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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 12 gennaio 2011 n. 7
G. Calvo Pres. - R. Trizzino Est.
Bucherini R. (Avv. C. Zauli) contro l’Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Cesena (Avvocatura dello Stato)


Accesso agli atti amministrativi – Ad una denuncia di successione da parte di un terzo – Previa autorizzazione del g.o. competente - Art. 18, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - Necessità

 

 

Stante il disposto dell'art. 18, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (t.u. dell'imposta di registro) cui rinvia per i divieti l'art. 60 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (t.u. delle imposte di donazione e successione), la domanda di accesso a una denuncia di successione da parte di un terzo deve essere preceduta da apposita autorizzazione del g.o. competente e la carenza di tale previa autorizzazione comporta l'insussistenza dell'obbligo dell'amministrazione finanziaria di consentire l' accesso e di rilasciare copia della denuncia richiesta

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 976 del 2010, proposto da:

 

Roberta Bucherini, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Zauli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Corrado Formica in Bologna, via Castiglione 25;

contro



Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Cesena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4; Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per l'annullamento



del provvedimento distinto al prot. n. 2010/81648 del 27 luglio 2010 espresso dall'Agenzia delle Entrate di Forlì Cesena di diniego all'accesso dei documenti richiesti dall'attuale ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrare-Ufficio Territoriale di Cesena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. – La ricorrente impugna il diniego in data 22 luglio 2010, opposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cesena alla sua richiesta di rilascio di copia della denuncia di successione presentata a seguito del decesso del padre del marito separato.
Assume la ricorrente che la richiesta era finalizzata ad accertare se il coniuge separato avesse accettato l’eredità e quale ne fosse la consistenza oggettiva.

2. – A sostegno del gravame deduce la violazione degli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, la violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per motivazione carente, illogica e contraddittoria.

3. La pretesa della ricorrente non può trovare accoglimento.
Al riguardo osserva il Collegio che come correttamente rilevato dall’Amministrazione finanziaria nella specie sussiste un legittimo impedimento al rilascio di copia della denuncia di successione richiesta.
Ed invero l'art. 24 comma 5, della legge 7 agosto 1990 n. 241 fa salve le disposizioni vigenti che limitano l' accesso alla documentazione amministrativa, sicché deve ritenersi che la richiesta di accesso a una denuncia di successione, come agli altri atti assoggettati a registrazione, da parte dei soggetti diversi dalle parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, sia disciplinata dall'art. 18, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (t.u. dell'imposta di registro) cui rinvia per i divieti l'art. 60 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (t.u. delle imposte di donazione e successione), per cui il rilascio di copie di tali atti può avvenire soltanto su autorizzazione del giudice competente.
Conseguentemente, la domanda di accesso a una denuncia di successione da parte di un terzo deve essere preceduta da apposita autorizzazione del g.o. competente e la carenza di tale previa autorizzazione comporta l'insussistenza dell'obbligo dell'amministrazione finanziaria di consentire l' accesso e di rilasciare copia della denuncia richiesta (T.A.R. Abruzzo Pescara, 22 marzo 2002 , n. 352).

4. – Il ricorso va dunque respinto.
La controversia presenta, tuttavia, peculiarità sufficienti a indurre il Collegio a disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore
Grazia Brini, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2011





 

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