SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
20
ottobre 2011
Nel procedimento C 396/09,
avente ad oggetto
la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Bari con decisione 6 luglio 2009,
pervenuta in cancelleria il 13 ottobre 2009, nella
causa
Interedil Srl, in liquidazione,
contro
Fallimento Interedil Srl,
Intesa
Gestione Crediti SpA,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di
sezione, dai sigg. M. Safjan, A. Borg Barthet, M. Ilešič e dalla sig.ra M.
Berger (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J.
Kokott
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio
2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Interedil Srl,
in liquidazione, dall’avv. P. Troianiello;
– per il Fallimento
Interedil Srl, dall’avv. G. Labanca;
– per l’Intesa Gestione Crediti
SpA, dall’avv. G. Costantino;
– per la Commissione europea, dal sig. N.
Bambara e dalla sig.ra S. Petrova, in qualità di agenti;
sentite le
conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo
2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 29
maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160,
pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).
2 Tale domanda è stata
proposta nell’ambito di una controversia che oppone la Interedil Srl, in
liquidazione (in prosieguo: l’«Interedil»), al Fallimento Interedil Srl e
all’Intesa Gestione Crediti SpA (in prosieguo: l’«Intesa»), nei cui
diritti è subentrato l’Italfondario SpA, in merito ad un’azione di
dichiarazione di fallimento promossa dall’Intesa nei confronti
dell’Interedil.
Contesto normativo
Il diritto
dell’Unione
3 Il regolamento è stato adottato sulla scorta,
segnatamente, degli artt. 61, lett. c), CE e 67, n. 1, CE.
4 L’art. 2
del regolamento, dedicato alle definizioni, precisa quanto segue:
«Ai
fini del presente regolamento si intende per:
a) “Procedura di
insolvenza”, le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
L’elenco di tali procedure figura nell’allegato A;
(...)
h)
“Dipendenza”, qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in
maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con
beni».
5 L’elenco di cui all’allegato A del regolamento menziona in
particolare, per quanto riguarda l’Italia, la procedura di
«fallimento».
6 L’art. 3 del regolamento, riguardante la competenza
internazionale, dispone quanto segue:
«1. Sono competenti ad aprire la
procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è
situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società
e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi
principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede
statutaria.
2. Se il centro degli interessi principali del debitore è
situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato
membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti
del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale
altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni
del debitore che si trovano in tale territorio.
(...)».
7 Il
tredicesimo ‘considerando’ del regolamento precisa che per «centro degli
interessi principali si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore
esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione
dei suoi interessi».
Il diritto nazionale
8 L’art. 382 del
codice di procedura civile italiano, relativo alla risoluzione delle
questioni di giurisdizione da parte della Corte suprema di Cassazione,
così recita:
«La Corte, quando decide una questione di giurisdizione,
statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente
(...)».
9 Dall’ordinanza di rinvio si evince che, secondo una
giurisprudenza consolidata, la statuizione resa dalla Corte suprema di
Cassazione, in base a tale disposizione, è definitiva e vincolante per il
giudice investito del merito della causa.
Causa principale e
questioni pregiudiziali
10 L’Interedil è stata costituita
nella forma giuridica di società a responsabilità limitata di diritto
italiano, con sede statutaria in Monopoli. Il 18 luglio 2001 essa ha
trasferito la propria sede statutaria a Londra (Regno Unito) e in pari
data è stata cancellata dal registro delle imprese dello Stato italiano. A
seguito del trasferimento della sua sede l’Interedil è stata iscritta nel
registro delle società del Regno Unito con la dicitura «FC» («Foreign
Company», società estera).
11 Secondo le dichiarazioni dell’Interedil,
come riportate nella decisione di rinvio, tale società ha posto in essere,
contestualmente al trasferimento della propria sede, talune transazioni
consistenti nella sua acquisizione da parte del gruppo britannico Canopus,
oltre che nella negoziazione e nella conclusione di contratti di cessione
d’azienda. Secondo l’Interedil, alcuni mesi dopo il trasferimento della
sua sede statutaria la proprietà degli immobili da essa detenuti a Taranto
è stata trasferita alla Windowmist Limited in quanto componenti
dell’azienda trasferita. L’Interedil ha inoltre affermato di essere stata
cancellata dal registro delle imprese del Regno Unito in data 22 luglio
2002.
12 Il 28 ottobre 2003 l’Intesa ha chiesto al Tribunale di Bari di
avviare una procedura di fallimento dell’Interedil.
13 L’Interedil ha
contestato la giurisdizione del citato giudice, poiché, a seguito del
trasferimento della sua sede statutaria nel Regno Unito, solo i giudici di
quest’ultimo Stato membro erano competenti ad aprire una procedura
d’insolvenza. Il 13 dicembre 2003 l’Interedil ha chiesto una statuizione
preliminare della Corte suprema di Cassazione in merito alla questione di
giurisdizione.
14 Il 24 maggio 2004 il Tribunale di Bari, avendo
ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione
dei giudici italiani e avendo ritenuto accertato lo stato d’insolvenza
dell’impresa in questione, ha dichiarato il fallimento dell’Interedil
senza attendere la decisione della Corte suprema di Cassazione.
15 Il
18 giugno 2004 l’Interedil ha proposto impugnazione avverso la predetta
sentenza dichiarativa di fallimento dinanzi al giudice del rinvio.
16
Il 20 maggio 2005 la Corte suprema di Cassazione ha statuito con ordinanza
sul regolamento preventivo di giurisdizione, di cui era stata investita,
dichiarando la giurisdizione dei giudici italiani. Essa ha ritenuto che la
presunzione di cui all’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento,
secondo cui il centro degli interessi principali corrisponde al luogo in
cui si trova la sede statutaria, poteva essere superata in ragione di
varie circostanze, vale a dire la presenza, in Italia, di beni immobili
appartenenti all’Interedil, l’esistenza di un contratto di affitto
relativo a due complessi alberghieri e di un contratto stipulato con un
istituto bancario, nonché l’omessa comunicazione al registro delle imprese
di Bari del trasferimento della sede statutaria.
17 Nutrendo dubbi
quanto alla fondatezza di tale valutazione della Corte suprema di
Cassazione alla luce dei criteri enucleati dalla Corte nella sua sentenza
2 maggio 2006, causa C 341/04, Eurofood IFSC (Racc. pag. I 3813), il
Tribunale di Bari ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di
“centro degli interessi principali del debitore” di cui all’art. 3, n. 1,
del regolamento (...) debba essere interpretata alla stregua
dell’ordinamento comunitario, oppure dell’ordinamento nazionale e, in caso
di risposta affermativa in ordine alla prima ipotesi, in che cosa consiste
la detta nozione e quali sono i fattori o elementi determinanti per
identificare il “centro degli interessi principali”.
2) Se la
presunzione prevista dall’art. 3, n. 1, del regolamento (...) secondo cui
“per le società si presume che il centro degli interessi principali sia,
fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria”, sia
superabile sulla base dell’accertamento di un’effettiva attività
imprenditoriale nello Stato diverso da quello in cui si trova la sede
statutaria della società, oppure, affinché possa ritenersi superata la
detta presunzione, sia necessario accertare che la società non abbia
svolto alcuna attività imprenditoriale nello Stato ove ha la propria sede
statutaria.
3) Se l’esistenza, in uno Stato membro diverso da quello
ove si trova la sede statutaria della società, di beni immobili della
società, di un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri,
stipulato dalla società debitrice con altra società, e di un contratto
stipulato dalla società con un Istituto bancario siano elementi o fattori
sufficienti a far ritenere superata la presunzione prevista dall’art. 3
del regolamento (...) a favore della “sede statutaria” della società e se
tali circostanze siano sufficienti a far ritenere sussistente una
“dipendenza” della società, ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento
(...).
4) Se, nel caso in cui la statuizione sulla giurisdizione resa
dalla Corte [suprema] di Cassazione con la richiamata ordinanza (...) si
basi su un’interpretazione dell’art. 3 del regolamento (...) difforme da
quella della Corte di giustizia della Comunità Europea, osti
all’applicazione della detta disposizione comunitaria, come interpretata
dalla Corte di giustizia, l’art. 382 del codice di procedura civile
italiano in base al quale la Corte [suprema] di Cassazione statuisce sulla
giurisdizione in maniera definitiva e vincolante».
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla competenza della Corte
18 La Commissione europea manifesta dubbi circa la competenza
della Corte a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale. Essa
rileva che la domanda stessa è stata proposta con ordinanza 6 luglio 2009,
pervenuta alla Corte il 13 ottobre 2009. Ai sensi dell’art. 68, n. 1, CE,
in vigore alla data da ultimo citata, solo le giurisdizioni nazionali
avverso le cui decisioni non potesse proporsi un ricorso giurisdizionale
di diritto interno potevano adire la Corte in via pregiudiziale per
ottenere un’interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità
fondati sul titolo IV del Trattato CE. Orbene, mentre il regolamento è
stato adottato sulla base degli artt. 61, lett. c), CE e 67, n. 1, CE, che
fanno parte del titolo IV del Trattato, avverso le decisioni del giudice
del rinvio, ad avviso della Commissione, può essere proposto un ricorso
giurisdizionale di diritto interno.
19 A tal proposito è sufficiente
rilevare che l’art. 68 CE è venuto meno sin dall’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona in data 1° dicembre 2009 e che la limitazione del
diritto ad adire la Corte in via pregiudiziale, da esso prevista, è
scomparsa. In applicazione dell’art. 267 TFUE, le giurisdizioni avverso le
cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno
dispongono, a partire da tale data, del diritto di adire la Corte in via
pregiudiziale qualora si tratti di atti adottati nell’ambito del titolo IV
del Trattato (v., in tal senso, sentenza 17 febbraio 2011, causa C 283/09,
Weryński, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 28 e 29).
20 Ai
punti 30 e 31 della citata sentenza Weryński la Corte ha stabilito che,
considerato l’obiettivo perseguito dall’art. 267 TFUE di cooperazione
efficace fra la Corte e i giudici nazionali, nonché il principio
dell’economia del procedimento, si deve ritenere che, successivamente al
1° dicembre 2009, essa è competente a conoscere di una domanda di
pronuncia pregiudiziale proveniente da una giurisdizione avverso le cui
decisioni possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, e ciò
anche qualora la domanda sia stata depositata prima di tale data.
21 La
Corte è quindi in ogni caso competente a conoscere della presente domanda
di pronuncia pregiudiziale.
Sulla ricevibilità delle questioni
pregiudiziali
Sulla relazione delle questioni pregiudiziali con la
causa principale
22 Riprendendo una questione sollevata dalla
Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’Interedil ha affermato nel
corso dell’udienza che, essendo stata cancellata dal registro delle
società del Regno Unito nel mese di luglio 2002, essa ha cessato di
esistere a tale data. Di conseguenza, la domanda di apertura di una
procedura fallimentare proposta nei suoi riguardi nel mese di ottobre 2003
dinanzi al Tribunale di Bari sarebbe priva di oggetto e le questioni
pregiudiziali sarebbero irricevibili.
23 Secondo una giurisprudenza
costante, la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione
pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando, in
particolare, risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto
dell’Unione richiesta dal giudice nazionale non ha alcuna relazione con la
realtà o con l’oggetto della causa principale, quando il problema è di
natura teorica o, ancora, quando la Corte non dispone degli elementi di
fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle
questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza 7
dicembre 2010, causa C 439/08, VEBIC, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 42 e giurisprudenza citata).
24 A tal proposito si deve
rilevare che il regolamento si limita a uniformare le norme relative alla
competenza internazionale, al riconoscimento delle decisioni e al diritto
applicabile nell’ambito delle procedure di insolvenza con implicazioni
transfrontaliere. La questione della ricevibilità di una domanda di
dichiarazione di fallimento nei confronti di un debitore permane
disciplinata dal diritto nazionale applicabile.
25 Emerge dalle
indicazioni fornite dal giudice del rinvio che questo è stato informato
dall’Interedil del fatto che tale società è stata cancellata dal registro
delle società del Regno Unito nel mese di luglio 2002. Per contro, non
emerge in alcun modo dalla decisione di rinvio che tale circostanza,
secondo il diritto nazionale, sia tale da impedire l’avvio di una
procedura fallimentare. Non può infatti escludersi che il diritto
nazionale preveda la possibilità di aprire una siffatta procedura allo
scopo di organizzare il pagamento dei creditori di una società
disciolta.
26 Pertanto, non risulta in modo manifesto che
l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice nazionale
non abbia alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa
principale o che il problema abbia natura teorica.
27 L’eccezione di
irricevibilità sollevata dall’Interedil deve pertanto essere
respinta.
Sull’oggetto delle questioni pregiudiziali
28 I convenuti
nella causa principale sostengono che le questioni sono irricevibili in
ragione del loro oggetto. A loro avviso, la prima e la quarta questione
non fanno emergere alcuna divergenza tra le disposizioni del diritto
dell’Unione e la loro applicazione ad opera dei giudici nazionali, mentre
la seconda e la terza questione esortano la Corte ad applicare le norme
giuridiche dell’Unione al caso concreto di cui è investito il giudice del
rinvio.
29 Nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte può
pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità di una norma
dell’Unione sulla base dei fatti che le sono indicati dal giudice
nazionale, cui spetta applicare la norma stessa al caso concreto di cui è
investito (v., in particolare, sentenza 7 settembre 2006, causa C 149/05,
Price, Racc. pag. I 7691, punto 52 e giurisprudenza citata).
30
Orbene, le prime tre questioni vertono, in sostanza, sull’interpretazione
da dare alla nozione di «centro degli interessi principali» del debitore,
ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento. Alla luce del loro oggetto,
tali questioni sono pertanto ricevibili.
31 La quarta questione verte
sulla possibilità, per il giudice del rinvio, di discostarsi dalle
valutazioni svolte da un giudice di grado superiore nell’ipotesi in cui
ritenga, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, che tali
valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione. Tale questione, che
ha ad oggetto il meccanismo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art.
267 TFUE, è quindi anch’essa ricevibile.
Sulla presunta assenza di
giudizio pendente
32 I convenuti nella causa principale sostengono che
la questione della giurisdizione dei giudici italiani quanto all’avvio di
una procedura fallimentare è stata risolta dalla Corte suprema di
Cassazione mediante una decisione che, a loro avviso, ha acquisito forza
di giudicato. Essi ne deducono che non sussiste pertanto alcun «giudizio
pendente» davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 267 TFUE, e
che la domanda di pronuncia pregiudiziale è, pertanto, irricevibile.
33
Tale argomento deve essere esaminato unitamente alla quarta questione, con
cui il giudice del rinvio intende chiarire in che limiti esso sia
vincolato all’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte
suprema di Cassazione.
Sulla quarta questione
34 Con la
sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il
diritto dell’Unione osti a che un giudice nazionale sia vincolato da una
norma di procedura nazionale in forza della quale egli deve attenersi alle
valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora
risulti che le valutazioni svolte da tale giudice di grado superiore non
sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte.
35
La Corte ha già stabilito che l’esistenza di una norma di procedura
nazionale non può rimettere in discussione la facoltà, spettante ai
giudici nazionali non di ultima istanza, di investire la Corte di una
domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi, come nella
causa principale, in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione
(sentenza 5 ottobre 2010, causa C 173/09, Elchinov, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 25).
36 Risulta da una giurisprudenza costante
che la sentenza con la quale la Corte si pronuncia in via pregiudiziale
vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l’interpretazione o la
validità degli atti delle istituzioni dell’Unione in questione, per la
definizione della lite principale (v., in particolare, sentenza Elchinov,
cit., punto 29).
37 Ne consegue che il giudice nazionale, che abbia
esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’art. 267, secondo comma,
TFUE, è vincolato, per la definizione della controversia principale,
dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e
deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell’organo
giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione
di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto
dell’Unione (v., in particolare, sentenza Elchinov, cit., punto 30).
38
Si deve a tal proposito sottolineare che, secondo una giurisprudenza
costante, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della
propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ha l’obbligo di
garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza,
di propria iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale contrastante,
ossia, nel caso di specie, la norma nazionale di procedura di cui trattasi
nella causa principale, senza doverne chiedere o attendere la previa
rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento
costituzionale (v., in particolare, sentenza Elchinov, cit., punto
31).
39 Alla luce di quanto precede la quarta questione pregiudiziale
deve essere risolta affermando che il diritto dell’Unione osta a che un
giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai
sensi della quale egli debba attenersi alle valutazioni svolte da un
giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni
svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto
dell’Unione, come interpretato dalla Corte.
40 Per le stesse ragioni si
deve respingere l’eccezione di irricevibilità formulata dai convenuti
nella causa principale sulla base di una presunta assenza di
giudizio.
Sulla prima parte della prima questione
41 Con
la prima parte della prima questione, il giudice del rinvio chiede se la
nozione di «centro degli interessi principali» del debitore, di cui
all’art. 3, n. 1, del regolamento, debba essere interpretata con
riferimento al diritto dell’Unione o al diritto nazionale.
42 Secondo
una costante giurisprudenza, dalla necessità di garantire tanto
l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di
uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto
dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto
degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua
portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di
un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del
contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in
questione (v., in particolare, sentenza 29 ottobre 2009, causa C 174/08,
NCC Construction Danmark, Racc. pag. I 10567, punto 24 e giurisprudenza
citata).
43 Per quanto concerne più precisamente la nozione di «centro
degli interessi principali» del debitore di cui all’art. 3, n. 1, del
regolamento, la Corte ha stabilito, al punto 31 della sua citata sentenza
Eurofood IFSC, che si tratta di una nozione propria al regolamento la
quale, pertanto, presenta un significato autonomo e deve quindi essere
interpretata in maniera uniforme e indipendente dalle legislazioni
nazionali.
44 La prima parte della prima questione deve essere pertanto
risolta affermando che la nozione di «centro degli interessi principali»
del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento, deve essere
interpretata con riferimento al diritto dell’Unione.
Sulla
seconda parte della prima questione, sulla seconda questione e sulla prima
parte della terza questione
45 Con la seconda parte della prima
questione, la seconda questione e la prima parte della terza questione, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, come debba essere interpretato
l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento al fine di determinare il
centro degli interessi principali di una società debitrice.
46 Tenuto
conto del fatto che, stando alle indicazioni contenute nella decisione di
rinvio, l’Interedil ha trasferito la propria sede statutaria dall’Italia
verso il Regno Unito nel corso del 2001, per poi essere cancellata dal
registro delle società di quest’ultimo Stato membro nel corso del 2002,
per fornire una risposta completa al giudice del rinvio si dovrà altresì
precisare la data rilevante per stabilire il centro degli interessi
principali del debitore al fine di individuare il giudice competente ad
aprire la procedura di insolvenza principale.
I criteri rilevanti per
la determinazione del centro degli interessi principali del debitore
47
Benché il regolamento non fornisca alcuna definizione della nozione di
centro degli interessi principali del debitore, la portata di quest’ultima
nozione è tuttavia chiarita, come rilevato dalla Corte al punto 32 della
citata sentenza Eurofood IFSC, dal tredicesimo ‘considerando’ del
regolamento, ai sensi del quale «per “centro degli interessi principali”
si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo
abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi
interessi».
48 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69
delle sue conclusioni, alla base della presunzione introdotta in favore
della sede statutaria dall’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento e
del riferimento effettuato, nel testo del suo tredicesimo ‘considerando’,
al luogo della gestione degli interessi vi è la volontà del legislatore
dell’Unione di privilegiare il luogo dell’amministrazione principale della
società quale criterio di competenza.
49 Con riferimento al medesimo
‘considerando’, la Corte ha peraltro precisato, al punto 33 della citata
sentenza Eurofood IFSC, che il centro degli interessi principali del
debitore deve essere individuato in base a criteri al tempo stesso
obiettivi e riconoscibili dai terzi, per garantire la certezza del diritto
e la prevedibilità dell’individuazione del giudice competente ad aprire la
procedura di insolvenza principale. Si deve ritenere che tale esigenza di
obiettività e tale riconoscibilità risultino soddisfatte qualora gli
elementi materiali presi in considerazione per stabilire il luogo in cui
la società debitrice gestisce abitualmente i suoi interessi siano stati
oggetto di una pubblicità o, quanto meno, siano stati circondati da una
trasparenza sufficiente a far sì che i terzi - vale a dire, segnatamente,
i creditori della società stessa - ne abbiano potuto avere
conoscenza.
50 Ne consegue che, laddove gli organi direttivi e di
controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e le
decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera
riconoscibile dai terzi, in detto luogo, trova piena applicazione la
presunzione introdotta dall’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento,
secondo cui il centro degli interessi principali della società si trova in
tale luogo. In un’ipotesi siffatta, come rilevato dall’avvocato generale
al paragrafo 69 delle sue conclusioni, è esclusa ogni diversa ubicazione
degli interessi principali della società debitrice.
51 Un superamento
della presunzione introdotta dall’art. 3, n. 1, seconda frase, del
regolamento è tuttavia possibile quando, dal punto di vista dei terzi, il
luogo dell’amministrazione principale di una società non si trova presso
la sede statutaria. Come stabilito dalla Corte al punto 34 della citata
sentenza Eurofood IFSC, la presunzione semplice prevista dal legislatore
dell’Unione a favore della sede statutaria di tale società può essere
superata ove elementi obiettivi e riconoscibili da parte dei terzi
consentano di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da
quella che si presume corrispondere alla collocazione presso detta sede
statutaria.
52 Tra gli elementi da prendersi in considerazione vi sono,
segnatamente, tutti i luoghi in cui la società debitrice esercita
un’attività economica e quelli in cui detiene beni, a condizione che tali
luoghi siano visibili ai terzi. Come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 70 delle sue conclusioni, la valutazione richiesta in merito a
tali elementi dev’essere svolta globalmente, tenendo conto delle
circostanze peculiari di ciascuna situazione.
53 In tale contesto, la
localizzazione in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria
di beni immobili appartenenti alla società debitrice, con riferimento ai
quali quest’ultima abbia concluso contratti di affitto, nonché
l’esistenza, in questo stesso Stato membro, di un contratto stipulato con
un istituto finanziario, circostanze queste richiamate dal giudice del
rinvio, possono essere considerate elementi obiettivi e, tenuto conto
della pubblicità che esse possono presentare, elementi riconoscibili dai
terzi. Rimane il fatto che la presenza di attivi sociali nonché
l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno
Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società
possono essere considerate elementi sufficienti a superare la presunzione
introdotta dal legislatore dell’Unione solo a condizione che una
valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di concludere
che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione
e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi
interessi, è situato in tale altro Stato membro.
La data rilevante ai
fini della localizzazione del centro degli interessi principali del
debitore
54 Occorre preliminarmente rilevare che il regolamento non
contiene disposizioni esplicite riguardanti la peculiare ipotesi di un
trasferimento del centro degli interessi del debitore. Dati i termini
generali in cui è redatto l’art. 3, n. 1, del regolamento, si deve
pertanto ritenere che sia l’ultimo luogo in cui si trova il centro stesso
a dover essere considerato rilevante per determinare il giudice competente
ad aprire una procedura di insolvenza principale.
55 Questa
interpretazione è suffragata dalla giurisprudenza della Corte. Essa ha
infatti stabilito che, nell’ipotesi di un trasferimento del centro degli
interessi principali del debitore successivamente alla proposizione di una
domanda di apertura di una procedura d’insolvenza, ma anteriormente
all’apertura della procedura medesima, i giudici dello Stato membro nel
cui territorio era situato il centro degli interessi principali al momento
della proposizione della domanda restano competenti a statuire sulla
medesima (sentenza 17 gennaio 2006, causa C 1/04, Staubitz-Schreiber,
Racc. pag. I 701, punto 29). Se ne deve dedurre che, in linea di
principio, è la localizzazione del centro degli interessi principali del
debitore alla data di proposizione della domanda di apertura di una
procedura d’insolvenza a rilevare per l’individuazione della giurisdizione
competente.
56 Nel caso – come quello di cui alla causa principale – di
un trasferimento della sede statutaria prima della proposizione di una
domanda di apertura di una procedura di insolvenza, è pertanto presso la
nuova sede statutaria che, in conformità all’art. 3, n. 1, seconda frase,
del regolamento, si presume si trovi il centro degli interessi principali
del debitore. Sono, di conseguenza, i giudici dello Stato membro nel cui
territorio si trova la nuova sede che, in linea di principio, divengono
competenti ad aprire una procedura di insolvenza principale, a meno che la
presunzione introdotta dall’art. 3, n. 1, del regolamento non sia superata
dalla prova che il centro degli interessi principali non ha seguito il
cambiamento di sede statutaria.
57 Le stesse regole devono trovare
applicazione nell’eventualità in cui, alla data della proposizione della
domanda di avvio della procedura di insolvenza, la società debitrice sia
stata cancellata dal registro delle società e, come sostiene l’Interedil
nelle sue osservazioni, abbia cessato ogni attività.
58 Infatti, come
emerge dai punti 47 51 di questa sentenza, la nozione di centro degli
interessi principali riflette l’intento di stabilire un collegamento con
il luogo con il quale la società presenta i più stretti rapporti, in
termini obiettivi e in maniera visibile dai terzi. È quindi logico
privilegiare, in una tale ipotesi, il luogo dell’ultimo centro degli
interessi principali al momento della cancellazione della società
debitrice e della cessazione di ogni attività da parte della stessa.
59
La seconda parte della prima questione, la seconda questione e la prima
parte della terza questione devono pertanto essere risolte affermando che,
per individuare il centro degli interessi principali di una società
debitrice, l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento deve essere
interpretato nei termini seguenti:
– il centro degli interessi
principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando
il luogo dell’amministrazione principale di tale società, come
determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi.
Qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino
presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale
società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo,
la presunzione introdotta da tale disposizione non è superabile. Laddove
il luogo dell’amministrazione principale di una società non si trovi
presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché
l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno
Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società
possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale
presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli
elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai
terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società
stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro
Stato membro;
– nel caso di un trasferimento della sede statutaria di
una società debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura
di una procedura di insolvenza, si presume che il centro degli interessi
principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria della
medesima.
Sulla seconda parte della terza questione
60
Con la seconda parte della terza questione, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, come debba essere interpretata la nozione di «dipendenza» ai
sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento.
61 Si deve rammentare in
proposito che l’art. 2, lett. h), del regolamento definisce la nozione di
dipendenza come relativa a qualsiasi luogo di operazioni in cui il
debitore eserciti in maniera non transitoria un’attività economica con
mezzi umani e con beni.
62 Il fatto che tale definizione colleghi
l’esercizio di un’attività economica alla presenza di risorse umane
dimostra che sono necessarie un minimo di organizzazione e una certa
stabilità. Ne consegue che, a contrario, la mera presenza di singoli beni
o di conti bancari non soddisfa, in linea di principio, i requisiti
necessari ai fini della qualificazione come «dipendenza».
63 Dal
momento che, in conformità all’art. 3, n. 2, del regolamento, la presenza
di una dipendenza nel territorio di uno Stato membro conferisce ai giudici
di tale Stato membro la competenza ad aprire una procedura secondaria di
insolvenza nei confronti del debitore, occorre ritenere che, per garantire
la certezza del diritto e la prevedibilità quanto all’individuazione dei
giudici competenti, l’esistenza di una dipendenza deve essere valutata, al
pari della localizzazione del centro degli interessi principali, sulla
base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi.
64 La seconda
parte della terza questione deve essere quindi risolta affermando che la
nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento deve
essere interpretata nel senso che essa richiede la presenza di una
struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai
fini dell’esercizio di un’attività economica. La mera presenza di singoli
beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale
definizione.
Sulle spese
65 Nei confronti delle
parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
1) Il diritto dell’Unione osta a che un giudice
nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della
quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale
di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice
di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come
interpretato dalla Corte.
2) La nozione di «centro degli interessi
principali» del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento (CE)
del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di
insolvenza, deve essere interpretata con riferimento al diritto
dell’Unione.
3) Per individuare il centro degli interessi principali
di una società debitrice, l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento
n. 1346/2000 deve essere interpretato nei termini seguenti:
– il
centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere
individuato privilegiando il luogo dell’amministrazione principale di tale
società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e
riconoscibili dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di
una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le
decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera
riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta da tale
disposizione non è superabile. Laddove il luogo dell’amministrazione
principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la
presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla
loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede
statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti
a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale
di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera
riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo
della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato
in tale altro Stato membro;
– nel caso di un trasferimento della sede
statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una
domanda di apertura di una procedura di insolvenza, si presume che il
centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova
sede statutaria della medesima.
4) La nozione di «dipendenza» ai sensi
dell’art. 3, n. 2, del medesimo regolamento deve essere interpretata nel
senso che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo
di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di
un’attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari
non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione.