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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 20 gennaio 2011 n. 37
G. Calvo Pres. - U. Di Benedetto Est.
Molinari C. (Avv. G. Fregni) contro il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, il Liceo Classico Giovanni Pico di Mirandola, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Modena (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di A. Panazza (non costituita)


Accesso agli atti amministrativi – Agli elaborati di tutti i compagni di classe rimandati nelle stesse materie della propria figlia - Controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni – Sussistenza – Inammissibilità dell’istanza

 

 

La richiesta di accesso agli elaborati di tutti i compagni di classe, rimandati nelle stesse materie della propria figlia, integra una violazione dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990 poichè appare proprio un inammissibile controllo generalizzato sull’operato della p.a., solo che si consideri che la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si tratta pertanto di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento ed è, pertanto, insussistente un interesse giuridicamente rilevante a conoscere gli elaborati altrui

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Chiara Molinari, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso Stefano Vanni in Bologna, via Farini 30;

contro



Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Liceo Classico Giovanni Pico di Mirandola, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

nei confronti di



Anna Panazza;

per l'annullamento



del provvedimento ritirato dalla ricorrente in data 2.10.2010, a firma del Dirigente Scolastico nella parte in cui limita il diritto di accesso della ricorrente alla sola "copia compito esame di riparazione di Lodi Maria Fiamma classe 3^ A Liceo Pico" e, pertanto, respinge implicitamente la richiesta della ricorrente del 8.9.2010 di ottenere "copia delle verifiche relative all'esame di riparazione di latino e greco a.s. 2009/2010 degli altri compagni di classe della figlia Maria Fiamma, nonché copia di tutte le verifiche scritte di latino e greco eseguite dagli studenti della classe 3^ A del Liceo Classico Giovanni Pico di Mirandola per l'a.s. 2009/2010";
per quanto possa occorrere, del silenzio-rigetto, formatosi in data 8/10/2010, sulla domanda di accesso presentata dalla ricorrente in data 8/9/2010
nonchè della nota del 4 novembre 2010 prot. n.4784/C.27.fp, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione superiore Giuseppe Luosi e per la consegna della declaratoria del diritto della ricorrente all'accesso ai documenti richiesti, con ordine all'Amministrazione di esibizione e rilascio di copia degli stessi (motivi aggiunti)

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Liceo Classico Giovanni Pico di Mirandola e di Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente è il genitore di un’alunna che non ha superato gli esami di riparazione in greco e latino del liceo classico frequentato e che, pertanto, non è stata ammessa alla classe quarta.
Ha, pertanto richiesto copia degli elaborati di greco e latino della figlia nonché di tutti gli alunni rimandati con debito in tali materie.
L’Istituto le ha rilasciato copia dei propri elaborati ma ha respinto la richiesta concernente le prove degli altri alunni
L’interessata ha, pertanto, impugnato il diniego di accesso deducendone l’illegittimità.
Con successivi motivi aggiunti ha impugnato l’ulteriore nota con la quale il dirigente scolastico dell’istituto ha evidenziato il conflitto di interessi con gli altri alunni e la necessità di interpellarli ai sensi del D.P.R. 184/2006.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna Camera di Consiglio.

2. Il ricorso è infondato.
La controversia attiene al diritto di accesso a documenti amministrativi; in particolare si tratta dell'istanza del genitore di un minore studente di liceo classico diretta a prendere visione degli elaborati del proprio figlio e di tutti i compagni di classe, rimandati nelle stesse materie di greco e latino.
In linea di diritto, come rilevato dal Consiglio di Stato il cui orientamento in materia è condiviso dal Collegio (Consiglio di stato, sez. VI, 28 ottobre 2010 , n. 7650), va osservato che ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".Nel caso concreto, la richiesta di accesso agli elaborati di tutti i compagni di classe, rimandati nelle stesse materie della figlia, appare proprio un inammissibile controllo generalizzato, solo che si consideri che la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si tratta pertanto di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento ed è, pertanto, insussistente un interesse giuridicamente rilevante a conoscere gli elaborati altrui.

3. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

4. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa non sussistendo un univoco orientamento in giurisprudenza sulla questione controversa.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima)
respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Grazia Brini, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2011





 

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