Giovanni Pascone, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Daniela Dal Bo e Giulio Prosperetti, con domicilio eletto presso il
secondo, in Roma, via Gerolamo Belloni, 88;
contro
Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo
Neri di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall'avv. Gioia Vaccari, con domicilio eletto presso la medesima,
in Roma, via Gioacchino Rossini, 18;
nei confronti di
Carmen Di Carlo, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Franco Graglia e Giacomo Carello, con domicilio eletto presso il
primo, in Roma, piazza Ippolito Nievo, 21;
per l'annullamento
della graduatoria finale del concorso ad 1
posto di dirigente avvocato presso l'Azienda Complesso Ospedaliero S.
Filippo Neri, pubblicata in data 21.6.2010, nella parte in cui assegna al
ricorrente il punteggio finale pari a punti 81,500, collocandolo al
secondo posto dopo la contro interessata (punteggio 81,649);
di tutti
gli atti antecedenti, connessi e consequenziali compresi i criteri di
valutazione dei titoli stabiliti dalla Commissione esaminatrice;
e per
la declaratoria
del diritto ad essere dichiarato vincitore della
procedura concorsuale in questione con conseguente assunzione nella
qualità di Dirigente Avvocato presso l’Azienda resistente;
nonchè per
il risarcimento danni subiti e subendi in considerazione della
pretermissione dal primo posto della suddetta graduatoria al termine della
procedura concorsuale e,
con i primi motivi aggiunti al ricorso,
per
l’annullamento
della graduatoria finale del concorso sopra descritto,
pubblicata in data 21.6.2010 ed approvata con deliberazione del Direttore
Generale n. 516 del 12.7.2010 e,
con i secondi motivi aggiunti,
per
l’annullamento
della nota dell’Azienda intimata n. 9288 del
14.7.2010;
della nota acquisita al protocollo della medesima Azienda n.
9595 del 20.7.2010;
in parte qua, della nota dell’Azienda prot.
N. 978 del 28.7.2010 con cui si chiedeva l’autorizzazione all’assunzione
della contro interessata;
di tutti gli atti connessi;
e per il
risarcimento dei danni patiti.
Visto il ricorso incidentale proposto
dalla controinteressata - notificato in data 5.10.2010 – ed i successivi
motivi aggiunti ex art. 43, d.lgs. n. 104 del 2010 proposti:
per
l’annullamento
in parte qua del provvedimento n. 516 del
12.7.2010 del direttore Generale dell’Azienda ospedaliera S. Filippo Neri,
relativamente all’inserimento in graduatoria nel concorso in esame del
secondo classificato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
dell’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di Roma e di Carmen Di
Carlo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2010 il
dott. Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo, l’istante, premesso
di aver partecipato al concorso pubblico indicato in oggetto, esponeva di
aver conseguito il punteggio di 81,500 totale, di cui 25/30 per la prova
scritta teorica, 24/30 per la prova pratica, 20/20 per la prova orale e
12,500 per i titoli, collocandosi al secondo posto della graduatoria, dopo
la contro interessata; in particolare, evidenziava di aver ottenuto 10
punti per titoli di carriera, 1 punto per titoli accademici, 1 punto per
pubblicazioni e titoli scientifici e 0,550 punti per il curriculum
formativo. Conseguentemente l’istante lamentava la mancata attribuzione
dei punteggi relativi allo svolgimento di numerosi incarichi di livello
dirigenziale presso enti pubblici, nonché di funzioni consultive presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle infrastrutture
ed altresì la sottrazione dei punti relativi all’insegnamento presso la
LUMSA e l’Università Tor Vergata. Ancora lo stesso deduceva la mancata
valutazione di due altre lauree e, nell’ambito del curriculum, della
qualifica di avvocato cassazionista e delle funzioni di titolarità
dell’ufficio legislativo della CRI. Lamentava la diversità dei parametri
seguiti nei confronti della controinteressata divenuta vincitrice del
concorso. Di tal chè, l’istante formulava le seguenti censure:
1 –
violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., violazione del
principio di buon andamento ed illegittimo esercizio della discrezionalità
amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 61 commi 4, 5 e
6 d.P.R. n. 483 del 1997, che stabilisce i punteggi massimi attribuibili a
ciascuna categoria di titoli ed indica i criteri da seguire; violazione
del DPCM 29 settembre 2004 n. 295, che definisce i titoli
postuniversitari; eccesso di potere per manifesta ingiustizia ;
2 –
violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 61 d.P.R. n. 483 del 1997
con riferimento alla posizione della contro interessata e eccesso di
potere per disparità di trattamento, in ragione della non giustificabilità
della valutazione effettuata nei confronti della contro
interessata.
L’istante, pertanto, formulata istanza istruttoria di
accesso agli atti, chiedeva l’annullamento della graduatoria e avanzava la
domanda di risarcimento dei danni in epigrafe riportata.
Con decreto n.
3401 del 2010, emesso inaudita altera parte, questa Sezione respingeva
l’istanza di misure monocratiche cautelari d’urgenza per mancanza del
presupposto del periculum in mora.
Si costituiva l’Azienda
intimata, eccependo l’inammissibilità del ricorso perché rivolto avverso
atto meramente predisposto dalla commissione esaminatrice, prima che fosse
riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali da parte
dell’amministrazione ed in assenza, dunque, della relativa delibera di
approvazione. Circa la domanda di sospensione dell’atto impugnato,
l’azienda depositava il decreto del Commissario ad acta per la Sanità del
Lazio, con cui si vietava alle Aziende di procedere ad assunzioni,
evidenziando che il posto messo a concorso non poteva comunque essere
coperto.
Prima della camera di consiglio per la discussione della
domanda cautelare, il ricorrente notificava all’Azienda ed alla contro
interessata i primi motivi aggiunti avverso la deliberazione del Direttore
generale n. 516 del 2010, nella parte in cui assegnava al ricorrente il
punteggio richiamato, riproponendo – a seguito dell’intervenuto accesso –
le censure già formulate nel ricorso introduttivo e le domande di
annullamento e di risarcimento del danno.
Si costituiva la
controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso introduttivo e
chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda.
Era respinta l’istanza
cautelare per assenza di periculum ed era fissata l’udienza di
discussione con ordinanza n. 4419 del 2010.
Con i secondi motivi
aggiunti, il ricorrente impugnava, altresì, la nota di comunicazione
dell’esito del concorso alla controinteressata e gli atti conseguenti,
deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., nonché
del principio di difesa di cui all’art. 24 Cost., la violazione dell’art.
12, d.lgs. n. 53 del 2010 ed ulteriori profili di eccesso di potere.
Di
seguito, dunque, la controinteressata proponeva ricorso incidentale, con
cui, preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso introduttivo,
deduceva i seguenti vizi: violazione delle disposizioni del bando di
concorso, degli artt. 2 e 5, d.P.R. n. 487 del 1994, dell’art. 127 t.u. n.
3 del 1957 e dell’art. 26, d.P.R. n. 165 del 2001, poiché il ricorrente
avrebbe dovuto essere escluso dal concorso per mancata esatta compilazione
della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla risoluzione
di pendenti rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, in merito
alla omessa dichiarazione della decadenza dal servizio svolto quale
magistrato del TAR, nonchè al licenziamento dalla SIAE ed ai procedimenti
penali pendenti.
A seguito di accesso agli atti, la controinteressata
proponeva motivi aggiunti ai sensi dell’art. 43, d.lgs. n. 104 del 2010
con cui censurava nuovamente per violazione dell’art. 2, comma 7, d.P.R.
n. 487 del 1994 e dell’art. 2 del bando di concorso .
All’udienza di
discussione la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, osserva il Collegio che le
eccezioni di inammissibilità proposte dalla controinteressata, appaiono
fondate con riferimento alla mancata notifica nei termini alla stessa ed
all’omesso deposito dell’atto introduttivo notificato; esse riguardano
esclusivamente il ricorso principale che, pertanto, deve essere dichiarato
inammissibile in quanto risulta documentalmente depositato – a prescindere
dall’ulteriore questione sul mancato perfezionamento della notifica alla
contro interessata - in data 28 settembre 2010 e, dunque, oltre il termine
decadenziale di 30 giorni (considerata altresì la sospensione feriale).
Può essere in conseguenza assorbito ogni ulteriore profilo di
inammissibilità dedotto dalla parte resistente.
Tuttavia, va
considerato che le censure avanzate con il ricorso introduttivo erano
riproposte dal ricorrente nel primo atto di motivi aggiunti, correttamente
notificato nel rispetto del contraddittorio. Ora il fondamentale principio
di conservazione dei valori giuridici, che trova la sua naturale
giustificazione nel rilievo che, quando è possibile recuperare un
qualunque risultato utile a disciplinare un rapporto giuridico, si deve
propendere per la soluzione che consenta di salvare il risultato stesso,
impone di considerare ammissibili i motivi aggiunti, in quanto gli stessi
rispettano le formalità previste per la proposizione di un nuovo ricorso,
secondo l’innovazione introdotta all'art. 21 l. n. 1034/1971 dalla l. n.
205/2000 che ammette la proposizione dei motivi aggiunti anche per
impugnare nuovi provvedimenti.
Passando, dunque, all’esame della
controversia, va rilevato che secondo i principi contenuti nella Adunanza
Plenaria 15 aprile 2010, n. 2155, deve essere nella specie scrutinato con
priorità il ricorso incidentale, tenuto conto che con questo si contesta
la carenza da parte del dott. Pascone di un requisito generale di
partecipazione al concorso, mentre con il ricorso principale si invoca la
collocazione dell’interessato al secondo posto della graduatoria e,
quindi, l’inesatta valutazione dei suoi titoli e di quelli della
controinteressata. Infatti, la eventuale fondatezza del ricorso
incidentale comporterebbe necessariamente l'esclusione del ricorrente
principale dalla partecipazione allo svolgimento delle prove, con
conseguente insussistenza di qualunque interesse a censurarne ipotetici
vizi.
Ciò premesso, va rilevato che, ai fini dell’accoglimento della
domanda contenuta nel ricorso incidentale, è sufficiente valutare la
mancata inserzione da parte del ricorrente principale, nella domanda di
partecipazione al concorso, del servizio svolto presso la SIAE e della sua
cessazione, difformemente dal disposto di cui all’art. 2, lett. G) del
bando, da cui discende inevitabilmente e direttamente l’esclusione
espressa dal concorso (cfr. ult. comma dell’art. 2 menzionato del
bando).
Infatti, per i servizi prestati presso altre amministrazioni
pubbliche, se non attestati da specifica certificazione, rilasciata dalla
amministrazione interessata, le dichiarazioni sostitutive autocertificate
devono contenere l’esatta denominazione e l’indirizzo dell’Ente presso cui
il servizio è stato prestato, la posizione giuridica, il tipo di rapporto
di lavoro, il periodo di servizio effettuato nonché le eventuali
interruzioni con il motivo della cessazione.
Al fine di determinare la
riconducibilità della SIAE nell’alveo delle pubbliche amministrazioni di
cui è necessario dare notizia in sede di partecipazione al concorso, deve
procedersi ad esaminare l’attività della stessa e le funzioni.
A tal
riguardo occorre, preliminarmente attenersi al dato letterale; citando
l'art. 7, commi 1 e 3, del D.Lgs. 29.10.1999, n. 419, ove si prevede
rispettivamente "1.La Società italiana autori ed editori, di seguito
denominata SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti
funzioni..."; "3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla
legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e
riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di
convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri
enti pubblici o privati...". Ne deriva che, oltre alla definizione ex
lege della natura pubblica della SIAE, tale da collocarla nell’ambito
dell’apparato pubblico, ad essa risultano conferite dalla legge medesima
funzioni prettamente pubbliche, seppur alle stesse si affianchino attività
privatistiche. A conferma di ciò soccorre, altresì, l'art. 1 dello Statuto
della Società, approvato con D.M. 3.12.2002, il quale, fra le funzioni
attribuite alla S.I.A.E., indica specificamente la gestione dei
"...servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e
diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni,
regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati..." e l'art. 1,
lettere p), q), r), s) e u) della legge delega 3.8.1998, n. 288 (attuata
con D.Lgs. 26.2.1999, n. 60), i quali indicano i seguenti criteri a cui
avrebbe dovuto attenersi il Legislatore delegato: "p) cooperazione della
SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per acquisire e
reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente
alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività
svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di
emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso
ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli,
degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE
dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; "q)
possibilità per la SIAE, anche in costanza della convenzione prevista
dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, di collaborazione nelle attività di controllo, accertamento
e riscossione anche di altre entrate erariali e locali"; "r)
riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica attribuiti alla
SIAE al solo personale dotato di adeguata qualificazione e con rapporto
professionale esclusivo con il suddetto ente"; "s) proroga di un anno
della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 64, mantenendo le
percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura
di adeguamento delle medesime". Infine, va menzionato l'art. 17 del D.PR
26.10.1972, n. 640, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 60/1999, il
quale definisce espressamente la S.I.A.E. come concessionario del servizio
di riscossione dell'imposta sugli spettacoli; le norme della convenzione
stipulata fra la Società e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per
il periodo 2000-2009, nella quale sono specificati nel dettaglio i poteri
pubblicistici attribuiti alla S.I.A.E. per il proficuo espletamento
dell'attività di collaborazione con il predetto Dicastero.
Orbene, a
fronte di tale esame, deriva che la violazione delle norme del bando nella
compilazione della domanda di partecipazione (come si vede dalla
documentazione depositata in atti) avrebbe necessariamente dovuto
comportare la esclusione del ricorrente dal concorso e, conseguentemente,
la sua non inclusione nella graduatoria finale.
A quanto detto,
peraltro, si aggiunge la mancata indicazione della decandenza dall’impiego
presso il TAR già in data 1°.8.2003 (art. 1 del bando – a) requisiti
generali ) che, anche in ragione del fatto che la vicenda è divenuta di
dominio pubblico per la pubblicazione sui giornali, non può non essere
ritenuta rientrante nella fattispecie di cui al cit. art. 1 del bando come
elemento ostativo all’ammissione. Altrettanto rilevante si palesa la
mancata indicazione di procedimenti penali pendenti (art. 2 comma 1 punto
d)), dovendo ritenersi che – stante la riapertura dei termini per la
proposizione della domanda di partecipazione – vi fosse per il ricorrente
l’obbligo di aggiornamento della già resa dichiarazione – in ragione della
espressa responsabilità per le dichiarazioni mendaci – includendovi i
procedimenti penali nel frattempo avviati a suo carico.
In relazione a
quanto precede deve essere annullata la delibera n. 516 /2010 in parte
qua, come precisato nel ricorso incidentale e nei conseguenti motivi
aggiunti, nella parte relativa all’inserimento del nominativo del
ricorrente.
Dalle considerazioni svolte, deriva il venire meno
dell’interesse del ricorrente in ordine alle domande formulate con i
motivi aggiunti al ricorso introduttivo.
La complessità della
fattispecie esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite tra
le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, Sezione Terza Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso e
sui motivi aggiunti, nonché sul ricorso incidentale, come in epigrafe
indicati, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio;
accoglie il ricorso incidentale ed i connessi motivi aggiunti; dichiara
improcedibili i motivi aggiunti al ricorso principale. Per l’effetto
annulla la delibera n. 516 /2010 nella parte relativa all’inserimento in
graduatoria del nominativo del ricorrente.
Compensa le spese di lite
tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l'intervento dei
magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia,
Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2011