SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
20 ottobre
2011
Nel procedimento C 94/10,
avente ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art.
267 TFUE, dal Vestre Landsret (Danimarca) con decisione 11 febbraio 2010,
pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2010, nella
causa
Danfoss A/S,
Sauer-Danfoss ApS
contro
Skatteministeriet,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di
sezione, dai sigg. M. Safjan (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e
J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig.ra J.
Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 febbraio
2011,
considerate il osservazioni presentate:
– per la Danfoss A/S,
dagli avv.ti T. K. Kristjánsson e H.S. Hansen, advokaterne;
– per la
Sauer-Danfoss ApS, dagli avv.ti A. Møllin e E. Vistisen, advokaterne;
–
per il governo danese, dalla sig.ra V. Pasternak Jørgensen, dal sig. K.
Lundgaard Hansen e dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agenti;
–
per il governo spagnolo, dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di
agente;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità
di agente, assistita dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;
– per
il governo polacco, dalla sig.ra K. Rokicka, in qualità di agente;
–
per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;
–
per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Hathaway, in qualità di
agente, assistito dal sig. P. Mantle, barrister;
– per la Commissione
europea, dai sigg. N. Fenger e W. Mölls, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 marzo
2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale
verte sull’interpretazione delle norme dell’Unione in materia di
ripetizione dell’indebito e di responsabilità dello Stato membro a causa
della riscossione di un prelievo incompatibile con dette norme.
2 Tale
domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia che vede la
Danfoss A/S (in prosieguo: la «Danfoss») e la Sauer-Danfoss ApS (in
prosieguo: la «Sauer-Danfoss») opporsi allo Skatteministeriet (Ministero
delle Finanze) perché quest’ultimo ha rifiutato loro il rimborso di
un’imposta sugli oli minerali riscossa in violazione del diritto
dell’Unione e il risarcimento del danno subìto a causa della riscossione
dell’imposta illegittima in parola.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 La direttiva del Consiglio
25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione,
alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L
76, pag. 1), all’art. 1 così dispone:
«1. La presente direttiva
stabilisce il regime dei prodotti sottoposti alle accise e ad altre
imposte indirette gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di
questi prodotti, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto e delle
imposte stabilite dalla Comunità.
2. Le singole disposizioni relative
alle strutture e alle aliquote delle accise sui prodotti ad esse soggetti
sono contenute in direttive specifiche».
4 Ai sensi dell’art. 3, nn. 1
e 2, della menzionata direttiva:
«1. La presente direttiva è
applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti
nelle direttive ad essi relative:
– gli oli minerali,
– l’alcole e
le bevande alcoliche,
– i tabacchi lavorati.
2. I prodotti di cui al
paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi
finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di
imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la
determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il
controllo dell’imposta».
5 L’art. 1° della direttiva del Consiglio 19
ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle
accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), è così formulato:
«1.
Gli Stati membri applicano agli oli minerali un’accisa armonizzata
conformemente alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri stabiliscono
le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/82/CEE relativa alle
aliquote delle accise sugli oli minerali».
6 Ai sensi dell’art. 8, n.
1, della direttiva 92/81:
«1. Oltre alle disposizioni generali relative
alle esenzioni per un uso determinato dei prodotti soggetti ad accisa,
contenute nella direttiva 92/12/CEE e fatte salve altre disposizioni
comunitarie, gli Stati membri esentano dall’accisa armonizzata i prodotti
elencati in appresso alle condizioni da essi stabilite, allo scopo di
garantire un’agevole e corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare
frodi, evasioni o abusi:
a) gli oli minerali non utilizzati come
carburanti o come combustibili per riscaldamento;
b) gli oli minerali
forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione aerea
diversa dall’aviazione privata da diporto.
(...)».
7 La
comunicazione della Commissione 7 novembre 1990, sulla proposta di
direttiva del Consiglio relativa all’armonizzazione delle strutture delle
accise sugli oli minerali [COM(90) 434 def.], esplicitamente precisava che
gli oli lubrificanti e idraulici beneficiano dell’esenzione prevista dalla
direttiva 92/81.
Il diritto nazionale
8 Al fine di
trasporre le direttive 92/12 e 92/81 nell’ordinamento interno, il
legislatore danese ha adottato la legge 19 dicembre 1992, n. 1029,
relativa all’imposta sull’energia applicata ai prodotti degli oli minerali
(in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sugli oli minerali»). L’art.
1, primo comma, della menzionata legge prevedeva quanto segue:
«Sui
prodotti degli oli minerali deve essere pagata un’imposta in Danimarca.
L’imposta è dell’importo di:
(...)
12) DKK 178 per gli oli
lubrificanti, gli oli idraulici e simili».
9 L’accisa sugli oli
lubrificanti e idraulici doveva essere versata dalle società petrolifere,
ma i lavori preparatori della proposta della legge relativa all’imposta
sugli oli minerali preannunciavano che detta imposta sarebbe stata
ripercossa sugli acquirenti degli oli gravati dall’imposta.
10 In
seguito alla pronuncia della sentenza 10 giugno 1999, causa C 346/97,
Braathens (Racc. pag. I 3419), confermata dalla sentenza 25 settembre
2003, causa C 437/01, Commissione/Italia (Racc. pag. I 9861), da cui
risulta che l’istituzione di un’imposta indiretta sui prodotti esenti
dall’accisa armonizzata priverebbe di qualsiasi effetto utile l’art. 8, n.
1, lett. b), della direttiva 92/81 e non può quindi fondarsi sull’art. 3,
n. 2, della direttiva 92/12, l’amministrazione finanziaria danese ha
deciso di disporre la sospensione amministrativa della riscossione
dell’imposta sugli oli lubrificanti e idraulici, con effetto dal 1°
dicembre 2001. La legge 6 giugno 2002, n. 395, ne ha previsto la
soppressione, parimenti con effetto dal 1° dicembre 2001.
Causa
principale e questioni pregiudiziali
11 Nel periodo dal 1°
gennaio 1995 al 30 novembre 2001 la Danfoss ha acquistato oli lubrificanti
presso diverse società petrolifere danesi, le quali, dopo aver versato
l’imposta sugli oli minerali all’erario danese, ne avevano ripercosso
l’intero importo, pari a DKK 6 108 054, sulla Danfoss.
12 Fra il 1°
gennaio 1998 e il 30 novembre 2001 la Danfoss ha rivenduto parte di tali
oli alla Sauer Danfoss, includendo nel prezzo di vendita di questi ultimi
l’importo dell’imposta sugli oli minerali per un totale di DKK 1 686
096.
13 A seguito della soppressione dell’imposta sugli oli minerali,
la Danfoss e la Sauer Danfoss hanno presentato domanda all’amministrazione
finanziaria danese per ottenere il rimborso della parte del prezzo
complessivo degli oli lubrificanti da esse acquistati corrispondente
all’imposta illegittima, ossia rispettivamente DKK 6 108 054 e 1 686 096,
precisando tuttavia che, qualora la Danfoss avesse ricevuto l’intero
importo richiesto all’amministrazione finanziaria, avrebbe versato alla
Sauer Danfoss l’importo di DKK 1 686 096, corrispondente alla parte del
prezzo di vendita della Danfoss che costituiva l’imposta sugli oli
minerali inclusa in detto prezzo, e che la Sauer Danfoss avrebbe in tal
caso rinunciato alla propria domanda. La domanda di quest’ultima presenta
quindi carattere accessorio rispetto a quella della Danfoss.
14
Peraltro, dalla decisione di rinvio risulta che le società petrolifere non
hanno chiesto il rimborso dell’accisa sugli oli lubrificanti venduti alla
Danfoss.
15 A sostegno delle loro pretese le ricorrenti della causa
principale hanno fatto valere che, avendo dovuto sopportare le conseguenze
finanziarie dell’imposta illegittima, il principio di effettività del
diritto dell’Unione imporrebbe che solamente esse, e non le compagnie
petrolifere, abbiano il diritto di chiederne il rimborso. Esse hanno
altresì chiesto allo Stato danese il risarcimento del danno subìto a causa
della riscossione dell’imposta de qua.
16 Le domande delle ricorrenti
nella causa principale sono state respinte. Secondo le autorità danesi,
infatti, il diritto alla ripetizione dell’indebito previsto dal diritto
dell’Unione è usufruibile unicamente dal soggetto passivo diretto e non
dagli elementi successivi della catena commerciale, i quali non erano essi
stessi tenuti al pagamento dell’imposta e, del resto, non hanno versato
all’erario alcun importo di cui potrebbero chiedere il rimborso.
17
Quanto al diritto al risarcimento, le autorità danesi hanno escluso
qualsivoglia indennizzo, poiché, trattandosi del periodo antecedente alla
pronuncia della menzionata sentenza Braathens, l’incompatibilità del
tributo disposto dalla legge relativa all’imposta sugli oli minerali non
era sufficientemente evidente affinché la sua riscossione fosse tale da
far sorgere la responsabilità dello Stato e, relativamente al periodo
successivo alla menzionata pronuncia, poiché sarebbe impossibile
determinare in quale punto della catena di distribuzione era stato subìto
il danno e non sarebbe pertanto sussistito un nesso causale diretto.
Difatti, in caso di ripercussione dell’imposta indebita, la questione – e,
eventualmente, in quale misura – talune imprese o taluni consumatori,
situati a valle della catena di distribuzione, saranno effettivamente
gravati dell’onere dell’imposta in parola dipenderebbe da numerosi
fattori, in particolare dalla politica dei prezzi attuata, relativamente
ai prodotti interessati, dal soggetto passivo e da ciascuno degli
operatori economici a valle, dalla modalità di utilizzo di detti prodotti
e dallo stato della concorrenza sul mercato in discussione.
18 Le
ricorrenti nella causa principale hanno proposto ricorso avverso le
decisioni di rigetto delle loro domande dinanzi al Vestre Landsret (Corte
d’appello della regione occidentale), che ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se il diritto dell’Unione osti a che uno Stato
membro respinga una domanda di rimborso proposta da un’impresa su cui sia
stata ripercossa un’accisa contraria ad una direttiva, qualora la domanda
– come nella specie della causa principale – venga respinta in base al
rilievo che non è tale impresa ad aver versato l’imposta di cui trattasi
allo Stato.
2) Se il diritto dell’Unione osti a che uno Stato membro
respinga una domanda di risarcimento del danno proposta da un’impresa su
cui sia stata ripercossa un’accisa contraria ad una direttiva, qualora la
domanda – come nella specie della causa principale – venga respinta in
base al rilievo formulato al riguardo dallo Stato membro (vale a dire che
l’impresa non costituisce il soggetto direttamente leso e che non esiste
un nesso causale diretto tra un eventuale danno e il comportamento fonte
della responsabilità)».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
19 Con la sua prima
questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se uno
Stato membro possa opporsi ad una domanda di rimborso presentata da un
operatore sul quale è stato ripercosso l’importo dell’imposta
indebitamente riscossa, deducendo che quest’ultimo non era il soggetto
tenuto a corrisponderla e che non ha pertanto versato tale importo
all’amministrazione finanziaria.
20 Per risolvere siffatta questione,
occorre innanzitutto ricordare che il diritto di ottenere il rimborso dei
tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione
costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai
singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano tali
tributi. Lo Stato membro è quindi tenuto, in linea di principio, a
rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (v.
sentenze 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595,
punto 12; causa C 264/08, Direct Parcel Distribution Belgium, Racc. pag. I
731, punto 45, nonché 6 settembre 2011, causa C 398/09, Lady & Kid e
a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17).
21 Tuttavia, in
deroga al principio del rimborso di tributi incompatibili con il diritto
dell’Unione, la ripetizione di tributi indebitamente percepiti può essere
negata unicamente nell’ipotesi in cui essa comporterebbe un arricchimento
senza causa degli aventi diritto, vale a dire quando sia appurato che la
persona tenuta al loro pagamento li ha di fatto riversati direttamente
sull’acquirente (v., in tal senso, sentenza Lady & Kid e a., cit.,
punti 18 e 20).
22 In effetti, in tale situazione, l’onere del tributo
indebitamente percepito non è stato sopportato dal soggetto passivo, bensì
dall’acquirente, sul quale l’onere è stato traslato. Pertanto, il rimborso
al soggetto passivo dell’importo del tributo che questi ha già riversato
sull’acquirente equivarrebbe, per lui, a un doppio introito qualificabile
come arricchimento senza causa, mentre non sarebbe posto rimedio alle
conseguenze che derivano all’acquirente dall’illegittimità del tributo
(sentenze 14 gennaio 1997, cause riunite da C 192/95 a C 218/95, Comateb e
a., Racc. pag. I 165, punto 22, e Lady & Kid e a., cit., punto
19).
23 Risulta con evidenza che il diritto alla ripetizione
dell’indebito è inteso a rimediare alle conseguenze dell’incompatibilità
dell’imposta con il diritto dell’Unione, neutralizzando l’onere economico
che ha indebitamente gravato l’operatore che, in definitiva, lo ha
effettivamente sopportato.
24 Ciò precisato, occorre altresì rammentare
che, conformemente a costante giurisprudenza, in mancanza di disciplina
dell’Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta
all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i
requisiti al ricorrere dei quali tali domande possano essere presentate,
purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di
effettività (v. sentenze 6 ottobre 2005, causa C 291/03, MyTravel, Racc.
pag. I 8477, punto 17, e 15 marzo 2007, causa C 35/05, Reemtsma
Cigarettenfabriken, Racc. pag. I 2425, punto 37).
25 A questo
proposito, considerata la finalità del diritto alla ripetizione
dell’indebito quale richiamata al punto 23 della presente sentenza, il
rispetto del principio di effettività impone che le condizioni per
l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito siano stabilite dagli
Stati membri in base al principio dell’autonomia processuale, cosicché
l’onere economico dell’imposta indebitamente riscossa possa essere
neutralizzato.
26 In siffatta ottica è già stato dichiarato che, se
l’acquirente finale, in forza del diritto interno, è in grado di ottenere
il rimborso, da parte del soggetto passivo, dell’importo del tributo
riversatogli, tale soggetto passivo, a sua volta, deve essere in grado di
ottenere dalle autorità nazionali il rimborso di detto importo (v.
sentenza Comateb e a., cit., punto 24). Analogamente, un sistema giuridico
nazionale che consente al prestatore il quale abbia versato erroneamente
l’IVA alle autorità tributarie di chiederne il rimborso e al destinatario
dei servizi di esercitare un’azione civilistica di ripetizione
dell’indebito nei confronti di quest’ultimo rispetta il principio di
effettività, dal momento che consente a detto prestatore gravato
dell’imposta erroneamente fatturata di ottenere il rimborso delle somme
indebitamente versate (v. sentenza Reemtsma Cigarettenfabriken, cit.,
punto 39).
27 Ne discende che uno Stato membro può, in via di
principio, opporsi ad una domanda di rimborso di un’imposta indebitamente
riscossa formulata dall’acquirente finale su cui essa è stata ripercossa,
argomentando che non è stato detto acquirente finale a versarla alle
autorità tributarie, purché quest’ultimo, il quale ne è in definitiva
gravato, possa, sulla base del diritto interno, esperire un’azione
civilistica per la ripetizione dell’indebito nei confronti del soggetto
passivo.
28 Tuttavia, se il rimborso da parte del soggetto passivo
risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso
d’insolvenza di quest’ultimo, il principio di effettività impone che
l’acquirente debba essere in grado di agire per il rimborso direttamente
nei confronti delle autorità tributarie e che, a tal fine, lo Stato membro
preveda gli strumenti e le modalità procedurali necessari (v. sentenza
Reemtsma Cigarettenfabriken, cit., punto 41).
29 Occorre quindi
risolvere la prima questione nel senso che uno Stato membro può opporsi ad
una domanda di rimborso di un’imposta indebitamente riscossa, formulata
dall’acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto
acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest’ultimo possa,
sulla base del diritto interno, esperire un’azione civilistica per la
ripetizione dell’indebito nei confronti del soggetto passivo, e il
rimborso dell’imposta indebitamente riscossa da parte di quest’ultimo non
sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile.
Sulla
seconda questione
30 Con la sua seconda questione, il giudice del
rinvio chiede alla Corte se uno Stato membro possa respingere una domanda
di risarcimento presentata da un’impresa, sulla quale è stata ripercossa
un’imposta indebitamente riscossa dal soggetto passivo, sulla base del
rilievo che debba essere esclusa a priori la sussistenza di un nesso
causale diretto tra l’imposizione fiscale da parte dello Stato e il danno
patito da detta impresa.
31 In tal modo il giudice del rinvio invita la
Corte a precisare se si possa ritenere che la decisione liberamente presa
dal soggetto passivo di ripercuotere l’imposta indebitamente riscossa a
valle spezzi il menzionato nesso causale diretto tra quanto posto in
essere dallo Stato membro e il danno subìto dall’acquirente.
32 In via
preliminare, occorre ricordare che non spetta alla Corte dare una
qualificazione giuridica delle richieste presentate dalle ricorrenti nella
causa principale innanzi al giudice del rinvio dirette ad ottenere il
rimborso dell’imposta indebitamente riscossa o il risarcimento del danno
subìto (v. sentenze 8 marzo 2001, cause riunite C 397/98 e C 410/98,
Metallgesellschaft e a., Racc. pag. I 1727, punto 81, e 12 dicembre 2006,
causa C 446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, Racc. pag. I
11753, punto 201), e che una domanda di risarcimento danni può coesistere
con una domanda di ripetizione dell’indebito (v., in tal senso, sentenza
Comateb e a., cit., punto 34).
33 Si deve altresì rammentare che il
riconoscimento ai soggetti lesi di un diritto al risarcimento del danno
subìto a causa della violazione del diritto dell’Unione da parte di uno
Stato membro è subordinata al ricorrere di tre condizioni, vale a dire che
la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire diritti
a detti soggetti lesi, che la violazione di tale norma sia
sufficientemente qualificata e, infine, che esista un nesso causale
diretto tra la violazione in parola e il danno subìto dai soggetti lesi
(v. sentenze 26 gennaio 2010, causa C 118/08, Transportes Urbanos y
Servicios Generales, Racc. pag. I 635, punto 30, e 9 dicembre 2010, causa
C 568/08, Combinatie Spijker Infrabouw De Jonge Konstruktie e a., non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 87).
34 Quanto al requisito di
un nesso causale diretto, da una costante giurisprudenza risulta che, in
via di principio, spetta al giudice del rinvio verificare se il danno
invocato derivi in modo sufficientemente diretto dalla violazione del
diritto dell’Unione da parte dello Stato membro (v. sentenze 5 marzo 1996,
cause riunite C 46/93 e C 48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc.
pag. I 1029, punto 65; 13 marzo 2007, causa C 524/04, Test Claimants in
the Thin Cap Group Litigation, Racc. pag. I 2107, punto 122, e 17 aprile
2007, causa C 470/03, AGM COS.MET, Racc. pag. I 2749, punto 83).
35 Ciò
nondimeno, la Corte, al fine di offrire una risposta utile al giudice del
rinvio, può fornirgli le indicazioni che essa reputi necessarie (v., in
tal senso, sentenze 18 gennaio 2001, causa C 150/99, Stockholm Lindöpark,
Racc. pag. I 493, punto 38, e 18 giugno 2009, causa C 566/07, Stadeco,
Racc. pag. I 5295, punto 43).
36 In tale ottica è necessario rilevare
che un sistema giuridico nazionale come quello in discussione nella causa
principale, in base a cui un nesso causale diretto può essere dimostrato
unicamente tra la riscossione da parte dello Stato di un’imposta
indebitamente riscossa e il danno subìto dal soggetto passivo, non può
concepire il requisito di un siffatto nesso in modo che il risarcimento
del danno patito sia reso praticamente impossibile o eccessivamente
difficile.
37 Ne risulta che un sistema giuridico nazionale del genere
è, in via di principio, conforme al principio di effettività, a condizione
che l’acquirente, sul quale il soggetto passivo ha ripercosso l’onere del
tributo in parola, possa, sulla base del diritto interno, agire per il
risarcimento del danno subìto per tale motivo nei confronti di detto
soggetto passivo.
38 Tuttavia, per analogia con quanto rammentato al
punto 28 della presente sentenza, se il risarcimento, da parte del
soggetto passivo, del danno subìto dall’acquirente sui cui è gravato
l’onere economico dell’imposta indebitamente riscossa riversatagli
risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso
d’insolvenza del soggetto passivo, il principio di effettività impone che
detto acquirente sia messo in grado di rivolgere la sua domanda di
risarcimento direttamente contro lo Stato, senza che quest’ultimo possa
validamente opporgli la mancanza del nesso causale diretto fra la
riscossione dell’imposta indebitamente riscossa e il danno subìto
dall’acquirente.
39 Occorre quindi risolvere la seconda questione nel
senso che uno Stato membro può respingere una domanda di risarcimento
presentata dall’acquirente su cui il soggetto passivo ha ripercosso
un’imposta indebitamente riscossa, facendo valere la mancanza del nesso
causale diretto fra la riscossione dell’imposta e il danno subìto, purché
l’acquirente possa, sulla base del diritto interno, agire nei confronti
del soggetto passivo e il risarcimento, da parte di quest’ultimo, del
danno subìto dall’acquirente non sia praticamente impossibile o
eccessivamente difficile.
Sulle spese
40 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti
per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
Le norme del diritto dell’Unione devono essere
interpretate nel senso che:
1) uno Stato membro può opporsi ad una
domanda di rimborso di un’imposta indebitamente riscossa formulata
dall’acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto
acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest’ultimo possa,
sulla base del diritto interno, esperire un’azione civilistica per la
ripetizione dell’indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il
rimborso da parte di quest’ultimo dell’imposta indebitamente riscossa non
sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile;
2) uno Stato
membro può respingere una domanda di risarcimento presentata
dall’acquirente su cui il soggetto passivo ha ripercosso un’imposta
indebitamente riscossa, facendo valere la mancanza del nesso causale
diretto fra la riscossione dell’imposta e il danno subìto, purché
l’acquirente possa, sulla base del diritto interno, agire nei confronti
del soggetto passivo e purché il risarcimento, da parte di quest’ultimo,
del danno subìto dall’acquirente non sia praticamente impossibile o
eccessivamente difficile.