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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 15 febbraio 2011 n. 1410
Pres. Daniele – Est. Scala
M. D. (Avv. M. Gabriele) c/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato)


1. Giustizia amministrativa – Atto amministrativo – Ricorso gerarchico – Provvedimento decisorio – Ricorso giurisdizionale – Motivi non dedotti con il precedente gravame – Inammissibilità – Ragioni – Riapertura termini

 

2. Circolazione stradale – Revisione patente – Presupposto – Permanenza requisiti psicofisici e tecnici – Violazione codice della strada – Esclusione

 

 

1. Nel ricorso giurisdizionale presentato avverso il provvedimento decisorio di un ricorso amministrativo non possono essere proposti, a pena di inammissibilità, motivi non dedotti con il precedente gravame amministrativo avverso l'originario provvedimento lesivo, assorbito e sostituito dall'atto decisorio (1) realizzandosi, altrimenti, la riapertura dei termini in favore di chi abbia ottenuto una decisione in sede amministrativa di rigetto, con ingiustificata elusione dei termini perentori entro i quali poter proporre ricorso giurisdizionale.

 

2. I provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 Cds, sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica (2), non rilevando pertanto un eventuale concorso di colpa nell’evento al quale ha fatto seguito la verifica dell’Amministrazione.

 

 

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(1) Cons. di Stato, IV Sez., 10 giugno 2004
(2) cfr. Cons. di Stato, sez. III, 01 dicembre 2009

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2006, proposto da:

Mormile Daniele, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gabriele, presso il cui studio è domiciliato elettivamente in Roma, via R.R. Pereira, 41;

contro



il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento



del decreto n. 4357/128/2002 del 14.11.2005, notificato in data 14.12.2005, con cui veniva respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento n. 1763/INC/02 del 12.07.2002 di revisione della patente di guida emesso dall’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Roma;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 1787 del 24 marzo 2006;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il Cons. Donatella Scala e presente, alle chiamate preliminari, l’avvocato dello Stato, Federica Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Premette il ricorrente che il provvedimento di revisione della patente di guida trae origine dal rapporto d’incidente stradale dell’11.01.2002, redatto dalla Polizia Municipale di Roma a seguito di sinistro che lo vedeva coinvolto.
Ritenendo, peraltro, che il detto provvedimento sia inficiato da incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti, e difetto di motivazione, lo impugna, chiedendone l’annullamento.
Si è costituita l’intimata Amministrazione per resistere al ricorso, eccependone l’infondatezza.
Con ordinanza n. 1787/2006 del 14 marzo 2006 l’adito Tribunale ha respinto l’incidentale istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO



E’ controverso il provvedimento con cui la resistente Amministrazione dei trasporti ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente ed ha respinto il ricorso gerarchico presentato avverso la stessa misura.
Il primo motivo, con il quale è dedotta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, è inammissibile non essendo stato proposto anche in sede gerarchica.
E' noto, infatti, che nel ricorso giurisdizionale presentato avverso il provvedimento decisorio di un ricorso amministrativo non possono essere proposti, a pena di inammissibilità, motivi non dedotti con il precedente gravame amministrativo avverso l'originario provvedimento lesivo, assorbito e sostituito dall'atto decisorio (Cons. di Stato, IV Sez., 10 giugno 2004 n. 3756; VI Sez., 10 agosto 1998 n. 1161; IV Sez., 14 luglio 1997 n. 711; T.A.R. Toscana 9 settembre 2002 n. 1906; T.A.R. Marche 26 febbraio 1998 n. 327) realizzandosi, altrimenti, la riapertura dei termini in favore di chi abbia ottenuto una decisione in sede amministrativa di rigetto, con ingiustificata elusione dei termini perentori entro i quali poter proporre ricorso giurisdizionale (Cons. di Stato, VI Sez., 4 marzo 1998 n. 230; T.A.R. Sardegna, I Sez., 23 aprile 2010 n. 925; T.A.R. Brescia 22 dicembre 1997 n. 1301).
Con un secondo gruppo di censure lamenta il ricorrente il travisamento dei presupposti che hanno condotto ad adottare l’impugnata misura, avendo erroneamente ritenuto gli operatori della P.M., nel rapporto di incidente stradale in data 11.01.2002, lo stesso addebitabile al ricorrente.
Il motivo non ha pregio.
La consolidata giurisprudenza formatasi in materia, cui aderisce anche il Collegio, ritiene che i provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica. (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sez. III, 01 dicembre 2009, n. 322)
Da tali coordinate ermeneutiche discendono precise indicazioni in ordine alla verifica di legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che bene può basarsi sui fatti, come risultanti dai verbali redatti dai competenti organi di polizia stradale, o, come nel caso di specie, municipale, laddove emergano circostanze che attestano irregolarità nella condotta di guida, ritenute, nell’ambito della valutazione discrezionale riservata alla stessa Amministrazione, tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di revisione.
Tanto precisato, osserva il Collegio che nelle premesse del provvedimento impugnato l’Amministrazione non si è limitata a richiamare le risultanze del verbale in data 18 aprile 2002, da cui è emerso che il ricorrente, alla guida di un’autovettura, in centro urbano, a causa della velocità non moderata in relazione all’ora notturna ed alla presenza di intersezione, veniva a collisione con un autocarro che non gli concedeva la precedenza, ma ha effettuato specifica valutazione di una tale condotta di guida, considerando che il concorso di altri conducenti nel dar luogo al sinistro non è idoneo ad escludere l’applicazione dell’art. 128, codice della strada.
Pertanto, ha considerato le circostanze indicate nel provvedimento di revisione, come risultanti dal citato rapporto di P.M., idonee a legittimare i dubbi circa la permanenza in capo al ricorrente dei prescritti requisiti di idoneità tecnica alla conduzione di veicoli a motore, tenuto conto che tale comportamento può essere ragionevolmente interpretato come indizio di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La valutazione come espressa dall’Amministrazione è, dunque, esauriente nell’evidenziare le ragioni della non ritenuta idoneità alla guida, e, conseguentemente, la censura dedotta sul punto è destituita di fondamento.
Peraltro, nemmeno ha pregio la tesi del ricorrente circa l’erroneità dei presupposti a base degli impugnati provvedimenti, tenuto conto che non sarebbe stato valutato adeguatamente l’esistenza di un completo nesso eziologico tra il comportamento di guida del ricorrente ed il determinarsi del sinistro.
Anche tale censura non può essere accolta, tenuto conto delle considerazioni dianzi espresse.
L’esame del rapporto assunto a base dell’impugnato provvedimento evidenzia come la condotta del ricorrente non ha costituito l’unica causa del sinistro, emergendo un “concorso di colpa”, dando quindi per presupposto che la colpa dell’incidente è dei conducenti coinvolti.
Tanto precisato, ritiene il Collegio che il concorso di colpa non esclude la possibilità per il Ministero di disporre la revisione, e ciò in quanto detta misura, come sopra evidenziato, non ha carattere sanzionatorio ma cautelare, avendo lo scopo di accertare la persistente idoneità alla guida del conducente (Tar Trento 12 marzo 2007, n. 40; Tar Sardegna, sez. I, 12 agosto 2008, n. 1724).
Del resto, è lo stesso ricorrente a riferire in sede gerarchica di avere ottenuto il risarcimento dei danni “quasi completo”, essendogli stato addebitato un grado di concorsualità pari al 25%, e di tale circostanza l’Amministrazione ha tenuto debito conto, ritenendo che “il concorso di altri conducenti nel dar luogo all’incidente stradale in cui incorse il ricorrente non esclude l’applicabilità dell’art. 128 cit;”.
L’esame dei motivi di ricorso, complessivamente considerati, induce, pertanto, al rigetto dell’impugnativa.
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza, come prescritto dall’art. 26, comma 1, Codice del processo amministrativo, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resistente, liquidate nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Donatella Scala, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2011





 

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