Provincia di Pisa in persona del Dirigente p.t. del
Servizio risorse umane e finanziarie, rappresentata e difesa dall'avv.
Pasquale Vulcano, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Calugi in
Firenze, via Gino Capponi n. 26;
contro
Depfa Bank Plc, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. G. Massimiliano
Danusso e Fabio Merusi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in
Firenze, via Ricasoli n. 40;
A) quanto al ricorso n. 51 del
2011:
per la declaratoria di inefficacia del contratto in strumenti
finanziari derivati stipulato in data 4.07.2007 con Dexia Crediop S.p.A.
tramite sottoscrizione di ISDA mater agreement, schedule e termini e
condizioni definitive del contratto previa sospensione dell'efficacia
dello stesso o concessione delle misure cautelari ritenute più
idonee.
B) quanto al ricorso n. 52 del 2011:
per la declaratoria
di inefficacia del contratto in strumenti finanziari derivati stipulato in
data 4.07.2007 con Depfa Bank Plc, tramite sottoscrizione di ISDA mater
agreement, schedule e termini e condizioni definitive del contratto previa
sospensione dell'efficacia dello stesso o concessione delle misure
cautelari ritenute più idonee.
Visti i ricorsi e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione di Dexia Crediop S.p.A. nel
giudizio n. 51/2011 e di Depfa Bank Plc nel giudizio n. 52/2011;
Viste
le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Carlo
Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc.
amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con la sentenza 11 novembre 2010 n. 6579
questa Sezione si è pronunciata in ordine ai provvedimenti con cui la
Provincia di Pisa ha annullato in via di autotutela i propri atti relativi
alla individuazione degli intermediari finanziari con i quali perfezionare
un'operazione di ristrutturazione del proprio debito, considerando privi
di effetti i contratti conseguentemente sottoscritti in data 4/7/2007 con
Dexia Crediop s.p.a. e con Depfa Bank Plc.
In particolare, con la
decisione citata il TAR ha parzialmente accolto i ricorsi presentati dai
predetti istituti bancari contro gli atti di autotutela impugnati,
annullandoli solo ” nelle parti in cui pretendono di togliere efficacia
ai contratti stipulati con le ricorrenti”.
2) Con i ricorsi in
epigrafe la Provincia di Pisa, preso atto di quanto affermato nella
sentenza n. 6579/2010, ha chiesto a questo Tribunale la declaratoria di
inefficacia dei contratti stipulati in data 4/7/2007 con Dexia Crediop
s.p.a. e con Depfa Bank Plc.
Si sono costituite in giudizio le società
intimate, contestando integralmente le tesi avversarie.
Nella camera di
consiglio del 26 gennaio 2011 entrambe le cause sono passate in
decisione.
3) Va innanzitutto disposta la riunione dei giudizi sui
ricorsi in epigrafe, sussistendo evidenti profili di connessione
soggettiva ed oggettiva.
4) Con la sentenza n. 6579/2010 questa
Sezione ha affermato:
- che, dopo l'entrata in vigore delle
disposizioni attuative della direttiva comunitaria 2007/66/CE, ora
trasfuse negli artt. 121 e 122 del codice del processo amministrativo, in
caso di annullamento giudiziale dell'aggiudicazione di una pubblica gara
spetta al giudice amministrativo "il potere di decidere
discrezionalmente (anche nei casi di violazioni gravi) se mantenere o meno
l'efficacia del contratto" nel frattempo stipulato; il che significa
"che l'inefficacia non è conseguenza automatica dell'annullamento
dell'aggiudicazione, che determina solo il sorgere del potere in capo al
giudice di valutare se il contratto debba o meno continuare a produrre
effetti";
- che "la mancata menzione nella legislazione di un
potere di autotutela a favore della stazione appaltante deve essere
interpretata nel senso che la valutazione degli interessi connessi alla
continuazione nell'esecuzione di un contratto, in caso di violazione della
normativa di evidenza pubblica, compete unicamente al giudice e non può
invece derivare da un'iniziativa autonoma della stazione appaltante";
quest'ultima pertanto, per incidere sull'efficacia del contratto
stipulato, dovrà "adire il giudice competente a conoscere
dell'esecuzione del contratto il quale, ai fini della decisione, potrà
apprezzare l'avvenuto annullamento dei provvedimenti di evidenza
pubblica";
- che dalle precedenti considerazioni discende "che
l'autoannullamento degli atti di evidenza pubblica da parte
dell'Amministrazione intimata non esercita effetto caducante sui negozi
stipulati con le ricorrenti, sicché solo il giudice civile è competente a
conoscere delle questioni inerenti il rispetto degli accordi contrattuali
intercorsi tra loro".
5) Il ricorso va dichiarato inammissibile
in quanto:
- nella citata sentenza n. 6579/2010 questo TAR ha
espressamente individuato "il giudice competente a conoscere
dell'esecuzione del contratto" quale titolare del potere di
pronunciarsi sulla sorte del contratto in caso di annullamento in
autotutela dell'aggiudicazione: e tale giudice è, nell'ordinamento
nazionale, il giudice ordinario;
- con specifico riferimento ai
contratti stipulati tra le parti il TAR ha ancora più puntualmente
affermato che "solo il giudice civile è competente a conoscere delle
questioni inerenti il rispetto degli accordi contrattuali intercorsi tra
loro";
- con tali affermazioni questo giudice amministrativo ha
quindi chiaramente indicato nel giudice ordinario il giudice al quale
presentare un'eventuale domanda volta ad incidere sull'efficacia dei
contratti in questione;
- il capo della sentenza relativo a tale
indicazione può formare oggetto di appello davanti al Consiglio di Stato,
ma non può essere rimesso in discussione attraverso le richieste formulate
con i ricorsi in epigrafe, che in effetti propongono domande incompatibili
con la pronuncia precedentemente resa da questo Tribunale e risultano
pertanto inammissibili.
6) La natura del tutto peculiare delle
vicende oggetto delle cause giustifica la compensazione tra le parti delle
spese dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Prima), previa riunione dei ricorsi in epigrafe, li
dichiara entrambi inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo
Testori, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2011