BUZZI UNICEM S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Sanino, dall’Avv.
Claudio Vivani e dall’Avv. Alessandro Licci Marini, con domicilio eletto
presso lo Studio dell’Avv. Mario Sanino sito in Roma, Viale Parioli n.
180;
contro
- Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare,
- Ministero dello Sviluppo Economico,
- Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti,
- Direzione Generale per la Qualità
della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
- Regione Siciliana,
- Commissario Delegato per l'Emergenza
Bonifiche e per la Tutela delle Acque in Sicilia, - Istituto Superiore di
Sanita',
- ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca
Ambientale
- Autorita' Portuale di Augusta in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12;
- Provincia Regionale di Siracusa,
- Comune di
Siracusa,
- Comune di Melilli,
- Consorzio della Provincia di
Siracusa per la Zona Sud dell'Area di Sviluppo Industriale della Sicilia
Orientale,
- Sub Commissario per la Bonifica dei Siti Contaminati,
- Vice Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e per la Tutela
delle Acque in Sicilia,
- Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale
della Provincia di Siracusa,
- Consorzio per le Aree di Sviluppo
Industriale (ASI) di Siracusa,
- Apat,
- Arpa Sicilia,
-
Capitaneria di Porto di Siracusa,
- Ispesl,
- Comune di Augusta,
- Comune di Priolo Gargallo,
- Azienda Sanitaria Locale N. 8 di
Siracusa,
- Soc Sviluppo Italia Spa;
- Commissario Delegato per
L'Emergenza Rifiuti e per la Tutela delle Acque in Sicilia, non costituiti
in giudizio;
nei confronti di
- DOW ITALIA S.r.l., DOW ITALIA DIVISIONE
COMMERCIALE S.r.l., SOGESID S.p.a., in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego implicito formatosi
sull’istanza di accesso presentata in data 14 maggio 2009 dalla ricorrente
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed
alla Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, volta ad ottenere
la visione e l’acquisizione di copia dei documenti relativi al
procedimento di approvazione dell’Accordo di Programma relativo agli
“Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla
reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito
di Interesse Nazionale di Priolo” stipulato in data 7 novembre 2008 e
relativo Atto Modificativo ;
E PER OTTENERE
- l’accertamento del
diritto della società ricorrente alla esibizione, anche mediante rilascio
di copia, della documentazione richiesta;
- la conseguente condanna del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a
consentire l’accesso alla richiesta documentazione;
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo
Economico,
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della
Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Siciliana, del
Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e per la Tutela delle Acque
in Sicilia, dell’Istituto Superiore di Sanita', dell’ISPRA, dell’Autorita'
Portuale di Augusta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15
dicembre 2010 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato
in diritto quanto segue.
FATTO
Espone in fatto la società odierna ricorrente –
operante nel settore della produzione di cemento, di calcestruzzo e di
prodotti affini – di essere titolare dell’impianto di produzione di
cemento Cementeria di Augusta, sito all’interno del Sito di Interesse
Nazionale di Priolo, che ricomprende acque marine e fondali caratterizzati
da differenziati livelli di contaminazione, in relazione al quale è stato
avviato un procedimento di bonifica attraverso conferenze di servizi
decisorie e istruttorie, in base alle quali, a partire dalla conferenza di
servizi del 21 luglio 2007, sono stati imposti obblighi di bonifica a
carico di tutte le imprese operanti nel SIN tramite pontili, senza alcun
accertamento in ordine alla relativa responsabilità quanto alla
contaminazione.
Nel precisare la società ricorrente di aver presentato
ricorsi avverso gli atti pregiudizievoli della propria posizione e nel
rappresentare come non sia alla stessa imputabile l’inquinamento del sito,
espone di essere venuta a conoscenza, tramite nota dell’8 maggio 2009
della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’intervenuta
adozione, in data 7 novembre 2008, di un Accordo di Programma fra soggetti
pubblici, finalizzato alla realizzazione della messa in sicurezza
d’emergenza e successiva bonifica del sito, del quale, con apposita,
istanza del 14 maggio 2009 ha chiesto il rilascio di
copia.
Successivamente alla pubblicazione del testo di tale accordo sul
sito del Ministero dell’Ambiente, la ricorrente ha avuto conoscenza
dell’adozione di un nuovo accordo, novativo del primo, recante “Atto
modificativo dell’Accordo di Programma del 7 novembre 2008 – Interventi di
riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e
infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di
Priolo” stipulato in data 5 marzo 2009, gravati con ricorso
giurisdizionale.
Con riferimento all’istanza di accesso presentata in
data 14 maggio 2009, precisa parte ricorrente che la stessa ha ad oggetto
la visione e l’estrazione di copia dei seguenti atti:
- la versione
definitivamente sottoscritta dell’Accordo di Programma inerente gli “
Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla
reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito
di Interesse Nazionale di Priolo”che ha completato l’iter amministrativo
presso la Corte dei Conti, gli atti e documenti presupposti, connessi e
conseguenti al suddetto Accordo, ivi compresi gli atti decisori e quelli
inerenti l’istruttoria procedimentale adottati da ciascuna Amministrazione
firmataria, tra cui i decreti ministeriali di approvazione e di
determinazione a stipulare l’Accordo e gli atti preparatori;
-
l’Accordo di Programma nella versione definitivamente sottoscritta e
risultante dalla conclusione dell’iter amministrativo di registrazione
presso la Corte dei Conti;
- gli atti e i documenti presupposti,
connessi e conseguenti all’Accordo, ivi compresi gli atti decisori di
determinazione a stipulare l’Accordo, gli atti finali di approvazione e
quelli inerenti l’istruttoria procedimentale di ciascuna Amministrazione
firmataria;
- gli atti tecnici relativo all’Accordo, ivi compresi
quelli inerenti gli interventi programmati, la fattibilità e la copertura
economico-finanziaria degli stessi, l’importo ambientale delle opere
previste;
- gli eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- gli atti
relativi all’istruttoria esperita.
Decorsi più di trenta giorni dalla
presentazione della richiesta di accesso, parte ricorrente ha quindi
impugnato il diniego implicito formatosi sull’istanza per effetto del
silenzio, articolando, a sostegno dell’azione, i seguenti motivi di
censura:
1 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti
della legge n. 241 del 1990; Violazione e falsa applicazione dell’art. 24
della legge n. 241 del 1990; Violazione del principio di trasparenza ed
imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della
Costituzione e del principio di difesa di cui all’art. 24 della
Costituzione; Violazione dell’art. 2 del D.P.R. n. 184 del
2006.
Nell’illustrare la disciplina di riferimento di cui assume
l’intervenuta violazione, afferma parte ricorrente di aver adeguatamente
motivato e dimostrato in ordine alla sussistenza del proprio interesse
concreto, attuale e diretto alla conoscenza degli atti cui si riferisce
l’istanza di accesso implicitamente rigettata, ricollegando la propria
posizione legittimante al coinvolgimento nella procedura di
caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale del Sito di Priolo,
sottolineando la strumentalità della conoscenza della richiesta
documentazione alla tutela dei propri diritti ed interessi, avuto anche
riguardo all’impugnazione pendente avverso l’Accordo di Programma ed il
relativo Atto Modificativo.
Evidenzia, altresì, parte ricorrente come
l’interesse all’accesso alla richiesta documentazione si radichi in
ragione delle specifiche previsioni contenute nell’Accordo di Programma e
nell’Atto Modificativo, in base alle quali sono ritenuti responsabili ed
obbligati alla bonifica tutti i soggetti titolari di aree industriali
collocate all’interno del Sito, e non solo i soggetti responsabili della
contaminazione, stabilendo una sorta di esecuzione in danno nei confronti
dei soggetti che non intendano aderire all’Accordo di Programma, con
conseguente grave pregiudizio per la ricorrente.
2 – Violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 195 del 2005; Violazione del
principio di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa di cui
all’art. 97 della Costituzione e del diritto di difesa di cui all’art. 24
della Costituzione sotto altro profilo.
Invoca parte ricorrente, a
sostegno dell’azione, il diritto di accesso all’informazione ambientale
come previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 195 del 2005, inerendo la
richiesta documentazione a problematiche di carattere ambientale in quanto
avente ad oggetto interventi di bonifica e messa in sicurezza di un Sito
di Interesse Nazionale fortemente contaminato.
Si sono costituite in
giudizio le Amministrazioni in epigrafe indicate con formula di
rito.
Alla Camera di Consiglio del 15 dicembre 2010 la causa è stata
chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
Con il ricorso in esame è proposta azione volta
ad ottenere l’annullamento del diniego implicito formatosi sull’istanza
presentata dalla società ricorrente avente ad oggetto la richiesta di
accesso, tramite visione ed estrazione di copia, alla documentazione
inerente l’Accordo di Programma ed il relativo Atto Modificativo inerenti
gli “Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla
reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito
di Interesse Nazionale di Priolo”, nel cui ambito è collocato un impianto
di produzione di cemento di proprietà della ricorrente
Chiede, altresì,
parte ricorrente l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la
richiesta documentazione e la conseguente condanna del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a consentirne
l’accesso mediante visione ed estrazione di copia.
Il ricorso, per le
considerazioni che si andranno ad illustrare, è fondato e va
accolto.
Sussiste innanzitutto, nella fattispecie in esame, il
presupposto legittimante il riconoscimento del diritto di accesso alla
documentazione amministrativa costituito dalla titolarità, in capo
all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto alla
conoscenza della richiesta documentazione, in funzione della tutela (non
necessariamente giudiziaria) della propria posizione soggettiva.
Ed
infatti, la società ricorrente, in quanto proprietaria di aree collocate
nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo, interessato dagli interventi di
bonifica, conseguenti alla sua contaminazione, previsti dall’Accordo di
Programma e dal relativo Atto Modificativo, è direttamente coinvolta nel
procedimento di bonifica e di ripristino ambientale del Sito, posto che
sulla base delle previsioni contenute nei citati atti sono ritenuti
responsabili ed obbligati alla bonifica tutti i soggetti titolari di aree
industriali collocate all’interno del Sito, e non solo i soggetti
responsabili della contaminazione, con previsione di una sorta di
esecuzione in danno nei confronti dei soggetti che non intendano aderire
all’Accordo di Programma.
Rispetto a tale posizione soggettiva
legittimante l’accesso, come radicata in ragione del titolo proprietario
della ricorrente di aree interessate dall’intervento di bonifica cui i
richiesti documenti si riferiscono, la conoscenza degli atti cui lo stesso
è rivolto si presenta strettamente funzionale per la tutela e la difesa
dei diritti e degli interessi della ricorrente stessa, in quanto
direttamente coinvolti dalle previsioni contenute negli atti di cui è
chiesto l’accesso.
Strumentalità rispetto alla quale recede la pur
evidenziata, da parte ricorrente, pendenza di un giudizio impugnatorio
avverso l’Accordo di Programma e l’Atto Modificativo cui la richiesta di
accesso si riferisce, dovendo in proposito rilevarsi che il diritto di
accesso, e quindi alla trasparenza dell’azione amministrativa, costituisce
situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente
dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale, non
costituendo il diritto di accesso una pretesa meramente strumentale alla
difesa in giudizio, essendo in realtà diretto al conseguimento di un
autonomo bene della vita, così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere
l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo
principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche
dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale
che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (ex
plurimis, da ultimo: Consiglio Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n.
1067).
Sussiste, quindi, nella fattispecie in esame, l’interesse
diretto, concreto ed attuale della società ricorrente, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata a determinati
documenti, a prenderne visione ed estrarne copia, conformemente alla nuova
formulazione del diritto di accesso, di cui agli art. 22 e seguenti della
legge n. 241 del 1990, novellata dalla legge n. 15 del 2005, che
garantisce tale diritto a tutti coloro che versino nella descritta
situazione.
Stante il rilevato – e motivato da parte ricorrente -
collegamento tra la documentazione oggetto della richiesta di accesso con
la situazione giuridicamente tutelata di cui la ricorrente è portatrice,
il diritto di accesso, nel delicato equilibrio tra le esigenze di tutela
di situazioni giuridicamente tutelate ed eventuali esigenze di
riservatezza dei terzi, deve ritenersi prevalente, anche in ragione della
attinenza della documentazione richiesta a problematiche di carattere
ambientale, rispetto alle quali trova applicazione l’art. 3 del D.Lgs. n.
195 del 2005, che peraltro prescinde anche dalla titolarità di uno
specifico interesse in capo all’istante.
Sulla base delle
considerazioni sopra illustrate va, quindi, ritenuta l’illegittimità del
gravato provvedimento implicito di diniego formatosi sull’istanza di
accesso avanzata dalla società ricorrente, a favore della quale va quindi
riconosciuto il diritto ad ottenere la visione ed estrarre copia della
documentazione indicata nell’istanza di accesso, e segnatamente:
- la
versione definitivamente sottoscritta dell’Accordo di Programma inerente
gli “Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla
reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito
di Interesse Nazionale di Priolo”che ha completato l’iter amministrativo
presso la Corte dei Conti, gli atti e documenti presupposti, connessi e
conseguenti al suddetto Accordo, ivi compresi gli atti decisori e quelli
inerenti l’istruttoria procedimentale adottati da ciascuna Amministrazione
firmataria, tra cui i decreti ministeriali di approvazione e di
determinazione a stipulare l’Accordo e gli atti preparatori;
-
l’Accordo di Programma nella versione definitivamente sottoscritta e
risultante dalla conclusione dell’iter amministrativo di registrazione
presso la Corte dei Conti;
- gli atti e i documenti presupposti,
connessi e conseguenti all’Accordo, ivi compresi gli atti decisori di
determinazione a stipulare l’Accordo, gli atti finali di approvazione e
quelli inerenti l’istruttoria procedimentale di ciascuna Amministrazione
firmataria;
- gli atti tecnici relativo all’Accordo, ivi compresi
quelli inerenti gli interventi programmati, la fattibilità e la copertura
economico-finanziaria degli stessi, l’importo ambientale delle opere
previste;
- gli eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- gli atti
relativi all’istruttoria esperita.
Discende, da quanto sin qui
illustrato, l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del
gravato provvedimento implicito di diniego all’accesso alla richiesta
documentazione, per l’effetto riconoscendosi il diritto della società
ricorrente ad ottenere la visione ed estrarre copia della indicata
documentazione ed ordinando al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare intimato di esibire i documenti richiesti e di
consentirne l’estrazione di copia, salva la corresponsione del costo di
riproduzione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via
amministrativa o dalla notifica a cura di parte della presente
sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso N.
6304/2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così
statuisce:
- annulla il provvedimento impugnato;
- accerta e
dichiara il diritto della società ricorrente all’accesso ai documenti
indicati in motivazione;
- ordina al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante
p.t., di esibire (anche mediante estrazione di copia e salva la
corresponsione del costo di riproduzione) gli atti richiesti da parte
ricorrente nel termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione o
notificazione della presente sentenza.
Condanna le Amministrazioni
costituite in giudizio, in solido, al pagamento a favore della parte
ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000
(duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 15 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio
Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Elena Stanizzi,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2011