società Vetrarco a.r.l., in proprio e n.q. di mandataria
del R.T.I. con la società Incar s.r.l., in persona del legale rapp.te
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, con domicilio
eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Ugo Ometti n. 114;
contro
società Ama s.p.a., in persona del legale
rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Damiano Lipani, Francesca
Sbrana, Luigi Mazzoncini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Damiano Lipani, in Roma, via Vittoria Colonna n. 40; Comune di Roma, in
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Graziosi, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale,
in Roma, via Tempio di Giove n. 21;
nei confronti di
società Romana Maceri s.p.a., in persona del
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Cristiano
e Cinzia Di Marco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco
Mariani, in Roma, via Barberini n. 3; società Mare di Testa Armando s.n.c.
e Dtv di Della Torre e Veneziano s.r.l., in persona dei legale rapp.ti
p.t., non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 12.1.2010 dell’A.M.A.
di aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per l’affidamento del
servizio di recupero della carta prodotta dagli uffici del Centro storico
del Comune di Roma attraverso la raccolta differenziata porta a porta,
suddiviso in due lotti, per un periodo di 24 mesi al R.T.I. con mandataria
la società Romana Maceri s.p.a.;
del provvedimento di aggiudicazione
definitiva eventualmente intervenuto nelle more;
- della determinazione
dell’amministratore delegato dell’A.M.A. n. 58/2010, conosciuto solo per
estratto a seguito della comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria ai
sensi dell’art. 79, co. 5, del D. Lgs. n. 163/2006;
- di tutti i
verbali di gara, sia nella parte in cui l’offerta presentata dal R.T.I.
controinteressato è stata ritenuta ammissibile alla partecipazione alla
gara di cui trattasi che nella parte concernente la valutazione delle
offerte tecniche;
e per la declatoria
della inefficacia del
contratto eventualmente stipulato tra le parti
con riserva
di
azione risarcitoria da azionarsi con separato ed autonomo
giudizio;
e con il ricorso incidentale della società Romana Maceri
s.p.a.
- della mancata esclusione dalla procedura di gara di cui
trattasi della società Vetrarco s.r.l.;
e con il ricorso per
motivi aggiunti
- dei verbali nn. 1 e 2, nella parte in cui la società
Romana Maceri s.p.a. è stata ammessa alla partecipazione alla gara di cui
trattasi;
- del verbale n. 3, nella parte in cui si è proceduto
all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica in seduta
riservata, invece che in seduta pubblica, come previsto dal disciplinare
di gara ,
- della determinazione dirigenziale n. 58/2010 con la quale è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della
società Romana Maceri s.p.a.;
- del punto 7.5.1, lett. a) e lett. b),
del disciplinare di gara;
Visti il ricorso introduttivo ed il
ricorso per motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio delle società Ama s.p.a. e Romana Maceri s.p.a.
nonché del Comune di Roma;
Visto il ricorso incidentale della società
Romana Maceri s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre
2010 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
La società Vetrarco a.r.l. ( d’ora in poi solo
Vetrarco) svolge da circa sei anni il servizio di recupero della carta
prodotta dagli uffici del Centro storico del Comune di Roma attraverso la
raccolta differenziata porta a porta, con proroga contrattuale in corso ed
in scadenza al 30.6.2010.
Con il bando di gara n. 43/2009, pubblicato
nella G.U. n. 130 del 4.11.2009, l’A.M.A. s.p.a. (d’ora in poi solo AMA)
ha indetto la procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di
recupero della carta prodotta dagli uffici del Centro storico del Comune
di Roma attraverso la raccolta differenziata porta a porta, suddiviso in
due lotti, per un periodo di 24 mesi, prevedendo 40 punti quale punteggio
massimo per l’offerta tecnica e 60 punti quale punteggio massimo per
l’offerta economica.
Entro il termine previsto dal bando di gara sono
state inoltrate, relativamente al lotto n. 1 ( che interessa nello
specifico in questa sede), tre domande di partecipazione alla gara, tra le
quali da parte della società Romana Maceri s.r.l. ( d’ora in poi solo
Romana Maceri) e della società Vetrarco.
La Commissione di gara ha
provveduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate ed ha
attribuito, per l’offerta tecnica, alla società Vetrarco punti n. 28 ed
alla società Romana Maceri punti n. 30.
Nella seduta del 12.1.2010 è
stata disposta l’aggiudicazione provvisoria del lotto n. 1 in favore della
società Romana Maceri; con la determinazione dirigenziale n. 58/2010,
comunicata in data 1.6.2010, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
del detto lotto all’indicata società.
Con il ricorso in trattazione,
notificato e depositato in data 30.6.2010, la società Vetrarco, nella
qualità di mandataria del R.T.I. con la società IN.CAR. s.r.l.,
collocatasi al secondo posto della graduatoria relativa al lotto n. 1, ha
impugnato tutti gli atti della procedura aperta per l’affidamento del
servizio di recupero della carta prodotta dagli uffici del Centro storico
del Comune di Roma attraverso la raccolta differenziata porta a porta,
suddiviso in due lotti, per un periodo di 24 mesi, compresi tutti i
verbali di gara e l’affidamento provvisorio al R.T.I. con mandataria la
società Romana Maceri.
Ne ha dedotto l’illegittimità con un unico
motivo di censura per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del
D.Lgs. n. 163/2006 e per eccesso di potere per travisamento dei fatto,
errore nei presupposti ed illogicità manifesta.
La società ricorrente,
nella formulazione della propria offerta tecnica, avrebbe messo a
disposizione della stazione appaltante, un mezzo supplementare oltre i tre
richiesti quali requisito minimo di partecipazione alla gara in sede di
disciplinare; della detta circostanza la Commissione di gara non avrebbe
tenuto la debita considerazione, con la conseguente mancata attribuzione
del relativo ( vincolato) punteggio di n. 4 punti di cui all’art. 8.2,
lett. A) “ Miglioramento delle caratteristiche organizzative del
servizio...”.
L’attribuzione del corretto punteggio complessivo
spettante alla società ricorrente per l’offerta tecnica di punti n. 32 (
invece dei punti n. 28 attribuiti) avrebbe determinato l’aggiudicazione
della gara di cui trattasi alla detta società.
Con il decreto n.
2878/2010 dell’1.7.2010 è stata respinta l’istanza di misure cautelari
inaudita altera parte per la ritenuta insussistenza del danno grave ed
irreparabile nelle more della trattazione collegiale dell’istanza fissata
per la c.c. del 15.7.2010.
Si è costituita in giudizio, in data
7.7.2010, l’AMA depositando memoria difensiva, con la quale ha
argomentatamene dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha
chiesto la reiezione.
In particolare ha rilevato come, dal tenore della
documentazione prodotta da parte della società ricorrente, non fosse
possibile evincere che l’offerta comprendesse anche un mezzo supplementare
e come, comunque, in contrasto con il chiaro tenore testuale degli atti di
gara, la società ricorrente avesse offerto mezzi con caratteristiche
tecniche non corrispondenti e, peraltro, non avrebbe allegato né le
fotografie né i libretti di circolazione, richiesti dal bando di gara a
riprova delle effettiva disponibilità dei mezzi suppletivi offerti.
Si
è costituita in giudizio la controinteressata società Romana Maceri,
depositando, in data 14.7.2010, una comparsa di mera forma e, in data
15.7.2010, la memoria difensiva, con la quale ha argomentatamene dedotto
l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto,
conseguentemente, il rigetto; in particolare, ha dedotto come la relazione
tecnica formulata da parte della società ricorrente sarebbe stata difforme
ed incoerente sia nella forma che nella sostanza alle chiare disposizioni
della lex specialis di gara.
Con l’ordinanza n. 3337/2010 del
16.7.2010, dato atto dell’accoglimento dell’istanza di accesso alla
documentazione formulata da parte della società ricorrente
all’amministrazione procedente e della formulata riserva della
presentazione dei motivi aggiunti, è stata inibita la stipulazione del
contratto sino alla successiva camera di consiglio fissata per la
prosecuzione della trattazione cautelare alla data del 2.9.2010.
La
società controinteressata Romana Maceri ha depositato in giudizio, in data
24.7.2010, il ricorso incidentale, notificato alle parti del presente
giudizio in data 28.7.2010, con il quale ha impugnato la mancata
esclusione dalla procedura di gara di cui trattasi della società
Vetrarco.
Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di
censura:
1- Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione
dell’art. 7.7 del disciplinare di gara.
La società ricorrente non ha
presentato e inserito, nella busta “A”, le attestazioni di servizio
relative all’altra società facente parte del R.T.I., ossia la mandante
IN.CAR. s.r.l., richiesta invece a pena di esclusione dalla gara dall’art.
7.7. del disciplinare di gara.
2- Eccesso di potere per violazione e
falsa applicazione dell’art. 2.1, punto C), del capitolato speciale
d’appalto e per violazione del principio della par condicio.
L’offerta
tecnica presentata dalla società Vetrarco sarebbe stata assolutamente
difforme rispetto alla prescrizioni degli atti di gara, non rispondendo i
mezzi offerti ai precisi requisiti tecnici minimi ivi indicati per lo
svolgimento del servizio con riferimento all’offerta tecnica.
3-
Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del
disciplinare di gara.
Anche l’offerta economica presentata dalla
società Vetrarco sarebbe difforme rispetto a quanto richiesto dalla
stazione appaltante con la lex specialis della gara.
In
particolare, le offerte economiche relative ai due lotti n. 1 e n. 2 non
sarebbero state inserite in due autonome buste sigillate e contraddistinte
rispettivamente dalle sigle C1 e C2.
Con il ricorso per motivi
aggiunti, la società ricorrente ha impugnato i verbali nn. 1 e 2 - nella
parte in cui la società Romana Maceri è stata ammessa alla partecipazione
alla gara di cui trattasi-, il verbale n. 3 - nella parte in cui si è
proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica in
seduta riservata, invece che in seduta pubblica, come previsto dal
disciplinare di gara-, la determinazione dirigenziale n. 58/2010, con la
quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara in favore
della società Romana Maceri, nonché il punto 7.5.1, lett. a) e lett. b),
del disciplinare di gara.
Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti
motivi di censura ( il primo ai fini dell’aggiudicazione diretta in
proprio favore della gara di cui trattasi a seguito dell’esclusione della
controinteresstaa dalla stessa ed il secondo ed il terzo ai fini della
rinnovazione integrale della procedura di gara):
1- Violazione e falsa
applicazione dell’art. 2, co. 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 2
della direttiva comunitaria 2004/18/CE e per eccesso di potere per
violazione del punto III.1.3, ult. cpv., del bando di gara e del punto
7.5.1, lett. a) e b), del disciplinare di gara.
Il controinteressato
R.T.I. doveva essere escluso dalla gara in quanto sia la mandante che la
mandataria, ciascuna da sola, raggiungerebbero il requisito economico
minimo tanto globale quanto specifico.
2- Eccesso di potere per
violazione del punto 9, co. 3, del disciplinare di gara.
L’apertura
delle buste “B” sarebbe avvenuta in seduta riservata invece che in seduta
pubblica come prescritto dal richiamato punto del disciplinare.
3-
Eccesso di potere per difetto di motivazione idonea a sostegno del
punteggio attribuito dalla commissione alle offerte tecniche presentate ed
ammesse alla partecipazione alla gara con conseguente impossibilità di
ricostruzione dell’iter logico e giuridico seguito ai predetti
fini.
Ha, altresì, dedotto la infondatezza nel merito del ricorso
incidentale presentato da parte della società Romana Maceri, atteso che la
documentazione mancante relativa al servizio concernente la mandante era
in realtà già in possesso dell’AMA. ed in quanto l’offerta tecnica
presentata era pienamente conforme a quanto richiesto dagli atti di
gara.
La società controinteressata, con la memoria del 31.8.2010, ha
argomentatamente e diffusamente controdedotto al ricorso per motivi
aggiunti nonché alla memoria sul proprio ricorso incidentale.
Con
memoria del 28.8.2010 l’AMA. ha dedotto l’inammissibilità per difetto di
interesse per tardività del ricorso per motivi aggiunti nonché
l’infondatezza, comunque, nel merito delle censure ivi articolate,
chiedendone il rigetto.
Le parti hanno, quindi, depositato, in vista
dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso, documentazione
attestante il formale avvio dello svolgimento del servizio relativo al
lotto n. 1 che interessa in questa sede, con l’intervenuta consegna
avvenuta in data 4.10.2010.
L’AMA, con la memoria conclusiva del
26.10.2010, dopo avere dettagliatamente ripercorso la vicenda sostanziale
e processuale di cui trattasi ed avere argomentatamene ribadito tutte le
proprie difese, ha insistito per il rigetto del ricorso introduttivo del
giudizio nonché del successivo ricorso per motivi aggiunti.
La
controinteressata Romana Maceri, a sua volta, con la memoria conclusiva
del 26.10.2010, ha argomentatamene ribadito tutte le proprie difese ed ha
insistito per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale e per il
conseguente rigetto e/o dichiarazione di inammissibilità del ricorso
introduttivo del giudizio nonché del successivo ricorso per motivi
aggiunti.
La società ricorrente ha depositato, in data 30.10.2010,
documentazione attestante l’inizio dello svolgimento del servizio,
rilevando, altresì, la mancata preliminare stipulazione del relativo
contratto, e, infine, in data 4.11.2010, la memoria conclusiva, con la
quale ha insistito reiteratamente in tutte le proprie deduzioni ai fini
dell’accoglimento dei ricorsi presentati.
Alla pubblica udienza
dell’11.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza
dei procuratori delle parti come da separato verbale di causa.
DIRITTO
La prima questione da affrontare è
l’individuazione dell’ordine di trattazione dei ricorsi proposti dalle
parti del presente giudizio; ed infatti, soprattutto negli ultimi scritti
difensivi nonché in sede di trattazione orale del ricorso, il tema è stato
ampiamente dibattuto tra le parti.
Il Collegio ritiene di dovere
affrontare, in via preliminare, il ricorso incidentale proposto da parte
della società Romana Maceri e finalizzato alla dichiarazione
dell’illegittimità della mancata esclusione da parte dell’amministrazione
procedente dalla gara di cui trattasi della ricorrente società Vetrarco.
Al riguardo, infatti, valgono le considerazioni che seguono.
Come è
noto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è intervenuta sul
criterio del preventivo esame del ricorso incidentale dell'aggiudicatario
rivolto contro l'ammissione alla gara del ricorrente principale
-costituente eccezione in senso tecnico che, se fondata, preclude l'esame
del ricorso principale - nel caso di ricorso principale e ricorso
incidentale delle due uniche imprese ammesse alla gara, ciascuno dei quali
volto a far accertare che la controparte è stata illegittimamente ammessa
alla procedura competitiva. In questi casi, secondo i noti principi
stabiliti dalla decisione n. 11 del 10.11.2008, in caso di ricorso
principale e ricorso incidentale delle due uniche imprese ammesse alla
gara, volti entrambi all'esclusione della controparte, il giudice deve
dare rilievo all'interesse alla ripetizione della gara, sicché non può
essere applicato il principio sulla improcedibilità del ricorso
principale.
Tuttavia, il principio generale secondo il quale, nel caso
di controversia tra le due uniche imprese che siano state ammesse alla
gara, tra ricorso principale e ricorso incidentale non sussiste un
necessario rapporto di pregiudizialità, riguarda unicamente l’ipotesi in
cui, a fronte di due sole offerte rimaste in gara, entrambe presentino
profili di radicale inammissibilità ovvero risultino palesemente
insuscettibili di positiva valutazione nel merito: in tali casi, infatti,
dovendo essere tutelato (anche) l’interesse secondario del ricorrente
principale che abbia chiesto la rinnovazione delle operazioni selettive,
il suo ricorso deve essere integralmente esaminato nei singoli motivi, non
ostandovi il già intervenuto accoglimento della impugnativa incidentale
(capace di elidere l’interesse primario all’aggiudicazione del ricorrente
principale, ma non anche quello secondario alla rinnovazione delle
operazioni di gara) ( cfr. nei termini Cons. di Stato Sez. VI, 6.4.2010,
n. 1922).
E, al contrario, nel caso di più di due imprese ammesse alla
gara, l'esame del ricorso incidentale precede l'esame di quello principale
qualora le questioni sollevate in via incidentale abbiano priorità logica
su quelle sollevate in via principale ( Cons. di Stato, Sez. V Sent.,
9.3.2010, n. 1373).
Pertanto, nel caso di gara con almeno tre offerte,
ove il ricorso incidentale vada accolto, l'impresa ricorrente
principale,una volta accertata dal giudice la necessità della sua
esclusione, non può più conseguire la ripetizione della gara poiché
l'amministrazione dovrebbe prendere in considerazione l'offerta o le
offerte presentate dalle altre imprese ammesse ed il suo ricorso
diventerebbe improcedibile.
Pertanto non vi sono ragioni, in questo
caso, per discostarsi dal principio per cui l'esame del ricorso
incidentale precede l'esame del ricorso principale qualora le questioni
sollevate dal ricorrente incidentale abbiano priorità logica su quelle
sollevate dal ricorrente principale, in specie quando, se risulta accolto
il ricorso incidentale fondato sulla necessità di esclusione dell'impresa
ricorrente principale, quello principale divenga inammissibile per difetto
di legittimazione in capo all'impresa ricorrente (Consiglio di Stato, Sez.
V, n. 558/2009).
Né sembra che l'estensione dell'applicazione dei
principi dell'Adunanza Plenaria pure operata a gara con tre partecipanti
nel caso di due ricorsi principali, rispettivamente della seconda e della
terza graduata, fondati sull'illegittimità dell'ammissione
dell'aggiudicataria (Consiglio di Stato, sez. VI, 24.11.2009, n. 7380),
possa attagliarsi al presente giudizio, dove non vengono in rilievo
censure "paralizzanti" incrociate di tutte le imprese partecipanti alla
gara.
Tanto premesso con riferimento all’ordine di trattazione nel
merito dei ricorsi, il ricorso incidentale appare fondato per le
considerazioni che seguono.
Con il detto ricorso la società Romana
Maceri ha dedotto l’illegittimità della mancata esclusione dalla gara di
cui trattasi della società odierna ricorrente per tre distinti motivi di
censura, in quanto a) la società ricorrente non ha presentato e inserito,
nella busta “A”, le attestazioni di servizio relative all’altra società
facente parte del R.T.I., ossia la mandante IN.CAR. s.r.l., richiesta
invece a pena di esclusione dalla gara dall’art. 7.7. del disciplinare di
gara; b) l’offerta tecnica presentata dalla società Vetrarco sarebbe stata
assolutamente difforme rispetto alla prescrizioni degli atti di gara, non
rispondendo i mezzi offerti ai precisi requisiti tecnici minimi ivi
indicati per lo svolgimento del servizio con riferimento all’offerta
tecnica; c) anche l’offerta economica presentata dalla società Vetrarco
sarebbe difforme rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante con
la lex specialis della gara, atteso che, in particolare, le offerte
economiche relative ai due lotti n. 1 e n. 2 non sarebbero state inserite
in due autonome buste sigillate e contraddistinte rispettivamente dalle
sigle C1 e C2.
Ciascuno dei tre motivi di censura di cui in precedenza
è autonomamente in grado di determinare, in caso di accoglimento,
l’esclusione della società ricorrente principale dalla gara di cui
trattasi; pertanto, nella trattazione nel merito dei detti motivi, si
ritiene di dovere procedere all’esame degli stessi, seguendo l’ordine di
proposizione scelto da parte della società ricorrente in via incidentale.
Con il primo motivo, come in precedenza richiamato, è stato, appunto,
dedotto che la società ricorrente non ha presentato e inserito, nella
busta “A”, le attestazioni di servizio relative all’altra società facente
parte del R.T.I., ossia la mandante IN.CAR. s.r.l., richiesta, invece, a
pena di esclusione dalla gara dall’art. 7.7. del disciplinare di
gara.
Il disciplinare di gara al punto n. 7 “ Documentazione
richiesta”, dispone, per quanto di interesse specifico in questa sede,
relativamente alla “ Busta “A” Documentazione amministrativa ( unica per
entrambi i lotti)”, che “ Nella busta “A- Documentazione amministrativa”
devono essere contenuti, pena l’esclusione dalla gara ( così nel testo del
disciplinare), i seguenti documenti : … 7.7. copia delle attestazioni di
servizio … In caso di R.T.I. ( costituito e/o costituendo) … le
attestazioni devono essere presentate da tutte le imprese
raggruppate/raggruppande …; …”.
Alla luce della documentazione versata
in atti non può essere revocato in dubbio che non siano state inserite,
nella detta busta “A”, le attestazioni di servizio relative all’altra
società facente parte del R.T.I., ossia la mandante IN.CAR. s.r.l..
La
detta circostanza, peraltro, non è contestata in punto di fatto da parte
della società ricorrente che, invece, sul punto si è difesa richiamando al
riguardo il disposto di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006, avente ad
oggetto il cd. dovere di soccorso da parte della stazione
appaltante.
La norma richiamata, rubricata “ Documenti e informazioni
complementari.”, dispone testualmente che: “ 1. Nei limiti previsti
dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario,
i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.”.
Tuttavia,
secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente nella materia, nella
partecipazione alle gare pubbliche di appalto, ai sensi dell'art. 46
D.Lgs. n. 163/2006, i criteri esposti ai fini dell'integrazione
documentale riguardano semplici chiarimenti di un documento incompleto, ma
non possono servire a sopperire la mancanza di un documento (Cons. di
Stato Sez. V, 2.8.2010, n. 5084); pertanto, il potere - dovere di
integrazione in sede di gara è doverosamente circoscritto, sotto il
profilo oggettivo, al materiale documentale, potendo essere esercitato,
sempreché non venga violata la “par condicio”, come avviene quando
si pretenda di supplire all'omesso assolvimento di un onere sancito a pena
di esclusione, solo per sopperire a carenze documentali, ossia ad omessa
rappresentazione del contenuto di elementi documentali e non può
risolversi nel rimediare alla produzione di un documento mancante, quanto,
piuttosto, nella semplice integrazione di un documento già presente agli
atti di gara.
Sebbene, pertanto, la stazione appaltante ha il
potere-dovere di chiedere un’integrazione documentale ai sensi dell’art.
6, legge n. 241 del 1990 e dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006,
tuttavia, ci sono in tal senso precisi limiti, quale appunto quello della
“par condicio”, che ne esclude l’utilizzazione suppletiva
dell’inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o
dell’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla
gara
Dunque la regolarizzazione documentale è consentita nell'ipotesi
di vizi puramente formali o imputabili a mero errore materiale, purchè
inerenti a dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione,
non essendo, in tal caso, consentite la sanatoria o l'integrazione
postuma, che verrebbero in tal modo a configurare una violazione dei
termini ultimi di presentazione dell'offerta, nonchè della "par
condicio" dei concorrenti ( Cons. di Stato, Sez. V, 22.2.2010, n.
1038).
Per le considerazioni che precedono, pertanto, il detto motivo
di censura, in quanto fondato nel merito, deve essere accolto.
Gli
altri due motivi di censura rimangono, conseguentemente,
assorbiti.
All’accoglimento del ricorso incidentale della società
aggiudicataria segue, secondo il noto principio in materia in precedenza
richiamato, la dichiarazione di inammissibilità sia del ricorso
introduttivo del presente giudizio che del successivo ricorso per motivi
aggiunti per difetto di legittimazione ad agire della società originaria
ricorrente in quanto esclusa dalla gara di cui trattasi.
Le spese
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che
segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto,
dichiara inammissibili il ricorso principale ed il successivo ricorso per
motivi aggiunti di cui in epigrafe.
Condanna la società ricorrente al
pagamento in favore dell'amministrazione resistente e della società
controinteressata in solido tra di loro delle spese del presente giudizio
che si liquidano in complessivi euro 4000,00, oltre IVA e CPA. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 11 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena
Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere,
Estensore
Giuseppe Chine', Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2011