Chiara Molinari, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio
Fregni, con domicilio eletto presso Stefano Vanni in Bologna, via Farini
30;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca, Liceo Classico Giovanni Pico di Mirandola, Ministero
dell'Istruzione Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di
Modena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in
Bologna, via Guido Reni 4;
nei confronti di
Anna Panazza;
per l'annullamento
del provvedimento ritirato dalla ricorrente
in data 2.10.2010, a firma del Dirigente Scolastico nella parte in cui
limita il diritto di accesso della ricorrente alla sola "copia compito
esame di riparazione di Lodi Maria Fiamma classe 3^ A Liceo Pico" e,
pertanto, respinge implicitamente la richiesta della ricorrente del
8.9.2010 di ottenere "copia delle verifiche relative all'esame di
riparazione di latino e greco a.s. 2009/2010 degli altri compagni di
classe della figlia Maria Fiamma, nonché copia di tutte le verifiche
scritte di latino e greco eseguite dagli studenti della classe 3^ A del
Liceo Classico Giovanni Pico di Mirandola per l'a.s. 2009/2010";
per
quanto possa occorrere, del silenzio-rigetto, formatosi in data 8/10/2010,
sulla domanda di accesso presentata dalla ricorrente in data
8/9/2010
nonchè della nota del 4 novembre 2010 prot. n.4784/C.27.fp, a
firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione superiore
Giuseppe Luosi e per la consegna della declaratoria del diritto della
ricorrente all'accesso ai documenti richiesti, con ordine
all'Amministrazione di esibizione e rilascio di copia degli stessi (motivi
aggiunti)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Liceo Classico
Giovanni Pico di Mirandola e di Ministero dell'Istruzione Università e
Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Modena;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera
di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è il genitore di un’alunna che
non ha superato gli esami di riparazione in greco e latino del liceo
classico frequentato e che, pertanto, non è stata ammessa alla classe
quarta.
Ha, pertanto richiesto copia degli elaborati di greco e latino
della figlia nonché di tutti gli alunni rimandati con debito in tali
materie.
L’Istituto le ha rilasciato copia dei propri elaborati ma ha
respinto la richiesta concernente le prove degli altri
alunni
L’interessata ha, pertanto, impugnato il diniego di accesso
deducendone l’illegittimità.
Con successivi motivi aggiunti ha
impugnato l’ulteriore nota con la quale il dirigente scolastico
dell’istituto ha evidenziato il conflitto di interessi con gli altri
alunni e la necessità di interpellarli ai sensi del D.P.R. 184/2006.
Si
è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura dello Stato che ha contro dedotto alle avverse
doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata
trattenuta in decisione all’odierna Camera di Consiglio.
2. Il
ricorso è infondato.
La controversia attiene al diritto di accesso a
documenti amministrativi; in particolare si tratta dell'istanza del
genitore di un minore studente di liceo classico diretta a prendere
visione degli elaborati del proprio figlio e di tutti i compagni di
classe, rimandati nelle stesse materie di greco e latino.
In linea di
diritto, come rilevato dal Consiglio di Stato il cui orientamento in
materia è condiviso dal Collegio (Consiglio di stato, sez. VI, 28 ottobre
2010 , n. 7650), va osservato che ai sensi dell'art. 24, comma 3, della
legge n. 241 del 1990, "non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni".Nel caso concreto, la richiesta di accesso agli elaborati
di tutti i compagni di classe, rimandati nelle stesse materie della
figlia, appare proprio un inammissibile controllo generalizzato, solo che
si consideri che la funzione docente non è diretta alla scelta dei più
meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei
ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si
tratta pertanto di una procedura comparativa, nella quale potrebbe
ipotizzarsi una disparità di trattamento ed è, pertanto, insussistente un
interesse giuridicamente rilevante a conoscere gli elaborati
altrui.
3. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
4.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle
spese di causa non sussistendo un univoco orientamento in giurisprudenza
sulla questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'
Emilia Romagna (Sezione Prima)
respinge il ricorso in epigrafe
indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella
camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Grazia Brini,
Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2011