I – Introduzione
1. I tre procedimenti
qui riuniti vertono sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una
disposizione nazionale in forza della quale le imprese che mirano
all’aggiudicazione di un servizio di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali devono
disporre di un capitale sociale minimo, interamente versato, pari a EUR 10
milioni, salvo, espresso in modo semplificato, non poter partecipare alla
gara corrispondente o, eventualmente, che si dichiari la nullità
dell’aggiudicazione.
2. Più specificamente, il giudice del rinvio pone
un quesito circa la compatibilità della menzionata disposizione nazionale
con, da un lato, gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel
mercato interno (2), e, dall’altro, con il diritto primario.
3.
L’inserimento della menzionata direttiva nel diritto dell’Unione ha
suscitato svariati interrogativi: in primo luogo, circa la sua funzione di
armonizzazione (3), ma altresì, fra gli altri, circa la sua
applicabilità a casi puramente interni (4) e circa la portata e la
validità dell’art. 16 (5). Ai fini della presente causa tuttavia
non occorre affrontare la totalità di siffatti problemi, e nemmeno la
maggior parte di essi. In particolare, e nell’ipotesi di una prestazione
di servizi non congiunta alla libertà di stabilimento, proporrò alla Corte
di giustizia, senza necessità di «ripercorrere» in quest’occasione tutti
gli elementi summenzionati, di trattare direttamente la compatibilità
della disposizione nazionale in questione con il diritto dell’Unione dalla
prospettiva del principio di proporzionalità.
II – Contesto
normativo
A – Il diritto dell’Unione: la direttiva
2006/123
4. La direttiva 2006/123, denominata direttiva servizi,
stabilisce «le disposizioni generali che permettono di agevolare
l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera
circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di
qualità dei servizi stessi» (art. 1, n. 1).
5. Oggetto del capo III è
la libertà di stabilimento dei prestatori. L’art. 15, n. 2, dispone che
«[g]li Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina
l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto» di una
serie di requisiti, fra i quali si menzionano gli «obblighi relativi alla
detenzione del capitale di una società» [lett. c)].
6. L’art. 15, n. 3,
così recita:
«Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al
paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:
a) non discriminazione:
i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori
in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società,
dell’ubicazione della sede legale;
b) necessità: i requisiti sono
giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
c)
proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la
realizzazione dell’obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là
di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve
essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno
restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato».
7. Il
capo IV della direttiva è dedicato alla libera circolazione dei servizi.
L’art. 16, incluso nello stesso, è intitolato «Libera prestazione di
servizi e deroghe relative», e al n. 1 dispone quanto segue:
«Gli Stati
membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno
Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.
Lo Stato membro
in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un’attività
di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio
territorio.
Gli Stati membri non possono subordinare l’accesso a
un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio
a requisiti che non rispettino i seguenti principi:
a) non
discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o
indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di
persone giuridiche, della sede;
b) necessità: i requisiti devono essere
giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di
sanità pubblica o di tutela dell’ambiente;
c) proporzionalità: i
requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo
perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere
tale obiettivo».
B – La disciplina italiana
8. L’art.
32, n. 7 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n.º185 (6),
convertito con legge 28 gennaio 2009, n.º2 (7), era così formulato:
«La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3
dell’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, per l’iscrizione nell’apposito albo dei soggetti
privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle
province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni
di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono
escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. È nullo
l’affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di
tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano
il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo
devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale.
In ogni caso, fino all’adeguamento essi non possono ricevere nuovi
affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette».
9. Tale
disposizione è stata derogata dall’art. 3 bis, n. 3, del decreto legge 25
marzo 2010, n.º40 (8), convertito con legge 22 maggio 2010, n.º73
(9). La nuova disciplina richiede misure minime di capitale sociale
diverse in funzione del numero di abitanti dell’ente locale di cui si
tratti.
III – Le cause principali e le questioni pregiudiziali
10. All’origine delle cause C 357/10 e C 358/10 vi è il bando
gara del Comune di Baranzate per una procedura aperta concernente
l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e
riscossione di talune imposte e di altri tributi locali per il periodo
quinquennale compreso fra il 1º maggio 2009 e il 30 aprile 2014. Il valore
dei servizi per l’intero periodo era stimato in EUR 57 000. Sei imprese
private, tutte stabilite in Italia, presentavano rispettivamente offerte.
Fra queste vi erano le società Duomo Gpa Srl (in prosieguo: la «Duomo»),
la Gestione Servizi Pubblici Srl (in prosieguo: la «GSP») e l’Agenzia
Italiana per le Pubbliche Amministrazioni SpA (in prosieguo: l’«AIPA»). Il
1º e il 3 aprile 2009 il Comune di Baranzate comunicava alla Duomo e alla
GSP le rispettive esclusioni dalla gara indetta in quanto non
soddisfacevano il requisito previsto nell’art. 32, n. 7 bis, del decreto
legge 29 novembre 2008, n.º185.
11. All’origine della causa C 359/10 vi
è il bando di gara per una procedura analoga del Comune di Venegono
Inferiore. In tale caso si trattava dell’affidamento in concessione del
servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’Imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per il
periodo quadriennale 23 febbraio 2009 31 dicembre 2012, con importo
presunto del servizio per l’intero periodo pari ad EUR 48 765. Fra le
imprese che presentavano offerte vi erano l’Irtel SpA (in prosieguo:
l’«Irtel») e l’AIPA. Il 9 marzo 2009 l’amministrazione aggiudicatrice
decideva di escludere l’Irtel in quanto priva del requisito di legge per
la partecipazione alla gara di cui all’art. 32, n. 7bis, del decreto
legislativo 29 novembre 2008, n.º185.
12. La Duomo, la GSP e l’Irtel
proponevano rispettivamente ricorso contro le decisioni di esclusione
dalle menzionate procedure di aggiudicazione.
13. Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia ha sospeso i giudizi principali
e sottoposto, relativamente a ciascuno di questi, le seguenti questioni
pregiudiziali:
« A) se ostino alla corretta applicazione degli articoli
15 e 16 della direttiva 2006/123/CE le disposizioni nazionali dell’art.
32, comma 7 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, [convertito con legge]
28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente
partecipazione pubblica:
– la nullità dell’affidamento di servizi di
liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate
degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario
del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente
versato;
– l’obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla
predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell’apposito albo
dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate
delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell’articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni;
– il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di
partecipazione a gare indette per l’affidamento di servizi di
liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate
degli enti locali fino all’assolvimento del suddetto obbligo di
adeguamento del capitale sociale;
B) se ostino alla corretta
applicazione degli articoli 3,10, 43, 49 ed 81 del Trattato istitutivo
della Comunità Europea le disposizioni nazionali dell’art. 32, comma 7
bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, [convertito con legge] 28 gennaio
2009, n. 2 e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente
partecipazione pubblica:
– la nullità dell’affidamento di servizi di
liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate
degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario
del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente
versato;
– l’obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla
predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell’apposito albo
dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate
delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell’articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni;
– il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di
partecipazione a gare indette per l’affidamento di servizi di
liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate
degli enti locali fino all’assolvimento del suddetto obbligo di
adeguamento del capitale sociale».
IV – Il procedimento dinanzi
alla Corte di giustizia
14. Le domande di pronuncia
pregiudiziale sono state registrate presso la cancelleria della Corte in
data 19 luglio 2010.
15. Hanno depositato osservazioni scritte il
Comune di Baranzate, i governi italiano e olandese e la
Commissione.
V – Analisi delle questioni pregiudiziali
16. Le due questioni sottoposte nelle presenti ordinanze di
rinvio vertono, rispettivamente e come posto in evidenza, sulla
compatibilità di una stessa disposizione nazionale con le libertà di
stabilimento e di prestazione di servizi, quali disciplinate nella
direttiva servizi, in primo luogo, e quali risultano direttamente dal
Trattato, in secondo luogo.
17. Per quanto la seconda questione
formalmente non si presenti formalmente come sussidiaria rispetto alla
prima, non è azzardato sostenere che sono le possibili difficoltà di
applicabilità della direttiva ai presenti casi ad aver indotto il giudice
del rinvio chiedere in seconda battuta la verifica del contrasto della
disposizione nazionale in questione con le citate libertà quali risultano
direttamente del Trattato.
A – La prima questione pregiudiziale
18. La prima questione pregiudiziale attiene alla compatibilità
con gli artt. 15 e 16 della direttiva 2006/123 della norma italiana
ripetutamente citata, in forza della quale le imprese che ambiscono
all’aggiudicazione di un servizio di liquidazione accertamento e
riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali devono avere
un capitale sociale minimo, interamente versato, pari a EUR 10 milioni,
salvo, altrimenti, non potere partecipare al procedimento corrispondente,
o, eventualmente, che venga dichiarata la nullità
dell’aggiudicazione.
19. I menzionati precetti della direttiva formano
rispettivamente parte della disciplina, diversa in ognuno dei casi, delle
due possibili «situazioni» in cui può trovarsi il prestatore di servizi:
la situazione attinente alla libertà di stabilimento e la situazione della
libera prestazione di servizi, soggette a regimi giuridici con tratti
differenti (10). Tuttavia, prima di passare ad esaminare la
questione se occorra considerare l’una o l’altra previsione rilevante ai
presenti fini, o casomai entrambe, risulta doveroso verificare
l’applicabilità della direttiva in quanto tale.
1. La questione
dell’applicabilità della direttiva servizi
20. L’applicabilità della
direttiva servizi è stata posta in discussione, principalmente, sotto due
diverse prospettive: una di ordine temporale e una di ordine
sostanziale.
a) Le obiezioni relative al profilo temporale: una
disposizione nazionale adottata durante il periodo di trasposizione
21.
Sia l’approvazione della disposizione nazionale controversa che l’inizio
delle procedure di aggiudicazione e le decisioni di esclusione delle
società ricorrenti hanno avuto luogo antecedentemente al 28 dicembre 2009,
data di scadenza del termine per la trasposizione della direttiva servizi
(art. 44, n. 1).
22. Detta circostanza risulta tuttavia irrilevante
sotto la prospettiva della libertà di stabilimento, in quanto l’art. 15,
n. 6, della direttiva stabilisce che «[a] decorrere dal 28 dicembre 2006
gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati
al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui
al paragrafo 3». Ne deriva che la condizione controversa, introdotta
successivamente a tale data, deve già essere esaminata alla luce dell’art.
15 della direttiva.
23. Nel caso delle disposizioni relative alla
libera prestazione di servizi nella direttiva non compare una clausola di
stand still parallela a quella summenzionata; ciò nonostante può essere
qui reiterata la precedente conclusione. Conformemente alle sentenze 18
dicembre 1997, Inter- Environnement Wallonie (11), e 5 aprile 2011,
Societé fiduciaire nationale d’expertise comptable (12), in
pendenza del termine di recepimento gli Stati membri devono astenersi
dall’adottare disposizioni che «possano compromettere gravemente il
risultato prescritto» da una direttiva.
24. Occorre inoltre tener conto
della circostanza che nel presente caso non pare che la disposizione
nazionale fosse stata emanata con vigenza temporale delimitata (difatti è
stata adottata quando mancava soltanto un anno alla scadenza del termine
per la trasposizione della direttiva) (13). Il breve periodo di
vigenza della norma controversa non risulta pertanto sufficiente al fine
di poter considerare che si trattasse di una mera «fase» della
trasposizione della direttiva (14), né tanto meno per affermare che
non poteva «compromettere gravemente il risultato prescritto» dalla
direttiva: esaminando la formulazione delle due sentenze citate, il punto
determinante non è che la misura abbia in conclusione compromesso il
risultato della direttiva, bensì che avrebbe potuto comprometterlo
(qualora avesse continuato a permanere in vigore).
b) Le obiezioni
sostanziali: le ipotesi «escluse» dall’ambito di applicazione della
direttiva servizi
25. Come correttamente ricorda la Commissione,
l’attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di
altre entrate delle collettività locali costituisce in Italia un
«servizio» ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva, il quale rientra,
quindi, nel suo ambito di applicazione (art. 2, n. 1).
26. Ciò
nondimeno all’applicabilità della direttiva servizi si frappongono anche
svariati rilievi di ordine sostanziale, relativi all’invocazione di varie
eccezioni riguardo all’ambito di applicazione della stessa. In quanto
clausole eccezionali, le deroghe di cui trattasi devono interpretarsi
restrittivamente, e, in ogni caso, senza fare ricorso all’analogia.
Nessuna fra quelle che sono state richiamate risulta, a mio avviso,
rilevante nella presente causa.
27. In primo luogo è necessario
osservare che, malgrado la sua chiara relazione con l’esercizio della
potestà tributaria, la menzionata attività di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi non può essere considerata come un’attività esclusa
dall’ambito di applicazione della direttiva in quanto sarebbe «conness[a]
con l’esercizio di pubblici poteri» ai sensi dell’art. 51 TFUE (art. 2, n.
2, lett. i) della direttiva servizi). Conformemente a copiosa
giurisprudenza, l’eccezione prevista dal citato articolo del Trattato non
può estendersi ai meri compiti ausiliari e preparatori nei confronti di un
ente il quale effettivamente esercita pubblici poteri adottando la
decisione finale. La Corte ha inoltre precisato che la possibilità di
invocare l’art. 51 TFUE è esclusa allorché gli organismi privati di cui si
tratti esercitino prerogative proprie dei pubblici poteri «sotto la
sorveglianza attiva dell’autorità pubblica competente» (15). È
chiaro che l’ordinamento giuridico italiano riserva l’esercizio delle
potestà tributarie propriamente dette agli enti pubblici, considerando la
riscossione di talune imposte come un’attività ausiliaria che può
prestarsi in regime di gestione indiretta, sotto la supervisione dei
medesimi, e che, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione della
direttiva.
28. L’ipotesi che qui si analizza non può essere esclusa
dall’ambito di applicazione della direttiva servizi nemmeno alla luce del
suo art. 2, n. 3, il quale stabilisce che la direttiva non si applica «al
settore fiscale». In base al ventinovesimo ‘considerando’ della stessa,
tale deroga è volta ad escludere l’applicazione della direttiva alle
misure fiscali adottate dagli Stati membri disciplinate da specifiche
disposizioni del Trattato. Per contro, le attività amministrative che si
svolgono, come quella in parola, nel «settore fiscale», sono incluse
nell’ambito di applicazione della direttiva, e parimenti lo sono le
attività di consulenza fiscale, specificamente menzionate al
trentatreesimo ‘considerando’ della direttiva.
29. Infine, nel caso in
esame non appare rilevante neanche l’eccezione ex art. 17, n. 5, della
direttiva, ai sensi del quale l’art. 16 non si applica «alle attività di
recupero giudiziario dei crediti», poiché l’attività viene svolta senza
che vi prendano parte delle autorità giudiziarie.
30. Alla luce delle
precedenti considerazioni si deve pertanto concludere che la direttiva
servizi risulta applicabile al presente caso.
2. Le libertà
interessate: due possibili situazioni del prestatore del servizio
31.
La disposizione nazionale controversa configura chiaramente una «esigenza»
ai sensi della direttiva servizi, nei confronti dei prestatori del
servizio in questione. In altri termini, la disciplina delle condizioni di
prestazione del servizio comprende un requisito ineludibile, il quale deve
superare un controllo di compatibilità con la direttiva in quanto
«esigenza». Occorre, tuttavia, che la direttiva si occupi di dette
«esigenze» separatamente per le due situazioni in cui può effettuarsi la
prestazione del servizio: la situazione «libertà di stabilimento» e la
situazione «libera prestazione di servizi». Ciò è reso manifesto già nella
stessa formulazione della prima delle questioni del giudice del rinvio, in
quanto si opera un richiamo tanto all’art. 15 quanto all’art. 16 della
direttiva. E’ pertanto opportuno determinare se la disposizione
controversa debba essere esaminata o meno in modo esclusivo rispetto
all’una o all’altra libertà.
32. In prima approssimazione nella
presente ipotesi ricorrerebbero le condizioni richieste dalla
giurisprudenza ai fini dell’applicazione della libertà di stabilimento
(16). Infatti, da un lato, le concessioni controverse presentavano
una durata piuttosto estesa (quattro e cinque anni, rispettivamente);
d’altro canto, pare difficile che un’attività come la riscossione di
tributi possa essere svolta senza uno stabilimento o «insediamento in
pianta stabile» nel comune di cui si tratti o, quanto meno, nel territorio
nazionale.
33. Orbene, relativamente alla durata dell’attività, occorre
tener conto della circostanza che nella nozione di servizio ai sensi del
Trattato possono rientrare servizi «la cui prestazione si estende per un
periodo di tempo prolungato» (17). Soltanto «un’attività svolta a
titolo permanente o, in ogni caso, senza limiti prevedibili di tempo non
rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie
relative alle prestazioni di servizi» (18). La previsione che
l’attività si svolga nell’arco di quattro o cinque anni non è pertanto
sufficiente.
34. Non risulta determinante in modo assoluto nemmeno la
circostanza che si disponga di una certa base fisica nello Stato ove si
svolge l’attività. Conformemente alla sentenza Gebhard, non si può
escludere «la possibilità per il prestatore di servizi, ai sensi del
Trattato, di dotarsi nello Stato membro ospitante di una determinata
infrastruttura (ivi compreso un ufficio o uno studio), se questa
infrastruttura è necessaria al compimento della prestazione di cui
trattasi» (19).
35. Considerato quanto suesposto, e nella misura
in cui non può escludersi che, nel caso in discussione, la prestazione del
servizio possa avvenire sia nell’una come nell’altra situazione, ritengo
che la disposizione controversa debba essere analizzata, così come chiede
il giudice italiano, alla luce tanto della libertà di stabilimento quanto
della libera prestazione di servizi (artt. 15 e 16 della direttiva
servizi) (20).
3. Analisi della disposizione controversa alla
luce dell’art. 15 della direttiva servizi (libertà di stabilimento)
36.
La direttiva servizi ha scelto di elencare in rispettive liste le
restrizioni alla libertà di stabilimento che, per utilizzare la
terminologia classica della Corte di giustizia, non possono essere
giustificate, e quelle che possono esserlo purché ricorra una serie di
condizioni. L’art. 14 enumera difatti i cosiddetti «requisiti vietati»,
fra cui si annoverano, ad esempio, i requisiti discriminatori, quello
della cittadinanza o della residenza. Gli Stati membri non possono
subordinare l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio sul
loro territorio al rispetto di nessuno di tali requisiti. L’art. 15, n. 2,
al contrario, enumera una serie di requisiti che gli Stati membri potranno
esigere purché siano conformi alle condizioni di cui al n. 3 dello
stesso.
37. Fra i requisiti soggetti a tale «valutazione» o verifica,
l’art. 15, n. 2, lett. c), cita quelli relativi alla «detenzione del
capitale di una società». L’esigenza che la disposizione controversa
impone ai candidati all’aggiudicazione di una concessione come quella in
questione nella presente causa (disporre di un capitale minimo interamente
versato di EUR 10 milioni) può facilmente ritenersi inclusa nella
succitata nozione. Di conseguenza occorre appurare se ciò soddisfi le
condizioni di cui all’art. 15, n. 3, della direttiva: non discriminazione,
necessità e proporzionalità.
a) Non discriminazione
38. Come già
osservato, la disposizione controversa si applica a cittadini e non
cittadini. Il requisito, pertanto, non è discriminatorio sotto il profilo
della cittadinanza (né dell’ubicazione della sede legale), né direttamente
né indirettamente (21).
b) La condizione di «necessità» o
l’obiettivo invocato
39. Alla rubrica «necessità» la direttiva servizi
fa riferimento alla tradizionale condizione che il requisito possa
giustificarsi con un obiettivo legittimo (22). Più specificamente,
nella sfera della libertà di stabilimento detta condizione di «necessità»
comporta che «i requisiti s[ia]no giustificati da un motivo imperativo di
interesse generale» (art. 15, n. 3, lett. b). Ai sensi dell’art. 4, n. 8,
della direttiva, con «motivi imperativi d’interesse generale» s’intende
qualsiasi dei «motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia» inclusi quelli ivi elencati di seguito (23).
Tale elenco è tuttavia meramente esemplificativo: sembra chiaro che la
volontà della direttiva non sia stata nel senso di limitare l’elenco di
motivi imperativi d’interesse generale a quelli espressamente menzionati
all’art. 4, bensì di fare riferimento ad una categoria generica che è
sempre stata considerata aperta dalla giurisprudenza.
40. Nella
presente causa le autorità italiane argomentano che il requisito del
capitale sociale minimo qui in discussione sarebbe necessario al fine di
tutelare gli interessi finanziari dei comuni che esternalizzano il
servizio di liquidazione, accertamento e riscossione rispetto al rischio
che le società concessionarie, giunto il momento di trasferire gli importi
riscossi alle casse pubbliche, non possano farlo trovandosi in situazione
di insolvibilità.
41. Detta giustificazione invocata dalle autorità
italiane potrebbe di conseguenza essere considerata come un «motivo
imperativo d’interesse generale» dalla prospettiva dell’art. 15 della
direttiva servizi, e idonea, in via di principio, a giustificare il
requisito controverso sotto il profilo della prospettiva della libertà di
stabilimento.
c) Il test di proporzionalità
42. Tema distinto è
quello riguardante la condizione di proporzionalità.
43. In accordo con
la giurisprudenza relativa alla giustificazione delle restrizioni alle
libertà del Trattato, l’art. 15, n. 3, lett. c), della direttiva impone
che i requisiti debbano essere tali da garantire la realizzazione
dell’obiettivo perseguito, che non vadano al di là di quanto è necessario
per raggiungere tale obiettivo e che non sia possibile sostituire questi
requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire
lo stesso risultato.
44. Nulla vi è da obiettare in relazione
all’adeguatezza del requisito in discussione rispetto all’obiettivo
invocato dalle autorità italiane, ossia, la tutela degli interessi
finanziari dei comuni. E non va inoltre dimenticato che gli importi
riscossi non sono riversati immediatamente al comune, bensì fra la
riscossione e detta entrata trascorre un lasso di tempo (24)
durante il quale il concessionario può utilizzare i fondi per realizzare
operazioni finanziarie che gli forniscono un profitto e che,
eventualmente, possono comportare rischi. In casi simili il capitale
sociale della concessionaria costituirebbe una garanzia adeguata per il
comune creditore.
45. Nonostante tale «adeguatezza» all’obiettivo la
misura controversa è affetta da una mancanza di proporzionalità
riscontrabile sotto due diversi profili.
46. In primo luogo, il
requisito del capitale minimo interamente versato di EUR 10 milioni va al
di là di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di tutelare
l’amministrazione pubblica rispetto ad un eventuale inadempimento della
società concessionaria del servizio. A mio parere il problema non risiede
tanto nella cifra elevata stabilita, quanto piuttosto nel carattere
assolutamente indifferenziato della misura, che impone la medesima
condizione quantitativa indipendentemente dagli importi da riscuotere e,
in definitiva, dalla quantificazione economica del rischio cui si espone
il comune creditore.
47. Risulta, infatti, difficile determinare in
abstracto se la somma di EUR 10 milioni costituisca una quantificazione
adeguata della «garanzia» finanziaria che il concessionario privato deve
offrire al comune, tuttavia, appare in ogni caso evidente che, se
l’obiettivo perseguito è offrire alla Pubblica Amministrazione una sorta
di «cauzione» rispetto al rischio che gli importi effettivamente riscossi
dal concessionario non siano versati nel termine dovuto nelle casse
pubbliche, l’ammontare della menzionata cauzione o garanzia dovrebbe
variare in funzione dell’importanza di tale rischio. Orbene, dato che la
valutazione del rischio soggettivo dell’inadempimento del concessionario
non pare una variabile facilmente valutabile o prevedibile (25),
l’approccio più opportuno consisterebbe nel partire da una valutazione del
rischio oggettivo, vale a dire, dalla capacità di riscossione del comune
di cui si tratti, poiché, quanto maggiore è l’importo che il
concessionario può riscuotere, maggiore sarà il danno causato
all’amministrazione dell’ente locale in caso di mancato pagamento o
ritardo.
48. Sulla base di tali premesse è possibile quantificare detta
capacità di riscossione (e, in definitiva, il rischio oggettivo che assume
il comune) in modo più o meno preciso, tenendo conto esclusivamente del
numero di contribuenti del comune di cui si tratti o aggiungendo anche
altri fattori (ad esempio, valutazioni di quanto riscosso in precedenti
esercizi), effettuando una determinazione ad casum dell’esigenza oppure
operando per gruppi o settori; risulta in ogni caso evidente che, nell’una
o nell’altra forma, può considerarsi proporzionata soltanto una garanzia
il cui importo sia stabilito in proporzione al rischio potenziale che ci
si propone di coprire.
49. Prevedibilmente, con una soluzione di tale
genere si giungerebbe alla conclusione di che una garanzia di EUR 10
milioni non è necessaria in tutti i casi (26). Qualora così fosse,
l’esigenza controversa risulterebbe sproporzionata nella misura in cui
esclude le imprese di piccole dimensioni da ogni possibilità di acceso a
siffatta attività.
50. In secondo luogo, ritengo che l’obiettivo di
garanzia degli interessi economici dei comuni di cui trattasi potrebbe
essere conseguito attraverso altri mezzi meno restrittivi, i quali,
inoltre, sembrano essere già presenti nella normativa italiana in ambito
di contratti di appalto o di concessione. Il giudice del rinvio ha,
infatti, richiamato il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.º163
(27), in cui sono stabiliti requisiti generali per la
partecipazione a procedimenti di aggiudicazione che potrebbero anche
servire da garanzia, come la produzione di referenze bancarie, la
certificazione della capacità tecnica e finanziaria, affidabilità e
solvibilità, etc.
51. Alla luce di quanto suesposto, si dovrebbe
concludere che l’art. 15 della direttiva servizi osta ad una disposizione
nazionale come quella in discussione.
4. Analisi della disposizione
controversa alla luce dell’art. 16 della direttiva servizi (libera
prestazione di servizi)
52. L’analisi della disposizione controversa
alla luce della disciplina della libera prestazione di servizi ex art. 16
della direttiva è in certa misura parallela a quella appena effettuata in
relazione con la libertà di stabilimento, e conduce alla medesima
conclusione di incompatibilità con la direttiva a causa della mancanza di
proporzionalità. Il regime della libertà di stabilimento e della libera
prestazione di servizi presentano, tuttavia, talune differenze che occorre
menzionare.
53. La prima differenza consiste nella circostanza che,
diversamente dall’art. 15 della direttiva servizi, l’art. 16, al n. 2,
contiene unicamente un elenco di sei tipi di requisiti (28), fra i
quali non compare quello relativo al capitale sociale. Ciò nondimeno,
nulla impedisce di ritenere che tale ultimo requisito sia incluso fra
quelli contemplati, con carattere generale, al n. 1 del medesimo articolo,
ove, al terzo comma, si dispone che «[g]li Stati membri non possono
subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della
medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino» i principi
di non discriminazione, necessità e proporzionalità. Di conseguenza,
l’analisi volgerebbe nuovamente sull’esame delle tre citate
condizioni.
54. La seconda differenza attiene alla definizione della
condizione «necessità», alquanto più restrittiva nell’ambito della libera
prestazione di servizi rispetto a quello della libertà di stabilimento. A
differenza dell’art. 15, n. 3, l’art. 16, n. 1, lett. b), non opera un
rinvio generale ai «motivi imperativi d’interesse generale» definiti dalla
giurisprudenza, introducendo invece un elenco apparentemente limitativo di
obiettivi idonei a giustificare il requisito in parola: «ragioni di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela
dell’ambiente» (29).
55. Una simile formulazione indurrebbe a
porre il problema se un obiettivo come quello dell’asserito rispetto del
requisito controverso possa essere ricondotto ad una delle quattro
categorie menzionate. Analogamente, nulla si opporrebbe al rimettere in
discussione il carattere limitativo dell’elenco dell’art. 16, n. 1, lett.
b), o, persino, la sua compatibilità con le disposizioni del Trattato e,
in definitiva, la stessa validità della direttiva a siffatto proposito
(30).
56. Orbene, si verifica la circostanza che l’applicazione
del test di proporzionalità non varia nel caso della libera prestazione di
servizi relativamente all’ipotesi della libertà di stabilimento,
risultando così che, come già indicato, la disposizione controversa non
supera detto test in quest’ultimo contesto. Tutto ciò considerato,
propongo alla Corte di giustizia di procedere, nel caso della libera
prestazione di servizi, ad applicare direttamente il test di
proporzionalità nei termini menzionati ai punti 45 50 delle presenti
conclusioni, senza che occorra previamente trattare la questione della
legittimità dell’obiettivo invocato.
57. In ogni caso, pertanto, anche
l’art. 16 della direttiva servizi osta ad una disposizione nazionale come
quella in discussione.
5. Conclusione alla prima questione
pregiudiziale
58. Alla luce delle suesposte considerazioni si deve
concludere che gli artt. 15 e 16 della direttiva servizi ostano ad una
disposizione nazionale in base a cui le imprese che ambiscono
all’aggiudicazione di un servizio di liquidazione accertamento e
riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali devono avere
come minimo un capitale sociale interamente versato di EUR 10
milioni.
B – La seconda questione pregiudiziale
59.
Nella seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio richiama il
diritto primario quale parametro di legittimità, chiedendo se la norma
controversa sia compatibile con gli artt. 3, 10, 43, 49 e 81 CE.
60. A
mio parere la parte di questa seconda questione pregiudiziale riferita
agli artt. 3 CE (31), 10 CE (32) e 81 CE (art. 101 TFUE)
deve essere dichiarata inammissibile in considerazione della mancanza di
sufficienti precisioni sul contesto di fatto e sul regime normativo che
consentano di collegare la disposizione controversa alle disposizioni del
Trattato relative alla concorrenza. Si ricordi, infatti, che dette
esigenze, costanti nella giurisprudenza, «valgono in modo del tutto
particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di
fatto e di diritto complesse» (33). Esclusi i menzionati precetti,
la seconda questione pregiudiziale sarebbe dunque limitata agli artt. 43
CE e 49 CE (artt. 49 TFUE e 56 TFUE), ossia, alla compatibilità della
disposizione controversa con la libertà di stabilimento e la libera
prestazione di servizi.
61. Una volta circoscritta a simili termini
stretti, e nella misura in cui abbiamo concluso che la direttiva servizi
risulta applicabile al caso di specie, non risulterebbe necessario
risolvere la seconda questione pregiudiziale. Non si deve dimenticare che,
secondo abbondante giurisprudenza (34), le previsioni sulla libertà
contenute nel Trattato non trovano applicazione negli ambiti che sono
stati oggetto di armonizzazione da parte del legislatore dell’Unione
(35).
62. In ogni caso, qualora si ritenesse che la direttiva
servizi non risulta applicabile, un’analisi della disposizione controversa
alla luce del Trattato non presenterebbe sostanziali differenze rispetto a
quanto già illustrato nel paragrafo precedente: il problema continuerebbe
ad essere la proporzionalità della misura restrittiva adottata.
63. Ad
un’applicazione «diretta» del Trattato non si potrebbe beninteso opporre
il carattere puramente interno delle cause principali. È certo che una
norma nazionale «deve risultare conforme alle disposizioni relative alle
libertà fondamentali istituite dal Trattato solo in quanto si applichi a
situazioni che hanno un collegamento con gli scambi intracomunitari». Ciò
nondimeno, la giurisprudenza è sempre più incline a riconoscere che la
soluzione fornita dalla Corte di giustizia ad una questione sulla
compatibilità di detto tipo di norme con il Trattato può essere utile per
il giudice remittente quando la norma in questione si applica
indistintamente, a prescindere dalla circostanza di possedere o meno la
cittadinanza (36).
64. Quanto al resto, e a mio parere, il fatto
che la disposizione nazionale controversa sia già stata modificata non
incide sulla conclusione precedente, in quanto non può escludersi che
durante il periodo in cui era vigente abbia potuto concernere soggetti
stabiliti in un altro Stato membro. Per rispondere in questa sede alle
affermazioni sull’inammissibilità della questione pregiudiziale formulate
dal governo italiano, la soluzione della Corte di giustizia è necessaria
al fine di dirimere le cause nazionali pendenti, fra cui si annoverano
quelle promosse dalla Duomo, dalla GSP e dall’Irtel.
65. In
conclusione, e in ogni caso sussidiariamente, gli artt. 49 TFUE e 56 TFUE
devono essere intesi nel senso che ostano ad una disposizione nazionale
come quella controversa, affetta da mancanza di proporzionalità nei
termini esposti ai paragrafi 45 50 delle presenti
conclusioni.
VI – Conclusione
66. In conclusione,
propongo alla Corte di giustizia di risolvere le questioni poste dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nei seguenti
termini:
«1) Gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 12 dicembre di 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel
mercato interno, ostano ad una disposizione nazionale che stabilisce,
salvo che per le società a prevalente partecipazione pubblica:
– la
nullità dell’affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che
non possiedano il requisito finanziario del capitale sociale minimo di EUR
10 milioni interamente versato;
– l’obbligo di adeguamento del proprio
capitale sociale alla predetta misura minima da parte dei soggetti
iscritti nell’apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare
attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;
– il
divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare
indette per l’affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali fino
all’assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale
sociale.
2) In subordine, una disposizione nazionale come quella di cui
al n. 1) è contraria a gli artt. 49 TFUE e 56 TFUE».
________________________________________
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
________________________________________
2 – GU L 376, pag. 36. In prosieguo: la
«direttiva servizi» o «la direttiva».
________________________________________
3 – Riguardo a tal punto, v. Barnard, C,
«Unravelling the Services Directive», Common Maket Law Review, 2008, pagg. 382 383; van di Gronden, J. & di Waele, H, «All’s well
that bends well: the constitucional dimension to the Services Directive», European Constitucional Law Review, 2010, pag. 404; Klamert, M.,
«Of empty glasses and double burdens: approaches to regulating the
Services Market à propos the implementation of the Services
Directive», Legal Issues of Economic Integration 37, puntoº2, 2010,
pag. 129; e Mortelmans, K., «The relationship between the Treaty rules and
Community measures for the establishment and functionning of the internal
market – Towards a concordance rule», Common Market Law Review, 2002, pag. 1324 e segg.
________________________________________
4 – V. Barnard, C, op. cit., pag. 351; e della
Quadra Salcedo Janini, «Mercado interior y Directiva de servicios», Revista catalana di dret public, puntoº42, 2011, pagg. 257 293.
________________________________________
5 – V. van di Gronden, J. & di Waele, op.
cit., pag. 41 e segg..; e Peglow, K, «La libre prestation de services dans
la directive n.º2006/123/CE. Réflexion sur l’insertion dans le droit
communautaire existant», Revue trimestrielle di droit européen, 2008, § 62 e segg.
________________________________________
6 – Decreto legge recante misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
________________________________________
7 – Supplemento ordinario n. 14 alla GURI
n.º22 del 28 gennaio 2009.
________________________________________
8 – GURI n.º71 del 26 marzo 2010.
________________________________________
9 – GURI n.º120 del 25 maggio 2010.
________________________________________
10 – Utilizzerò tale termine, che considero
sia adeguato all’ispirazione di base di una normativa dell’Unione il cui
oggetto fondamentale è la prestazione di servizi, e ciò sia in un contesto
di stabilimento così come in uno che prescinda dallo stesso.
________________________________________
11 – Causa C 129/96, Racc. pag. I 7411, punti
45 e 46.
________________________________________
12 – Causa C 119/09, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punti 19 e 20.
________________________________________
13 – V., su tal punto, sentenza 14 giugno
2007, causa C 422/05, Commissione/Belgio (Racc. pag. I 4749), punti 64 68,
in cui la Corte di giustizia ha tenuto conto della circostanza che la
norma nazionale incompatibile con una direttiva fosse entrata in vigore
meno di tre mesi prima della data di scadenza del termine per recepire la
direttiva stessa.
________________________________________
14 – A riguardo, v. sentenza
Inter.-Environnement Wallonie, cit., punto 49.
________________________________________
15 – Sentenza 22 ottobre 2009, causa C 438/08,
Commissione/Portogallo (Racc. pag. I 0219), punti 36 e 37, e
giurisprudenza ivi citata.
________________________________________
16 – Sentenza 25 luglio 1991, causa C 221/89,
Factortame (Racc. pag. I-3905), punto 20.
________________________________________
17 – Sentenza 11 dicembre 2003, causa C
215/01, Schnitzer (Racc. pag. I 14847), punti 30 e 31. V. anche sentenze
29 aprile 2004, causa C 171/02, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I
5645), punto 26; 16 luglio 2009, causa C 208/07, von Chamier-Glisczinski
(Racc. pag. I 6095), punto 74; 26 ottobre 2010, causa C 97/09, Schmelz
(non ancora pubblicata nella Raccolta), punto 42; e 18 novembre 2008,
causa C 458/08, Commissione/Portogallo (non ancora pubblicata nella
Raccolta), punto 85.
________________________________________
18 – Sentenze 5 ottobre 1988, causa 196/87,
Steyman (Racc. pag. 6159) punto 16; Schnitzer, cit., punti 27 29; e 7
settembre 2004, causa C 456/08, Trojani (Racc. pag. I 7573), punto 28.
________________________________________
19 – Sentenza 30 novembre 1995, causa C 55/94,
(Racc. pag. I-4165), punto 27. V. altresì il settantasettesimo
‘considerando’ della direttiva.
________________________________________
20 – La Corte di giustizia esamina il
provvedimento di cui trattasi con riferimento ad una sola delle due
libertà unicamente qualora risulti che, nel caso di specie, una delle due
è affatto secondaria rispetto all’altra e può esserle ricollegata. V.
sentenze 24 marzo 1994, causa C 275/92, Schindler (Racc. pag. I 1039)
punto 22; 22 gennaio 2002, causa C 390/99, Canal Satélite Digital (Racc.
pag. I 607), punto 22; e 3 ottobre 2006, causa C 452/04, Fidium Finanz AG
(Racc. pag. I 9521), punto 34.
________________________________________
21 – L’eventuale discriminazione dei soggetti
privati rispetto alle società a prevalente partecipazione pubblica (non
gravate dall’obbligo di tale requisito) sarebbe priva di rilevanza
riguardo a detta prima condizione, poiché la direttiva fa riferimento
esclusivamente alla discriminazione in base alla cittadinanza o
all’ubicazione della sede legale. Quanto al resto, la differenza di
trattamento potrebbe essere giustificata in considerazione dell’obiettivo
e, in ogni caso, non si tratta di una problematica su cui verte
direttamente la presente causa.
________________________________________
22 – Il che può ingenerare una certa
confusione, considerato che il test di «necessità» è stato
tradizionalmente ritenuto una delle fasi o parti del test di
proporzionalità.
________________________________________
23 – Si tratta de «l’ordine pubblico, la
sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il
mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale,
la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori,
l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela
dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la
proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico
ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica
culturale».
________________________________________
24 – Le entrate si realizzano alla fine di
ogni trimestre.
________________________________________
25 – E si osservi che il legislatore italiano
ha già tenuto conto, in certa misura, di suddetta circostanza, in quanto
ha escluso l’applicazione di tale condizione nel caso di società a
prevalente partecipazione pubblica, sostenute finanziariamente
dall’erario.
________________________________________
26 – Il legislatore italiano ha implicitamente
riconosciuto detta mancanza di proporzionalità modificando, nel 2010, la
disposizione controversa. La nuova disciplina, contenuta nella legge n.º73
del 2010, citata in precedenza, declina il requisito del capitale minimo
in funzione del numero di abitanti del comune interessato, cosicché
attualmente occorre avere un capitale di EUR 10 milioni di soltanto se
s’intende sviluppare l’attività rispetto a province o comuni con oltre
200.000 abitanti (qualora si tratti di riscuotere per un comune di meno di
10.000 abitanti o per diversi comuni i cui abitanti non superino
complessivamente i 100.000, la cifra richiesta è EUR 1 milione; se si
tratta di comuni sotto i 200.000 abitanti, EUR 5 milioni).
________________________________________
27 – Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE
(GURI n.º100, del 2 maggio 2006).
________________________________________
28 – Apparentemente si tratta di requisiti che
possono essere giustificati, in quanto l’art. 16, n. 3 dispone che «[a]llo
Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di
imporre requisiti relativi alla prestazione di un’attività di servizi
qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente, e in conformità del
paragrafo 1. (…)».
________________________________________
29 – Eccetto la tutela dell’ambiente, il cui
carattere di obiettivo d’interesse generale è stato sancito dalla
giurisprudenza, i tre restanti coincidono con quelli contemplati all’art.
52 TFUE (applicabile anche alla libera prestazione di servizi in forza
dell’art. 62 TFUE).
________________________________________
30 – Nelle conclusioni relative alla citata
causa Société fiduciaire nationale d’expertise comptable, presentate il 18
maggio 2010, l’avvocato generale Mazák aveva già messo in risalto che
l’eventuale carattere limitativo dell’elenco dell’art. 16, punto 1, lett.
b), potrebbe risultare incoerente con altre previsioni della medesima
direttiva servizi, segnatamente l’art. 24, n. 2: «A prima vista
sembrerebbe che regole professionali che rappresentano un ostacolo per la
libera prestazione dei servizi possano essere giustificate solo dai
quattro motivi menzionati nell’art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva
2006/123. Orbene, siffatta interpretazione avrebbe come conseguenza
l’impossibilità di realizzare l’art. 24, n. 2, prima frase, della
direttiva 2006/123, il quale elenca i motivi che giustificano l’esistenza
di regole deontologiche, come nel caso di specie il divieto di
accaparramento di clientela, ossia la tutela dell’indipendenza, della
dignità e dell’integrità della professione regolamentata nonché del
segreto professionale. Non si può pretendere che le stesse regole
deontologiche rispettino nel contempo anche gli altri requisiti»
(paragrafo 62).
________________________________________
31 – Ora abrogato. Il suo contenuto è stato
ripreso negli artt. 3 6 TFUE.
________________________________________
32 – Ora abrogato. Il suo contenuto è stato
ripreso all’art. 4, n. 3, TUE, relativo alla leale cooperazione.
________________________________________
33 – Sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite
da C 320/90 a C 322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. pag. I 393), punto
7; 13 aprile 2000, causa C 176/96, Lehtonen et Castors Braine (Racc. pag.
I 2681), punto 22; 17 febbraio 2005, causa C 134/03, Viacom Outdoor (Racc.
pag. I 1167), punto 23; 23 novembre 2006, causa C 238/05, Asnef-Equifax e
Administración del Estado (Racc. pag. I 11125), punto 23; 13 dicembre
2007, causa C 250/06, United Pan-Europe Communications Belgium e a. (Racc.
pag. I 11135), punto 20; e 11 marzo 2010, causa C 384/08, Attanasio Group
(non ancora pubblicata nella Raccolta), punto 32.
________________________________________
34 – V., in tal senso, sentenze 5 ottobre
1977, causa 5/77, Tedeschi (Racc. pag. 1555), punto 35; 23 novembre 1989,
causa C 150/88, Parfümeriefabrik 4711 (Racc. pag. 3891), punto 28; 12
ottobre 1993, causa C 37/92; Vanacker e Lesage (Racc. pag. I 4947), punto
9; 23 maggio 1996, causa C 5/94, Hedley Lomas (Racc. pag. I 2553) punto
18; 19 marzo 1998, causa C 1/96, Compassion in World Farming (Racc. pag. I
1251), punto 47; 25 marzo 1999, causa C 112/97, Commissione/Italia (Racc.
pag. I 1821), punto 54; 11 maggio 1999, causa C 350/97, Monsees (Racc.
pag. I 2921), punto 24; 13 dicembre 2001, causa C 324/99; Daimler Chrysler
(Racc. pag. I 9897), punto 32; 22 ottobre 2002, causa C 241/01, National
Farmers’ Union (Racc. pag. I 9079), punto 48; 24 ottobre 2002, causa C
99/01, Linhart et Biffl (Racc. pag. I 9375), punto 18; 24 gennaio 2008,
causa C 257/06; Roby Profumi (Racc. pag. I 189), punto 14; e 30 aprile
2009, causa C 132/08; Lidl Magyarország (Racc. pag. I 3841), punto 42. V.
altresì le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed, presentate nella
causa 4 luglio 2002 (conclusioni comuni nelle cause C-221/00,
Commissione/Austria; C 421/00, Renate Sterbenz,;e C 426/00 e C 16/01, Paul
Dieter Haug,), punto 45. L’avvocato generale mette parimenti in risalto
una certa mancanza di coerenza della giurisprudenza relativamente a tale
punto (paragrafo 44).
________________________________________
35 – La menzionata giurisprudenza, a mio
avviso, risulta applicabile al caso di specie, anche se la direttiva
servizi non corrisponda con proprietà al modello «classico» di norma
armonizzatrice dell’Unione.
________________________________________
36 – Sentenze 5 dicembre 2000, causa C 448/98,
Guimont (Racc. pag. I 10663), punto 21; 11 settembre 2003, causa C 6/01,
Anomar e a. (Racc. pag. I 8621), punto 39; 30 marzo 2006, causa C 451/03,
Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti (Racc. pag. I 2941), punto 29; 11
marzo 2010, causa C 384/08, Attanasio Group (non ancora pubblicata nella
Raccolta), punti 23 e24; e 1 giugno 2010, cause riunite C 570/07 e C
571/07, Blanco Pérez e Chao Gómez (non ancora pubblicata nella Raccolta),
punti 39 e 40.