T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 18 maggio 2011 n. 2669
Pres. R. Conti, est. L. Cestaro
Contente Antonio (Avv.ti Luciano Esposito e Salvatore Palumbo) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura Distrettuale di Stato) |
|
1. Giurisdizione e competenza – Responsabilità contrattuale – Dipendente pubblico – Giurisdizione del G.A. – Sussiste - Fattispecie
|
| |
|
2. Pubblico Impiego – Risarcimento dei danni non patrimoniali – Riconoscimento – Ammissibilità – Sussiste anche se si è ottenuto l’equo indennizzo
|
| |
|
3. Pubblico Impiego – Risarcimento dei danni non patrimoniali – A seguito di lesioni subite nell’espletamento del servizio - Omissione da parte della P.A. delle misure di protezione – Violazione del principio di cui all’art. 2078 c.c. – Obbligo – Sussiste – Onere della prova in capo al dipendente - Incombe
|
|
1. Sussiste la giurisdizione del G.A. per le controversie aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità contrattuale derivante dall’esecuzione di un rapporto di lavoro “non contrattualizzato” come quello di un dipendente della Polizia dello Stato (1): (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata da un dipendente della Polizia di Stato per lesioni subite nell’espletamento del proprio servizio).
|
| |
|
2. Nelle controversie di pubblico impiego, l’ottenimento dell’equo indennizzo ex art. 68 D.P.R. 3/1957 non esclude la possibilità di predisporre ricorso giurisdizionale al fine di ottenere anche il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal dipendente nell’espletamento del proprio servizio (2)
|
| |
|
3. Può configurarsi la responsabilità della P.A. per l'omissione delle misure di protezione del personale addetto ai servizi di polizia. Tale omissione è ravvisabile per il fatto di aver disatteso il principio, del quale è espressione l'art. 2087 c.c., secondo il quale il titolare di un'organizzazione, preordinata alla gestione dei servizi, deve curare la prevenzione dai rischi di incidenti, siano o meno di natura illecita, e tali da pregiudicare o danneggiare le persone addette, le quali hanno, comunque, nel richiedere l’accertamento della suddetta responsabilità hanno l’onere di provare l’infortunio, il danno ed il nesso causale tra l’uno e l’altro e la nocività dell’ambiente di lavoro (3): (Nella fattispecie, il TAR ha dichiarato l’infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente atteso che l’evento che ha causato danni allo stesso causati da scontri all’esterno dello stadio San Paolo di Napoli e, dovuti quindi a fattori imprevedibili, e non per inadeguate misure di sicurezza adottate dall’Amministrazione per la salvaguardia dei propri dipendenti).
|
| |
|
________________________________
1. cfr. ex multis: Consiglio Stato , sez. V, 27 maggio 2008 , n. 2515; Cassazione civile, sez. un., 08 luglio 2008 , n. 18623; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 05 agosto 2010 , n. 17232;
2. cfr. Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2001 , n. 10291; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 28 novembre 2007 , n. 15430; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 05 agosto 2010, n. 17232;
3. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 aprile 2009, n. 2474; Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 18 maggio 2007, n. 11622 |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6013 del 2008, proposto da:
|
| |
|
Contente Antonio, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Esposito, Salvatore Palumbo, presso il cui studio sito in Napoli alla via Tarsia,44, ha eletto domicilio;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, domiciliataria per legge, Napoli, via Diaz, 11;
per la condanna del Ministero dell’interno al risarcimento
del cd. danno biologico riportato nell’espletamento di un servizio di ordine pubblico in Napoli presso lo stadio ‘San Paolo’ in data 10.06.2001;
Visti il ricorso in riassunzione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato e depositato, CONTENTE Antonio, Vice soprintendente della Polizia di Stato, esponeva di aver subito delle lesioni nel corso dell’espletamento del servizio d’Istituto e chiedeva, perciò, che l’Amministrazione di appartenenza fosse condannata a risarcirgli il danno.
1.2. In particolare, il ricorrente, asseriva di esser stato destinato, in data 10.06.2001, a un servizio di ordine pubblico presso il settore "distinti" dello Stadio "San Paolo" di Napoli. equipaggiato con casco e sfollagente, il ricorrente prima era spostato, con l'intero reparto, verso via Lepanto, e, poi, faceva ritorno presso il settore “distinti” dove un folto gruppo di tifosi napoletani aggrediva i dipendenti delle forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. Il ricorrente, colpito con una parte di transenna, riportava la frattura lacero-contusa dell'avambraccio destro e un trauma all'emitorace con infrazione della settima costa destra.
1.3. In virtù dei fatti descritti, il ricorrente, con atto di citazione del 05.11.2002 evocava in giudizio il Ministero degli Interni e il comune di Napoli innanzi al Tribunale di Napoli. Il Giudice ordinario, con sentenza n. 432/2008, declinava la giurisdizione a favore del Giudice amministrativo e il ricorrente, con il presente ricorso, riassumeva la causa nei confronti del solo Ministero degli Interni.
1.4. Si costituiva il Ministero degli Interni che chiedeva il rigetto del ricorso.
1.5. Con ordinanza collegiale del 28.12.2010, il Tribunale ordinava all'Amministrazione intimata di depositare una relazione, corredata dai relativi documenti, da cui evincere: a) quali siano le disposizioni di settore che regolino l’equipaggiamento dei dipendenti della Polizia di Stato addetti ai servizi di ordine pubblico nelle diverse situazioni prospettabili (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 04 settembre 1997 , n. 1278); b) quali siano state le condizioni di urgenza o necessità che hanno determinato i superiori gerarchici del ricorrente, CONTENTE Antonio, a destinarlo ai compiti in occasione del cui svolgimento, ha riportato il lamentato infortunio. Il Ministero degli Interni ottemperava a tale ordinanza con note depositate in data 08 e 28 febbraio 2011.
1.6. All’esito dell’udienza di trattazione del 23.03.2011, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
2.1. Il ricorrente a sostegno della descritta pretesa risarcitoria invoca l’art. 2087 c.c. («l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»), asserendo che la natura del servizio, per la nota violenza degli scontri con talune tifoserie, avrebbe richiesto ben altro equipaggiamento rispetto alla divisa ordinaria, pur “arricchita” da casco e sfollagente. Sostiene, infatti, il ricorrente che sarebbero occorse delle protezioni per le parti del corpo più esposte ai colpi, uno scudo, veicoli blindati nonché radio per chiedere tempestivamente rinforzi.
2.2. Quanto precede, vale, per giurisprudenza consolidata, a radicare la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo trattandosi di responsabilità contrattuale derivante dall’esecuzione di un rapporto di lavoro «non contrattualizzato» essendo il CONTENTE dipendente della Polizia di Stato (ex multis: Consiglio Stato , sez. V, 27 maggio 2008 , n. 2515; Cassazione civile, sez. un., 08 luglio 2008 , n. 18623; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 05 agosto 2010 , n. 17232). Il Collegio presta, quindi, adesione alla citata decisione del Giudice civile che ha negato la propria giurisdizione.
3.1. In via preliminare, va rappresentato che il ricorrente, per le lesioni patite, ha ottenuto l’equo indennizzo ai sensi dell’art. 68 D.P.R. n. 3/1957 (v. nota dep. il 03.02.2009); tale circostanza, peraltro, non esclude la concorrente responsabilità risarcitoria per i danni, particolarmente non patrimoniali (danno biologico) patiti dal dipendente (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2001 , n. 10291; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 28 novembre 2007 , n. 15430; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 05 agosto 2010, n. 17232). L’equo indennizzo, infatti, non ha finalità risarcitorie (Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2001, n. 10291), ma, «per la discrezionalità ad esso inerente, e per la sua coincidenza con l'entità effettiva del pregiudizio subito dal dipendente, appare avvicinabile ad una delle tante indennità che l'Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio, con funzioni di graduazione e di equa distribuzione di compensi aggiuntivi» (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 05 agosto 2010 , n. 17232 che richiama Cons. di Stato sez. IV, n° 2009 del 31.3.2009 e, in senso analogo, Cass. Civ. n° 13887 del 23.7.2004,).
4.1. Quanto ai presupposti della richiesta tutela risarcitoria, si osserva che la norma di cui all’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro un particolare obbligo di diligenza nel predisporre le misure necessarie a salvaguardare l’incolumità del lavoratore. Per quanto non si tratti «di una ipotesi di responsabilità oggettiva», la responsabilità del datore di lavoro «non è circoscritta alla violazione di specifiche regole di esperienza o di regole tecniche, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare, in relazione alle effettive modalità e condizioni di lavoro, l'integrità psicofisica del lavoratore, in considerazione altresì della possibilità di conoscenza di tutti quegli elementi che, in relazione alla fattispecie concreta, possono incidere sulla sicurezza del lavoratore» (Cassazione civile, sez. lav., 18 gennaio 2011 , n. 1072).
4.2. Tali principi sono ritenuti pacificamente applicabili anche all’attività della Pubblica Amministrazione. La P.A., infatti, quale datrice di lavoro e titolare di un’organizzazione preordinata alla gestione di complesse attività amministrative, «deve curare la prevenzione dai rischi di incidenti, siano o meno di origine illecita, e tali da pregiudicare o danneggiare le persone addette» (Consiglio Stato , sez. V, 22 aprile 2009 , n. 2474). In applicazione degli ordinari criteri di riparto della prova, pertanto, il lavoratore è tenuto, in questa sede, a provare l'infortunio, il danno derivatone, il nesso causale tra l'uno e l'altro e la nocività dell'ambiente di lavoro», mentre grava sull’Amministrazione «l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a evitare il verificarsi dell'evento dannoso» (Cassazione civile , sez. lav., 18 maggio 2007 , n. 11622).
5.1. Nel caso di specie, può ritenersi conseguita la prova del danno in dipendenza del servizio espletato, mentre non risulta adeguatamente provato il nesso di causalità tra la “nocività” dell’ambiente di lavoro, da intendersi con riferimento alla lamentata mancanza delle cautele sopra descritte, e le lesioni patite. Nessuna delle relazioni peritali in atti (cfr. consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio civile, depositata il 24.11.2010; nonché relazione medico legale di parte, allegato n. 24 al fascicolo di parte del processo civile) si è, infatti, pronunciata sulla evitabilità delle lesioni patite nel caso in cui fossero stati assegnati al ricorrente delle protezioni o lo scudo.
5.2. Ebbene, in mancanza di prova contraria, non si può escludere che, viste le modalità del fatto (lancio di una parte di una transenna all’indirizzo del ricorrente), le lesioni lamentate si sarebbero prodotte anche qualora fossero stati utilizzati i descritti dispositivi di sicurezza.
6.1. A tanto si devono aggiungere ulteriori considerazioni nel senso dell’infondatezza della domanda.
6.2. Va, infatti, precisato che, non trattandosi di responsabilità oggettiva (Cassazione civile, sez. lav., n. 1072/2011, cit.), l’Amministrazione, sempre che non siano state violate specifiche norme di settore, può provare di avere adottato tutte le cautele necessarie con riferimento al caso che concretamente ha determinato il prodursi del danno e alle peculiarità dell’attività lavorativa svolta (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 21 marzo 2005 , n. 1131).
6.3. Nel caso di specie, com’è dimostrato dalla relazione e dalla documentazione depositate in data 08.02.2011 e 28.02.2011, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 946/2010 del 24.11.2010, la normativa di settore imponeva che il ricorrente indossasse l’uniforme ordinaria eventualmente munita di casco “U-BOTT” e di sfollagente (cfr. il D.P.R. n. 359/1991 e gli ordini di servizio in atti).
6.4. In merito alla possibilità di porre in essere ulteriori cautele per salvaguardare l’incolumità dei dipendenti al di là di quanto disposto dalle norme di settore (obbligo comunque sussistente in base al citato art. 2087 c.c.), è necessario richiamare la concreta vicenda (già descritta al punto 1.1) che ha originato gli scontri in cui il ricorrente ha riportato le descritte lesioni.
6.5. La valutazione in merito alla negligenza del datore di lavoro che, asseritamente, ometta di predisporre le cautele necessarie a salvaguardare l’incolumità dei dipendenti, deve, infatti, essere operata “ex ante”, sulla base, cioè, delle condizioni precedenti alla produzione del danno e dei prevedibili sviluppi della situazione; inammissibile, a meno di non voler convertire la responsabilità ex art. 2087 c.c. in una forma di responsabilità oggettiva, sarebbe, invece, il far risalire la violazione dell’obbligo alla mera causazione del danno che dimostrerebbe di per sé, sulla base di una valutazione “ex post”, la mancata attivazione delle necessarie cautele.
6.6. Ebbene, la lettura delle relazioni di servizio evidenzia che l’aggressione da parte dei tifosi al ricorrente si sia svolta in un contesto ambientale caratterizzato dalla compresenza di numerosi focolai di violenza che hanno indotto i responsabili del servizio di ordine pubblico a spostare parte del reparto del ricorrente verso via Lepanto (per l’arrivo di circa novanta tifosi romanisti), determinando una riduzione del contingente di cui faceva parte il ricorrente posizionato nei pressi dei distinti; il contingente in questione, tuttavia, (verso le ore 12.30 circa) era improvvisamente aggredito da un centinaio di tifosi partenopei, la maggioranza dei quali con volto travisato, che, nel tentativo di entrare nello stadio illegittimamente proprio in corrispondenza del settore distinti, fronteggiavano violentemente il reparto del ricorrente. Il lancio di oggetti che seguiva vedeva il ricorrente attinto dal lancio di una base di una transenna che provocava le menzionate lesioni.
6.7. Le descritte modalità del fatto dimostrano l’imprevedibilità dell’aggressione subita dal reparto del ricorrente, originariamente destinato a un settore ove non si prevedevano scontri (l’ordine di servizio relativo al settore distinti evidenzia come i compiti del reparto fossero relativi al mero controllo del deflusso dei tifosi verso lo stadio, al controllo degli striscioni e alla “bonifica del settore”; cfr. all. 4 nota depositata in data 08.02.2011); la documentazione in atti, inoltre, dimostra come il responsabile del contingente fosse dotato di apparato radio e abbia “prontamente” richiesto rinforzi, non appena avvedutosi dell’aggressione da parte del gruppo di facinorosi (all. 7 alla nota dep. in data 08.02.2011).
6.8. Conclusivamente, la valutazione della negligenza operata in relazione alle concrete modalità di svolgimento della vicenda esclude qualsivoglia addebito in capo alle Forze dell’Ordine e ai responsabili del servizio di ordine pubblico che, in quell’occasione, si sono trovati ad operare in un contesto di grande difficoltà tale da richiedere un’estrema rapidità nella risposta ai facinorosi, rapidità che sarebbe stata pregiudicata se si fosse dovuto dotare di ulteriore equipaggiamento il personale già impiegato sul campo per “ordinari” servizi di ordine pubblico, rispetto ai quali, peraltro, l’equipaggiamento fornito era del tutto adeguato.
7.1. La domanda di risarcimento è, pertanto, infondata con conseguente rigetto del ricorso.
7.2. La natura della questione e il tenore delle difese (la difesa erariale ha depositato delle mere relazioni della P.A.), integrano gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensate le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Luca Cestaro, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2011
|
|