T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 31 gennaio 2011 n. 204
Pres. A. Urbano, Est. R. Ravasio
Fortuna, De Meo, Morrone (Avv.ti Follieri E. ed I.) c/ Comune di Carlantino (n.c.). |
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1. Espropriazione - Dichiarazione di pubblica utilità - Progetto definitivo approvato - Quadro economico – Insufficienza.
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2. Espropriazione - Dichiarazione di pubblica utilità- Assenza di planimetrie, cartografie, progetti e relazione illustrativa - Nullità per mancanza dell’oggetto -Art. 21 septies l. 7 agosto 1990 n. 241.
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3. Espropriazione - Dichiarazione di pubblica utilità – Nullità - Conseguenze.
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1. Il progetto definitivo, la cui approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, deve essere composto da planimetrie, cartografie, progetti e relazione illustrativa, non essendo sufficiente all’adeguata rappresentazione dell’opera il quadro economico riportato nella delibera di approvazione.
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2.È nulla per mancanza dell’oggetto la dichiarazione di pubblica utilità, avvenuta mediante approvazione del progetto definitivo dell’opera, laddove essa non faccia riferimento al progetto dell’opera e la consistenza di questa non sia desumibile nemmeno per relationem da altri atti del procedimento espropriativo.
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3. Gli atti conseguenti (nella specie decreto d’occupazione d’urgenza e piano particellare di esproprio) alla dichiarazione di pubblica utilità, dichiarata nulla ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.p.a., sono illegittimi per illegittimità derivata.
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N. 00204/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01779/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
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sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2010, proposto da:
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Francesco Fortuna e Giovanna Morrone, rappresentati e difesi dagli avv. Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Comune di Carlantino;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto d’occupazione temporanea d’urgenza, adottato dal Responsabile del Servizio del Comune di Carlantino il 21.09.2010, prot. n. 3926, notificato ai coniugi Fortuna- De Meo il data 29.09.2010 e non notificato alla Morrone;
- del Piano particellare di esproprio del Comune di Carlantino, finalizzato alla realizzazione dei “Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie- Zona Centro Storico”, del 26.06.2010;
- della delibera di G.C. del Comune di Carlantino n. 75 del 26.06.2010 di approvazione del progetto esecutivo, in realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP);
- della delibera di G.C. del Comune di Carlantino n. 72 del 19.06.2010 di approvazione del progetto definitivo, in attuazione del PIRP;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 la dott.ssa Roberta Ravasio e udito per la parte ricorrente l'avv. I.Follieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso passato alla notifica il 17 novembre 2010 i coniugi Francesco Fortuna e Raffaella De Meo, premettendo di essere proprietari in Comune di Carlantino del suolo censito catastalmente al Foglio 27 mapp., impugnano, unitamente alla signora Giovanna Morrone, comproprietaria del fondo, gli atti in epigrafe indicati a mezzo dei quali é stata disposto l’esproprio per pubblica utilità di tale fondo per consentire di dare corso ad un Programma Integrato di Riqualificazione Urbana.
A sostegno del ricorso deducono i seguenti motivi:
A.1) violazione dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 16 comma 4 D.P.R. 327/01:i ricorrenti non hanno saputo della procedura di esproprio se non a seguito della notifica del decreto di occupazione d’urgenza: quindi non é stato loro data la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio che le norme in rubrica impongono;
A.2) violazione dell’art. 17 comma 2 D.P:R. 327/01, eccesso di potere , travisamento, errore e falsità dei fatti: non é stata data comunicazione, ai ricorrenti, degli estremi dell’atto con il quale é stato approvato il progetto definitivo dell’opera né é stato loro consentito di prendere visione della relativa documentazione; da cui la illegittimità del decreto di occupazione d’urgenza;
B) nullità per mancanza dell’oggetto del provvedimento, violazione degli artt. 15, 16 e 17 D.P.R. 327/01 nonché dell’art. 93 del D. L.vo 163/06, eccesso di potere: le delibere con le quali la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo e quello definitivo dell’opera di pubblica utilità non esplicitano in alcun modo la natura dell’opera, le ragioni della sua utilità, delle modalità di realizzazione e della localizzazione della stessa, né tali elementi - richiesti dall’art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici - sono desumibili dagli allegati alle due delibere: da cui la nullità delle stesse per mancata individuazione del loro oggetto;
C) nullità o inefficacia del piano particellare di esproprio per violazione dell’art. 6 D.P:R. 327/01, incompetenza: il piano particellare di esproprio non risulta essere mai stato approvato o comunque non é noto quando e da chi esso sia stato formalmente approvato; inoltre il piano particellare di che trattasi non può ritenersi meramente esecutivo degli atti pregressi, i quali non contengono alcuna indicazione in ordine alle aree da espropriare: ne conseguente che detto piano avrebbe dovuto essere approvato non dal dirigente ma dall’organo politico competente;
D.1) violazione dell’art. 8 D.P:R. 327/01, illegittimità derivata: dalla illegittimità e/o nullità delle delibere con le quali é stato approvato il progetto dell’opera pubblica consegue che il decreto di occupazione d’urgenza non é sorretto da una valida dichiarazione di pubblica utilità ed é quindi illegittimo;
D.2) eccesso di potere per genericità, difetto ed insufficienza della motivazione, violazione dell’art. 3 L. 241/90: il decreto di occupazione d’urgenza é illegittimo anche perché non esplicita le ragioni dell’urgenza di procedere prima della adozione del decreto di esproprio.
Nessuno si é costituito per il Comune di Carlantino.
Alla camera di consiglio il ricorso é stato introitato a decisione.
Il ricorso é fondato.
Dall’esame della delibera di Giunta Comunale n. 72 del 19 giugno 2010 si evince che ad essa non risulta allegato alcuno degli atti progettuali, cioè planimetrie, cartografie, progetti, relazione illustrativa. L’opera, il cui progetto viene approvato con tale delibera, viene descritto genericamente come “Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie”, ma nulla di preciso viene detto in ordine alla natura delle opere che ineriscono a tale Programma ed alla ubicazione delle stesse. Né la natura di tali opere é desumibile per effetto del rinvio, effettuato dalla delibera di Giunta di che trattasi, ad una non meglio individuata precedente delibera del Comune di Carlantino n. 31 del 31 marzo 2009: dalla motivazione della delibera di G.C. n. 72/10 emerge, infatti, che l’incarico per la progettazione delle opere comprese nel P.I.R.P. é stato conferito dal Comune solo in data 5 giugno 2010, e pertanto la loro consistenza ed ubicazione non può essere evincibile dalla citata delibera n. 31 del 31 marzo 2009.
In conclusione, emerge dalla delibera di G.C. 72/2010 che il Comune di Carlantino ha approvato il progetto di opere integranti un P.I.R.P., la cui consistenza, natura ed ubicazione non é dato al lettore di evincere in alcun modo. Appare pertanto corretta la censura di nullità sollevata dai ricorrenti con riferimento a tale delibera, la quale non mette alcun cittadino in grado di interloquire.
Miglior sorte non spetta alla delibera di G.C. n. 75 del 26 giugno 2010, alla quale, parimenti, non é stato allegato alcuno degli atti progettuali, ma solo il quadro economico, che ovviamente non é di per sé idoneo a consentire una adeguata rappresentazione dell’opera di che trattasi e della sua ubicazione.
La nullità di tali delibere implica l’inesistenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità relativa alle opere comprese nel P.I.R.P. cui le stesse rinviano.
Da qui l’illegittimità dell’impugnato decreto di occupazione d’urgenza 21 settembre 2010, che si fonda sulla delibera di G.C. n. 75/10, e del correlativo piano particellare di esproprio.
Il ricorso merita quindi di essere accolto per le ragioni sopra indicate, assorbita ogni ulteriore censura.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), visto l’art. 31 comma 4 cod. proc. amm., definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- accerta e dichiara la nullità delle delibere della Giunta del Comune di Carlantino n. 72 del 19 giugno 2010 e n. 75 del 26 giugno 2010;
- annulla il decreto di occupazione d’urgenza n. prot. 3926 del 21 settembre 2010 a firma responsabile del procedimento;
- annulla il piano particellare di esproprio relativo a “Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana delle Periferie – Zona Centro Storico” del 24 giugno 2010;
- condanna il Comune di Carlantino alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessive €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre contributo unificato, IVA e CAP di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2011
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