T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 14 gennaio 2011 n. 76
A. Radesi Pres. E. Di Santo Est. Parrocchia di San Cristoforo (Avv. G. Cucurachi) contro
il Comune di Greve in Chianti (non costituito) |
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1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Domanda per il rilascio del permesso di costruire - Inerzia protrattasi oltre il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo previsto dall’art. 83 della L.R. Toscana 1/2005 - Concretizza un’ipotesi di silenzio-inadempimento, impugnabile ai sensi dell’art. 21 bis della legge 1034/1971
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2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Domanda per il rilascio del permesso di costruire - Ricorso avverso il silenzio proposto nel rispetto del termine di decadenza di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento – È tempestivo – Fattispecie in cui l’atto di diffida è stato considerato nuova istanza di rilascio dei permessi di costruire già chiesti anni prima – Silenzio serbato oltre il termine di conclusione del procedimento ex art. 83 L.R. Toscana 1/2005 - Illegittimità
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1. L’inerzia sulle domande per il rilascio del permesso di costruire protrattasi oltre il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, previsto dall’art. 83 della L.R.T. – in forza del quale il provvedimento richiesto deve essere adottato entro quindici giorni dalla proposta che il responsabile del procedimento formula all’esito dell’istruttoria che, a sua volta, deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza - concretizza un’ipotesi di silenzio-inadempimento, impugnabile ai sensi dell’art. 21 bis della legge 1034/1971
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2. È tempestivo il ricorso avanzato avverso il silenzio serbato su una domanda per il rilascio di un permesso di costruire e proposto nel rispetto del termine di decadenza di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento - previsto dall’art. 2, comma 8, della legge 241/1990 - che nel caso di specie è quello di cui all’art. 83 della L.R.T. 1/2005. Occorre difatti rilevare che l’atto di diffida ricevuto dall’Amministrazione il 12 aprile 2010 è da intendersi quale nuova istanza di rilascio dei permessi di costruire, già chiesti il 19 settembre 2007 e il 15 dicembre 2008, e che la riproponibilità delle istanze è espressamente consentita dal citato art. 2, comma 8, della legge 241/1990. Ne consegue che è illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione con riguardo alle domande di permesso di costruire presentate dalla ricorrente e reiterate con la diffida del 12 aprile 2010
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N. 00076/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01267/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2010, proposto da:
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Parrocchia di San Cristoforo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Cucurachi, con domicilio eletto presso Giuseppina Cucurachi in Firenze, via Fra' Domenico Buonvicini 17;
contro
Comune di Greve in Chianti in Persona del Sindaco P.T.;
per la condanna
del Comune di Greve in Chianti, in persona del Sindaco p.t.,
- a provvedere entro e non oltre un termine non superiore a trenta giorni in ordine alla diffida ricevuta dal suddetto Comune in data 12 aprile 2010 avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione (prot. 22576 busta 2007/524 del 19 settembre 2007) e del permesso di costruire relativo al fabbricato a destinazione residenziale (prot. 28944 busta 2008/627 del 15 dicembre 2008);
- a rilasciare, considerata la natura vincolata dell’atto, entro e non oltre un termine non superiore a trenta giorni, i permessi di costruire di cui sopra;
nonché la nomina,
qualora il Comune di Greve in Chianti resti inadempiente oltre il termine fissato da questo Tribunale, un commissario che provveda in luogo del predetto Comune;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori V. Tonini delegata da G. Cucurachi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 26 giugno 2010 e depositato il 23 luglio successivo, la Parrocchia di San Cristoforo rappresenta di aver chiesto al Comune di Greve in Chianti il rilascio di alcuni permessi di costruire per l’attuazione del Piano di Recupero dell’area classificata dal Regolamento Urbanistico dello stesso Comune quale “T.11.4 Strada in Chianti”, di proprietà della Parrocchia medesima, e più precisamente:
1) domanda di permesso di costruire relativa alle opere di urbanizzazione (prot. 22576 busta 2007/524 del 19 settembre 2007), rispetto alla quale il 21 febbraio 2008 la competente Commissione Tecnica Consultiva del Comune ha rilasciato parere favorevole (prot. 4933 del 29 febbraio 2008) con richiesta di integrazioni, depositate in data 28 marzo 2008;
2) domanda di permesso di costruire relativa al fabbricato a destinazione residenziale (prot. 28944 busta 2008/627 del 15 dicembre 2008), rispetto alla quale l’Amministrazione ha comunicato, in data 5 marzo 2009, l’intervenuto parere favorevole della competente Commissione Tecnica Consultiva con richiesta di integrazioni, depositate in data 25 marzo 2009;
3) domanda di permesso di costruire relativa al fabbricato ad uso Centro Parrocchiale (prot. 4789 busta 2009/95 del 4 marzo 2009), rispetto alla quale il 4 giugno 2009 la competente Commissione Tecnica Consultiva del Comune ha espresso parere favorevole con richiesta di integrazioni (che sono in fase di predisposizione da parte dei tecnici della Parrocchia).
La ricorrente rappresenta, altresì, che nonostante il sollecito del 16 febbraio 2010 e il formale atto di diffida a provvedere sulle domande di permesso di costruire più avanti indicate sub 1) e 2), ricevuto dall’Amministrazione in data 12 aprile 2010, quest’ultima non ha emesso alcun provvedimento, e lamenta l’illegittimità di tale silenzio per violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo e, nello specifico, del termine di cui all’art. 83 della Legge Regionale Toscana 1/2005 per il rilascio dei permessi di costruire.
Ha chiesto, quindi, che il Comune di Greve in Chianti, venga condannato a provvedere entro e non oltre un termine non superiore a trenta giorni in ordine alla diffida ricevuta dal suddetto Comune in data 12 aprile 2010 avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione (prot. 22576 busta 2007/524 del 19 settembre 2007) e del permesso di costruire relativo al fabbricato a destinazione residenziale (prot. 28944 busta 2008/627 del 15 dicembre 2008); e che venga, altresì, condannato, considerata la natura vincolata dell’atto, a rilasciare, entro e non oltre un termine non superiore a trenta giorni, i permessi di costruire di cui sopra. Ha chiesto, infine, la nomina, qualora il Comune di Greve in Chianti resti inadempiente oltre il termine fissato da questo Tribunale, di un commissario che provveda in luogo del predetto Comune.
2. Il ricorso è fondato nei termini di cui infra e merita, pertanto, parziale accoglimento.
Il Collegio è dell’avviso che l’inerzia sulle domande per il rilascio del permesso di costruire protrattosi oltre il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, previsto dall’art. 83 della L.R.T. – in forza del quale il provvedimento richiesto deve essere adottato entro quindici giorni dalla proposta che il responsabile del procedimento formula all’esito dell’istruttoria che, a sua volta, deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza - concretizzi un’ipotesi di silenzio-inadempimento, impugnabile ai sensi dell’art. 21 bis della legge 1034/1971.
Ciò in quanto è principio generale che l’Amministrazione sia tenuta ad adottare un provvedimento motivato sulle istanze volte ad ottenere l’esercizio del potere che l’ordinamento le ha attribuito (e ciò anche quando eventualmente ritenga di dover respingere le domande presentate), anche al fine di consentire agli interessati di poter utilizzare tutti gli strumenti che l’ordinamento ha previsto per la tutela delle proprie ragioni.
L’art. 2 della legge 241/1990 ha, inoltre, introdotto l’obbligo dell’Amministrazione di rispondere in modo espresso e motivato alle richieste formulate dai privati.
Nel caso di specie, poi, la previsione, al comma 10 del medesimo art. 83, di un intervento sostitutivo regionale finalizzato a rimediare all’inerzia del Comune non può che leggersi come rimedio ad un’inerzia qualificata come inadempimento.
Ciò premesso, quanto alla tempestività del ricorso, notificato il 26 giugno 2010 e depositato il 23 luglio successivo, va considerato che, ai sensi dell’art.2, comma 8, della legge n. 241/1990, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, di cui ai commi 2 o 3 dello stesso articolo, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3.
Pertanto, considerato che l’atto di diffida ricevuto dall’Amministrazione il 12 aprile 2010 è da intendersi quale nuova istanza di rilascio dei permessi di costruire, già chiesti il 19 settembre 2007 e il 15 dicembre 2008, e che la riproponibilità delle istanze è espressamente consentita dal medesimo art. 2, comma 8, della legge 241/1990, il ricorso risulta tempestivo, essendo stato proposto nel rispetto del termine di decadenza di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento - previsto dal ripetuto art. 2, comma 8, della legge 241/1990 - che nel caso di specie è quello di cui all’art. 83 della L.R.T. 1/2005.
Sussiste, altresì, nella specie, l’inerzia dell’Amministrazione Comunale, atteso che quest’ultima non risulta essersi pronunciata con provvedimenti espressi (di accoglimento o di diniego) - nonostante il decorso del termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 83 della L.R.T. 1/2005 - sulla diffida del 12 aprile 2010 a rilasciare i richiesti permessi di costruire.
Il silenzio serbato dal Comune di Greve in Chianti con riguardo alle domande di permesso di costruire presentate dalla ricorrente, e reiterate da quest’ultima con la diffida del 12 aprile 2010, deve essere, pertanto, dichiarato illegittimo.
Il Collegio non ritiene di poter sindacare anche la fondatezza delle predette istanze, dovendosi, quindi, limitare ad ordinare all’Amministrazione intimata l’adozione di provvedimenti espressi, indipendentemente dal loro contenuto dispositivo (di accoglimento o di diniego).
E ciò perché l’invocato accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere il titolo abilitativo edilizio, asseritamente fondata su una piena conformità delle opere rispetto alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, richiede una valutazione che va, in primis, rimessa alla competenza del Comune e che postula pure apprezzamenti di ordine tecnico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 176; TAR Puglia, Bari, sez. II, 21 maggio 2002, n. 2365; TAR Campania, Napoli, sez. II, 12 novembre 2004, n. 16775; 5 agosto 2004, n. 1099; TAR Lazio, Latina, 26 gennaio 2004, n. 27; TAR Umbria, Perugia, 16 gennaio 2004; TAR Puglia, Bari, sez. III, 3 marzo 2006, n. 687; Lecce, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 625).
Conseguentemente, il ricorso va accolto in parte qua, dovendosi ordinare all’Amministrazione intimata soltanto di provvedere in maniera espressa sulle istanze di permesso di costruire, e non anche di provvedere al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, così come invocato dalla ricorrente.
Ove l'Amministrazione intimata dovesse rimanere inadempiente, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, il Collegio nomina sin d’ora un commissario "ad acta".
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, n. 1267 del 2010 R.G., proposto dalla Parrocchia di San Cristoforo, nei limiti della declaratoria dell'obbligo di provvedere e, per l'effetto, ordina al Comune di Greve in Chianti di provvedere entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, sulla domanda presentata in data 12 aprile 2010 dalla parte ricorrente volta ad ottenere il rilascio dei permessi di costruire per realizzare le opere di urbanizzazione (prot. 22576 busta 2007/524 del 19 settembre 2007) e il fabbricato a destinazione residenziale (prot. 28944 busta 2008/627 del 15 dicembre 2008).
Per il caso di ulteriore inadempimento nomina commissario "ad acta" il Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Toscana, o un suo delegato munito di adeguata professionalità, affinchè, nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine, provveda in via sostitutiva in ordine alla suindicata domanda del 12 aprile 2010.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2011
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