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| n. 2-2011 - © copyright |
T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA -
SEZIONE II - Sentenza 21 gennaio 2011 n. 49
G. Mozzarelli Pres. -
U. Di Benedetto Est.
Italia Nostra Onlus (Avv.ti M. Ceruti, N. Sette)
contro la Provincia di Modena (Avv.ti R. Zannini, B. Bellentani), il
Comune di Savignano Sul Panaro (Avv. F. Gualandi) e l’A.R.P.A. (non
costituita) e nei confronti di Calcestruzzi Vignola S.r.l. (Avv. R. Pini) |
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1. Giustizia amministrativa - Legittimazione
dell’associazione Italia Nostra a contestare la violazione di una
normativa urbanistica locale - Vizi rivolti ad evidenziare l’illegittimità
dell’autorizzazione ambientale all’emissione in atmosfera - Sussistenza
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2. Ambiente – Autorizzazioni all’emissione in atmosfera
per modifica impianto - Art. 269 del D.Lgs. 152/2006 – Modifiche
sostanziali – Nozione – Conferenza dei servizi - Necessità
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1. Sussiste la piena legittimazione dell’associazione
Italia Nostra a contestare la violazione di una normativa urbanistica
locale laddove i vizi dedotti siano rivolti ad evidenziare l’illegittimità
dell’autorizzazione ambientale all’emissione in atmosfera, di cui all’art.
269 del D. lgs. 152/2006 (e non i permessi edilizi) ed, inoltre, perché si
tratta di normativa urbanistica che prende in considerazione gli aspetti
ambientali anche al fine di disciplinare l’attività produttiva da
insediare
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2. L’art 269 del D.Lgs. 152/2006 disciplina il rilascio
delle autorizzazioni all’emissione in atmosfera nel caso il gestore
intenda sottoporre un impianto ad una modifica che comporti una variazione
di quanto precedentemente indicato nel progetto, nella relazione tecnica o
negli altri atti autorizzatori previsti ex lege. Il procedimento dettato
dalla norma è differenziato a seconda della modifica sostanziale o non
sostanziale dell’autorizzazione già ottenuta dal gestore. Infatti, in caso
di modifiche sostanziali va indetta, entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si
procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi
coinvolti in altri procedimenti amministrativi. In caso di modifiche non
sostanziali, invece, è prevista una mera comunicazione e se l'autorità
competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere
all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il
potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel
termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione all’aggiornamento
dell’autorizzazione. Nel caso concreto la richiesta presentata comportava
delle modifiche sostanziali dell’impianto, tali intendendosi quelle che
comportino un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o
un’alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse.
Non essendo stato seguito il procedimento previsto per le modifiche
sostanziali, in quanto la conferenza di servizi, originariamente indetta
non è proseguita, avendo l’amministrazione provveduto indipendentemente da
essa, i provvedimenti autorizzatori impugnati sono illegittimi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del
2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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Italia Nostra Onlus, rappresentato e difeso dagli avv.
Matteo Ceruti, Nicola Sette, con domicilio eletto presso Nicola Sette in
Bologna, via De'Griffoni 9;
contro
Provincia di Modena, rappresentato e difeso
dagli avv. Roberta Zannini, Barbara Bellentani, con domicilio eletto
presso Stefano Tirapani in Bologna, via Murri 9; Comune di Savignano Sul
Panaro, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Gualandi, con domicilio
eletto presso Federico Gualandi in Bologna, Galleria Marconi N. 2;
A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Emilia Romagna;
nei confronti di
Calcestruzzi Vignola S.r.l., rappresentato e
difeso dall'avv. Rolando Pini, con domicilio eletto presso Giancarlo
Fanzini in Bologna, via S. Stefano 43;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della
determina del Direttore di area – servizio di gestione integrata sistemi
ambientali della provincia di Modena n. 14 del 14/1/2009 di autorizzazione
alla ditta calcestruzzi Vignola srl ad attivare le emissioni di atmosfera
derivanti dai propri impianti;
- del provvedimento provincia di Modena
di tacito accoglimento della domanda di proroga;
- della determinazione
n. 17 del 20/5/2009 del Dirigente del servizio risorse del territorio ed
impatto ambientale della provincia di Modena di autorizzazione alla
realizzazione di un deposito di bitume ed oli minerali;
quanto ai primi
motivi aggiunti di ricorso:
- della determina del Direttore di area –
servizio di gestione integrata sistemi ambientali della provincia di
Modena n. 453 del 12/10/2009 di nuova autorizzazione alla ditta
calcestruzzi Vignola srl ad attivare le emissioni di atmosfera derivanti
dai propri impianti;
quanto ai secondi motivi aggiunti di ricorso:
-
della determina del Direttore di area – servizio di gestione integrata
sistemi ambientali della provincia di Modena n. 188 del 2/9/2010 di
aggiornamento dell’autorizzazione alla ditta calcestruzzi Vignola srl ad
attivare le emissioni di atmosfera derivanti dai propri
impianti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di
Modena e di Comune di Savignano Sul Panaro e di Calcestruzzi Vignola
S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il
dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’associazione Italia Nostra ricorrente
riferisce che la Calcestruzzi Vignola s.r.l aveva ottenuto
un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del
D. lgs. 152/2006, per la costruzione di un nuovo impianto per l’attività
di produzione di calcestruzzo, per il trasferimento di un impianto per
l’attività di produzione di calcestruzzo e per la costruzione di un nuovo
impianto per la produzione di conglomerato bituminoso da ubicarsi
all’interno del cosiddetto “polo 11” nel comune di Savignano sul
Panaro.
La Provincia rilasciava la suddetta autorizzazione con
determinazione n. 300 del 13/4/2007.
Riferisce altresì la ricorrente
che gli impianti non venivano completati né messi in
funzione.
Successivamente in data 25/11/2008 la società Calcestruzzi
Vignola s.r.l richiedeva una modifica dell’autorizzazione.
La provincia
di Modena, dopo aver effettuato un riesame della pratica, con
determinazione n. 14 del 14/1/2009, rilasciava una nuova autorizzazione
per le emissioni in atmosfera dei tre impianti
suddetti.
Successivamente veniva richiesta una nuova proroga per
l’attivazione degli impianti e con determina n. 17 del 20/5/2009 veniva
concessa un’autorizzazione per la realizzazione in loco di un deposito di
bitume ed oli minerali.
L’associazione Italia Nostra impugnava tutti i
suddetti atti.
Si costituivano in giudizio la provincia di Modena il
comune di Savignano sul Panaro e la società controinteressata che
chiedevano la reiezione del ricorso.
Con motivi aggiunti
l’associazione Italia Nostra impugnava altresì la determinazione n. 453
del 12/10/2009 recante nuova autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 del D.
lgs. 152/2006, alle emissioni in atmosfera, deducendone
l’illegittimità.
Con ulteriori motivi aggiunti l’associazione Italia
Nostra impugnava altresì, per quanto occorrer possa, la determinazione n.
188 del 2/9/2010 di aggiornamento dell’autorizzazione già
rilasciata.
Le parti sviluppavano ampiamente le rispettive difese con
ulteriori memorie e repliche e nel corso dell’ampia discussione orale e la
causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del
15/12/2010.
2.Va preliminarmente respinta l’eccezione
d’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa dell’originaria
autorizzazione rilasciata con determinazione n. 300 del 13/4/2007.
Infatti, l’impianto non è stato messo in funzione e la provincia, su
richiesta della società interessata, ha rilasciato la nuova autorizzazione
ambientale, con determinazione n. 14 del 14/1/2009, a seguito di un nuovo
procedimento ed una nuova istruttoria che ha in toto sostituito la
precedente autorizzazione di cui alla citata determina n. 300 del
13/4/2007. Infatti, risulta dalla stessa determina n. 14 del 14/1/2009 che
è stato integralmente riesaminato il progetto, il ciclo produttivo, le
tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento, la quantità e qualità
delle emissioni, acquisito un nuovo parere dell’A.R.P.A. e del comune di
Savignano, ed effettuata integralmente una nuova istruttoria tecnica del
Servizio Gestione Integrata Sistemi Ambientali della provincia di Modena
nonchè integralmente ridisciplinata l’emissione in atmosfera di ciascun
punto di emissione per ognuno dei tre impianti dettando integralmente e
dettagliatamente nuove prescrizioni tecniche sui punti di prelievo, metodi
di campionatura e misura e di analisi delle emissioni.
2.1.La stessa
autorizzazione, di cui alla determina n. 14 del 14/1/2009, conclude, poi,
precisando che viene sostituita a tutti gli effetti la precedente
autorizzazione.
2.2.In definitiva è del tutto irrilevante l’omessa
impugnativa della precedente autorizzazione n. 300 del 13/4/2007, la cui
eventuale impugnativa sarebbe addirittura divenuta improcedibile in quanto
in toto sostituita dalla nuova autorizzazione tempestivamente impugnata
con il presente ricorso.
3.Vanno altresì respinte le ulteriori
eccezioni d’inammissibilità avendo l’associazione Italia Nostra impugnato
ritualmente con motivi aggiunti tutti i successivi provvedimenti emessi
dalla provincia, ivi compresa la determinazione n. 188 del 2/9/2010. La
circostanza, poi, che la determina n. 14/2009 sarebbe stata sostituita
dalla successiva determina n. 453/2009 non appare rilevante in quanto
tutti i vizi sono stati riproposti avverso quest’ultima determina
ritualmente impugnata.
4. Sussiste, poi, la piena legittimazione a
contestare anche la violazione della normativa urbanistica locale da parte
dell’associazione Italia Nostra perché i vizi dedotti sono rivolti ad
evidenziare l’illegittimità dell’autorizzazione ambientale all’emissione
in atmosfera, di cui all’art. 269 del D. lgs. 152/2006 (e non i permessi
edilizi) ed, inoltre, perché si tratta di normativa urbanistica che prende
in considerazione gli aspetti ambientali anche al fine di disciplinare
l’attività produttiva da insediare, quali il ripristino a p.d.c. naturale,
l’assicurazione di “acquifero protetto” per le falde sottostanti, la
rivegetazione e le sue modalità.
5. Nel merito va preliminarmente
osservato che l’impianto produttivo in contestazione si compone di tre
nuclei di cui due per l’attività di produzione di calcestruzzo, un nuovo
impianto ed uno proveniente dal trasferimento di altro impianto già
ubicato in altra zona, e di un nuovo impianto per la produzione di
conglomerato bituminoso tutti da ubicarsi all’interno del cosiddetto “polo
11” nel comune di Savignano sul Panaro.
6. Ciò premesso il ricorso
è fondato con riferimento alle prime due censure dedotte, di cui è
opportuna una trattazione congiunta in quanto dirette a censurare il
procedimento seguito per il rilascio delle autorizzazioni all’emissione in
atmosfera impugnate, sia pure per aspetti diversi.
L’art 269 del D.
lgs. 152/2006 dispone che “Il gestore che intende sottoporre un impianto
ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel
progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione
di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti
previsti dall'art. 12 di tale decreto, anche relativa alle modalità di
esercizio o ai combustibili utilizzati, ne dà comunicazione all'autorità
competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di
aggiornamento ai sensi del presente articolo. Se la modifica per cui è
stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al
gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione,
alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo. Se la
modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove
necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità
competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere
all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il
potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel
termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione. Per modifica
sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione
qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità
tecnica delle stesse”.
In pratica il procedimento è differenziato a
seconda della modifica sostanziale o non sostanziale dell’autorizzazione
già ottenuta dal gestore.
Infatti, in caso di modifiche sostanziali va
indetta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via
istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri
procedimenti amministrativi.
In caso di modifiche non sostanziali,
invece, è prevista una mera comunicazione e se l'autorità competente non
si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione
della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere
dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine
di sei mesi dalla ricezione della comunicazione all’aggiornamento
dell’autorizzazione.
Nel caso concreto la richiesta presentata
comportava delle modifiche sostanziali dell’impianto. Si tratta, infatti,
della sostituzione dell’impianto con uno di marca differente con diverse
soluzioni tecniche, con una diversa portata delle emissioni, con una non
contesta diversa temperatura di emissione, e con l’inserimento di un nuovo
silos di stoccaggio che, sia pure richiesto nella precedente domanda, non
era stato inserito nell’autorizzazione, come precisato anche
dall’istruttoria tecnica, che comporta ulteriori emissioni, sia pure
potenzialmente, sino ad una portata massima autorizzata di 1.600 Nmc/h
(come precisamente indicato nelle autorizzazioni impugnate) e ciò incide,
quantomeno, sulla diversa convogliabilità tecnica delle emissioni.
Del
resto, affinchè la modifica sia sostanziale è sufficiente che vi sia un
aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o un’alterazione
delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse.
Quindi, sono
sufficienti modifiche minime concernenti le emissioni per giustificare un
procedimento più completo con la partecipazione di tutti gli enti
coinvolti e titolari istituzionalmente di un interesse alla tutela
dell’ambiente, senza che questo pregiudichi, ove siano rispettate le norme
regolanti la materia, lo svolgimento dell’attività.
Nella presente
fattispecie non è stato seguito il procedimento previsto per le modifiche
non sostanziali in quanto la conferenza di servizi, originariamente
indetta non è proseguita avendo l’amministrazione provveduto
indipendentemente da essa.
E, naturalmente, una volta ammessa la
legittimazione ad impugnare un provvedimento, come nel caso di Italia
Nostra, il ricorrente può dedurre qualunque vizio procedimentale, sia o
meno un soggetto avente titolo a partecipare alla conferenza di servizi
che avrebbe dovuto essere indetta, in quanto il diverso procedimento ben
avrebbe potuto portare ad una diversa decisione sostanziale di merito.
Del resto i provvedimenti impugnati non costituiscono un mero
aggiornamento della precedente autorizzazione n. 300 del 13/4/2007, come
previsto in caso di modifiche non sostanziali, ma la sostituiscono in toto
ad ogni effetto.
7. E’, invece, infondata la terza censura
concernenti le dedotte violazioni urbanistiche. Infatti, ai sensi
dell’articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17,
l’approvazione del PAE costituiva variante specifica del Piano Regolatore
Generale, essendo irrilevante la diversa previsione del PIAE provinciale
successivamente intervenuto.
Nel caso in esame è pacifico che, per
effetto della variante specifica del PAE del 2005 l’area sulla quale è
prevista l’ubicazione degli impianti rientra nel cosiddetto “Polo 11” del
PAE stesso.
La circostanza che la cartografia del comune non sia stata
aggiornata e che risulti ancora la diversa classificazione E4 non appare
rilevante in quanto l’aggiornamento cartografico, una volta intervenuta la
variante, costituisce un adempimento consequenziale materiale
dovuto.
8. E’, inoltre, infondata la quarta censura concernente la
dedotta violazione dell’articolo 39 del PAE disciplinante gli insediamenti
nel “Polo 11” di Bazzano.
Infatti, il “Polo 11” è destinato a zona per
attività produttiva per l’insediamento di impianti di trasformazione di
materiale inerte, da trasferire da aree a maggior vulnerabilità
ambientale.
Non vi è dubbio che l’area sia urbanisticamente compatibile
con impianti di trasformazione di materiale inerte, come quello in
contestazione, e che vi sia un trasferimento di attività mentre la
disposizione non richiede che l’attività da trasferire sia identica per
dimensione e caratteristiche degli impianti, essendo compatibile anche un
incremento di attività, naturalmente nel rispetto delle disposizioni
concernenti le emissioni in atmosfera.
Con tale previsione il comune,
infatti, ha destinato l’area ad impianti di trasformazione di materiale
inerte, disciplinando anche le modalità del ripristino una volta esaurita
l’attività stessa, cogliendo l’occasione per imporre altresì anche la
delocalizzazione di quell’attività attualmente svolta in altra zona a
maggiore vulnerabilità ambientale.
9. Per tali ragioni, di
carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte il ricorso va
accolto e, per l’effetto, vanno annullati tutti i provvedimenti impugnati
con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti di ricorso.
10.
Naturalmente in sede di riedizione del procedimento amministrativo, previa
convocazione della conferenza di servizi prescritta dall’articolo 269 del
D. lgs. 152/2006, dovranno essere esaminate, dal punto di vista tecnico
tutte le questioni dedotte nelle censure assorbite concernenti le
tipologie di emissioni dell’impianto nonché le altre carenze rilevate,
contestate dalle parti in questa sede producendo contrastanti valutazioni
dei tecnici di riferimento.
11. Le spese seguono la soccombenza e
vengono liquidate come in dispositivo a carico della provincia di Modena e
della società controinteressata mentre sussistono giustificate ragioni per
la compensazione delle stesse con il comune di Savignano intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia – Romagna, sez. II, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e,
per l’effetto, annulla tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso
introduttivo ed i motivi aggiunti di ricorso.
Condanna la provincia di
Modena e la società controinteressata al pagamento delle spese di causa a
favore dell’associazione Italia Nostra ricorrente che si liquidano in
complessivi Euro 12.000 (dodicimila), di cui Euro 6.000 (seimila) a carico
della provincia di Modena ed Euro 6.000 (seimila) a carico della società
controinteressata, oltre C.P.A. ed I.V.A..
Spese compensate nei
confronti del comune di Savignano.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella
camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l'intervento dei
magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli,
Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2011
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