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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 13 gennaio 2011 n. 7
Pres.f.f. C.L. Cardoni - Est. P. Ungari
M. V., S. V., M. C. e R. V. (avv.ti U. Segarelli e M. Mariani) c/ A.N.A.S.
S.p.a. (Avv. Distr. St.); Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
U.T.G. - Prefettura di Terni


Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Determinazione da parte del G.A. – Giudizio di ottemperanza – Art. 34, comma 4, D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Presupposti – Disaccordo delle parti sull’entità della somma – E’ sufficiente

Ai fini dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza per la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento, ex art. 34, comma 4, D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, non è necessaria alcuna specifica contestazione, essendo sufficiente il disaccordo delle parti sull’entità della somma da pagare


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 95 del 2010, proposto da: M. V., S. V., M. C. e R. V., rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso Maurizio Mariani in Perugia, via Podiani, 17;

contro



- A.N.A.S. S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria per legge in Perugia, via degli Offici, 14; - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - U.T.G. - Prefettura di Terni;

per l'ottemperanza



alla sentenza del TAR dell'Umbria 15 febbraio 2008, n. 81;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti sono gli eredi del proprietario di un’area in Comune di Terni, oggetto di occupazione d’urgenza per la realizzazione di uno svincolo del Raccordo Autostradale Civitavecchia-Rieti utile al collegamento con la S.P. Marattana.
Il decreto prefettizio di occupazione è stato annullato con la sentenza di questo Tribunale 17 luglio 2000, n. 589, passata in giudicato.
2. In sede di esecuzione di detto giudicato, con la sentenza di questo Tribunale 15 febbraio 2008, n. 81, passata in giudicato a seguito di conferma in appello (Cons. Stato, IV, 5247/2008), ritenuta ammissibile la domanda proposta dall’A.N.A.S. ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001, le parti (in quel giudizio e nel presente giudizio) resistenti sono state condannate in solido al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti.
2.1. In particolare, quanto alla forma del risarcimento, detta sentenza ha precisato che: “ (…) i diritti dei ricorrenti potranno (e dovranno) ottenere il pieno ristoro monetario (per equivalente) da determinare sulla base di un comune accordo tra le parti in causa o, in mancanza, sulla base dei criteri fissati nel 6° co. lett. a) e b) dello stesso art. 43 citato; il tutto, senza neppure trascurare (ove ne sussistano le condizioni) l'applicabilità della norma di principio vigente all’epoca in cui nel 1993 avvenne l’occupazione d’urgenza dei terreni cui è causa (art. 40 del T.U. n. 2359 del 1865). Quest’ultima norma prevede che, nel caso di occupazione parziale di un terreno di vaste proporzioni, il ristoro monetario dovrà tenere conto della differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile prima dell’occupazione ed il giusto prezzo che potrà avere la restante parte di esso dopo l’occupazione (ed, in questo caso, dopo l’acquisizione dello stesso da parte dell’Amministrazione)”.
2.2. Quanto all’entità del risarcimento per equivalente, detta sentenza ha ritenuto che l’Amministrazione “… in sostituzione della restituzione del bene debba essere condannata al risarcimento del danno nella misura da determinare sulla base dei criteri sopra indicati con la procedura di cui all'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 80/1998. A questo proposito si precisa che la stima di cui all'art.40 della legge n.2359/1865 dovrà essere riferita ai valori correnti alla data dell'occupazione d'urgenza eseguita in forza di un provvedimento poi annullato, tale essendo la data in cui si è prodotto il danno ingiusto. Dalla stessa data, a norma dello stesso art. 43, comma 6, decorreranno gli interessi di mora. Trattandosi di risarcimento del danno, il relativo debito va considerato "di valore e non "di valuta". Pertanto, una volta determinato il quantum con riferimento alla data di consumazione dell'illecito, l'importo dovrà essere rivalutato. Di conseguenza gli interessi saranno calcolati anno per anno sull'importo via via rivalutato, o, in alternativa, calcolati per l'intero periodo sull'importo rivalutato in misura media (cfr. Cass., sez.III, 8 aprile 2003, n.5503; id., 18 marzo 2003, n.3980). S'intende che dall'ammontare del risarcimento dovrà essere detratto quanto sia stato corrisposto eventualmente a titolo di indennità di occupazione temporanea per il periodo nel quale l'occupazione stessa è da considerare illegittima. Per eventuali periodi di occupazione legittima è invece dovuta (se non già corrisposta) la relativa indennità, il cui importo non va detratto dal risarcimento”.
2.3. In ordine al soggetto obbligato, nella sentenza è stato affermato che “ (…) trattandosi di risarcimento del danno, il risarcimento è dovuto in solido da tutti i soggetti che hanno concorso a provocarlo, nella specie l'ANAS, il Ministero delle Infrastrutture (già LLPP) e la Prefettura di Terni. Resta impregiudicata, siccome estranea alla materia del contendere in questa sede, ogni questione relativa ai rapporti interni fra i condebitori solidali”.
2.4. Infine, quanto alle modalità di determinazione del risarcimento: “Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998, le parti debitrici dovranno formulare ai creditori la proposta di risarcimento, in conformità ai criteri suesposti, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza”.
3. L’A.N.A.S. ha presentato una proposta (cfr. nota prot. CPG-0013251 in data 19 giugno 2008), che tuttavia è stata ritenuta inadeguata dai ricorrenti (i quali invocano la quantificazione, ben superiore, risultante dalla perizia del geom. Granati, in data 5 maggio 2008).
I ricorrenti chiedono pertanto che, ai fini dell’ottemperanza alla sentenza n. 81/2008, il Tribunale determini la corretta entità del risarcimento per equivalente e, allo scopo, nomini un commissario ad acta o un consulente tecnico d’ufficio (disponendo altresì la condanna al pagamento della somma così determinata, oltre alle spese di lite già liquidate con la sentenza predetta).
4. L’A.N.A.S. si è costituita in giudizio, con l’Avvocatura dello Stato, e controdeduce puntualmente.
Non si sono costituiti i Ministeri intimati.
5. Può essere utile precisare che, ai fini della decisione, trattandosi dell’ottemperanza ad un preesistente giudicato, non rileva la circostanza che l’articolo 43 del d.P.R. 237/2001 sia stato, nelle more del presente giudizio, dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega (cfr. Corte Cost., 8 ottobre 2010, n. 293).
6. Il Collegio non ravvisa motivi che impediscano di accogliere la domanda dei ricorrenti.
La difesa dell’A.N.A.S. eccepisce che la proposta formulata a suo tempo non è stata contestata con specifiche argomentazioni di censura, e che non vi è traccia di un mancato accordo tra le parti, cosicché non sussisterebbero (ancora) i presupposti per chiedere l’intervento (ulteriore) del Tribunale.
Eccepisce anche che la somma proposta è stata correttamente determinata.
Il Collegio rileva come l’articolo 34, comma 4, cod. proc. amm., stabilisca ormai che, in caso di condanna pecuniaria, una volta che il giudice abbia stabilito i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine, “Se le parti non giungono ad un accordo (…)”, con il ricorso per ottemperanza, “ (…) possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti”.
Non è dunque necessaria alcuna specifica contestazione, essendo sufficiente il disaccordo sull’entità della somma da pagare.
E sembra evidente che, non avendo i ricorrenti accettato l’offerta dell’A.N.A.S. ed avendo invece proposto il ricorso in esame, si sia verificata la predetta fattispecie.
7. Il Collegio ritiene quindi di nominare, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera d), cod. proc. amm., un commissario ad acta che provveda alla quantificazione del risarcimento spettante ai ricorrenti, in applicazione dei criteri dettati dalla sentenza n. 81/2008, soprariportati, e disponga
il pagamento della somma così determinata, oltre a quello delle spese di lite, del precedente e del presente giudizio (liquidate, secondo l’ordinario principio della soccombenza, come da dispositivo).

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto nomina un commissario ad acta, nella persona del direttore pro-tempore dell’Agenzia del Territorio di Terni, o di un funzionario dell’Agenzia da lui delegato, affinché :
a) provveda a quantificare entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, secondo i criteri indicati in parte motiva e tenendo conto delle osservazioni che potranno essere formulate al Commissario ad acta dalle parti entro il termine di quindici giorni da lui a loro assegnato, la somma che spetta ai ricorrenti a titolo di risarcimento per equivalente, in ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 81/2008;
b) provveda ad assegnare alle parti resistenti obbligate in solido al risarcimento un ulteriore successivo termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere al pagamento della somma;
c) provveda, in caso di infruttuoso decorso del predetto termine e su richiesta dei ricorrenti, a disporre ed eseguire in via sostitutiva, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla predetta richiesta, tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento della somma suindicata, oltre a quello delle ulteriori somme di euro 3.000,00 (tremila/00) spettante a titolo di spese legali del giudizio concluso con la sentenza n. 81/2008, e di euro 2.000,00 (duemila/00) spettante per le spese legali del presente giudizio.
Liquida il compenso spettante al commissario ad acta nella somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2011



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