 |
| |
 |
 |
| n. 10-2011 - © copyright |
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE
EUROPEA - GRANDE SEZIONE - Sentenza 18 ottobre 2011
Pres. V.
SKOURIS – Rel. J.-C. BONICHOT |
|
Unione europea – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione
dell’impatto ambientale di progetti – Ambito di applicazione – Valutazione
del giudice nazionale - Nozione di “atto legislativo nazionale specifico”
– Fattispecie.
|
| |
|
Unione europea – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione
dell’impatto ambientale di progetti – Ambito di applicazione - Nozione di
“atto legislativo nazionale specifico” - Convenzione di Aarhus – Accesso
alla giustizia in materia ambientale – Portata del diritto di ricorso
contro un atto legislativo – Fattispecie.
|
|
L’art. 1, n. 5, della direttiva 85/337/CEE, concernente
la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, deve essere
interpretato nel senso che sono esclusi dall’ambito di applicazione di
tale direttiva soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto
legislativo specifico, di modo che gli obiettivi della medesima direttiva
siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice
nazionale verificare che detti due requisiti siano stati rispettati
tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di
tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in
particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al
riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare»
puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi
a constatare l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza
il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di
rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo
specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente ad
escludere un progetto dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337,
come modificata dalla direttiva 2003/35.
|
| |
|
L’art. 9, n. 2, della convenzione sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in materia ambientale, e l’art. 10 bis della
direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere
interpretati nel senso che: qualora un progetto rientrante nell’ambito
d’applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto
legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest’ultimo, dei
requisiti stabiliti all’art. 1, n. 5, di detta direttiva deve poter essere
sottoposta, in base alle norme nazionali procedurali, ad un organo
giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla
legge; nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun
ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni
organo giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della sua competenza
esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le
eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.
|
|
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
18 ottobre
2011
Nei procedimenti riuniti da C 128/09 a C 131/09,
C 134/09 e C 135/09,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil
d’État (Belgio), con decisioni 27 e 31 marzo 2009, pervenute in
cancelleria il 6, 9 e 10 aprile 2009, nelle cause
Antoine
Boxus,
Willy Roua (causa C 128/09),
Guido Durlet e
altri (causa C 129/09),
Paul Fastrez,
Henriette
Fastrez (causa C 130/09),
Philippe Daras (causa C
131/09),
Association des riverains et habitants des communes proches
de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (cause C
134/09 e C 135/09),
Bernard Page (causa C 134/09),
Léon
L’Hoir,
Nadine Dartois (causa C 135/09)
contro
Région wallonne,
con l’intervento
di:
Société régionale wallonne du transport (SRWT) (cause C
128/09 e C 129/09),
Infrabel SA (cause C 130/09 e C
131/09),
Société wallonne des aéroports (SOWEAR) (causa C
135/09),
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai
sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J. C. Bonichot
(relatore), presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász, G.
Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, A. Arabadjiev, dalla sig.ra C. Toader
e dal sig. J. J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig.ra E.
Sharpston
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase
scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 giugno
2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per i sigg. Boxus,
Roua e Durlet e a., dall’avv. A. Kettels, Rechtsanwältin;
– per il sig.
e la sig.ra Fastrez, dall’avv. T. Vandenput, avocat;
– per
l’association des riverains et habitants des communes proches de
l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh), i sigg. Page e
L’Hoir nonché la sig.ra Dartois, dall’avv. A. Lebrun, avocat;
– per il
governo belga, dal sig. T. Materne, in qualità di agente, assistito
dall’avv. F. Haumont, avocat;
– per il governo greco, dal sig. G.
Karipsiadis, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dalla
sig.ra G. Palmieri in qualità di agente, assistita dal sig. G. Fiengo,
avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra O.
Beynet e dal sig. J. B. Laignelot, in qualità di agenti,
sentite le
conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 maggio
2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono
sull’interpretazione degli artt. 6 e 9 della convenzione sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998
e approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 17
febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: la
«convenzione di Aarhus»), nonché degli artt. 1, 5 8 e 10 bis della
direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE (GU L 156,
pag. 17; in prosieguo: la «direttiva 85/337»).
2 Tali domande sono
state proposte nell’ambito di controversie che vedono opposti alcuni
abitanti frontisti degli aeroporti di Liège-Bierset e di
Charleroi-Bruxelles Sud nonché della linea ferroviaria Bruxelles Charleroi
e la Région wallonne (Regione vallona) in merito ad autorizzazioni per
lavori inerenti a tali strutture.
Contesto normativo
Il diritto internazionale
3 Ai sensi dell’art. 2,
n. 2, della convenzione di Aarhus, la definizione data all’espressione
«autorità pubblica» «non comprende gli organi o le istituzioni che
agiscono nell’esercizio del potere [...] legislativo».
4 L’art. 6
della convenzione di Aarhus così recita:
«1. Ciascuna Parte:
a)
applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative
all’autorizzazione delle attività elencate nell’allegato I;
b) in
conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni
del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate
nell’allegato I che possano avere effetti significativi sull’ambiente. A
tal fine le Parti stabiliscono se l’attività proposta è soggetta a tali
disposizioni; e
c) può decidere, caso per caso, ove previsto dal
diritto nazionale, di non applicare le disposizioni del presente articolo
ad attività proposte per scopi di difesa nazionale, qualora ritenga che la
loro applicazione possa pregiudicare il conseguimento di tali scopi.
2.
Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo
decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed
efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente. Le informazioni
riguardano in particolare:
a) l’attività proposta e la richiesta su cui
sarà presa una decisione;
b) la natura delle eventuali decisioni o il
progetto di decisione;
c) l’autorità pubblica responsabile
dell’adozione della decisione;
d) la procedura prevista, ivi compresi
(nella misura in cui tali informazioni possano essere fornite):
i) la
data di inizio della procedura;
ii) le possibilità di partecipazione
offerte al pubblico;
iii) la data e il luogo delle audizioni pubbliche
eventualmente previste;
iv) l’indicazione dell’autorità pubblica cui è
possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e presso la
quale tali informazioni sono state depositate per consentirne l’esame da
parte del pubblico;
v) l’indicazione dell’autorità pubblica o di
qualsiasi altro organo ufficiale cui possono essere rivolte osservazioni e
quesiti nonché i termini per la loro presentazione;
vi) l’indicazione
delle informazioni ambientali disponibili sull’attività proposta;
e)
l’assoggettamento dell’attività in questione ad una procedura di
valutazione dell’impatto ambientale a livello nazionale o
transfrontaliero.
3. Per le varie fasi della procedura di
partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da
prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai
sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare
effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.
4.
Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in
una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e
tale partecipazione può avere un’influenza effettiva.
(…)».
5 L’art.
9, n. 2, della convenzione di Aarhus sancisce:
«Nel quadro della
propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri
del pubblico interessato
a) che vantino un interesse sufficiente o, in
alternativa,
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei
casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga
tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un
organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale
istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o
procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni
dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo
il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente
convenzione.
Le nozioni di “interesse sufficiente” e di “violazione di
un diritto” sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente
con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla
giustizia nell’ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene
sufficiente, ai sensi della lettera a), l’interesse di qualsiasi
organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate
titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera
b).
Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità
di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa,
né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo
prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia
previsto dal diritto nazionale».
Il diritto dell’Unione
6 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337, si intende
per progetto «la realizzazione di lavori di costruzione o di altri
impianti od opere» e «altri interventi sull’ambiente naturale o sul
paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del
suolo», e per «autorizzazione», la «decisione dell’autorità competente o
delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di
realizzare il progetto stesso».
7 L’art. 1, n. 5, di tale direttiva
così dispone:
«La presente direttiva non si applica ai progetti
adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico,
inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso
l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti
tramite la procedura legislativa».
8 L’art. 2, n. 1, di detta
direttiva dispone come segue:
«Gli Stati membri adottano le
disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione,
per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in
particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione,
sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto.
(...)».
9 L’art. 5, n. 4, della medesima direttiva così
dispone:
«Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le
autorità mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti
di cui dispongono (...)».
10 Ai sensi dell’art. 10 bis di detta
direttiva:
«Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio
ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico
interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente o, in
alternativa
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei
casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro
esiga tale presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso
dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed
imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità
sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle
disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente
direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere
contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
Gli Stati membri
determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un
diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico
interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di
qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del
presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano
titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b)
del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non
escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare
dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito
dell’esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale
presupposto dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove
siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.
Una siffatta
procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.
Per
rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati
membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni
pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e
giurisdizionale».
Il diritto nazionale
11 Gli artt. 6,
7, 9 e 14 del décret (legge regionale) del Parlamento vallone 17 luglio
2008, relativo a talune concessioni per le quali sussistono motivi
imperativi di interesse generale (Moniteur belge del 25 luglio
2008, pag. 38900) dispongono quanto segue:
«Art. 6. Si ratifica la
seguente concessione per la quale sussistono i motivi imperativi di
interesse generale:
– per quanto riguarda gli atti e i lavori di
sistemazione delle infrastrutture e degli edifici d’accoglienza degli
aeroporti regionali, atteso il decreto ministeriale 13 settembre 2006 che
accorda una concessione urbanistica alla Société régionale wallonne des
Transports per il prolungamento della pista dell’aeroporto di Liegi
Bierset.
Art. 7. Si ratifica la seguente concessione per la quale
sussistono i motivi imperativi di interesse generale:
– per quanto
riguarda gli atti e i lavori di sistemazione delle infrastrutture e degli
edifici d’accoglienza degli aeroporti regionali, la concessione
urbanistica 16 settembre 2003 rilasciata dal funzionario delegato della
Direzione generale per la pianificazione del territorio, politiche
abitative e patrimonio di Charleroi alla SA SOWAER per la copertura del
torrente Tintia e la modifica del rilievo del suolo nella parte nord
orientale dell’aeroporto.
(...)
Art. 9. Si ratifica la seguente
concessione per la quale sussistono i motivi imperativi di interesse
generale:
– per quanto riguarda gli atti e i lavori di sistemazione
delle infrastrutture e degli edifici d’accoglienza degli aeroporti
regionali, il decreto ministeriale 27 luglio 2005 relativo alla
concessione ambientale rilasciata alla SA SOWAER per la gestione
dell’aeroporto di Charleroi- Bruxelles sud.
(...)
Art. 14. Si
ratifica la seguente concessione per la quale sussistono i motivi
imperativi di interesse generale:
– per quanto riguarda la rete RER e
le pertinenze, gli accessi e i servizi attinenti, il decreto ministeriale
9 febbraio 2006, relativo alla concessione unica rilasciata alla SNCB per
la costruzione e la gestione del terzo e quarto binario sulla linea
Infrabel n. 124, Bruxelles Charleroi nei comuni di Waterloo, Braine
l’Alleud e Nivelles».
12 In sostanza, emerge dal fascicolo che il
Conseil d’État (Consiglio di Stato belga) è competente a statuire sui
ricorsi di annullamento proposti contro taluni atti amministrativi e i
regolamenti delle autorità amministrative nonché contro gli atti
amministrativi delle assemblee legislative o dei loro organi.
13 Esso
non può invece statuire su ricorsi proposti contro atti di natura
legislativa.
14 Orbene, la ratifica, mediante legge regionale del
Parlamento vallone, delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni di
lavori conferisce a queste ultime un valore legislativo. Il Conseil d’État
diviene, di conseguenza, incompetente a conoscere dei ricorsi di
annullamento proposti contro questi atti ratificati, che non possono più
essere impugnati altro che dinanzi alla Cour constitutionnelle (Corte
costituzionale), dinanzi alla quale possono tuttavia essere sollevati
soltanto determinati motivi.
Cause principali e questioni
pregiudiziali
15 Dinanzi al Conseil d’État sono stati proposti
sei ricorsi con cui taluni abitanti frontisti degli aeroporti di
Liège-Bierset e di Charleroi-Bruxelles Sud nonché della linea ferroviaria
Bruxelles Charleroi hanno contestato una serie di concessioni e
autorizzazioni rilasciate dalle autorità amministrative competenti, per
l’esecuzione di lavori o lo sfruttamento di impianti riguardanti tali
aeroporti e i loro collegamenti.
16 Mentre tali ricorsi erano pendenti
dinanzi al suddetto giudice, il décret del Parlamento vallone 17 luglio
2008, che è un atto legislativo adottato dal Parlamento vallone e sancito
dal governo della Région wallonne, ha «ratificato» tali concessioni e
autorizzazioni, vale a dire le ha convalidate alla luce di «motivi
imperativi d’interesse generale».
17 Tale décret è stato oggetto di
numerosi ricorsi di annullamento dinanzi alla Cour
constitutionnelle.
18 Nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio,
le ricorrenti hanno sostenuto che, poiché un atto di natura legislativa ha
sostituito gli atti amministrativi impugnati e non può essere contestato
altro che dinanzi alla Cour constitutionnelle, l’adozione di detto décret
17 luglio 2008 rende il Conseil d’État incompetente e le priva del loro
interesse all’annullamento di tali atti. Inoltre, il ricorso di
annullamento dinanzi alla Cour constitutionnelle sarebbe contrario
all’art. 9 della convenzione di Aarhus e all’art. 10 bis della direttiva
85/337, in quanto detta Cour eserciterebbe solo un controllo limitato alla
costituzionalità degli atti legislativi e dunque alla violazione dei
diritti fondamentali e non un controllo completo nel merito, quanto al
rispetto di tutte le disposizioni del diritto nazionale ambientale, e
sulle norme procedurali applicabili.
19 È in tale contesto che il
Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Cour constitutionnelle varie questioni pregiudiziali relative alla
costituzionalità del décret del Parlamento vallone 17 luglio 2008 e alla
Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali, che coincidono
parzialmente con quelle sottoposte alla Cour constitutionnelle e sono
identiche in ciascuna delle cause di cui è adito il giudice del
rinvio:
«1) Se l’art. 1, n. 5, della direttiva [85/337] possa essere
interpretato nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione una
normativa – quale il décret 17 luglio 2008 [del Parlamento vallone] – che
si limiti ad affermare che “ricorrono i motivi imperativi di interesse
generale” per il rilascio delle concessioni urbanistiche, delle
concessioni ambientali e delle concessioni uniche relative ad atti ed
opere da essa elencati e che “ratifichi” concessioni per le quali viene
detto che “ricorrono i motivi imperativi di interesse generale”.
2) Se
gli artt. 1, 5, 6, 7, 8 e 10 bis della direttiva [85/337] ostino a un
sistema giuridico in cui il diritto di realizzare un progetto, sottoposto
ad una valutazione dell’impatto ambientale, sia conferito da un atto
legislativo contro il quale non sia esperibile alcun ricorso dinanzi ad un
organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale
istituito dalla legge che consenta di contestare, quanto al merito e alla
procedura seguita, la decisione attributiva del diritto di realizzare il
progetto.
3) Se l’art. 9 della convenzione di Aarhus debba essere
interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la
possibilità di proporre un ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o
ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge per
poter contestare la legittimità di decisioni, atti o omissioni soggetti
alle disposizioni dell’art. 6, per qualsiasi questione di merito o di
procedura inerente a norme sostanziali o procedurali di autorizzazione dei
progetti soggetti ad una valutazione dell’impatto.
4) Se, alla luce
della convenzione di Aarhus, l’art. 10 bis della direttiva [85/337], debba
essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la
possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo
giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito
dalla legge per poter contestare la legittimità delle decisioni, degli
atti o delle omissioni per qualsiasi questione di merito o di procedura
del sistema sostanziale o procedurale di autorizzazione dei progetti
soggetti a valutazione dell’impatto».
20 Con ordinanza del presidente
della Corte 19 maggio 2009, i procedimenti da C 128/09 a C 131/09, C
134/09 e C 135/09 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale
del procedimento nonché della sentenza.
Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla ricevibilità
21 In via
principale, il governo belga deduce l’irricevibilità delle domande di
pronuncia pregiudiziale. Esso afferma che tali domande non illustrano a
sufficienza il quadro di fatto e di diritto dei motivi che hanno portato
il giudice del rinvio a interrogare la Corte e che le questioni sottoposte
sono peraltro di natura ipotetica.
22 A questo proposito, si deve
ricordare che spetta al giudice nazionale cui è stata sottoposta la
controversia, che è il solo ad avere una conoscenza diretta dei fatti da
cui essa ha origine e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda
decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari
circostanze della causa, sia la necessità di un rinvio pregiudiziale ai
fini della pronuncia della propria sentenza sia la rilevanza delle
questioni che propone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni
sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto
dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in
particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C 415/93, Bosman, Racc. pag.
I 4921, punto 59).
23 Ciò nondimeno, emerge dalla costante
giurisprudenza della Corte che l’esigenza di giungere ad
un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice
nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto
in cui s’inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le
ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare,
sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite da C 320/90 a C 322/90,
Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I 393, punto 6).
24 A questo
proposito, le informazioni fornite nei provvedimenti di rinvio servono non
solo a consentire alla Corte di fornire utili soluzioni, ma anche a dare
ai governi degli Stati membri e agli altri interessati la possibilità di
presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di
giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte vigilare affinché tale
possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della
citata disposizione, agli interessati vengono notificati solo i
provvedimenti di rinvio, corredati da una traduzione nella lingua
ufficiale o nelle lingue ufficiali di ciascuno Stato membro (v. sentenza
1° aprile 1982, cause riunite 141/81 143/81, Holdijk e a., Racc. pag.
1299, punto 6).
25 Nella fattispecie, e contrariamente a quanto afferma
il governo belga, il quadro di fatto e di diritto, come presentato nei
provvedimenti di rinvio, fornisce la motivazione che ha portato il giudice
a quo a interrogare la Corte nonché gli elementi che consentono ai governi
degli Stati membri e agli altri interessati di presentare osservazioni a
norma dell’art. 23 dello Statuto della Corte e a quest’ultima di fornire
una risposta utile al giudice del rinvio.
26 Infatti, detto quadro di
fatto e di diritto è sufficiente a chiarire le questioni sottoposte dal
giudice del rinvio, che si riferiscono alla compatibilità con il diritto
all’accesso alla giustizia, garantito sia dalla convenzione di Aarhus sia
dalla direttiva 85/337, di un atto avente valore normativo la cui adozione
implica che il giudice del rinvio non è più legittimato a decidere delle
controversie di cui è già investito.
27 Il contenuto delle osservazioni
sottoposte alla Corte nell’ambito dei presenti procedimenti conferma,
comunque, la sufficienza delle informazioni sul contesto di fatto e di
diritto che hanno consentito alle parti nella causa principale e agli
altri interessati di prendere utilmente posizione sulle questioni
poste.
28 Peraltro, il fatto che l’adozione del décret del Parlamento
vallone 17 luglio 2008 abbia per effetto, ai sensi del diritto interno, di
privare il giudice del rinvio della propria competenza a conoscere degli
atti amministrativi controversi nella causa principale non ha come
conseguenza, contrariamente a quanto sostiene il governo belga, quella di
rendere ipotetiche le questioni sottoposte. Infatti, esse hanno lo scopo
di determinare in via preliminare se detto décret, alla luce delle
disposizioni contenute nella convenzione di Aarhus e nel diritto
dell’Unione, abbia potuto avere l’effetto di privare il Conseil d’État
della sua competenza a decidere delle cause principali.
29 Per quanto
riguarda, infine, l’argomento attinente al fatto che il giudice del rinvio
non spiegherebbe le ragioni per le quali non avrebbe atteso, per adire la
Corte, che la Cour constitutionnelle si pronunciasse su altre questioni
sottopostele nell’ambito delle stesse cause, è sufficiente rammentare che,
come esposto al punto 25 della presente sentenza, i provvedimenti di
rinvio forniscono i motivi che hanno portato a interrogare la Corte.
30 Il governo belga solleva, in subordine, altre eccezioni di
irricevibilità attinenti al fatto che il significato e la portata delle
disposizioni di cui si chiede l’interpretazione sono assolutamente
univoci, che talune questioni non sono pertinenti e, infine, che la Corte
ha già avuto modo di pronunciarsi sulla portata dell’art. 1, n. 5, della
direttiva 85/337.
31 A questo proposito, giova rammentare che un
giudice avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi
giurisdizionali di diritto interno è tenuto, qualora una questione di
diritto dell’Unione sia sollevata dinanzi ad esso, ad adempiere il suo
obbligo di rinvio, salvo che abbia constatato che la questione non è
pertinente, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi
abbia già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte,
ovvero che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con
tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (v., in
particolare, sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., Racc.
pag. 3415, punto 21).
32 Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, i
giudici nazionali mantengono, sempre, la completa libertà di adire la
Corte qualora lo ritengano opportuno (v. in particolare, sentenza Cilfit e
a., cit., punto 15). Il fatto che le disposizioni di cui si chiede
l’interpretazione siano già state interpretate dalla Corte o possano
essere considerate prive di ogni ragionevole dubbio non ha l’effetto di
rendere la Corte incompetente a pronunciarsi (v. in particolare, in tal
senso, sentenza 2 aprile 2009, causa C 260/07, Pedro IV Servicios, Racc.
pag. I 2437, punto 31).
33 Infine, non risulta, alla luce delle
decisioni di rinvio, che le questioni sollevate non siano pertinenti
all’esito delle controversie di cui è investito il giudice del rinvio.
Come è stato osservato al punto 28 della presente sentenza, tali questioni
hanno lo scopo di determinare in via preliminare se il décret del
Parlamento vallone 17 luglio 2008, alla luce delle disposizioni contenute
nella convenzione di Aarhus e del diritto dell’Unione, abbia potuto avere
l’effetto di privare il Conseil d’État della competenza a statuire sulle
cause principali.
34 Le domande di pronuncia pregiudiziale sono
pertanto ricevibili.
Sulla prima questione
35 Con la prima
questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 1, n. 5,
della direttiva 85/337 debba essere interpretato nel senso che un atto,
quale il décret del Parlamento vallone 17 luglio 2008, che «ratifica»,
conferendo loro un valore normativo, concessioni urbanistiche, ambientali
o di lavori precedentemente accordate dall’autorità amministrativa, per le
quali viene sancito che «ricorrono i motivi di interesse generale», sia
escluso dall’ambito d’applicazione di tale direttiva.
36 Consegue da
tale disposizione che, quando gli obiettivi della direttiva 85/337, ivi
compreso quello della disponibilità di informazioni, sono raggiunti
tramite una procedura legislativa, è esclusa l’applicazione della
direttiva al progetto di cui trattasi (v. sentenza 19 settembre 2000,
causa C 287/98, Linster, Racc. pag. I 6917, punto 51).
37 Tale
disposizione sottopone a due requisiti l’esclusione di un progetto
dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337. Il primo requisito
impone che il progetto sia adottato nei dettagli mediante un atto
legislativo specifico; il secondo, che gli obiettivi di tale direttiva,
incluso quello della disponibilità delle informazioni, siano raggiunti
tramite la procedura legislativa (v. sentenza 16 settembre 1999, causa C
435/97, WWF e a., Racc. pag. I 5613, punto 57).
38 Il primo requisito
implica innanzitutto che il progetto sia adottato mediante un atto
legislativo specifico. A questo proposito, occorre rilevare che le nozioni
di «progetto» e di «autorizzazione» sono definite all’art. 1, n. 2, della
direttiva 85/337. Pertanto, un atto legislativo che adotta un progetto,
per entrare nell’ambito d’applicazione dell’art. 1, n. 5, di tale
direttiva, deve essere specifico e presentare le stesse caratteristiche di
una siffatta autorizzazione. In particolare, esso deve conferire al
committente il diritto di realizzare il progetto (v. sentenza WWF e a.,
cit., punto 58).
39 Il progetto deve inoltre essere adottato nei
dettagli, vale a dire in modo sufficientemente preciso e definitivo, sì
che l’atto legislativo che lo adotta comprenda, come un’autorizzazione,
tutti gli elementi del progetto rilevanti ai fini della valutazione
d’impatto ambientale, che il legislatore deve aver preso in considerazione
(v. sentenza WWF e a., cit., punto 59). L’atto legislativo deve quindi
attestare il conseguimento degli obiettivi della direttiva 85/337 riguardo
al progetto in questione (v. sentenza Linster, cit., punto 56).
40 Ne
deriva che un atto legislativo non può essere considerato un atto che
adotta un progetto nei dettagli, ai sensi dell’art. 1, n. 5, della
direttiva 85/337, se non comprende gli elementi necessari per la
valutazione d’impatto ambientale del progetto o se richiede l’adozione di
altri atti per conferire al committente il diritto di realizzare il
progetto (v. citate sentenze WWF e a., punto 62, e Linster, punto
57).
41 Quanto al secondo requisito, si evince dall’art. 2, n. 1, della
direttiva 85/337, che l’obiettivo essenziale della medesima consiste nel
garantire che, prima della concessione di un’autorizzazione, i progetti
per i quali sia previsto un impatto ambientale rilevante, segnatamente per
la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto
di una valutazione del loro impatto ambientale (v. sentenza Linster, cit.,
punto 52).
42 Il sesto ‘considerando’ della direttiva 85/337 precisa,
inoltre, che la valutazione deve essere fatta in base alle opportune
informazioni fornite dal committente e eventualmente completata dalle
autorità e dal pubblico eventualmente interessato al progetto (v. citate
sentenze WWF e a., punto 61, nonché Linster, punto 53).
43 Il
legislatore deve avere poi a sua disposizione, al momento dell’adozione
del progetto, un’informazione sufficiente. Dall’art. 5, n. 3, della
direttiva 85/337 e dall’allegato IV della medesima emerge che le
informazioni che il committente deve fornire contengono almeno una
descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione,
progettazione e dimensione, una descrizione delle misure previste per
evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi,
nonché i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti
che il progetto può avere sull’ambiente (v. sentenza Linster, cit., punto
55).
44 Tenuto conto delle caratteristiche delle procedure di
approvazione di un piano in più fasi, la direttiva 85/337 non osta a che
uno stesso progetto sia approvato tramite due atti di diritto nazionale,
considerati nel loro insieme un’autorizzazione ai sensi del suo art. 1, n.
2 (v., in tal senso, sentenza 4 maggio 2006, causa C 508/03,
Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I 3969, punto 102). Di conseguenza, il
legislatore, al momento di adottare l’atto finale di autorizzazione di un
progetto, può usufruire delle informazioni raccolte nell’ambito di una
previa procedura amministrativa.
45 L’esistenza di una simile procedura
amministrativa non può tuttavia comportare che un progetto possa essere
considerato adottato nei dettagli mediante un atto legislativo specifico,
ai sensi dell’art. 1, n. 5, della direttiva 85/337, se tale atto
legislativo non rispetta i due requisiti rammentati al punto 37 della
presente sentenza. Infatti, un atto legislativo che non faccia altro che
«ratificare» puramente e semplicemente un atto amministrativo
preesistente, limitandosi a constatare l’esistenza di motivi imperativi di
interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel
merito che consenta di rispettare i detti requisiti, non può essere
considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata
disposizione e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto
dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337.
46 In particolare,
un atto legislativo adottato senza che i membri dell’organo legislativo
abbiano avuto a loro disposizione le informazioni menzionate al punto 43
della presente sentenza non può rientrare nell’ambito d’applicazione
dell’art. 1, n. 5, della direttiva 85/337.
47 Spetta al giudice
nazionale determinare se tali requisiti siano stati rispettati. A tal
fine, esso deve tener conto sia del contenuto dell’atto legislativo
adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua
adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti
parlamentari.
48 Occorre dunque rispondere alla prima questione
dichiarando che l’art. 1, n. 5, della direttiva 85/337 deve essere
interpretato nel senso che sono esclusi dall’ambito d’applicazione di tale
direttiva soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto
legislativo specifico, di modo che gli obiettivi della medesima direttiva
siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice
nazionale verificare che detti due requisiti siano stati rispettati
tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di
tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in
particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al
riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare»
puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi
a constatare l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza
il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di
rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo
specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente ad
escludere un progetto dall’ambito di applicazione della direttiva
85/337.
Sulla seconda, terza e quarta questione
49 Con
la seconda, terza e quarta questione, che occorre esaminare insieme, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 9 della convenzione
di Aarhus e 10 bis della direttiva 85/337 debbano essere interpretati nel
senso che essi ostano a che il diritto di realizzare un progetto
rientrante nel loro ambito di applicazione sia conferito mediante un atto
legislativo contro il quale in base alla normativa nazionale non è
esperibile alcun ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro
organo indipendente e imparziale istituito dalla legge che consenta di
contestare tale atto nel merito e sotto il profilo procedurale.
50
Deriva dall’art. 2, n. 2, della convenzione di Aarhus, in combinato
disposto con gli artt. 6 e 9 della stessa, nonché dall’art. 1, n. 5, della
direttiva 85/337 che né tale convenzione né tale direttiva si applicano ai
progetti adottati mediante un atto legislativo rispondente ai requisiti
ricordati al punto 37 della presente sentenza.
51 Per gli altri
progetti, vale a dire quelli che siano adottati o mediante un atto che non
ha natura legislativa o mediante un atto legislativo che non risponda ai
suddetti requisiti, discende dal dettato stesso dell’art. 9, n. 2, della
convenzione di Aarhus e dell’art. 10 bis della direttiva 85/337 che gli
Stati devono prevedere la possibilità di accesso a una procedura di
ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo
indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la
legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni
soggetti, rispettivamente, all’ambito d’applicazione dell’art. 6 della
convenzione di Aarhus o della direttiva 85/337.
52 Gli Stati membri
dispongono, in virtù della loro autonomia procedurale e fatto salvo il
rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, di un margine di
manovra nell’attuazione dell’art. 9, n. 2, della convenzione di Aarhus e
dell’art. 10 bis della direttiva 85/337. Ad essi spetta, in particolare,
determinare quale organo giurisdizionale o organo indipendente e
imparziale istituito dalla legge sia competente a conoscere dei ricorsi
oggetto di tali disposizioni e secondo quali modalità procedurali, purché
siano rispettate le suddette disposizioni.
53 L’art. 9 della
convenzione di Aarhus e l’art. 10 bis della direttiva 85/337 perderebbero
tuttavia qualsiasi effetto utile se la sola circostanza che un progetto
sia adottato mediante un atto legislativo che non risponde ai requisiti
ricordati al punto 37 della presente sentenza avesse come conseguenza di
sottrarlo a qualsiasi ricorso atto a contestarne la legittimità,
sostanziale o procedurale, ai sensi di tali disposizioni.
54 Le
esigenze derivanti dall’art. 9 della convenzione di Aarhus e dall’art. 10
bis della direttiva 85/337 presuppongono, al riguardo, che, quando un
progetto rientrante nell’ambito d’applicazione dell’art. 6 della
convenzione di Aarhus o della direttiva 85/337 è adottato mediante un atto
legislativo, la questione se tale atto legislativo risponda ai requisiti
stabiliti all’art. 1, n. 5, di tale direttiva e ricordati al punto 37
della presente sentenza deve poter essere sottoposta a un controllo, in
base alle norme nazionali procedurali, da parte di un organo
giurisdizionale o di un organo indipendente e imparziale istituito dalla
legge.
55 Nel caso in cui contro un simile atto non sia esperito alcun
ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni
organo giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della sua competenza
esercitare il controllo descritto al punto precedente e trarne le
eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.
56 Nella
fattispecie, ove il giudice del rinvio accerti che il décret del
Parlamento vallone 17 luglio 2008 non risponde ai requisiti stabiliti
all’art. 1, n. 5, della direttiva 85/337 e rammentati al punto 37 della
presente sentenza, e qualora risulti, in base alle norme nazionali
applicabili, che nessun organo giurisdizionale o nessun organo
indipendente e imparziale istituito dalla legge sia competente a
controllare la validità, sostanziale e procedurale, di tale décret,
quest’ultimo deve allora essere considerato incompatibile con le esigenze
derivanti dall’art. 9 della convenzione di Aarhus e dall’art. 10 bis della
direttiva 85/337. Spetta pertanto al giudice del rinvio disapplicarlo.
57 Occorre pertanto rispondere alla seconda, terza e quarta questione
dichiarando che l’art. 9, n. 2, della convenzione di Aarhus e l’art. 10
bis della direttiva 85/337 devono essere interpretati nel senso che:
–
qualora un progetto rientrante nell’ambito d’applicazione di tali
disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del
rispetto, da parte di quest’ultimo, dei requisiti stabiliti all’art. 1, n.
5, di tale direttiva deve poter essere sottoposta, in base alle norme
nazionali procedurali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo
indipendente e imparziale istituito dalla legge;
– nel caso in cui
contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e
della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale
nazionale adito nell’ambito della sua competenza esercitare il controllo
descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze,
disapplicando tale atto legislativo.
Sulle spese
58
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti
per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
1) L’art. 1, n. 5, della direttiva del Consiglio
27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003,
2003/35/CE, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi
dall’ambito di applicazione di tale direttiva soltanto i progetti adottati
nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli
obiettivi della medesima direttiva siano stati raggiunti tramite la
procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare che detti
due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto
dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che
ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e
dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che non
faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto
amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l’esistenza di
motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una
procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti
requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai
sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente ad escludere un
progetto dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337, come
modificata dalla direttiva 2003/35.
2) L’art. 9, n. 2, della
convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico
ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale,
conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con
decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, e l’art. 10 bis
della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono
essere interpretati nel senso che:
– qualora un progetto rientrante
nell’ambito d’applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un
atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest’ultimo, dei
requisiti stabiliti all’art. 1, n. 5, di detta direttiva deve poter essere
sottoposta, in base alle norme nazionali procedurali, ad un organo
giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla
legge;
– nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile
alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe
ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della sua
competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e
trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.
|
|
|
|
 |
|
| |
|