Roberta Bucherini, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
Zauli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Corrado
Formica in Bologna, via Castiglione 25;
contro
Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di
Cesena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria
per legge in Bologna, via Guido Reni 4; Ministero dell'Economia e delle
Finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento distinto al prot. n.
2010/81648 del 27 luglio 2010 espresso dall'Agenzia delle Entrate di Forlì
Cesena di diniego all'accesso dei documenti richiesti dall'attuale
ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrare-Ufficio Territoriale
di Cesena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 il
Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente impugna il diniego in data 22
luglio 2010, opposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
Cesena alla sua richiesta di rilascio di copia della denuncia di
successione presentata a seguito del decesso del padre del marito
separato.
Assume la ricorrente che la richiesta era finalizzata ad
accertare se il coniuge separato avesse accettato l’eredità e quale ne
fosse la consistenza oggettiva.
2. – A sostegno del gravame deduce
la violazione degli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, la
violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa,
eccesso di potere per motivazione carente, illogica e
contraddittoria.
3. La pretesa della ricorrente non può trovare
accoglimento.
Al riguardo osserva il Collegio che come correttamente
rilevato dall’Amministrazione finanziaria nella specie sussiste un
legittimo impedimento al rilascio di copia della denuncia di successione
richiesta.
Ed invero l'art. 24 comma 5, della legge 7 agosto 1990 n.
241 fa salve le disposizioni vigenti che limitano l' accesso alla
documentazione amministrativa, sicché deve ritenersi che la richiesta di
accesso a una denuncia di successione, come agli altri atti assoggettati a
registrazione, da parte dei soggetti diversi dalle parti contraenti, dai
loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è stata
eseguita, sia disciplinata dall'art. 18, comma 3, del d.P.R. 26 aprile
1986 n. 131 (t.u. dell'imposta di registro) cui rinvia per i divieti
l'art. 60 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (t.u. delle imposte di
donazione e successione), per cui il rilascio di copie di tali atti può
avvenire soltanto su autorizzazione del giudice competente.
Conseguentemente, la domanda di accesso a una denuncia di successione
da parte di un terzo deve essere preceduta da apposita autorizzazione del
g.o. competente e la carenza di tale previa autorizzazione comporta
l'insussistenza dell'obbligo dell'amministrazione finanziaria di
consentire l' accesso e di rilasciare copia della denuncia richiesta
(T.A.R. Abruzzo Pescara, 22 marzo 2002 , n. 352).
4. – Il ricorso
va dunque respinto.
La controversia presenta, tuttavia, peculiarità
sufficienti a indurre il Collegio a disporre l’integrale compensazione,
tra le parti, delle spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia
Romagna, sede di Bologna, prima sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio
del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe
Calvo, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore
Grazia
Brini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2011