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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 13 gennaio 2011 n. 2
Pres.f.f. C.L. Cardoni - Est. P. Ungari
A. M. M. e A. D. (avv.ti F. Blasi ed E. Massuoli) c/ Ministero dell'Interno –
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Terni - Questura di Terni
(Avv. Distr. St.)


Straniero – Regolarizzazione – Condanna patteggiata – Anteriore all’entrata in vigore del D.L. 1° luglio 2009 n. 78 - Rilevanza preclusiva automatica - Sussiste - Valutazione di pericolosità sociale dell’interessato – Non è richiesta

L’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), L. 3 agosto 2009 n. 102, di conversione del D.L. 1° luglio 2009 n. 78, deve essere interpretato nel senso che la condanna a pena patteggiata per i reati ivi richiamati, ancorché pronunciata in data anteriore all’entrata in vigore del citato D.L. 1° luglio 2009 n. 78, preclude automaticamente la regolarizzazione, senza necessità di procedere a una valutazione di pericolosità sociale dell’interessato


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 381 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: A. M. M. e A. D., rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesca Blasi ed Emanuele Massuoli, con domicilio eletto presso Emanuele Massuoli in Perugia, Strada Perugia-San Marco 81/O;

contro



Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Terni - Questura di Terni, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria per legge, in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento



- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Terni - Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 16.06.2010, Prot. N. P-TR/L/N/2009/100350, Class.O55.01, conosciuto in data 25 giugno 2010 a seguito di notificazione effettuata dalla Questura di Terni alla ricorrente datrice di lavoro in pari data ed avente ad oggetto il rigetto della istanza di regolarizzazione (“emersione”) intendendo avvalersi della possibilità offerta dall’art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n.102/2009 presentata dalla Sig.ra Moscatiello Anna Maria in data 07.09.2009 in favore del cittadino extracomunitario Sig. Diop Amadou, nato in Senegal il 06.05.1979, già assunto dalla stessa ricorrente per svolgere mansioni di sostegno per i bisogni familiari;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e comunque lesivi per i ricorrenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Terni e della Questura di Terni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con provvedimento prot. N. P-TR/L/N/2009/100350 in data 16 giugno 2010, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Terni ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata, ai sensi dell’articolo 1-ter, della legge 102/2009, dalla datrice di lavoro ricorrente in favore di un cittadino senegalese, altresì ricorrente.
2. Il provvedimento negativo è motivato con riferimento alla condanna riportata dallo straniero per i reati di cui agli articoli 14, comma 5-ter del d.lgs. 286/1998 (permanenza nello Stato in violazione di un provvedimento di espulsione) e 495, comma 1, c.p. (falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità), mediante sentenza del Tribunale di Terni in data 11 dicembre 2008, ritenuta ostativa alla regolarizzazione.
3. I ricorrenti impugnano il provvedimento, prospettando articolate censure di violazione della legge 241/1990, del d.lgs. 286/1998, della legge 102/2009, degli articoli 24 e 97 Cost., nonché di eccesso di potere sotto i profili della violazione del giusto procedimento, del difetto di istruttoria e dei presupposti, della manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà.
Sostengono, in sintesi, che la condanna sarebbe stata emessa nei confronti di altro soggetto; che comunque lo straniero non ha dichiarato false generalità e perciò la condanna per il reato di cui all’articolo 495, comma 1, c.p. sarebbe dovuta ad errori di trascrizione delle sue dichiarazioni, peraltro imputabili alla scarsa conoscenza della lingua italiana; che non sussistevano neanche i presupposti per la condanna per il reato di cui all’articolo 14, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998; e che comunque l’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), della legge 102/2009 non può essere interpretato nel senso che la condanna per i reati ivi richiamati precluda automaticamente, senza necessità di procedere ad una valutazione di pericolosità sociale dell’interessato, la regolarizzazione.
Mediante motivi aggiunti, hanno integrato le censure, deducendo che sono stati violati i termini previsti dall’articolo 1-ter, della legge 102/2009, per gli adempimenti del procedimento di regolarizzazione e per la sua conclusione; che i reati per i quali il ricorrente è stato condannato devono ritenersi estinti, in applicazione degli articoli 163 e 164 c.p.; che la fattispecie preclusiva di cui all’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), non può ritenersi realizzata in presenza di una sentenza di condanna “patteggiata” ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., tanto più se, come nel caso del ricorrente, antecedente all’entrata in vigore della disposizione suddetta.
4. Resiste per l’Amministrazione l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia.
5. Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata, in quanto il contraddittorio è integro, l'istruttoria è completa e le parti sono state avvisate e non hanno prospettato l’esigenza di svolgere ulteriori difese.
6. In ordine all’eccezione di inammissibilità (parziale) del ricorso sollevata dall’Avvocatura, è sufficiente ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, i provvedimenti che comportano diniego del titolo di ingresso o soggiorno dello straniero nel territorio italiano, possono essere impugnati sia dallo straniero stesso, sia dal suo datore di lavoro.
7. Nel merito, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
7.1. Occorre anzitutto precisare che il tempo trascorso dalla presentazione della domanda al suo esame non può di per sé far nascere in capo al ricorrente alcun affidamento tutelabile, né consentire una deroga all’applicazione rigorosa di disposizioni imperative finalizzate alla tutela della sicurezza pubblica.
7.2. In questa sede la condanna penale rappresenta un fatto storico, assunto a presupposto dell’adozione del provvedimento impugnato, e non può essere rimessa in discussione.
Così, nessuna rilevanza può assumere un’eventuale modifica, sopravvenuta all’adozione del provvedimento impugnato, degli effetti penali della condanna presupposta (come l’ipotizzata estinzione dei reati, in ordine alla quale il Collegio non ha, evidentemente, la possibilità di compiere alcuna valutazione).
7.3. Nel ricorso si adombrano dubbi sulla riferibilità della condanna allo straniero ricorrente.
Il Collegio osserva che il ricorrente è stato individuato nel provvedimento impugnato, così come nell’istanza e negli atti prodromici del procedimento di regolarizzazione, con le sue effettive generalità (secondo quanto affermato nel ricorso, e confermato dal documento di identità versato in atti) di Diop Amadou, nato il 6 maggio 1979 in Senegal.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in data 11 dicembre 2008 è stata invece emessa dal Tribunale di Terni nei confronti di Diop Mamadou, nato il 16 febbraio 1969 in Senegal. Dagli atti acquisiti al fascicolo sembra potersi evincere che le generalità dichiarate dallo straniero allorché era stato arrestato dai Carabinieri di Stroncone, in data 10 dicembre 2008, erano quelle reali (Diop Amadou), ma che l’arresto ed il conseguente processo penale sono stati effettuati con riferimento alle diverse generalità (Diop Mamadou) con le quali lo straniero era stato in precedenza “fotosegnalato” come clandestino e conseguentemente espulso con decreto del Prefetto di Terni in data 2 dicembre 2007 ed invitato a lasciare il territorio nazionale con ordine del Questore di Terni in pari data.
Tanto, anche perché lo straniero, nel corso dell’interrogatorio che ha preceduto l’emissione della sentenza, ha dichiarato le predette, evidentemente false, generalità (se una errata verbalizzazione del nome, che differisce soltanto per una vocale, appare plausibile, lo stesso non può dirsi per quella della data di nascita, del tutto diversa ).
Ciò premesso, non sembra però dubbio che lo straniero a suo tempo espulso dall’Italia, quello processato e condannato e l’odierno ricorrente siano la stessa persona (come risulta dall’estratto del “Casellario Centrale Identità” in data 10 dicembre 2008, contenente l’elenco dei precedenti dattiloscopici, versato in atti –doc. 11 produzione dell’Amministrazione); la circostanza, del resto, non è espressamente confutata dai ricorrenti.
7.4. La condanna per il reato di cui all’articolo 495 c.p. sarebbe quindi basata su un presupposto inesistente, appunto l’aver dichiarato false generalità (anche se l’errore, in mancanza di un attendibile documento di identità, potrebbe imputarsi al comportamento dell’imputato).
Il Collegio si esime dall’approfondire l’eventuale rilevanza di tale assunto, dato che la condanna per il reato di cui all’articolo 14, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998, appare di per sé elemento ostativo alla regolarizzazione, sufficiente – secondo le considerazioni appresso esposte – a giustificare il provvedimento negativo.
7.5. Infatti, la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. sentenze 4 maggio 2010, n. 277, confermata in appello da Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5890, 11 luglio 2010, n. 370, 4 novembre 2010, n. 504) è ferma nel ritenere che il delitto di cui all’articolo 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, in quanto punito con pena edittale fino a quattro anni di reclusione, sia ricompreso fra quelli di cui all’articolo 381 c.p.p., che precludono la regolarizzazione ai sensi del comma 13, lettera c), dell’articolo 1-ter, del d.l. n. 78/2009.
Analoga valutazione, per completezza, può essere data al delitto di cui all’articolo 495, comma 1, c.p., in quanto espressamente menzionato dall’articolo 381, comma 2, lettera m-ter), c.p.p..
7.6. C’è però da tener conto che la sentenza di condanna del ricorrente è stata pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., ed in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 102/2009.
Su questo profilo, come esposto, è incentrato uno dei profili di censura dedotti con motivi aggiunti.
Ad avviso del Collegio, alla situazione del ricorrente, anche se connotata da una condanna patteggiata antecedente all’entra in vigore del d.l. 78/2009, è comunque applicabile la preclusione stabilita dall’articolo 1-ter, comma 13, lettera c).
7.6.1. La fattispecie preclusiva di cui all’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), presenta evidenti analogie strutturali con quella (identica nella struttura della norma preclusiva, più ampia quanto al novero dei delitti rilevanti) prevista, in via generale ai fini della preclusione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio italiano, dall’articolo 4, comma 3, del T.U. sull’immigrazione, di cui al d.lgs. 286/1998, secondo la novella operata della legge 189/2002.
Riguardo a detta ultima previsione, la giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. Stato, VI, 19 marzo 2009, n. 1677 e 19 ottobre 2009 , n. 6383) è consolidata nel senso che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti anteriore alla disposizione che ne prevede la portata preclusiva ai fini dell’accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, non può essere considerata come elemento ostativo sufficiente, dovendo l’amministrazione, in tale ipotesi, verificare l’attuale pericolosità sociale del condannato; questo principio è insito nel principio più generale dell’irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta che, all’epoca della sua commissione, non determinava ex se l’impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di valutazione dell’opportunità di concederlo.
Detto orientamento è stato seguito anche da questo Tribunale (cfr. sentt. 31 agosto 2010, n.448 – specificamente invocata dai ricorrenti; 8 gennaio 2009, n. 3; 2 dicembre 2008, n. 793; 12 ottobre 2007, n. 722; 21 febbraio 2007, n. 172 e n. 171).
7.6.2. Tuttavia, se quella sopra sintetizzata è la ratio dell’esclusione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del T.U., di una portata preclusiva automatica per le sentenze patteggiate anteriormente alla novellazione della norma, appare evidente come per la regolarizzazione disciplinata dalla legge 102/2009 non sussista un’analogia tale da condurre alla medesima interpretazione riduttiva.
In questo caso, infatti, non si è in presenza di una norma che attribuisce, in via retroattiva, una portata preclusiva alle sentenze di patteggiamento già emesse; bensì di una norma che ha introdotto, ex novo ed in via eccezionale, un’opportunità di regolarizzazione dei lavoratori stranieri che prima non esisteva nell’ordinamento, subordinandola a condizioni e limiti (tra i quali, quello concernente i precedenti penali dello straniero).
Se non fosse intervenuta la legge 102/2009, la presenza dello straniero ricorrente in Italia non avrebbe comunque potuto essere regolarizzata, non sussistendo tutti i presupposti richiesti ordinariamente dalla fattispecie a regime del T.U.; e quindi il ricorrente, per effetto della richiesta di patteggiamento recepita nella sentenza di condanna, non ha concretamente subito alcun pregiudizio retroattivo in occasione della richiesta di regolarizzazione.
8. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2011

.)






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