REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2136 del
2006, proposto da:
Mormile Daniele, rappresentato e difeso
dall'avv. Marco Gabriele, presso il cui studio è domiciliato elettivamente
in Roma, via R.R. Pereira, 41;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. 4357/128/2002 del 14.11.2005,
notificato in data 14.12.2005, con cui veniva respinto il ricorso proposto
dal ricorrente avverso il provvedimento n. 1763/INC/02 del 12.07.2002 di
revisione della patente di guida emesso dall’Ufficio Provinciale
Motorizzazione Civile di Roma;
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Vista
l’ordinanza n. 1787 del 24 marzo 2006;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il
Cons. Donatella Scala e presente, alle chiamate preliminari, l’avvocato
dello Stato, Federica Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
Premette il ricorrente che il provvedimento di
revisione della patente di guida trae origine dal rapporto d’incidente
stradale dell’11.01.2002, redatto dalla Polizia Municipale di Roma a
seguito di sinistro che lo vedeva coinvolto.
Ritenendo, peraltro, che
il detto provvedimento sia inficiato da incompetenza, violazione di legge,
eccesso di potere per travisamento dei fatti, e difetto di motivazione, lo
impugna, chiedendone l’annullamento.
Si è costituita l’intimata
Amministrazione per resistere al ricorso, eccependone
l’infondatezza.
Con ordinanza n. 1787/2006 del 14 marzo 2006 l’adito
Tribunale ha respinto l’incidentale istanza cautelare.
Alla pubblica
udienza del 4 novembre 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTO
E’ controverso il provvedimento con cui la
resistente Amministrazione dei trasporti ha disposto la revisione della
patente di guida del ricorrente ed ha respinto il ricorso gerarchico
presentato avverso la stessa misura.
Il primo motivo, con il quale è
dedotta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, è inammissibile
non essendo stato proposto anche in sede gerarchica.
E' noto, infatti,
che nel ricorso giurisdizionale presentato avverso il provvedimento
decisorio di un ricorso amministrativo non possono essere proposti, a pena
di inammissibilità, motivi non dedotti con il precedente gravame
amministrativo avverso l'originario provvedimento lesivo, assorbito e
sostituito dall'atto decisorio (Cons. di Stato, IV Sez., 10 giugno 2004 n.
3756; VI Sez., 10 agosto 1998 n. 1161; IV Sez., 14 luglio 1997 n. 711;
T.A.R. Toscana 9 settembre 2002 n. 1906; T.A.R. Marche 26 febbraio 1998 n.
327) realizzandosi, altrimenti, la riapertura dei termini in favore di chi
abbia ottenuto una decisione in sede amministrativa di rigetto, con
ingiustificata elusione dei termini perentori entro i quali poter proporre
ricorso giurisdizionale (Cons. di Stato, VI Sez., 4 marzo 1998 n. 230;
T.A.R. Sardegna, I Sez., 23 aprile 2010 n. 925; T.A.R. Brescia 22 dicembre
1997 n. 1301).
Con un secondo gruppo di censure lamenta il ricorrente
il travisamento dei presupposti che hanno condotto ad adottare l’impugnata
misura, avendo erroneamente ritenuto gli operatori della P.M., nel
rapporto di incidente stradale in data 11.01.2002, lo stesso addebitabile
al ricorrente.
Il motivo non ha pregio.
La consolidata
giurisprudenza formatasi in materia, cui aderisce anche il Collegio,
ritiene che i provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati
ai sensi dell’art. 128 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n.
285) sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti
psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e
vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato
tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la
conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o
punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul
traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che
giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità
psicofisica o tecnica. (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sez. III, 01
dicembre 2009, n. 322)
Da tali coordinate ermeneutiche discendono
precise indicazioni in ordine alla verifica di legittimità dell’operato
dell’Amministrazione, che bene può basarsi sui fatti, come risultanti dai
verbali redatti dai competenti organi di polizia stradale, o, come nel
caso di specie, municipale, laddove emergano circostanze che attestano
irregolarità nella condotta di guida, ritenute, nell’ambito della
valutazione discrezionale riservata alla stessa Amministrazione, tali da
giustificare l’adozione di un provvedimento di revisione.
Tanto
precisato, osserva il Collegio che nelle premesse del provvedimento
impugnato l’Amministrazione non si è limitata a richiamare le risultanze
del verbale in data 18 aprile 2002, da cui è emerso che il ricorrente,
alla guida di un’autovettura, in centro urbano, a causa della velocità non
moderata in relazione all’ora notturna ed alla presenza di intersezione,
veniva a collisione con un autocarro che non gli concedeva la precedenza,
ma ha effettuato specifica valutazione di una tale condotta di guida,
considerando che il concorso di altri conducenti nel dar luogo al sinistro
non è idoneo ad escludere l’applicazione dell’art. 128, codice della
strada.
Pertanto, ha considerato le circostanze indicate nel
provvedimento di revisione, come risultanti dal citato rapporto di P.M.,
idonee a legittimare i dubbi circa la permanenza in capo al ricorrente dei
prescritti requisiti di idoneità tecnica alla conduzione di veicoli a
motore, tenuto conto che tale comportamento può essere ragionevolmente
interpretato come indizio di una insufficiente conoscenza delle norme che
disciplinano la circolazione stradale.
La valutazione come espressa
dall’Amministrazione è, dunque, esauriente nell’evidenziare le ragioni
della non ritenuta idoneità alla guida, e, conseguentemente, la censura
dedotta sul punto è destituita di fondamento.
Peraltro, nemmeno ha
pregio la tesi del ricorrente circa l’erroneità dei presupposti a base
degli impugnati provvedimenti, tenuto conto che non sarebbe stato valutato
adeguatamente l’esistenza di un completo nesso eziologico tra il
comportamento di guida del ricorrente ed il determinarsi del
sinistro.
Anche tale censura non può essere accolta, tenuto conto delle
considerazioni dianzi espresse.
L’esame del rapporto assunto a base
dell’impugnato provvedimento evidenzia come la condotta del ricorrente non
ha costituito l’unica causa del sinistro, emergendo un “concorso di
colpa”, dando quindi per presupposto che la colpa dell’incidente è dei
conducenti coinvolti.
Tanto precisato, ritiene il Collegio che il
concorso di colpa non esclude la possibilità per il Ministero di disporre
la revisione, e ciò in quanto detta misura, come sopra evidenziato, non ha
carattere sanzionatorio ma cautelare, avendo lo scopo di accertare la
persistente idoneità alla guida del conducente (Tar Trento 12 marzo 2007,
n. 40; Tar Sardegna, sez. I, 12 agosto 2008, n. 1724).
Del resto, è lo
stesso ricorrente a riferire in sede gerarchica di avere ottenuto il
risarcimento dei danni “quasi completo”, essendogli stato addebitato un
grado di concorsualità pari al 25%, e di tale circostanza
l’Amministrazione ha tenuto debito conto, ritenendo che “il concorso di
altri conducenti nel dar luogo all’incidente stradale in cui incorse il
ricorrente non esclude l’applicabilità dell’art. 128 cit;”.
L’esame dei
motivi di ricorso, complessivamente considerati, induce, pertanto, al
rigetto dell’impugnativa.
Le spese e gli onorari del giudizio seguono
la soccombenza, come prescritto dall’art. 26, comma 1, Codice del processo
amministrativo, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla
refusione delle spese di lite nei confronti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti resistente, liquidate nella somma
complessiva di € 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Maria Luisa De Leoni,
Consigliere
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2011