 1998, data in cui il Caria ha presentato domanda di congedo.
Per la verità, nel ricorso il Caria richiama, quale inizio della fase conflittuale, una data, ovvero il 17 maggio 1996, alla quale, però, non ricollega alcuna specifica condotta dell’amministrazione e dei suoi superiori; inoltre, il predetto, pur cessando formalmente dal servizio il 6 luglio 1998 è rimasto assente per malattia sin dal 2 gennaio 1998 fino al pensionamento.
Ne consegue che i fatti prospettati nel ricorso si sono svolti nell’ambito di pochissimi mesi.
Per quanto attiene, poi, agli specifici episodi menzionati nel ricorso, il Tribunale rileva che il procedimento disciplinare instaurato con nota del 16/03/97 ad istanza del Direttore della Casa Circondariale di Monza, in relazione all’episodio della fotografia pubblicata in occasione di un incontro tra una squadra di calcio femminile e le detenute, è stato concluso dalla stessa amministrazione con provvedimento di archiviazione del 10/10/97.
Va, in merito, rilevato che nella fattispecie l’istruttoria disciplinare ha evidenziato che il Caria si è reso responsabile di una “grave superficialità” (si veda la nota redatta il 15/04/97 redatta dalla dott.ssa Longo quale funzionario istruttore), ammessa dallo stesso ricorrente (che parla di “grave leggerezza”) nelle giustificazioni rese in data 11 aprile 1997.
Pertanto, la vicenda non può essere valutata quale condotta caratterizzata da un intento persecutorio posto che la stessa si è risolta positivamente per il ricorrente attraverso gli stessi meccanismi di garanzia predisposti nell’ambito dell’amministrazione che risulta avere valutato, ai fini del proscioglimento, proprio quel curriculum che il Caria richiama dettagliatamente nel ricorso; va, poi, evidenziato che l’archiviazione del procedimento è avvenuta allorché il ricorrente era ancora in servizio e, quindi, poteva apprezzarne gli effetti nel contesto lavorativo.
Per quanto concerne, poi, il procedimento disciplinare instaurato con nota riservata n. 44 del 25/05/97 e conclusosi con la sanzione disciplinare pecuniaria irrogata il 12 febbraio 1998, esso è effettivamente caratterizzato da una serie di atti non legittimi, come ha avuto modo di affermare il TAR Lombardia – Milano con la sentenza n. 3891/2000 del 23 maggio 2000 che ha disposto l’annullamento del provvedimento irrogativo della sanzione.
Dalla relazione del funzionario istruttore e, in generale dagli atti del procedimento disciplinare (significative sono le note n. 44 del 25 maggio 1997 e n. 45 del 4 giugno 1997) emerge che il procedimento stesso è sorto nell’ambito di un clima di marcata conflittualità tra il Direttore della Casa Circondariale di Monza e il ricorrente.
Tale circostanza, confermata dalle dichiarazioni rese dai testimoni (Pierni Sabrina ha riferito di avere sentito il Siciliano dire che il Caria “voleva primeggiare e comandare e che era la causa del malessere dell’istituto”; nello stesso senso si sono espressi i testi Porru, Damiani e Manca), è dovuta probabilmente ad una percepita sovrapposizione di ruoli da parte di entrambi gli attori della vicenda.
Quali che siano le cause di questa situazione non può, comunque, ritenersi che il procedimento disciplinare iniziato il 25 maggio 1997, pur se illegittimo quanto all’irrogazione della sanzione, sia stato univocamente finalizzato ad estromettere il Caria dal lavoro potendosi ragionevolmente ipotizzare che lo stesso sia stato intrapreso, da parte del Direttore, nella convinzione (erronea) che, in relazione agli episodi contestati, il comandante di reparto abbia esorbitato dalle sue funzioni ed intaccato le sue prerogative.
Per altro la sporadicità della vicenda, caratterizzata da una situazione di contingente quanto aspro contrasto tra Direttore e Comandante di reparto, non consente di ritenere che la stessa possa, di per sé sola, assurgere al rango causale di condotta mobbizzante addebitabile all’apparato amministrativo nel suo complesso e ciò anche in considerazione del breve periodo di tempo in cui si sono svolti i fatti e dell’inesistenza di altri significativi episodi posti in essere in danno del ricorrente.
Le medesime considerazioni valgono per la dedotta illegittima attribuzione del punteggio per l’anno 1997 che è strettamente riconducibile alle circostanze che hanno portato all’irrogazione della sanzione disciplinare e al contrasto tra il ricorrente ed il Direttore e, comunque, è stata annullata dalla stessa amministrazione a seguito di ricorso gerarchico presentato dal Caria.
Nessuna significatività, poi, ai fini della prova della condotta illecita dell’amministrazione, assume la mancata convocazione alla cerimonia celebrativa del Corpo di Polizia penitenziaria del 15/12/98 in quanto evento successivo al pensionamento del ricorrente e, quindi, casualmente inidoneo a produrre l’estromissione dello stesso dall’ambiente lavorativo; per altro, l’episodio non assume alcuna valenza nemmeno ai fini della prova dell’intento persecutorio che va specificamente riferita agli atti posti in essere nell’ambito del rapporto di lavoro.
Deve, poi, escludersi che il provvedimento di distacco del 09/06/97 sia stato dall’amministrazione emesso al fine di punire e screditare la professionalità del ricorrente come dallo stesso prospettato nell’atto introduttivo.
Va, innanzi tutto, rilevato che l’atto del 09/06/97 ha ad oggetto il distacco e non già il definitivo trasferimento del Caria presso la Casa Circondariale di Milano “San Vittore”; tale provvedimento è stato prorogato più volte (si veda la documentazione depositata dall’amministrazione in data 13 aprile 2010) ed ha carattere provvisorio perché il Ministero, prima di emettere il provvedimento di trasferimento definitivo, ha inteso attivare il contraddittorio con il ricorrente (secondo quanto risulta dal tenore dell’atto del 09/06/97).
Il provvedimento di distacco, poi, lungi dal costituire manifestazione dell’intento persecutorio dell’amministrazione, risulta correttamente emesso in relazione alla situazione d’incompatibilità ambientale venutasi a creare per il conflitto tra il Caria ed il Direttore e per il procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.
Le circostanze in esame, a prescindere dall’addebitabilità delle stesse al ricorrente legittimano, comunque, il trasferimento per incompatibilità ambientale il quale non postula l’esistenza di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente, non avendo carattere sanzionatorio né natura disciplinare, e può essere legittimamente disposto allorché sussistano ragioni obiettive di pregiudizio o anche di semplice pericolo per il prestigio ed il regolare funzionamento del servizio pubblico (Cons. Stato sez. IV n. 8022/10; Cons. Stato sez. I n. 266/10; TAR Lazio – Roma n. 32383/10; TAR Puglia – Lecce n. 1889/10).
Tale ragioni obiettive debbono essere riguardate con particolare rigore nella fattispecie in considerazione dello specifico contesto in cui si sono svolti i fatti caratterizzato da una serie di rapporti gerarchici nell’ambito di una forza di polizia e dalla necessità, per evidenti ragioni di tutela della sicurezza ed ordine pubblico, che le figure apicali preposte alla gestione dell’istituto penitenziario siano in sintonia tra loro nell’esercizio dei rispettivi poteri.
Va, per altro, rilevato che il provvedimento di distacco del 09/06/97 è stato motivato anche in relazione all’avviso di garanzia emesso nei confronti del Caria per reati contestati nello svolgimento del servizio.
Tale circostanza sarebbe di per sé sola a giustificare il trasferimento in considerazione del contesto spazio-temporale in cui si sono svolti i fatti.
Del resto, per la vicenda il ricorrente è stato tratto a giudizio ed è stato assolto con la sentenza n. 763/2003 del Tribunale di Monza; dall’esame del provvedimento giurisdizionale emerge che il Caria ha effettivamente posto in essere le condotte materiali a lui contestate e che le stesse sono state ritenute scriminate ex art. 54 c.p. dalla causa di giustificazione dello stato di necessità.
Ne deriva che, nell’immediatezza dei fatti, l’accusa formulata al Caria non presentava evidenti profili d’infondatezza che facessero ritenere illegittimo il suo distacco presso altro istituto per ragioni d’incompatibilità ambientale.
Con riferimento specifico alle mansioni in concreto espletate dal Caria, poi, il Tribunale non ritiene accertata alcuna illegittimità.
Nell’atto introduttivo il ricorrente contesta il trasferimento “in sott’ordine” e l’adibizione a mansioni “di nessuna responsabilità…e proprie dei gradi inferiori”.
Nessuna significatività, ai fini della prova della fondatezza del ricorso, ha la prospettazione del distacco “in sott’ordine” essendo a tal fine verosimile la versione dell’amministrazione secondo cui ciò è avvenuto perché l’istituto penitenziario di destinazione, ben più grande di quello di provenienza, era già provvisto di un comandante; per altro, tale forma di impiego non era definitiva essendo stata disposta in attesa del trasferimento definitivo.
Quanto, poi, alle mansioni asseritamente inferiori svolte, il ricorrente non ha fornito alcuna prova delle stesse né a tal fine possono ritenersi rilevanti le dichiarazioni dei testi escussi in quanto generiche e aventi ad oggetto circostanze de relato riferite dallo stesso Caria.
Dalla documentazione depositata dall’amministrazione in data 13 aprile 2010 risulta, invece, che al Caria è stato attribuito il ruolo di coordinatore dei servizi di piantonamento in luogo esterno e di sorveglianza dei luoghi esterni di cura che appaiono coerenti con le mansioni del proprio profilo professionale.
Per altro, deve essere evidenziato che, secondo quanto emerso a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 322/10, il Caria è stato distaccato presso la Casa Circondariale di Milano “San Vittore” dal 12/06/97 al 06/07/98, data dell’avvenuto pensionamento: in quel periodo il ricorrente è stato assente per lunghi periodi dal servizio usufruendo di complessivi 45 giorni di congedo ordinario, 4 giorni di recupero per festività soppresse e 283 giorni di congedo per malattia (mancando in maniera pressoché ininterrotta dal 2 gennaio 1998 al 5 luglio 1998).
Ne consegue che la saltuaria presenza in servizio del ricorrente ne ha, comunque, in via oggettiva precluso un’utilizzazione proficua da parte dell’amministrazione e più rispondente alle esigenze dallo stesso rivendicate nell’atto introduttivo.
Proprio l’esiguo arco temporale in cui si sono svolti i fatti (pochi mesi a cavallo tra il marzo 1997 ed il dicembre 1997) e la sporadicità delle condotte illegittime poste in essere dall’amministrazione datrice di lavoro, unitamente alla correlata mancanza di prova del fine persecutorio, confermano l’insussistenza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza per la configurabilità del “mobbing”.
L’insussistenza di comportamenti illeciti, costituente valutazione di esclusiva pertinenza del Tribunale, induce a ritenere irrilevanti le consulenze espletate nell’ambito del giudizio ed aventi ad oggetto l’esistenza di danni da ritenersi, alla luce di quanto precisato, non causalmente imputabili ad una condotta illegittima dell’amministrazione resistente.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2011


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