SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 novembre
2011
Nella causa C 496/09,
avente ad oggetto il
ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 228 CE, proposto il 30
novembre 2009,
Commissione europea, rappresentata dalle
sig.re L. Pignataro e E. Righini, nonché dal sig. B. Stromsky, in qualità
di agenti, ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dalla
sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dai sigg. F. Arena e
S. Fiorentino, avvocati dello Stato, convenuta,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione,
dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz e D. Šváby (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra
A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento
e in seguito all’udienza del 12 maggio 2011,
vista la decisione,
adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa
senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle
Comunità europee chiede che la Corte voglia:
– dichiarare che, non
avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza
1° aprile 2004, causa C 99/02, Commissione/Italia (Racc. pag. I 3353),
concernente il recupero presso i beneficiari degli aiuti che, ai sensi
della decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al
regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore
dell’occupazione (GU 2000, L 42, pag. 1), sono stati dichiarati illegali
ed incompatibili con il mercato comune, la Repubblica italiana è venuta
meno agli obblighi che le incombono in forza di tale decisione e dell’art.
228, n. 1, CE;
– ordinare alla Repubblica italiana di versare alla
Commissione una penalità giornaliera di un importo inizialmente fissato a
EUR 285 696, e successivamente ridotto a EUR 244 800, per il ritardo
nell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Italia, dal giorno in
cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in
cui detta sentenza Commissione/Italia sarà stata eseguita;
– ordinare
alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una somma forfettaria
il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero
inizialmente fissato a EUR 31 744, e successivamente ridotto a EUR 27 200,
per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione dal giorno della
pronuncia della citata sentenza Commissione/Italia al giorno della
pronuncia della sentenza nella presente causa per quanto concerne la
decisione 2000/128;
– condannare la Repubblica italiana alle
spese.
I – Fatti
2 In data 11 maggio 1999, la
Commissione ha adottato la decisione 2000/128, i cui artt. 1 4 del
dispositivo sono formulati nei termini seguenti:
«Articolo 1
1. Gli aiuti illegittimamente concessi dall’Italia, a decorrere dal
novembre [1995], per l’assunzione di lavoratori mediante i contratti di
formazione e lavoro previsti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94,
sono compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE a condizione
che riguardino:
– la creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa
beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un
impiego o che hanno perso l’impiego precedente, nel senso definito dagli
orientamenti in materia di aiuti all’occupazione;
– l’assunzione di
lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a
reinserirsi nel mercato del lavoro. Ai fini della presente decisione, per
lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a
reinserirsi nel mercato del lavoro s’intendono i giovani con meno di 25
anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati di lunga durata,
vale a dire le persone disoccupate da almeno un anno.
2. Gli aiuti
concessi per mezzo di contratti di formazione e lavoro che non soddisfano
alle condizioni menzionate al paragrafo 1 sono incompatibili con il
mercato comune.
Articolo 2
1. Gli aiuti concessi dall’Italia
in virtù dell’articolo 15 della legge n. 196/97 per la trasformazione di
contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato sono
compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE purché rispettino la
condizione della creazione netta di posti di lavoro come definita dagli
orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione.
Il numero
dei dipendenti delle imprese è calcolato al netto dei posti che
beneficiano della trasformazione e dei posti creati per mezzo di contratti
a tempo determinato o che non garantiscono una certa stabilità
dell’impiego.
2. Gli aiuti per la trasformazione di contratti di
formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che non soddisfano
la condizione di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato
comune.
Articolo 3
L’Italia prende tutti i provvedimenti
necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che non soddisfano
alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 già illegittimamente
concessi.
Il recupero ha luogo conformemente alle procedure di diritto
interno. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono
state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro recupero
effettivo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di
riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel
quadro degli aiuti a finalità regionale.
Articolo 4
Entro
due mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione,
l’Italia informa la Commissione delle misure adottate per
conformarvisi».
II – La citata sentenza Commissione/Italia
3 Il 15 marzo 2002 la Commissione ha proposto, ai sensi
dell’art. 226 CE e sulla base dell’art. 88, n. 2, secondo comma, CE, un
ricorso per inadempimento contro la Repubblica italiana, diretto a far
dichiarare che quest’ultima non aveva adottato entro i termini prescritti
tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti
che, ai sensi della decisione 2000/128, erano stati giudicati illegali ed
incompatibili con il mercato comune e che, ad ogni modo, tale Stato membro
aveva omesso di comunicarle le misure adottate.
4 Al punto 1 del
dispositivo della citata sentenza Commissione/Italia, la Corte si è
pronunciata nei termini seguenti:
«La Repubblica italiana, non avendo
adottato entro i termini prescritti tutte le misure necessarie per
recuperare presso i beneficiari gli aiuti che, ai sensi della [decisione
2000/128] sono stati giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato
comune, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli
artt. 3 e 4 della detta decisione».
III – Il procedimento
precontenzioso
5 In seguito alla citata sentenza
Commissione/Italia, e al fine di accelerare il procedimento di recupero,
con lettera del 7 luglio 2004 la Commissione ha stabilito le modalità
secondo le quali tale recupero sarebbe dovuto avvenire. In assenza di
risposta da parte delle autorità italiane, con lettera del 7 dicembre
successivo essa ha chiesto informazioni sullo stato di avanzamento del
procedimento di recupero.
6 In seguito a richieste d’informazioni
formulate in data 28 febbraio, 12 aprile, 28 giugno e 19 agosto 2005, la
Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione che 588 imprese avevano
beneficiato di aiuti superiori a EUR 500 000 e 871 di aiuti compresi tra
EUR 250 000 e EUR 500 000 e che, nel mese di settembre del 2005, 1009
imprese su 1457 erano state destinatarie di ordini di recupero, e numerosi
ricorsi avverso questi ultimi erano stati proposti dalle imprese
beneficiarie.
7 Su richiesta della Repubblica italiana, con lettera
del 27 ottobre 2005 la Commissione ha accettato l’esclusione dal recupero
degli aiuti erogati successivamente al novembre 1995 ma riguardanti
assunzioni di lavoratori effettuate prima di tale data. In
quell’occasione, la Commissione ha altresì chiesto a tale Stato membro
delucidazioni in merito ai motivi per cui 448 ordini di recupero non erano
stati ancora inviati ai loro destinatari, nonché all’ammontare delle somme
già rimborsate e di quelle ancora da rimborsare, richieste ribadite con
lettera del 9 dicembre 2005.
8 Avendo la Repubblica italiana comunicato
alla Commissione che 62 imprese dovevano essere escluse dal procedimento
di recupero, tale istituzione ha quindi chiesto allo Stato membro
interessato i motivi di tale esclusione, dato che i procedimenti di
accertamento avrebbero dovuto essere completati prima dell’inizio del
2005, e ha reiterato le richieste di informazioni sullo stato di
avanzamento del recupero.
9 Con lettera del 29 marzo 2006, le autorità
italiane hanno comunicato alla Commissione che altre 113 imprese erano
state escluse dal procedimento di recupero e che contro gli ordini di
recupero erano stati proposti 363 ricorsi giurisdizionali. In data 11
aprile e 6 luglio 2006, la Commissione ha nuovamente chiesto chiarimenti e
precisazioni e ha dichiarato la propria disponibilità a incontrare dette
autorità.
10 In occasione di tale riunione, tenutasi il 20 luglio
2006, la Repubblica italiana ha annunciato la creazione di un nuovo ente
amministrativo che avrebbe accentrato tutti i procedimenti di
recupero.
11 Il 10 novembre 2006, le autorità italiane hanno comunicato
alla Commissione che l’importo totale da recuperare presso 1 059 imprese
ammontava a EUR 444 738 911,88, di cui EUR 2 481 950,42 erano già stati
recuperati.
12 Il 19 dicembre 2006, constatando il mancato avanzamento
del procedimento di recupero, la Commissione ha fatto presente alle
autorità italiane la facoltà che essa aveva di adire la Corte di giustizia
delle Comunità europee ai sensi dell’art. 228, n. 2, CE. Con lettera del
23 marzo 2007, queste ultime hanno risposto informando la Commissione che
il totale di aiuti da recuperare ammontava a EUR 519 958 761,97, di cui
EUR 1 626 129,22 erano già stati rimborsati.
13 Il 19 luglio 2007, la
Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida ai
sensi di detta disposizione, con cui sottolineava l’incapacità di tale
Stato membro di definire chiaramente il numero di beneficiari tenuti a
restituire gli aiuti illegali in questione.
14 In risposta alla lettera
di diffida, in data 23 settembre e 7 dicembre 2007, la Repubblica italiana
ha comunicato alla Commissione, da un lato, che con decreto del presidente
del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, relativo alle modalità con cui
è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla
Commissione europea (GURI n. 160 del 12 luglio 2007, pag. 13) era stato
ormai stabilito che le imprese beneficiarie di aiuti illegali ed
incompatibili con il mercato comune non potessero usufruire di aiuti di
Stato nuovi se non previa dichiarazione di aver provveduto alla
restituzione dei primi e, dall’altro, che presso la Banca d’Italia era
stato aperto un conto bloccato che avrebbe permesso alle imprese
destinatarie del procedimento di recupero di riversare gli aiuti. Tale
Stato membro faceva peraltro valere difficoltà oggettive di recupero
connesse all’elevato numero di beneficiari e al fatto che la decisione
2000/128 aveva introdotto criteri nuovi per verificare la compatibilità
degli aiuti a decorrere dal novembre 1995, quali il titolo di studio dei
lavoratori e l’eventuale incremento occupazionale realizzato con le nuove
assunzioni.
15 Il 1° febbraio 2008, la Commissione ha inviato alla
Repubblica italiana un parere motivato ai sensi dell’art. 228, n. 2, CE,
in cui prendeva nota delle difficoltà pratiche incontrate da quest’ultima
nel procedere al recupero degli aiuti illegittimamente concessi e del
fatto che i procedimenti esecutivi della decisione 2000/128 erano
finalmente iniziati, ma constatava tuttavia che più di tre anni dopo la
citata sentenza Commissione/Italia era stato recuperato solo lo 0,5% degli
aiuti illegali in questione. D’altro canto, essa invitava detto Stato
membro a conformarsi a tale parere motivato entro il termine di due mesi
dalla notifica e ad adottare le misure necessarie per eseguire detta
sentenza.
16 In risposta, le autorità italiane hanno trasmesso alla
Commissione diversi elementi attestanti l’incremento delle somme
recuperate nonché l’adozione del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59,
recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e
l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee
(GURI n. 84 del 9 aprile 2008, pag. 3), destinato a risolvere il problema
procedurale connesso alla sospensione degli ordini di recupero accordata
dai giudici italiani. In seguito all’invio di tale decreto legge, con
lettere in data 14 maggio e 23 luglio 2008, la Commissione ha accettato di
sospendere per qualche mese la decisione di adire la Corte in modo da
valutare gli effetti di tale nuova normativa sul procedimento di
recupero.
17 Dando seguito a una richiesta della Commissione volta a
ottenere un aggiornamento completo dello stato di avanzamento del
procedimento di recupero, in data 11 settembre 2008 la Repubblica italiana
ha inviato elementi in base ai quali la somma globale da recuperare
risultava ammontare a EUR 389 712 614,57, di cui erano stati già
recuperati EUR 37 508 710,80 al 3 settembre 2008.
18 Il 14 novembre
2008, le autorità italiane hanno inviato alla Commissione un nuovo
conteggio dell’importo da recuperare, che veniva ridotto a EUR 363 526
898,76, di cui EUR 43 348 730,34 erano già stati riversati, e in
quell’occasione hanno sostenuto che la riscossione coattiva delle somme
era effettuata da una società a cui era attribuita completa
discrezionalità nella determinazione della tempistica di riscossione dei
crediti, ma che poteva essere chiamata a rispondere del proprio operato
solo trascorso un termine di tre anni calcolato a partire dalla ricezione
del ruolo.
19 Il 22 giugno 2009, la Repubblica italiana ha informato la
Commissione che le somme da recuperare dovevano essere ridotte a EUR 281
525 686,79, di cui EUR 52 088 600,60 erano già stati recuperati.
20 In
tale contesto, la Commissione ha deciso di proporre il presente
ricorso.
IV – Sull’inadempimento
A – Argomenti
delle parti
21 Per quanto attiene all’inadempimento dedotto dalla
Commissione, essa ritiene che, alla scadenza del termine fissato nel
parere motivato, la Repubblica italiana non avesse recuperato l’importo
totale degli aiuti illegittimamente versati, ossia EUR 519 958 761,97,
indicato nella lettera di tale Stato membro del 23 marzo 2007.
22 La
Commissione esclude altresì qualunque impossibilità assoluta di procedere
al recupero di detti aiuti, sostenendo, da un lato, che lo Stato membro
interessato non l’ha mai dedotta nel corso del procedimento precontenzioso
e, dall’altro, che le condizioni alle quali è subordinata l’ammissione di
una tale impossibilità sono manifestamente assenti nella fattispecie. A
tale proposito, al punto 27 della citata sentenza Commissione/Italia la
Corte avrebbe già respinto l’argomento con il quale la Repubblica italiana
invocava, in questo senso, il gran numero d’imprese coinvolte nel
procedimento di recupero e quello, ancora più elevato, di lavoratori
interessati.
23 La Repubblica italiana contesta l’importo totale da
recuperare, fissandolo a EUR 251 271 032,37, pur ammettendo che, al mese
di luglio 2010, aveva ottenuto un rimborso di soli EUR 63 062 555,46, ai
quali si devono tuttavia aggiungere EUR 73 353 387,28 a diverso titolo,
come risulta dagli elementi contenuti in un DVD allegato alla
controreplica.
24 A tale proposito, in udienza, la Commissione ha
ammesso che l’importo totale degli aiuti distribuiti è effettivamente pari
a EUR 251 271 032,37, e che la Repubblica italiana ha effettivamente
recuperato aiuti per un importo pari a EUR 63 062 555,46.
25 Per
contestare la sussistenza dell’inadempimento, la Repubblica italiana
sostiene che il procedimento di recupero degli aiuti illegali in questione
risulta caratterizzato da profili di particolare difficoltà che soddisfano
i requisiti di un’impossibilità assoluta di carattere temporaneo. A tale
proposito, essa rileva il carattere condizionato della decisione 2000/128.
Essa afferma altresì che l’amministrazione italiana non era in possesso
degli elementi atti a consentirle di verificare la compatibilità di detti
aiuti con il mercato comune. D’altro canto, essa avrebbe compiuto tutte le
azioni necessarie presso le imprese interessate per attuare il
procedimento di recupero. L’avvio dello stesso nei confronti di tutte le
imprese beneficiarie degli esoneri dagli oneri sociali nonché
l’adattamento del quadro normativo effettuato a tal fine avrebbero
peraltro consentito di ottenere le informazioni indispensabili per
procedere all’esecuzione del suo obbligo di recupero e avrebbero
comportato un aumento considerevole degli importi recuperati. Pertanto,
per il periodo per il quale le autorità italiane non disponevano di
informazioni sufficienti ad attuare i procedimenti di recupero,
ricorrerebbero le condizioni dell’impossibilità assoluta, essendo tale
situazione destinata a cessare nel momento in cui fossero divenuti
disponibili gli elementi necessari a tali procedimenti.
B –
Giudizio della Corte
26 Al fine di determinare se la Repubblica
italiana abbia adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi
alla citata sentenza Commissione/Italia, occorre verificare se gli importi
dell’aiuto oggetto della presente controversia siano stati restituiti
dalle imprese beneficiarie.
27 A tale proposito, occorre rammentare
che, secondo costante giurisprudenza, la data di riferimento per valutare
l’esistenza di un inadempimento ai sensi dell’art. 228, n. 2, CE si
colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso in
forza di tale disposizione (v. sentenze 12 luglio 2005, causa C 304/02,
Commissione/Francia, Racc. pag. I 6263, punto 30, e 7 luglio 2009, causa C
369/07, Commissione/Grecia, Racc. pag. I 5703, punto 43), nella
fattispecie il 1° aprile 2008.
28 Orbene, è pacifico che, a tale data,
gli importi degli aiuti indebitamente versati non erano stati
integralmente recuperati dalle autorità italiane e che, pertanto, la
citata sentenza Commissione/Italia era stata eseguita solo in parte.
29
Per quanto attiene al motivo dedotto dalla Repubblica italiana secondo cui
essa si sarebbe trovata nell’impossibilità assoluta temporanea di
recuperare gli aiuti in questione a causa del numero elevato di imprese
beneficiarie e della mancanza di informazioni necessarie a quantificare le
somme da recuperare, occorre anzitutto rilevare che la Corte ha già
respinto un argomento simile ai punti 22 e 23 della citata sentenza
Commissione/Italia.
30 A tale proposito, dopo avere richiamato una
giurisprudenza costante in forza della quale, se la decisione della
Commissione che dispone la soppressione di un aiuto di Stato incompatibile
con il mercato comune non è stata impugnata con un ricorso diretto o un
tale ricorso è stato respinto, il solo motivo difensivo che uno Stato
membro può opporre al ricorso per inadempimento è l’impossibilità assoluta
di dare correttamente esecuzione alla decisione, la Corte ha rammentato,
ai citati punti 22 e 23, che né il timore di difficoltà interne, anche
insormontabili, né il fatto che lo Stato membro di cui trattasi senta la
necessità di verificare la situazione individuale di ciascuna impresa
interessata può giustificare, in questo senso, il fatto che esso non
osservi gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto
dell’Unione.
31 Si deve inoltre constatare che i provvedimenti attuati
dalla Repubblica italiana a decorrere dal 2006 al fine di rimediare alle
difficoltà di individuazione e di recupero degli importi degli aiuti
illegali in questione si sono rivelati idonei a farne progredire il
recupero, come peraltro sostenuto da tale Stato membro, e che il ritardo
accumulato nell’eseguire la decisione 2000/128 è essenzialmente imputabile
all’intervento tardivo dello stesso Stato membro, che ha adottato detti
provvedimenti non prima che fossero trascorsi più di due anni dalla citata
sentenza Commissione/Italia. A tale proposito, è privo di pertinenza il
fatto che lo Stato membro interessato avesse comunicato alla Commissione
le difficoltà riscontrate nel recupero di detti aiuti e le soluzioni
adottate per rimediarvi.
32 D’altronde, se è vero che la Repubblica
italiana necessitava di un lasso di tempo maggiore per individuare i
beneficiari e l’importo degli aiuti concessi ai sensi di un regime
dichiarato incompatibile con il mercato comune rispetto al caso in cui si
fosse trattato di un aiuto individuale, elemento questo che può essere
preso in considerazione al fine di stabilire l’importo di base della
penalità, dalle spiegazioni fornite da tale Stato membro non risulta
peraltro, come impone l’esecuzione della sentenza d’inadempimento
pronunciata in un caso del genere, che tutti i provvedimenti adottati al
fine di recuperare gli aiuti in questione siano stati sottoposti a un
controllo permanente ed efficace.
33 La Repubblica italiana non può
quindi validamente sostenere di avere adottato tutti i provvedimenti
necessari al fine di attuare il procedimento di recupero degli aiuti in
questione.
34 Ciò considerato, occorre dichiarare che la Repubblica
italiana, non avendo adottato, alla data in cui è scaduto il termine
impartito nel parere motivato emesso il 1° febbraio 2008 dalla Commissione
ai sensi dell’art. 228 CE, tutti i provvedimenti che comporta l’esecuzione
della citata sentenza Commissione/Italia, avente ad oggetto il recupero
presso i beneficiari degli aiuti che, ai sensi della decisione 2000/128,
sono stati giudicati illegali e incompatibili con il mercato comune, è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e
dell’art. 228, n. 1, CE.
V – Sulle sanzioni pecuniarie
35 Avendo constatato che la Repubblica italiana non si è
conformata, entro il termine fissato nel suddetto parere motivato, alla
citata sentenza Commissione/Italia, la Corte può infliggere a tale Stato
membro il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, in
conformità dell’art. 228, n. 2, terzo comma, CE.
36 A tale proposito,
occorre rammentare che spetta alla Corte, in ciascuna causa e in relazione
alle circostanze del caso di specie di cui è investita nonché al grado di
persuasione e di dissuasione che le sembra necessario, determinare le
sanzioni pecuniarie adeguate per garantire l’esecuzione più rapida
possibile della sentenza che ha precedentemente constatato un
inadempimento e impedire la ripetizione di infrazioni analoghe al diritto
dell’Unione (sentenza 31 marzo 2011, causa C 407/09, Commissione/Grecia,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29 e giurisprudenza ivi
citata).
37 A tal fine, le proposte della Commissione non possono
vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento.
Parimenti, orientamenti quali quelli contenuti nelle comunicazioni della
Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la
trasparenza, la prevedibilità e la certezza giuridica dell’azione condotta
da tale istituzione (sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit.,
punto 112 e giurisprudenza ivi citata).
A – Sulla penalità
1. Argomenti delle parti
38 Facendo riferimento al metodo di
calcolo illustrato nella comunicazione 13 dicembre 2005, SEC(2005) 1658,
relativa all’applicazione dell’art. 228 CE, come aggiornata dalla
comunicazione 20 luglio 2010, SEC(2010) 923, relativa all’applicazione
dell’art. 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e
all’aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme
forfettarie e delle penalità proposte dalla Commissione alla Corte di
giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione (in prosieguo: la
«comunicazione del 2010»), la Commissione ritiene che una penalità
giornaliera di un importo inizialmente fissato a EUR 285 696 e ridotto,
conformemente alla comunicazione del 2010, a EUR 244 800 – calcolata a
partire da un importo forfettario di base di EUR 600, cui si applicano un
coefficiente di gravità di 8, un coefficiente di durata di 3 e un fattore n di 17 – sia proporzionata alla gravità e alla durata
dell’infrazione, tenuto conto della necessità di dare a tale penalità un
effetto coercitivo e dissuasivo.
39 A tale proposito, la Commissione
sostiene, da un lato, che le disposizioni del Trattato CE relative agli
aiuti di Stato costituiscono una delle pietre angolari della realizzazione
del mercato interno, come emergerebbe in particolare dalla struttura
dell’art. 87 CE e dalla giurisprudenza della Corte. Dall’altro, gli
effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato recupero degli aiuti
illegali sarebbero ancora più gravi se si considera che il loro importo è
notevole e che sono stati versati a un ampio numero di imprese, rientranti
tra l’altro in diversi settori economici. Essa fa altresì presente che la
durata dell’infrazione alla data in cui è stata adita la Corte era di 62
mesi, e rileva peraltro che la sua valutazione è confermata dai punti 118
120 della citata sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia.
40 La
Repubblica italiana sostiene che l’importo della penalità chiesta dalla
Commissione è sproporzionato ed erroneo. Tale importo non terrebbe conto,
da un lato, dei progressi nell’esecuzione dell’obbligo gravante su tale
Stato membro, grazie ai quali un importo equivalente al 70% delle somme da
recuperare è stato effettivamente riversato dalle imprese interessate,
nonché, dall’altro, delle difficoltà intrinseche nel recupero in
questione. Detto Stato membro sottolinea inoltre la sproporzione del
coefficiente di gravità, che dovrebbe essere fissato a 1, rispetto al
coefficiente 4 proposto dalla Commissione nella causa che ha dato origine
alla sentenza 25 novembre 2003, causa C 278/01, Commissione/Spagna (Racc.
pag. I 14141), avente ad oggetto questioni di salute umana e di
ambiente.
41 Da ultimo, la Repubblica italiana fa presente la necessità
che la Corte adatti l’importo della penalità ai progressi compiuti
nell’esecuzione dell’obbligo incombente allo Stato membro interessato,
come avvenuto nel caso della citata sentenza Commissione/Spagna. L’assenza
di tale adattamento costituirebbe di per sé un vizio grave incidente sulle
modalità di calcolo proposte dalla Commissione.
2. Giudizio della Corte
a) Sul principio dell’imposizione di una penalità
42 La Corte ha
dichiarato che l’imposizione di una penalità è giustificata in linea di
principio soltanto se l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di
una precedente sentenza perdura fino all’esame dei fatti da parte della
Corte (sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 59 e
giurisprudenza ivi citata).
43 Inoltre, per quanto concerne il recupero
di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, la giurisprudenza
della Corte nonché il tredicesimo ‘considerando’ e l’art. 14, n. 3, del
regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di
applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1) prevedono
che lo Stato membro erogatore proceda al recupero effettivo e immediato di
detti aiuti al fine di garantire l’effetto utile della decisione della
Commissione che dispone il recupero degli aiuti illegittimamente versati
(v., in tal senso, sentenza 5 ottobre 2006, causa C 232/05,
Commissione/Francia, Racc. pag. I 10071, punti 42, 43 e 50).
44 Nella
fattispecie, è giocoforza constatare che, alla data in cui si è chiusa la
fase orale del procedimento nella presente causa, una parte sostanziale
degli aiuti in questione non era ancora stata oggetto di recupero, il che
ostacola il ripristino di una concorrenza effettiva auspicato dal
tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 659/1999.
45 Alla luce di
ciò, la Corte giudica che la condanna della Repubblica italiana al
pagamento di una penalità costituisce un mezzo finanziario appropriato al
fine di incitare quest’ultima ad adottare i provvedimenti necessari per
mettere fine all’inadempimento constatato e per garantire la completa
esecuzione della decisione 2000/128 nonché della citata sentenza
Commissione/Italia.
b) Sull’imposizione della penalità
46 Ai fini
dell’imposizione della penalità nel caso di specie, occorre determinarne
in primo luogo, la forma, in secondo luogo l’importo di base e in terzo
luogo le condizioni di estinzione.
i) Sulla forma della penalità
47
Per determinare la forma della penalità, si deve tenere conto della
specificità, addotta dalla Repubblica italiana, delle operazioni di
recupero degli aiuti versati ai sensi del regime dichiarato incompatibile
con il mercato comune dalla decisione 2000/128.
48 Per quanto concerne
il carattere costante dell’importo della penalità proposto dalla
Commissione, risulta che per la Repubblica italiana sarà particolarmente
difficile pervenire, a breve termine, a un’esecuzione completa della
decisione 2000/128 e, di conseguenza, della citata sentenza
Commissione/Italia, considerando che le operazioni che ne discendono
riguardano un numero considerevole di imprese.
49 Alla luce di tale
peculiarità, è ipotizzabile che detto Stato membro riesca ad aumentare
sostanzialmente il grado di esecuzione della decisione 2000/128 senza
giungere, entro tale termine, alla sua piena esecuzione. Se l’importo
della penalità fosse costante, essa rimarrebbe interamente esigibile per
tutto il tempo in cui lo Stato membro interessato non ha completamente
attuato detta decisione. Pertanto, una sanzione che tenga conto dei
progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell’esecuzione dei
suoi obblighi risulta adeguata alle circostanze specifiche del caso di
specie e, di conseguenza, proporzionata all’inadempimento accertato (v.
per analogia, sentenza Commissione/Spagna, cit., punti 48 e 49).
50 È
altresì necessario rilevare, a tale proposito, che, per quanto attiene al
recupero degli aiuti di Stato illegali, spetta allo Stato membro
interessato fornire a tale istituzione la prova del recupero di detti
aiuti, come risulta dal principio di leale collaborazione, al fine di
garantire il pieno rispetto delle disposizioni del Trattato e come
discende, nella fattispecie, dall’art. 4 della decisione 2000/128 (v., in
tal senso, sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 75).
Quindi, per il calcolo della penalità nella presente controversia, il
recupero di detti aiuti può essere preso in considerazione soltanto a
condizione che la Commissione ne sia stata informata e abbia potuto
valutare l’adeguatezza della prova che le sia stata così comunicata a tale
riguardo.
51 Alla luce di quanto precede, affinché la penalità sia
adeguata alle circostanze specifiche del caso di specie e commisurata
all’inadempimento accertato, occorre fissarne l’importo tenendo conto dei
progressi realizzati dallo Stato membro convenuto nell’esecuzione della
decisione 2000/128 (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, cit.,
punto 50), nei limiti in cui dal fascicolo emerga che tale Stato membro è
in grado di fornire la prova diretta e attendibile di detta esecuzione, in
modo che la fissazione di tale penalità variabile risulti praticabile.
Orbene, nella fattispecie, la Repubblica italiana ha allegato alla sua
controreplica un DVD contenente prove, sotto forma di ricevute di
pagamento, che certificano in maniera diretta e attendibile i
trasferimenti di denaro che rappresentano il recupero degli aiuti illegali
già rimborsati. Interrogata per iscritto, la Commissione ha affermato che
il raffronto tra tali ricevute dei versamenti per le singole imprese e gli
importi riportati nella tabella riassuntiva figurante anch’essa in
allegato a detta controreplica corrobora le dichiarazioni della Repubblica
italiana in merito all’importo degli aiuti già recuperato, ossia EUR 63
062 555. In tale contesto, la produzione da parte di detto Stato membro di
tali ricevute può essere considerata come una prova diretta e attendibile
dell’esecuzione dei suoi obblighi nel caso di specie.
52 Ciò detto, si
deve imporre alla Repubblica italiana il pagamento periodico di una somma
calcolata moltiplicando un importo di base per la percentuale di aiuti
illegali il cui recupero non è stato ancora effettuato o non è stato
dimostrato rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla
data della pronuncia della presente sentenza (v., per analogia, sentenza
Commissione/Spagna, cit., punto 50).
53 A tale proposito, per il
calcolo della penalità nella presente controversia, il recupero di detti
aiuti può essere preso in considerazione solo a condizione che la
Commissione ne sia stata informata e abbia potuto valutare l’adeguatezza
della prova così comunicatale a tale riguardo (v., in tal senso, sentenza
7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 75).
54 Occorre pertanto
fissare la periodicità della penalità determinandola su base semestrale,
al fine di consentire alla Commissione di valutare lo stato di avanzamento
delle operazioni di recupero in considerazione della situazione esistente
al termine del periodo in questione, consentendo nel contempo allo Stato
membro convenuto di disporre del tempo necessario per raccogliere e
trasmettere alla Commissione elementi atti a dimostrare, per il periodo
considerato, il recupero delle somme indebitamente versate.
55 Di
conseguenza, la quantificazione della penalità sarà effettuata su base
semestrale e il suo importo verrà calcolato moltiplicando un importo di
base per la percentuale di aiuti illegali il cui recupero non è ancora
stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo in
questione rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla
data della pronuncia della presente sentenza.
ii) Sull’importo di base
della penalità
56 Si deve ricordare che, nell’esercizio del suo potere
discrezionale in materia, incombe alla Corte fissare la penalità in modo
tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra,
commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria
dello Stato membro interessato (sentenza 7 luglio 2009,
Commissione/Grecia, cit., punto 114 e giurisprudenza ivi citata).
57
Nell’ambito della valutazione della Corte, i criteri fondamentali da
prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della
penalità ai fini dell’applicazione uniforme ed effettiva del diritto
dell’Unione sono costituiti, in linea di principio, dalla durata
dell’infrazione, dal suo grado di gravità e dalla capacità finanziaria
dello Stato membro di cui è causa. Per l’applicazione di tali criteri, la
Corte è chiamata a tener conto, in particolare, delle conseguenze
dell’omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati e dell’urgenza
di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi
(sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 115 e
giurisprudenza ivi citata).
58 Per quanto riguarda la durata
dell’infrazione, secondo costante giurisprudenza, spetta alla Corte
valutarla tenendo conto del momento in cui essa esamina i fatti e non di
quello in cui quest’ultima è adita dalla Commissione (v., in tal senso,
sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 116 e
giurisprudenza ivi citata).
59 Poiché la Repubblica italiana non è
stata in grado di dimostrare di avere posto fine all’inadempimento del suo
obbligo di dare piena esecuzione alla citata sentenza Commissione/Italia,
come accertato al punto 44 della presente sentenza, occorre dichiarare che
tale inadempimento perdura da più di sette anni, il che costituisce un
lasso di tempo del tutto considerevole.
60 Per quanto riguarda la
gravità dell’infrazione, è necessario rammentare il carattere fondamentale
delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza, e in
particolare di quelle relative agli aiuti di Stato, che sono espressione
di uno dei compiti fondamentali affidati all’Unione europea. Nel momento
in cui la Corte valuta l’opportunità e l’importo della presente penalità,
tale carattere fondamentale discende dall’art. 3, n. 3, TUE, ossia
l’instaurazione di un mercato interno, nonché dal protocollo n. 27 sul
mercato interno e sulla concorrenza, che, in forza dell’art. 51 TUE,
costituisce parte integrante dei Trattati, e ai sensi del quale il mercato
interno comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia
falsata.
61 A tale proposito, il recupero di aiuti incompatibili con
il mercato comune è diretto a eliminare la distorsione di concorrenza
provocata dal vantaggio concorrenziale di cui il beneficiario di tale
aiuto gode sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, ripristinando così la
situazione anteriore al versamento di detto aiuto (v., in tal senso,
sentenza 4 aprile 1995, causa C 348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I
673, punto 27).
62 Inoltre, il recupero sanziona non soltanto
l’incompatibilità dell’aiuto in questione, ma anche l’inadempimento da
parte dello Stato membro del duplice obbligo previsto dall’art. 108, n. 3,
TFUE, in forza del quale tale Stato, da un lato, deve comunicare alla
Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti e,
dall’altro, non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale
procedura abbia condotto a una decisione finale.
63 Da ultimo, occorre
aggiungere che, nella fattispecie, oltre al fatto che gli aiuti illegali
in questione risultano particolarmente dannosi per la concorrenza a causa
del loro importo considerevole, del numero particolarmente elevato dei
beneficiari nonché del fatto che siano stati versati a prescindere dal
settore economico dei beneficiari, come giustamente rilevato dalla
Commissione, è pacifico che una parte sostanziale delle somme in questione
non è stata ancora oggetto di recupero o che la prova di quest’ultimo non
è stata fornita alla Commissione.
64 Stando a quanto risulta dalle
discussioni svoltesi in udienza, si deve osservare che la Repubblica
italiana e la Commissione concordano sull’importo totale degli aiuti
distribuiti, che ammonta a EUR 251 271 032,37. Inoltre, quest’ultima
ammette che si devono considerare come recuperati aiuti per un importo
complessivo di EUR 63 062 555.
65 Per quanto concerne la capacità
finanziaria della Repubblica italiana, la Corte ha ripetutamente
dichiarato che il metodo di calcolo conformemente al quale la Commissione
propone di moltiplicare l’importo di base per un coefficiente specifico
applicabile allo Stato membro in questione costituisce un mezzo adeguato
per tener conto della capacità finanziaria di quest’ultimo, mantenendo al
contempo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri (sentenza 7
luglio 2009 Commissione/Grecia, cit., punto 123 e giurisprudenza ivi
citata). Pertanto, come ha fatto la Commissione conformemente alla
comunicazione 2010, si deve prendere in considerazione l’andamento recente
dell’inflazione e del prodotto interno lordo (PIL) nello Stato membro
interessato.
66 Tuttavia, al fine di determinare l’importo di base
della penalità nella presente controversia, la Corte deve tenere altresì
conto delle specificità intrinseche al recupero degli aiuti versati ai
sensi del regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato comune,
quali considerate al punto 32 della presente sentenza.
67 In
applicazione delle considerazioni che precedono, la Corte dichiara che,
nella fattispecie, l’imposizione di una penalità di un importo di base di
EUR 30 milioni a semestre è adeguata.
68 Di conseguenza, occorre
condannare la Repubblica italiana a versare alla Commissione, sul conto
«Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di importo
corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base di EUR 30 milioni
per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non
è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo
di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora
recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni
semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per
conformarsi alla citata sentenza 1° aprile 2004, Commissione/Italia, a
decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di tale sentenza
1° aprile 2004.
iii) Sulle modalità di estinzione della penalità
69
Si deve ricordare, come emerge dal punto 51 della presente sentenza, che
spetta allo Stato membro interessato fornire alla Commissione la prova
diretta e attendibile dell’attuazione della decisione 2000/128 e del
recupero effettivo degli importi degli aiuti illegali di cui
trattasi.
70 A tale proposito, nell’ipotesi in cui gli aiuti illegali
in questione siano rimborsati dall’impresa beneficiaria, la Repubblica
italiana è tenuta a produrre ricevute di pagamento che certifichino
ciascun trasferimento di denaro asseritamente corrispondente al rimborso
di una parte degli aiuti illegali da recuperare.
71 Al di fuori di
detta ipotesi, occorre adattare il tipo di prova richiesta alle
circostanze di fatto specifiche cui deve far fronte lo Stato membro in
questione in occasione delle operazioni di recupero.
72 Per quanto
attiene alle ipotesi nelle quali gli aiuti devono essere recuperati presso
imprese in stato di fallimento o soggette a procedura fallimentare diretta
alla realizzazione dell’attivo e all’accertamento del passivo, occorre
rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che
un’impresa sia in difficoltà o in stato di fallimento non ha alcuna
incidenza sull’obbligo di recupero (v., segnatamente, sentenza 6 dicembre
2007, causa C 280/05, Commissione/Italia, punto 28 e giurisprudenza ivi
citata).
73 Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, il
ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione
di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in
linea di principio, essere conseguiti con l’iscrizione al passivo
fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti in
questione (sentenza 14 aprile 2011, causa C 331/09, Commissione/Polonia,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 60 e giurisprudenza ivi
citata).
74 Ai fini del calcolo della penalità nella presente
controversia, spetta quindi alla Repubblica italiana fornire alla
Commissione la prova dell’ammissione al passivo dei crediti in questione
nell’ambito della procedura fallimentare. Se non è in grado di pervenirvi,
spetta a tale Stato membro apportare qualsiasi elemento atto a dimostrare
di avere impiegato tutta la necessaria diligenza a tal fine. In
particolare, nel caso in cui la domanda di ammissione di un credito al
passivo sia stata respinta, ad esso incombe l’onere di dimostrare di avere
avviato, in conformità al diritto nazionale, tutti i procedimenti idonei
per opporsi a detto rigetto.
75 Di conseguenza, e contrariamente a
quanto sostenuto dalla Commissione, ai fini del calcolo della penalità
nella presente controversia e per quanto riguarda le imprese in stato di
fallimento o soggette a procedura fallimentare, non può essere posto a
carico della Repubblica italiana l’onere di fornire la prova non solo
dell’iscrizione dei crediti al passivo fallimentare di tali imprese, ma
anche della vendita dei loro attivi alle condizioni di mercato. Come
sostenuto a giusto titolo da tale Stato membro, ai fini dell’accoglimento
della domanda della Commissione avente ad oggetto il pagamento delle
penalità dovute in esecuzione della presente sentenza, non si deve tenere
conto delle somme non ancora recuperate presso le imprese fallite, per il
cui recupero detto Stato membro ha però impiegato tutta la diligenza
necessaria. In caso contrario, detta penalità perderebbe la sua
adeguatezza e proporzionalità rispetto all’inadempimento accertato, come
menzionate al punto 49 della presente sentenza, facendo gravare sulla
Repubblica italiana un onere pecuniario derivante dalla natura stessa
della procedura fallimentare nonché dalla durata incomprimibile della
stessa e su cui tale Stato membro non può intervenire direttamente.
76
Per quanto riguarda le ipotesi in cui gli aiuti illegali in questione
devono essere recuperati presso imprese contro le quali sono state prese
invano misure cautelari ed esecutive individuali, occorre rammentare che
spetta allo Stato membro interessato adottare, e poi comunicare alla
Commissione, tutte le misure che consentano di ottenere il rimborso degli
aiuti illegali nonché, se necessario, quelle dirette a provocare la loro
liquidazione giudiziaria, in modo che esso possa far valere i suoi crediti
sugli attivi di tali imprese (v., in tal senso, sentenza 6 dicembre 2007,
Commissione/Italia, cit., punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Di
conseguenza, incombe allo Stato membro apportare la prova, in primo luogo,
dell’apertura di una procedura fallimentare contro le imprese interessate
e, in secondo luogo, dell’iscrizione dei crediti al passivo fallimentare
conformemente ai principi rammentati ai punti 72 74 della presente
sentenza.
77 Per quanto attiene alle ipotesi in cui gli aiuti illegali
in questione devono essere recuperati presso imprese non più esistenti, la
prova della loro cancellazione dai registri è sufficiente a dimostrare la
loro inesistenza e, pertanto, l’impossibilità di recuperare tali
aiuti.
78 Da ultimo, per quanto concerne i casi in cui gli ordini di
recupero degli aiuti illegali di cui trattasi sono oggetto di
contestazioni dinanzi ai giudici nazionali, spetta allo Stato membro
interessato, conformemente all’obbligo del recupero effettivo degli aiuti
incompatibili con il mercato comune, impugnare qualsiasi decisione
nazionale che priva di effetto la decisione della Commissione, in
particolare per ragioni afferenti, come nella fattispecie,
all’applicazione delle norme sulla prescrizione (v., per analogia,
sentenza 20 marzo 1997, causa C 24/95, Alcan Deutschland, Racc. pag. I
1591, punti 34 e 38) o sulle prove. Di conseguenza, e per motivi analoghi
a quelli esposti al punto 74 della presente sentenza, la prova di tale
diligenza è sufficiente a escludere gli aiuti in questione dal volume
degli aiuti non ancora recuperati che devono essere presi in
considerazione per il calcolo della penalità.
B – Sulla somma
forfettaria
1. Argomenti delle parti
79 Facendo riferimento al
metodo di calcolo illustrato nella comunicazione 13 dicembre 2005, come
aggiornata dalla comunicazione del 2010, la Commissione ritiene che una
somma forfettaria giornaliera inizialmente fissata a EUR 31 744 e ridotta,
ai sensi di tale ultima comunicazione, a EUR 27 200, calcolata partendo da
un importo forfettario di base di EUR 200 cui si applica un coefficiente
di gravità di 8, un coefficiente di durata di 3 e un fattore n di
17, moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione
tra il 1° aprile 2004 e il giorno della pronuncia della presente sentenza,
sia adeguata alla gravità dell’infrazione e rivesta il carattere
dissuasivo necessario.
80 Per quanto attiene alla modalità di calcolo,
la Commissione sostiene che essa, in ogni caso di specie, deve rimanere
l’espressione dell’insieme degli elementi pertinenti, in particolare la
durata della persistenza dell’inadempimento dalla sentenza che lo ha
constatato, gli interessi pubblici e privati in questione e il
comportamento della Repubblica italiana. In considerazione del fatto che
quest’ultima non avrebbe ancora eseguito i propri obblighi dieci anni dopo
l’adozione della decisione 2000/128 e sei anni dopo la citata sentenza 1°
aprile 2004, Commissione/Italia, nonché del fatto che gli aiuti in
questione sono stati versati a prescindere dal settore economico dei
beneficiari e hanno favorito essenzialmente le imprese italiane, la
Commissione ritiene che la proposta presentata alla Corte sia adeguata.
81 La Repubblica italiana sostiene che l’importo della somma
forfettaria è sproporzionato rispetto al suo comportamento e all’eventuale
danno che deriverebbe dall’infrazione addebitata, in particolare alla luce
della citata sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia. A tale
proposito, tale Stato membro insiste sulle condizioni specifiche della
fattispecie connesse all’intrinseca complessità della decisione 2000/128 e
all’impossibilità di darvi esecuzione in tempi brevi, nonché sul suo
comportamento positivo nel corso del procedimento.
2. Giudizio della
Corte
a) Sul principio dell’imposizione di una somma forfettaria
82
In via preliminare, occorre ricordare che, alla luce degli obiettivi del
procedimento previsto dall’art. 228, n. 2, CE, la Corte è legittimata,
nell’esercizio del potere discrezionale che le è attribuito nel quadro di
tale articolo, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma
forfettaria (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 2005,
Commissione/Francia, cit., punto 83).
83 L’imposizione di una somma
forfettaria deve, in ogni caso di specie, rimanere l’espressione
dell’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle
caratteristiche dell’inadempimento accertato sia al comportamento proprio
dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento
dell’art. 228 CE. A tal proposito, detta disposizione investe la Corte di
un ampio potere discrezionale al fine di decidere se si debba o meno
imporre una siffatta sanzione (sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia,
cit., punto 144 e giurisprudenza ivi citata).
84 Nel caso di specie,
oltre alla gravità dell’inadempimento in discussione, come accertata ai
punti 60 63 della presente sentenza, occorre rilevare che, alla data di
chiusura della fase orale, ossia più di sette anni dopo la data della
pronuncia della citata sentenza 1° aprile 2004, Commissione/Italia, e più
di dodici anni dopo l’adozione della decisione 2000/128, avvenuta l’11
maggio 1999, la Repubblica italiana non era ancora in grado di stabilire
con precisione l’importo totale definitivo degli aiuti da recuperare, come
emerge dalla controreplica di tale Stato membro.
85 Inoltre, è
soltanto – nella migliore delle ipotesi – due anni dopo la pronuncia della
stessa sentenza Commissione/Italia che detto Stato membro ha adottato le
prime misure coerenti per rimediare alle difficoltà di individuazione e di
recupero degli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla decisione
2000/128, come emerge dai punti 10 19 della presente sentenza e come la
Repubblica italiana ha ammesso in udienza. In particolare, l’adozione del
decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, destinato a risolvere il problema
procedurale causato dalla sospensione, da parte dei giudici italiani,
degli ordini diretti a recuperare gli aiuti illegali in questione è
avvenuta solo dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato
emesso il 1° febbraio 2008, e ha consentito di rimediare solo in parte al
ritardo accumulato nel recupero degli aiuti oggetto della richiamata
decisione (v., per analogia, sentenze 22 dicembre 2010, causa C 304/09,
Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 40 42, e 5
maggio 2011, causa C 305/09, Commissione/Italia, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punti 38 40).
86 Orbene, secondo una giurisprudenza
costante, lo Stato membro deve giungere a un effettivo recupero delle
somme dovute, e un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non
soddisferebbe i requisiti del Trattato (v., in tal senso, sentenza 5
maggio 2001, Commissione/Italia, cit., punto 27 e giurisprudenza ivi
citata).
87 Le giustificazioni invocate dalla Repubblica italiana a
tale riguardo, secondo cui il ritardo nell’esecuzione di tale sentenza
sarebbe dovuto a difficoltà interne, collegate alla complessità dei
provvedimenti da attuare per individuare i beneficiari degli aiuti
illegali in questione e per recuperare presso di loro tali aiuti, non
possono essere accolte. Come la Corte ha più volte dichiarato, da un lato,
uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del
suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli
obblighi risultanti dal diritto dell’Unione (v., segnatamente, sentenza 4
giugno 2009, causa C 568/07, Commissione/Grecia, Racc. pag. I 4505, punto
50) e, dall’altro, la soppressione di un aiuto illegale mediante recupero
è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità,
conseguenza che non può dipendere dalla forma in cui l’aiuto è stato
concesso (v., in tal senso, sentenza Commissione/Polonia, cit., punto 54 e
giurisprudenza ivi citata).
88 È quindi giocoforza dichiarare che
l’inadempimento addebitato alla Repubblica italiana si è protratto per un
periodo del tutto considerevole e, in ogni caso, privo di un nesso con le
difficoltà attinenti al recupero degli aiuti versati in forza di un regime
dichiarato illegale e incompatibile con il mercato comune.
89 Inoltre,
la Corte considera che il contesto giuridico e fattuale dell’inadempimento
accertato può costituire un indice del fatto che la prevenzione effettiva
della futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione
impone l’adozione di una misura dissuasiva (v., in tal senso, sentenza 9
dicembre 2008, causa C 121/07, Commissione/Francia, Racc. pag. I 9159,
punto 69).
90 In particolare, occorre rilevare che la Repubblica
italiana è già stata oggetto di numerose sentenze d’inadempimento,
pronunciate sulla base dell’art. 88, n. 2, CE, per non avere recuperato
immediatamente ed effettivamente aiuti versati in forza di regimi
dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune.
91 Invero,
oltre all’accertamento della mancata esecuzione immediata ed effettiva
della decisione 2000/128 operato nella citata sentenza 1° aprile 2004,
Commissione/Italia, la cui mancata esecuzione ha dato luogo al presente
procedimento, la Corte ha accertato numerosi altri inadempimenti, in
particolare con la sentenza 1° giugno 2006, causa C 207/05,
Commissione/Italia, nonché con le citate sentenze 6 dicembre 2007,
Commissione/Italia, 22 dicembre 2010, Commissione/Italia, e 5 maggio 2011,
Commissione/Italia.
92 Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene
giustificato, nell’ambito del presente procedimento, condannare la
Repubblica italiana al pagamento di una somma forfettaria.
b)
Sull’importo della somma forfettaria
93 Quando la Corte decide di
imporre il pagamento di una somma forfettaria, le spetta, nell’esercizio
del suo potere discrezionale, determinarla in modo tale che essa sia, da
un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata
all’inadempimento accertato, nonché alla capacità finanziaria dello Stato
membro interessato (v. sentenza 31 marzo 2011, Commissione/Grecia, cit.,
punto 31).
94 Tra i fattori pertinenti al riguardo figurano in
particolare elementi come la durata della persistenza dell’inadempimento a
partire dalla sentenza che lo ha constatato e la gravità dell’infrazione
(v., in tal senso, sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punti
147 nonché 148, e giurisprudenza ivi citata).
95 Come contrappunto
alle considerazioni esposte ai punti 58 63, 84 e 85 della presente
sentenza, relative alla durata dell’inadempimento nonché alla sua gravità,
si deve tenere conto degli elementi addotti dalla Repubblica italiana che
dimostrano che il recupero degli aiuti illegali in questione è stato reso
più delicato dal fatto che essi erano stati versati in forza di un regime
di aiuti, che la decisione 2000/128 aveva assoggettato la compatibilità
degli aiuti in parola a condizioni e che, pertanto, la sua esecuzione
presupponeva, in via preliminare, da parte di tale Stato membro,
l’individuazione dei beneficiari di detti aiuti e dell’importo ricevuto da
ciascuno di essi.
96 Sulla base del complesso di questi elementi, la
Corte ritiene di effettuare una giusta valutazione delle circostanze di
specie fissando a EUR 30 milioni l’importo della somma forfettaria che la
Repubblica italiana dovrà versare in forza dell’art. 228, n. 2, terzo
comma, CE.
97 Di conseguenza, si deve condannare la Repubblica italiana
a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione
europea», la somma forfettaria di EUR 30 milioni.
VI – Sulle
spese
98 Ai sensi dell’ art. 69, n. 2, del regolamento di
procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata
fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della
Repubblica italiana e l’inadempimento è stato accertato, quest’ultima va
condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e
statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato,
alla data in cui è scaduto il termine impartito nel parere motivato emesso
il 1° febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi
dell’art. 228 CE, tutti i provvedimenti che comporta l’esecuzione della
sentenza 1° aprile 2004, causa C 99/02, Commissione/Italia, avente ad
oggetto il recupero presso i beneficiari degli aiuti che, ai sensi della
decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al
regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore
dell’occupazione, sono stati giudicati illegali e incompatibili con il
mercato comune, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di
tale decisione e dell’art. 228, n. 1, CE.
2) La Repubblica italiana è
condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie
dell’Unione europea», una penalità di importo corrispondente alla
moltiplicazione dell’importo di base di EUR 30 milioni per la percentuale
degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato
effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui
trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora
recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni
semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per
conformarsi alla sentenza 1° aprile 2004, causa C 99/02,
Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino
all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004.
3) La Repubblica
italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto
«Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria di EUR 30
milioni.
4) La Repubblica italiana è condannata alle spese.