Soc Intercantieri Vittadello Spa + Ati, Soc Impresa
Salvatore Matarrese Spa, rappresentati e difesi dagli avv. Paola Chirulli,
Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via
Emilia, 88;
contro
Ministero Infrastrutture, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero Infrastrutture - Provveditorato
Interregionale Oo.Pp. Puglia e Basilicata, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Soc Grandi Lavori Fincosit Spa + Ati,
rappresentato e difeso dagli avv. Gianluigi Pellegrino, Giovanni
Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma,
corso Rinascimento, 11; Soc Grandi Lavori Fincosit Spa;
per l'annullamento
- del verbale della seduta pubblica del 25
gennaio 2010, comunicato con nota prot. 0001060 del 26 gennaio 2010, nel
corso del quale l'ATI ricorrente è stata esclusa dalla gara per l'appalto
dei lavori di completamento delle strutture portuali nell'area
"Pizzoli-Marisabella" secondo le previsioni del piano regolatore portuale
bandita dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la
Puglia e la Basilicata;
- degli atti del procedimento di verifica di
anomalia e segnatamente della relazione riassuntiva del 14 gennaio 2010
della commissione tecnica nominata per procedere alla verifica di
congruità dell'offerta, nonchè degli eventuali verbali delle precedenti
sedute riservate;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e
conseguenti, ivi compresa, ove disposta, l'aggiudicazione provvisoria e/o
definitiva della gara, nonchè il contratto di appalto, ove frattanto
stipulato;..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero
Infrastrutture e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero
Infrastrutture - Provveditorato Interregionale Oo.Pp. Puglia e Basilicata
e di Soc Grandi Lavori Fincosit Spa + Ati;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 19 gennaio 2011 il dott. Cecilia Altavista e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando del 30-9-2008 il Ministero della
Infrastrutture-provveditorato alle opere pubbliche per Puglia e Basilicata
ha indetto una gara al prezzo più basso per lavori di completamento delle
strutture portuali nell’area Pizzoli-Marisabella del porto di Bari,
secondo le previsioni del piano regolatore portuale. Secondo il
disciplinare di gara, i lavori dovevano essere così articolati: lavori per
la rimozione e lo stoccaggio dei cassoni cellulari; lavori residui da
eseguire a seguito della rescissione in danno del contratto originario;
opere per il deflusso in mare delle acque pluviali cittadine; sistema di
trattamento delle acque meteoriche. A seguito delle procedure di gara è
risultata prima classificata la Ati Vittadello-Matarrese, alla quale a
seguito della valutazione della anomalia dell’offerta, ritenuta congrua
dalla stazione appaltante, è stata aggiudicata la gara con provvedimento
del 6-2-2009.
Avverso tale provvedimento è stato proposto davanti a
questo Tribunale il ricorso n° 1899 del 2009 dal raggruppamento con
mandataria la Fincosit Grandi Lavori s.p.a. , deducendo vari motivi di
ricorso, anche avverso la valutazione di congruità della offerta
anomala.
Con sentenza n° 6574 del 2009 questo Tribunale respingeva il
ricorso ritenendo che la valutazioni della stazione appaltante circa
l’anomalia dell’offerta non fossero affette da illogicità.
Avverso tale
pronuncia è stato proposto appello al Consiglio di Stato dalla Grandi
Lavori Fincosit, che con sentenza° 6708 del 2009 accoglieva l’appello, in
relazione alla insufficienza della motivazione della valutazione di
congruità, con specifico riferimento alla particolare soluzione tecnica
proposta.
A seguito di tale decisione, l’Amministrazione procedeva al
rinnovo delle operazioni di verifica dell’anomalia dell’offerta,
convocando nuovamente l’Ati Vittadello Matarrese, per un ulteriore
contraddittorio circa i giustificativi dell’offerta. In particolare, la
stazione appaltante richiedeva “ogni elemento utile allo scopo di
consentire la valutazione della fattibilità dei processi costruttivi
proposti e la congruità dei relativi costi con riferimento alle categorie
di lavori, costruzione/varo e collocamento in opera dei cassoni cellulari
e al dragaggio dei fondali, per le quali necessita un più approfondito
esame”. Per tali categorie venivano specificate le voci da chiarire,
indicando le specifiche domande a cui dare risposta, in dodici quesiti.
Rispetto alla costruzione collocamento in opera e zavorramento di cassoni
cellulari: 1) ubicazione, dimensione ed inclinazione dello scalo, a terra
ed in mare; 2) caratteristiche tecniche e dimensionali della piattaforma
di sostegno del costruendo cassone; 3) numero e caratteristiche
tecnico-dimensionali dei binari, dei lori supporti e degli ancoraggi al
sedime, a terra ed in mare; 4) materiali, mezzi e mano d’opera ( distinte
tra carpentieri e ferraioli) per la costruzione dei cassoni; 5)
caratteristiche tecniche e dimensionali del sistema di ritenuta e dei
blocchi di contrasto; 6) modalità del varo corredata da verifica di
stabilità nautica ( galleggiamento) del cassone;7) costi di ciascuna delle
predette componenti nonché di quelli occorrenti per l’allestimento e la
rimozione finale delle opere provvisionali; rispetto alla demolizione
subacquea di roccia: 8) manodopera da impiegare a terra e mano d’opera
imbarcata sui mezzi marittimi; 9) caratteristiche tecniche dei mezzi
proposti e delle attrezzature ausiliarie; 10) produttività media
settimanale dei mezzi proposti; 11) turnazione prevista per la esecuzione
dei lavori e tempi di esecuzione; costi relativi ai punti 8 e 9.
La Ati
Vittadello presentava le giustificazioni circa tali punti e i suoi
rappresentanti sono stati ascoltati dalla Commissione nella seduta del
15-12-2009.
La stazione appaltante, nella relazione del 14-1-2010,
valutava tali giustificazioni come incongrue, in particolare risultando
introdotte numerose modifiche nelle ultime giustificazioni del dicembre
2009, rispetto a quelle presentate in sede di gara. Pertanto, con
provvedimento del 25-1-2010 è stata disposta la esclusione dalla gara.
Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso
dall’ATI Vittadello per i seguenti motivi:
violazione e falsa
applicazione dell’art 88 del d.lgs. n° 163 del 2006 per mancata
valutazione complessiva della congruità dell’offerta dell’Ati Vittadello e
per mancata quantificazione delle sottostime contenute nell’offerta;
difetto di istruttoria; errata applicazione dei principi comunitari e
giurisprudenziali in materia di verifica dell’anomalia e di
contraddittorio nel giudizio di verifica; eccesso di potere per
contraddittorietà, illogicità, sviamento;
violazione e falsa
applicazione degli artt 86 e 88 del d.lgs n° 163 del 2006 per asserita
inammissibilità, in sede di rinnovazione del giudizio di verifica, di
acquisizione di elementi nuovi rispetto a quelli prodotti in sede di gara;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, e
contraddittorietà ; nullità del provvedimento per violazione del
giudicato.
Si è costituita la Grandi lavori Fincosit, contestando la
fondatezza del ricorso e proponendo, altresì, le seguenti censure di
ricorso incidentale: manifesta irragionevolezza del giudizio relativo agli
oneri economici indicati per l’attività di dragaggio e per la struttura di
varo dei cassoni cellulari.
Si è costituita, per il Ministero delle
Infrastrutture, l’Avvocatura dello Stato, depositando una relazione
dell’Amministrazione.
Alla camera di consiglio del 3-3-2010 è stata
fissata l’udienza pubblica del 16-6-2010, non risultando l’estrema gravità
ed urgenza del danno ai fini cautelari.
Con atto notificato il
10-5-2010 sono stati proposti motivi aggiunti avverso la revoca
dell’aggiudicazione definitiva disposta il 20-4-2010, formulando censure
analoghe a quelle del ricorso principale.
Con ordinanza n° 1071 del
2010 il Collegio disponeva la consulenza tecnica invitando il Preside
della Facoltà di Ingegneria della Università di Roma La Sapienza a
nominare un consulente tra i professori ordinari della Facoltà, in
relazione alla specificità della materia e delegando il relatore per la
formulazione dei quesiti.
Con ordinanza n° 64 del 2010 sono stati
formulati i seguenti quesiti al Ctu:
1)se la soluzione progettuale
proposta dall’ATI Vittadello Matarrese sia tecnicamente possibile, anche
in relazione al tipo di fondale, se sia stata già eseguita in altre
analoghe realizzazioni e con quali risultati; se occorrano scavi del
fondale e dragaggio e di che tipo; quali tipi di interventi subacquei
siano necessari;
2) quale sia il costo prevedibile di tale sistema di
varo dei cassoni cellulari; in particolare quali siano i costi di
eventuali interventi subacquei; se sia tecnicamente possibile il
riutilizzo della struttura di varo in altre situazioni analoghe e con
quali costi; in particolare se sia riutilizzabile la struttura metallica
prevista per la posa in opera dei cassoni;
3) se sia possibile che la
struttura suddetta possa essere assemblata a terra per singole parti
componenti anche complesse e poi definitivamente posta in acqua; in tal
caso quali interventi anche subacquei siano necessari per tale posa in
opera e con quali costi o risparmi di spesa rispetto ad altre
soluzioni;
4) che tipo di attività di dragaggio sia necessaria per
l’esecuzione di tale soluzione progettuale e se quella indicata negli
elaborati dell’ATI Vittadello possa ritenersi idonea;
5) se i costi
indicati nelle giustificazioni del 21 dicembre 2009 per la realizzazione
dei cassoni cellulari siano congrui in relazione alla soluzione tecnica
prevista, in particolare rispetto ai costi
indicati per l’attività di
dragaggio in relazione ai mezzi e alla mano d’opera necessaria;
6) se i
costi indicati nelle precedenti giustificazioni siano diversi e se
corrispondano ad un tipo di intervento diverso;
7) se i costi indicati
dall’ATI Vittadello per la manodopera necessaria alla costruzione dei
cassoni pluricellulari siano attendibili in relazione alla manodopera
richiesta per la realizzazione e posa in opera dei cassoni.
Le parti
hanno nominato i propri consulenti.
A seguito di proroga del termine
del deposito della consulenza, disposto con ordinanza del 14-10-2010,
all’udienza pubblica del 19-1-2011, la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Sostiene la difesa
ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto sarebbe
viziato per una generale carenza di motivazione e per una mancanza o
insufficienza delle verifiche operate dalla Commissione.
Ulteriore
censura viene formulata in relazione alla affermazione della stazione
appaltante che sarebbero state presentati elementi giustificativi nuovi
rispetto a quanto precedentemente dichiarato in sede di gara tali da
costituire una modifica sostanziale dell’offerta.
Il Collegio non
condivide le censure proposte.
Si deve far riferimento alla disciplina
dettata dagli artt. 87 e 88 del d.lgs n°163 del 12-4-2006 per la
valutazione di anomalia dell’offerta e ai principi elaborati dalla
giurisprudenza.
Ai sensi dell’art 87, quando un’offerta appaia
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare
l’importo complessivo posto a base di gara.
All’esclusione può
provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio
.
Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo
:
a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di
fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni
tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per
prestare i servizi;
d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle
forniture, dei servizi offerti;
f) l’eventualità che l’offerente
ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come determinato
periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico
più vicino a quello preso in considerazione .
Ai sensi dell’art 88
comma 7, all'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante
dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base
all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile.
Sostiene la difesa ricorrente che, ai sensi dell’art 88
comma 7, è necessaria una valutazione complessiva e in contraddittorio,
mentre l’Amministrazione, nel caso di specie , non avrebbe dato tale
possibilità sul piano sostanziale di verificare effettivamente
l’attendibilità dell’offerta.
Tali censure non sono suscettibili di
accoglimento.
In primo luogo il contraddittorio deve ritenersi pieno e
rispettoso di tutte le previsioni normative.
A seguito di sentenza del
Consiglio di Stato, nel corso della rinnovazione della verifica di
anomalia è stato anche disposto nuovamente il contraddittorio orale, alla
seduta del 15-12-2009.
La difesa ricorrente afferma, in particolare,
che la stazione appaltante non avrebbe proceduto ad una complessiva
verifica dell’attendibilità dell’offerta, limitandosi ed evidenziare la
sottostima delle singole voci di costo.
Risulta dagli atti di causa
che proprio la valutazione di una complessiva non attendibilità
dell’offerta, diversamente da quanto affermato dalla difesa ricorrente,
costituisce il presupposto del provvedimento di esclusione.
Tale
valutazione di complessiva inattendibilità dell’offerta è stata confermata
dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal
Tribunale.
E’ necessario evidenziare che in materia di anomalia
dell’offerta, come affermato anche dal Consiglio di Stato nella vicenda
per cui è causa ( sent. n° 6707 del 2009), il sindacato del giudice sulla
verifica di anomalia è sempre un sindacato sulla discrezionalità tecnica,
che riguarda la illogicità e irragionevolezza delle valutazioni della
stazione appaltante.
Anche la nomina di un Consulente tecnico tende non
a sostituire il giudizio dell’Amministrazione con un altro giudizio, ma a
valutare l’attendibilità della verifica di anomalia operata dalla stazione
appaltante.
L'effettività della tutela giurisdizionale comporta,
infatti, che il sindacato, anche sull'esercizio della c.d. discrezionalità
tecnica, non sia meramente estrinseco, limitato ad una verifica
dell'assenza di palesi travisamenti o di manifeste illogicità; tale
sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può
svolgersi, in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter
logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta
dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro
correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo; il
giudice può utilizzare per tale controllo sia il tradizionale strumento
della verificazione, che la Consulenza tecnica (Consiglio di stato, sez.
VI, 09 novembre 2006 , n. 6607), ma non può non sostituire il giudizio
dell’Amministrazione con un altro giudizio, quale è quello del
Consulente.
Restano, dunque, fermi i principi giurisprudenziali
elaborati con riferimento al giudizio di anomalia, per cui, il relativo
giudizio costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale
dell'Amministrazione, di per sé insindacabile in sede di legittimità,
salva l'ipotesi in cui, anche mediante la verifica operata dal consulente,
le valutazioni risultino non attendibili, tenendo conto che
l'attendibilità della offerta va comunque valutata nella sua globalità
(Consiglio Stato , sez. V, 01 ottobre 2010 , n. 7262).
Anche a seguito
della nomina di un consulente, quindi, il giudizio amministrativo tende ad
accertare se il potere della Stazione appaltante sia stato esercitato con
un utilizzo delle regole tecniche conforme a criteri di logicità,
congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti.
Il
sindacato operato tramite la CTU tende, dunque, alla valutazione
dell’attendibilità del giudizio di anomalia espresso dalla Commissione non
alla sostituzione di questo giudizio ad un altro, anche in relazione ad
una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa
rispetto a quella giurisdizionale; il giudice non può sovrapporre la sua
idea tecnica al giudizio formulato dall'organo amministrativo cui la legge
affida la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso
concreto, salvo il caso in cui tale giudizio risulti inficiato da evidenti
sintomi di inattendibilità (Consiglio Stato , sez. IV, 20 settembre 2006 ,
n. 5498).
Nel caso di specie la CTU ha confermato le valutazioni
operate dalla stazione appaltante sia in relazione alla complessiva
inattendibilità dell’offerta che rispetto alla modifica delle
giustificazioni.
Infatti, i vari profili presi in esame dalla
Commissione in sede di rinnovo delle operazioni sono stati confermati
dalle valutazioni del CTU.
In particolare, la relazione della
Commissione del 14-1-2010, di rinnovo della valutazione di anomalia,
impugnata in questa sede insieme al provvedimento di esclusione, è basata
su alcune circostanze di fatto che sono state confermate dal consulente.
In primo luogo, nella relazione del 14-1-2010, si afferma che il
processo costruttivo e varo dei cassoni cellulari è stato indicato solo
nelle giustificazioni del dicembre 2009.
Inoltre, “al di là della
fattibilità tecnica del sistema”, che pure era stata oggetto di
discussione nel precedente giudizio e contestata nel ricorso incidentale
dalla Fincosit, la Commissione rileva la inadeguatezza dei costi indicati,
in particolare rispetto all’uso della struttura metallica, di cui appare
difficile il reimpiego indicato invece dalla società; rispetto alle ore di
lavorazione. Rispetto ad una altra serie di voci si afferma che sono state
oggetto di modifica nelle ultime giustificazioni.
Risulta pacificamente
dagli atti di causa e non è oggetto di contestazione che la soluzione
proposta non è mai stata realizzata se non per il porto di Pantelleria,
dove non è mai entrata in funzione e poi è stata smantellata .
Il
consulente tecnico, pur dando atto della astratta fattibilità tecnica
dell’opera, afferma che lo stesso consulente tecnico di parte ha
modificato in sede di consulenza il progetto proposto in sede di gara.
Dalla risposta ai successivi quesiti emerge chiaramente che rispetto a
tale soluzione, che comporta inevitabilmente lo scavo del porto e
molteplici operazioni subacquee, i costi indicati sono
insufficienti.
La insufficiente stima dei costi risulta, in
particolare, rispetto al riutilizzo della struttura di varo; afferma
infatti il CTU che non sono stati calcolati i costi di smantellamento
della struttura, necessario presupposto per un eventuale reimpiego, costi
indicati dal CTU in 2 euro al chilo.
Il consulente afferma, inoltre,
che molte voci non possono essere oggetto di valutazione, in quanto le
modalità di realizzazione dell’opera non sono sufficientemente specificate
( indeterminazione della posizione del cantiere; costi derivanti
dall’impiego delle gru).
Afferma, altresì, che i costi per la
realizzazione dei cassoni non appaiono attendibili sotto vari profili(
vaghe e non coerenti con l’attività le giustificazioni circa l’attività di
dragaggio).
Quanto al riutilizzo dei materiali, la difesa resistente,
contesta il calcolo del costo dello smontaggio indicato dal CTU, che
invece non avrebbe indicato i possibili risparmi di spesa conseguenti al
reimpiego.
Peraltro, è indubbio che il costo dello smontaggio debba
essere necessariamente calcolato e che , nel caso di specie, non vi è
prova o indicazione alcuna che il risparmio del reimpiego sia idoneo a
compensarlo.
Il CTU ha, poi, considerato vaghe ed indeterminate le
giustificazioni in ordine ai costi per l’attività di dragaggio.
Riguardo a tale attività, si deve tenere presente che, in ogni caso,
il capitolato prevede l’uso degli esplosivi, solo in caso di rinvenimento
di roccia dura e compatta non disgregabile meccanicamente, previa
dimostrazione della effettiva necessità e limitatamente alla roccia “hard
ripping” e previa acquisizione delle autorizzazioni da parte delle
Autorità competenti. E’ evidente che si tratta di una ipotesi eccezionale,
non compatibile con l’uso di esplosivi per 45 % del totale dell’attività
di dragaggio.
Le conclusioni del consulente, anche se contestate dal
raggruppamento ricorrente, sono sufficienti a confermare la logicità e
ragionevolezza della valutazione di anomalia operata dalla Commissione
nella relazione del 14-1-2010.
Le contestazioni della difesa ricorrente
non inficiano, infatti, la ragionevolezza di tali valutazioni.
La
difesa ricorrente contesta, inoltre, che la stazione appaltante, in
maniera illegittima avrebbe ritenuto inammissibile una modifica delle
giustificazioni in presenza del giudicato del Consiglio di Stato che
richiedeva il rinnovo della verifica di anomalia.
Tali censure non
sono suscettibili di accoglimento.
I rilievi da parte del Consiglio di
Stato, nella sentenza n° 6574 del 2009, sono relativi alla mancanza di
motivazione del giudizio di congruità e alla superficialità di tale
giudizio nella parte in cui non aveva tenuto conto di particolari
circostanze, in relazione alla particolarità della soluzione tecnica
proposta ( sistema dei binari, fondale , operazioni subacquee). Da ciò
deriva che la rinnovazione del giudizio avrebbe potuto essere operata
anche solo sulla base di giustificazioni in atti.
Nella stessa memoria
della raggruppamento ricorrente si contesta che il CTU avrebbe fatto
riferimento per il calcolo dei materiali dei binari a due linee di varo,
ma queste non sarebbero state indicate nell’offerta ma solo nelle prima
giustificazioni, come “soluzione migliorativa” con il che si ammette una
modifica delle soluzioni proposte in sede di giustificazioni.
Inoltre,
secondo i principi generali elaborati dalla giurisprudenza, la richiesta
di nuovi giustificativi può comportare la presentazione di nuovi elementi
di risparmio, ma non il mutamento della offerta..
Nel corso delle
giustificazioni possono essere presentati ulteriori elementi
giustificativi rispetto a quelli presentati in sede di offerta, nel senso
che possono essere fornite ulteriori spiegazioni delle riduzioni dei
costi, ma non può essere modificata l’offerta come era stata fatta in sede
di presentazione della domanda di partecipazione.
La facoltà del
concorrente a gara di appalto di modificare le giustificazioni in origine
rese deve intendersi circoscritta alla possibilità di dedurre ragioni di
risparmio in precedenza non considerate, sebbene già deducibili in sede di
domanda di partecipazione, ovvero oggettivamente sopravvenute, (cfr di
recente Consiglio Stato , sez. V, 12 luglio 2010 , n. 4483).
La
relazione del 14-1-2010 fa riferimento a mutamento dei componenti dei
processi produttivi e relativi costi; diversità dei mezzi di produzione e
mano d’opera.
Tali modifiche costituiscono differenze sostanziali che
non possono essere ammesse nel corso del rinnovo delle giustificazioni, il
cui presupposto è sempre la offerta presentata in sede di gara .
Dalla
giurisprudenza è stato, altresì, affermato che sono ammesse
giustificazioni sopravvenute, nonché compensazioni tra sottostime e
sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al
momento dell'aggiudicazione e, a tale momento, dia garanzia di una seria
esecuzione del contratto (Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146;
Consiglio di stato, sez. V, 23 giugno 2010 , n. 3962).
Dalle
risultanze della CTU è stato confermato il giudizio della stazione
appaltante circa la modifica del progetto nel corso della varie fasi . Da
tali successive modifiche è derivata, anche sotto tale profilo, una
complessiva inattendibilità dell’offerta.
Ne deriva che il ricorso è
infondato e deve essere respinto.
In considerazione della complessità
della vicenda sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
processuali.
Le spese di CTU saranno liquidate con separata
ordinanza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Domenico
Lundini, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2011