Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5-2011 - © copyright

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 5 maggio 2011 n. 2461
Pres. S. Veneziano, est. D. Caminiti
Giannetto Giannetta (Avv.ti Alfredo Cretella e Tiziana Apuzzo) c. Comune di Castellammare di Stabia (Avv. Donatangelo Cancelmo)


1. Edilizia ed urbanistica – Procedimento di condono – Parere ex art. 32 Legge 47/85 – Impugnazione immediata – Obbligo – Sussiste - Ragioni

 

2. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Ricorso avverso il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di costruire – Mancata impugnazione del parere dell’autorità preposta al vincolo – Inammissibilità del ricorso – Comporta

1. Nel sistema delineato dagli art. 31 ss. l. 28 febbraio 1985 n. 47, il parere negativo formulato dall' autorità preposta alla tutela di un vincolo d'inedificabilità ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il cui diniego non implica alcuna diffusa motivazione, potendosi legittimamente basare sul semplice rinvio agli atti acquisiti nel corso del predetto procedimento e formati dall' autorità preposta al vincolo. Pertanto, ogni censura relativa a tale parere dev'essere tempestivamente fatta valere mercè l'impugnazione di questo, in contraddittorio con la p.a. emanante e non può esser proposta autonomamente con un gravame rivolto avverso l'atto di diniego meramente riproduttivo della valutazione espressa con il parere stesso (1)

 

2. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con il quale viene impugnato un provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria fondato sul parere negativo reso dall’autorità preposta al vincolo ex art. 32 D.P.R. 45/87, atteso che tale parere in quanto di carattere vincolante rispetto al rilascio del predetto permesso doveva essere impugnato nel termine di decadenziale di sessanta giorni dalla sua conoscenza da parte dell’autore dell’abuso

 

_________________________________________________

1. cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 19 giugno 2003 , n. 7596; Consiglio Stato , sez. V, 19 ottobre 1999 , n. 1587; TAR Emilia Romagna, 22 ottobre 2008, n. 444; Consiglio di Stato, sez. V, 07 ottobre 2008 , n. 4885; id. Sez. VI 9.6.2005, n. 3043


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 4914 del 2006, proposto da:

 

Giannetto Giannetta, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Cretella e Tiziana Apuzzo, con domicilio legale in Napoli, presso la Segreteria T.A.R.;

contro



Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Donatangelo Cancelmo, con domicilio legale in Napoli, segreteria T.A.R.

per l'annullamento del provvedimento prot.n. 26621 del 18 aprile 20006 di diniego del permesso di costruire in sanatoria.




Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Con atto notificato in data 19 giugno 2006 e depositato il successivo 18 luglio Giannetto Giannetta ha impugnato il provvedimento del Comune di Castellamare di Stabia, prot. n. 26621 del 18 aprile 20006 di diniego del permesso di costruire in sanatoria, notificatogli in data 20 aprile 2006.
2. Detto diniego è fondato sul parere negativo, reso con deliberazione n. 538 /2000 dal Consorzio per Area di Sviluppo Industriale – quale autorità preposta alla tutela del vincolo ex art. 32 D.P.R. 45/87 - nella quale si evidenziava che l’area su cui insistono le opere oggetto di istanza di condono ricadono in area destinata dal P.R.T. del consorzio ASI di Napoli a “unità di localizzazione industriale” dove è consentita l’edificazione strettamente legale alle unità produttive.
3. A sostegno del ricorso parte ricorrente ha dedotto che il parere reso dal Consorzio ASI, posto ad esclusivo fondamento del diniego di condono, doveva ritenersi erroneo, in quanto il dedotto vincolo di inedificabilità assoluta, invocato come motivo ostativo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, era stato introdotto in data posteriore alla realizzazione del manufatto oggetto di istanza di condono, per cui lo stesso doveva essere considerato dall’autorità preposta alla tutela del vincolo alla stregua di un vincolo di inedificabilità relativa (primo motivo di ricorso). Ha altresì dedotto che essendo decorsi dieci anni dall’approvazione del piano ASI , il vincolo de quo, in quanto preordinato all’esproprio, dovesse intendersi decaduto già alla data di emissione del parere negativo, ai sensi dell’art. 25 l. 1/78 (secondo motivo). Ha infine dedotto il vizio di motivazione del gravato provvedimento (terzo motivo).
4. In data 19 giugno 2007 si è costituito il Comune di Castellamare di Stabia, eccependo in via preliminare l’inamissibilità del ricorso per mancata impugnazione del parere negativo reso dal Consorzio A.S.I..
5. Con ordinanza n. 1825/2007, resa all’esito della camera di consiglio del 20 giungo 2007, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare, in considerazione dell’omessa impugnativa delle delibera del Consorzio A.S.I. con cui si era imposto il vincolo di inedificabilità.
6. Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 18 febbraio 2011, contestando le deduzione del Comune, in particolare sotto il profilo della dedotta inamissibilità del ricorso per mancata impugnativa del parere negativo reso dal Consorzio A.S.I., venendo nella specie in rilevo un atto infraprocedimentale.
7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 10 marzo 2011.
8. In via preliminare va delibata l’eccezione d’inamissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Amministrazione, basata sulla considerazione che l’atto definitivo impugnato non sarebbe altro che un atto meramente consequenziale rispetto al parere negativo reso dal Consorzio A.S.I., ex art. 32 l. 47/85.
9. L’eccezione è fondata alla stregua dei rilievi che seguono.
10. Il Collegio aderisce infatti a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel sistema delineato dagli art. 31 ss. l. 28 febbraio 1985 n. 47, il parere negativo formulato dall' autorità preposta alla tutela di un vincolo d'inedificabilità ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il cui diniego non implica alcuna diffusa motivazione, potendosi legittimamente basare sul semplice rinvio agli atti acquisiti nel corso del predetto procedimento e formati dall' autorità preposta al vincolo. Pertanto, ogni censura relativa a tale parere dev'essere tempestivamente fatta valere mercè l'impugnazione di questo, in contraddittorio con la p.a. emanante e non può esser proposta autonomamente con un gravame rivolto avverso l'atto di diniego meramente riproduttivo della valutazione espressa con il parere stesso (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 19 giugno 2003 , n. 7596; Consiglio Stato , sez. V, 19 ottobre 1999 , n. 1587).
In senso analogo Tar Emilia Romagna, 22 ottobre 2008, n. 444, secondo cui “la giurisprudenza, pur non univoca in punto di immediata impugnabilità del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ritiene comunque che questo, in quanto atto autonomo costituente presupposto della successiva decisione conclusiva del procedimento, deve comunque essere impugnato con censure separate rispetto a quelle concernenti il provvedimento conclusivo.
Il parere di cui all’art. 32 della L. n. 47/1985, essendo obbligatorio e vincolante, nel procedimento di condono assume carattere di atto con autonoma capacità lesiva dell’interesse del soggetto interessato alla sanatoria; pertanto deve essere impugnato con ricorso da notificare all’Autorità che l’ha adottato, nel caso di specie la Regione Emilia-Romagna.
Poiché ciò non è accaduto risultano inconferenti le considerazioni del ricorrente in ordine all’eventuale impugnazione implicita del parere della Regione, in quanto, in ogni caso, anche a voler seguire la prospettazione del ricorrente, l’inammissibilità discende comunque dalla mancata notifica del ricorso all’autorità emanante (TAR Napoli, IV, n. 7596/2003)”.
In senso egualmente analogo T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 23 gennaio 2006 , n. 62 secondo cui “qualora con la produzione in giudizio di un'istanza di riesame presentata dall'interessato, le amministrazioni resistenti abbiano comprovato l'avvenuta piena conoscenza del provvedimento impugnato (nella specie, parere soprintendentizio), da parte sua, in data tale da rendere tardiva la successiva impugnazione giurisdizionale, dallo stesso proposta con il ricorso introduttivo, la correlativa declaratoria d'irricevibilità comporta, altresì, l'inammissibilità dell'impugnativa dell'atto meramente consequenziale (nella specie, parziale diniego comunale ex art. 32, l. n. 47 del 1985) al suddetto parere parzialmente negativo espresso della soprintendenza ed esplicitamente assunto a proprio presupposto, nonché dell'impugnazione (mediante motivi aggiunti) dell'ordine comunale di ripristino, a sua volta necessariamente applicativo dei suddetti atti soprintendentizio e comunale”.
10.1 Anche di recente il Consiglio di Stato (Consiglio Stato , sez. V, 07 ottobre 2008 , n. 4885) ha infatti precisato che “sia per la legge statale (art. 32, comma 1, l. 47/1985), sia per quella provinciale (art. 5, co.5, l.p. n. 5 del 1995), il parere negativo formulato dall'autorità preposta alla tutela di un vincolo d’inedificabilità (nella specie, paesaggistico) ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria e rendendo immediatamente impugnabile la determinazione (parere) assunta, nel procedimento conformato dalla l.p n. 5 del 1995, dalla Commissione dei dirigenti generali, per la sua natura preclusiva del richiesto condono, non derogabile in sede locale” (cfr. C.d.S. Sez. VI 9.6.2005, n. 3043).
10.2 Ed invero, secondo quanto sottolineato dalla citate pronuncia C.d.S. Sez. VI 9.6.2005, n. 3043, è ius receptum nella giurisprudenza del Consiglio il principio per cui è impugnabile in sede giurisdizionale, in quanto lesiva di posizioni giuridiche esterne, ogni determinazione amministrativa idonea a produrre un definitivo arresto procedimentale, specie per quanto attiene ai c.d. interessi pretensivi (quelli, cioè, che aspettano da un provvedimento positivo della p.a. il loro concreto soddisfacimento), i quali non altrimenti potrebbero essere tutelati se non azionando l’interesse (strumentale) all’eliminazione dell’atto o del comportamento preclusivo del successivo sviluppo del procedimento amministrativo (CdS V, 2.4.2001 n. 1902).
La regola poi, secondo cui l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile – la lesione della sfera giuridica dell’interessato provenendo in tal caso solo dall’atto conclusivo del procedimento amministrativo – trova eccezione nel caso di : a) atti di natura vincolanti (pareri o proposte) idonei come tali ad esprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva; b) atti interlocutori, idonei ad arrecare un arresto procedimentale capace di frustare l’aspirazione dell’istante ad un celere soddisfacimento dell’interesse pretensivo prospettato; c) atti soprassessori, i quali rinviano ad un evento futuro ed incerto nell’an e nel quando il predetto soddisfacimento e, quindi, determinano un arresto procedimentale a tempo indeterminato (ancora in tal senso CdS V 2.4.2001 n. 1902).
Ciò che conta è l’effetto preclusivo del successivo sviluppo del procedimento (CdS V 2.10.2000 n. 5224).
11. Alla stregua di tali rilevi deve pertanto senz’altro condividersi l’eccezione di inamissibilità del ricorso per mancata impugnativa del parere negativo reso dal Consorzio A.S.I. autorità preposta alla tutela del vincolo, in considerazione della circostanza che lo stesso in quanto di carattere vincolante doveva essere impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza del medesimo, avvenuta, secondo quanto risultante dagli atti, per lo meno a far data dalla notifica del preavviso di diniego sull’istanza di condono, ex art. 10 bis l. 241/90, avvenuta in data 9 gennaio 2006, laddove il ricorso de quo è stato notificato, come detto, in data 19 giugno 2006.
Peraltro, a prescindere da tale assorbente rilievo, va evidenziato che, sebbene le deduzioni di parte ricorrente siano rivolte avverso tale parere, per essere il provvedimento di diniego di condono motivato per relationem, con rinvio allo stesso, il parere de quo non è stato impugnato neppure in questa sede, come palesato dalla circostanza che il Consorzio Asi non è stato evocato nel presente giudizio.
12. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Diana Caminiti, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2011



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento