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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 12 gennaio 2011 n. 11
G. Calvo Pres. - R. Trizzino Est.
Dany Investigazioni e Sicurezza S.r.l. (Avv. P. Carbone) contro la Prefettura di Bologna (Avvocatura dello Stato)


Autorizzazione e concessione – Attività di vigilanza privata – Art. 134 TULPS – Interpretazione – Limitazione al territorio della Provincia - Sentenza C.E. 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05 - Illegittimità

 

 

A seguito della sentenza resa dalla Corte di giustizia C.E., II, 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05, deve ritenersi che il fatto che la licenza per l’esercizio di attività di vigilanza privata è rilasciata da un'autorità a carattere provinciale (semplicemente per esigenze di decentramento burocratico dell'amministrazione dell'Interno) non abbia come diretta conseguenza la limitazione territoriale della licenza. Invero, una siffatta limitazione, a condizione di essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito, può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale che, peraltro, non paiono allo stato degli atti ravvisabili in relazione all’attività in parola, normalmente svolta senza creare turbative per l’ordine pubblico. Deve quindi ritenersi illegittima l’interpretazione dell’articolo 134 del TULPS nel senso di ritenere la licenza rilasciata territorialmente limitata alla Provincia di competenza.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 673 del 2008, proposto da:

 

Campi Stefano, nella sua qualità di legale rappresentante Dany Investigazioni e Sicurezza S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Carbone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Azzo Gardino, 1;

contro



Prefettura di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento



- del provvedimento prot.n. 1260/2007 area 1^ bis del 2 maggio 2008, notificato il 10 giugno 2008, della Prefettura di Bologna, con cui è stata applicata la sanzione di devoluzione all’Erario di parte della cauzione ex art. 137 comma 3° TULPS ed è stato diffidato il ricorrente dal continuare a svolgere la propria attività in province in cui non abbia l’autorizzazione di P.S. a gestire istituti d’investigazione;
nonché per il risarcimento del danno ingiusto subito;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. - Il ricorso in oggetto è rivolto avverso il provvedimento 2 maggio 2008 p.g. n. 1260/2007, con cui la Prefettura di Bologna ha diffidato il ricorrente dal continuare a svolgere la propria attività in provincie in cui non abbia l’autorizzazione di P.S. a gestire istituti di investigazioni e applicata la sanzione di devoluzione all’Erario di parte della cauzione ex art. 137, comma 3, del TULPS.
Il provvedimento sanzionatorio è stato adottato in quanto collaboratori dell'agenzia investigativa di cui il ricorrente è titolare sono stati sorpresi a svolgere servizio antitaccheggio fuori dalla provincia di Bologna e specificamente a Rimini, in assenza della relativa licenza per le provincia di Rimini, ciò che concreterebbe un abuso del titolo di polizia
A sostegno del gravame parte ricorrente deduce:
1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 134 e 137 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e violazione degli articoli 1 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241;
2) Violazione dell’articolo 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 in relazione alla circolare ministeriale 29 febbraio 2008 n. 557/Pas/2731/10089.D e in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea 13 dicembre 2007;
3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà;
4) Violazione dell’articolo 65 della legge istitutiva della C.E.; violazione dell’articolo 41 della Costituzione e irragionevolezza;
5) Violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. – Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando le censure svolte dal ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza di sospensione dell’impugnato provvedimento.

3. – Con ordinanza 23 luglio 2008 n. 514 questo Tribunale accoglieva la richiesta cautelare e all’udienza del 21 ottobre 2010, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. – Il ricorso è fondato.
4.1 – La questione sottoposta all’esame del Collegio sostanzialmente riguarda la legittimità del provvedimento impugnato in relazione alle contestate violazioni delle norme del T.U. di Pubblica Sicurezza in relazione allo svolgimento di attività di “antitaccheggio” al di fuori del territorio della Provincia di Bologna.
Al riguardo il Collegio deve preliminarmente rilevare che, benché nessuna norma del T.U.L.P.S. o del relativo regolamento di esecuzione prescriva esplicitamente che l'esercizio dell'attività autorizzata debba avvenire esclusivamente nell'ambito territoriale della prefettura che ha rilasciato il titolo (l'art. 257 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940, dispone soltanto che la domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 del T.U.L.P.S. deve contenere - tra l'altro - "l'indicazione del Comune o dei Comuni in cui l'istituto intende svolgere la propria azione"), all’epoca del rilascio della licenza di cui è titolare il ricorrente (autorizzazione 10 gennaio 2007, rilasciata dal Prefetto di Bologna) l’orientamento giurisprudenziale era fermo nel ritenere che per gli istituti impegnati nello svolgimento di un tipico servizio di carattere territoriale, come nella fattispecie (antitaccheggio), fosse necessaria la licenza rilasciata dalla prefettura del luogo di esercizio dell’attività.
Si riteneva, infatti, che “la relativa licenza investigativa rilasciata all'istituto non si sottragga alle ordinarie limitazioni territoriali, necessario presupposto dei tipici controlli amministrativi e delle ipotizzabili consequenziali sanzioni” (così Consiglio di Stato, VI, 27 febbraio 2006 n. 822; nello stesso senso id., 7 giugno 2006 n. 3421).
4.2 - Peraltro, a seguito della sentenza resa dalla Corte di giustizia C.E., II, 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 del trattato C.E., il Collegio ritiene necessaria una rimeditazione di tale indirizzo giurisprudenziale .
Con tale pronuncia, infatti, la Corte di giustizia C.E. ha dichiarato che la Repubblica italiana, avendo disposto nell'ambito del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 che l'autorizzazione per l'attività di vigilanza privata abbia una validità territoriale limitata, è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 (sulla libertà di stabilimento) e 49 (sulla libertà di prestazione di servizi all'interno della Comunità) del trattato C.E..
In particolare, nella motivazione della pronuncia la Corte di giustizia C.E. ha affermato che "76. La Repubblica italiana non ha dimostrato che, al fine di non pregiudicare l'attuazione di un efficace controllo dell'attività di vigilanza privata, sia necessario rilasciare un'autorizzazione per ogni ambito territoriale provinciale in cui un'impresa di un altro Stato membro intende svolgere l'attività di cui trattasi a titolo della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi; va tenuto presente al riguardo che l'attività in parola, di per sé, non è tale da creare turbative per l'ordine pubblico.
77. A questo proposito, misure meno restrittive di quelle adottate dalla Repubblica italiana, ad esempio l'introduzione di controlli amministrativi regolari, potrebbero, in aggiunta al requisito di un'autorizzazione preventiva non limitata territorialmente, assicurare un risultato analogo e garantire il controllo dell'attività di vigilanza privata, in quanto l'autorizzazione in questione potrebbe essere del resto sospesa o revocata in caso di inadempienza degli obblighi incombenti alle imprese di vigilanza privata o di turbative all'ordine pubblico".
Ora, è noto che l'art. 43 del trattato C.E. sulla libertà di stabilimento, così come l'art. 49 sulla libera circolazione dei servizi, non si applicano alle situazioni puramente interne i cui elementi siano - come nel caso di specie - circoscritti all'interno di un solo Stato membro, e che la sentenza su ricorso per inadempimento ex artt. 226 e 228 del trattato C.E. ha un'efficacia meramente dichiarativa e non determina senz'altro l'annullamento delle disposizioni nazionali riconosciute in contrasto con il trattato C.E., spettando piuttosto allo Stato membro di prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta: la sentenza C.G.C.E. 13 dicembre 2007 citata non può dunque trovare applicazione diretta nella fattispecie per cui è causa.
Ciò nondimeno essa costituisce - quantomeno sul piano interpretativo - un utile ausilio anche per le situazioni meramente interne, posto che l'interpretazione sostenuta dall'amministrazione intimata (secondo la quale la licenza prefettizia per l'attività di vigilanza "antitaccheggio" avrebbe una validità territoriale limitata alla provincia) determinerebbe una grave disparità di trattamento in danno dei cittadini italiani operanti in Italia nei confronti dei cittadini di uno Stato membro stabiliti in Italia ai sensi dell'art. 43 del trattato C.E..
Ed infatti la declaratoria da parte della C.G.C.E. dell'inadempimento, da parte di uno Stato membro, degli obblighi comunitari ad esso imposti implica, sia per le autorità giudiziarie sia per quelle amministrative del medesimo Stato membro, per un verso il divieto assoluto di applicare la normativa dichiarata incompatibile e, per l'altro, l'obbligo di adottare tutte le disposizioni intese ad agevolare la piena efficacia del diritto comunitario (C.G.C.E., 19.1.1993, in causa C-101/91).
Ne consegue che mentre i cittadini di uno Stato membro stabiliti in Italia ai sensi dell'art. 43 del trattato C.E. potrebbero giovarsi direttamente della pronuncia della C.G.C.E. e svolgere la propria attività in Italia sulla base di un'unica licenza prefettizia valevole per tutto il territorio nazionale, i soli cittadini italiani operanti in Italia resterebbero assoggettati all'obbligo di munirsi di tante licenze prefettizie quanti sono gli ambiti provinciali nei quali intendono operare, in palese violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost..
A ciò si aggiunga che, per principio generale, le disposizioni limitative della libertà di iniziativa economica debbono essere interpretate in senso ragionevolmente restrittivo (Cass., I, 8 giugno2006, n. 13408) e che, nel caso di specie, un efficace controllo sull'attività in questione (ex art. 41 comma 3 Cost.) può essere comunque assicurato - secondo modalità meno invasive e non eccedenti lo scopo perseguito - mediante regolari controlli amministrativi in aggiunta al requisito dell'autorizzazione preventiva non limitata territorialmente (così C.G.C.E. 13.12.2007 cit.).
Attesa la natura regolamentare del R.D. 6.5.1940, n. 635, che è atto privo di forza di legge, le relative disposizioni non possono essere sottoposte allo scrutinio di costituzionalità, anche se, qualora ritenute in contrasto con norme di rango superiore (nel caso di specie, gli artt. 3 e 41 Cost.), possono essere senz'altro disapplicate dal giudice amministrativo, a prescindere dall'impugnazione congiunta del regolamento (Consiglio di Stato, VI, 3 ottobre 2007 n. 5098).
4.3 - In buona sostanza, superando l'opinione prevalente prima della pronuncia della sentenza C.G.C.E. 13.12.2007 cit., deve ritenersi che il fatto che la licenza è rilasciata da un'autorità a carattere provinciale (semplicemente per esigenze di decentramento burocratico dell'amministrazione dell'Interno) non abbia come diretta conseguenza la limitazione territoriale della licenza (cfr. in termini Consiglio Stato, sez. VI, 28 ottobre 2010 n. 7640).
Invero, una siffatta limitazione, a condizione di essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito, può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale che, peraltro, non paiono allo stato degli atti ravvisabili in relazione all’attività in parola, normalmente svolta senza creare turbative per l’ordine pubblico (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, sez. I, 13 ottobre 2010 , n. 279).
4.4 - Sulla base delle suesposte considerazioni deve quindi ritenersi illegittima l’interpretazione dell’articolo 134 del TULPS nel senso di ritenere la licenza rilasciata territorialmente limitata alla Provincia di competenza.
Del resto lo stesso Tribunale penale di Rimini, nella sentenza 13 ottobre 2009 n. 2184, di assoluzione del ricorrente dal reato di violazione dell’articolo 134 del TULPS (presupposto dell’impugnato provvedimento), ancorché al fine escludere l’elemento soggettivo del reato (buona fede scriminante della condotta) pone a fondamento della propria decisione “un’interpretazione del testo unico di pubblica sicurezza tendente da un lato ad escludere che la licenza per attività di investigazione abbia efficacia limitata al territorio della Provincia ove venga rilasciata, dall’altro ad equiparare un’attività antitaccheggio non stabile a quella investigativa”.

5. – Tanto basta a ritenere il ricorso meritevole di accoglimento con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento.
La domanda di risarcimento del danno deve essere invece rigettata non sussistendo nella specie i presupposti legittimanti il riconoscimento del danno di tipo esistenziale così come prospettato dal ricorrente.

6. – Quanto alle spese e competenze di giudizio ritiene il Collegio che la controversia presenta peculiarità sufficienti a disporne l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore
Grazia Brini, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2011





 

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