SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
8 settembre
2011
Nei procedimenti riuniti da C 58/10 a C
68/10,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte
alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Conseil d’État (Francia), con
decisioni 6 novembre 2009 e 28 dicembre 2009, pervenute in cancelleria il
3 febbraio 2010, nei procedimenti
Monsanto SAS (cause C
58/10 e C 59/10),
Monsanto Agriculture France SAS (cause C 58/10
e C 59/10),
Monsanto International SARL (cause C 58/10 e C
59/10),
Monsanto Technology LLC (cause C 58/10 e C
59/10),
Monsanto Europe SA (causa C 59/10),
Association
générale des producteurs de maïs (AGPM) (causa C
60/10),
Malaprade SCEA e a. (causa C 61/10),
Pioneer
Génétique SARL (causa C 62/10),
Pioneer Semences SAS (causa
C 62/10),
Union française des semenciers (UFS), già Syndicat des
établissements de semences agréés pour les semences de maïs (Seproma)
(causa C 63/10),
Caussade Semences SA (causa C
64/10),
Limagrain Europe SA, già Limagrain Verneuil Holding SA
(causa C 65/10),
Maïsadour Semences SA (causa C
66/10),
Ragt Semences SA (causa C 67/10),
Euralis Semences
SAS (causa C 68/10),
Euralis Coop (causa C 68/10)
contro
Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,
con l’intervento di:
Association France Nature Environnement (cause C 59/10 e C 60/10),
Confédération paysanne (causa C
60/10),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di
sezione, dal sig. L. Bay Larsen (relatore), dalle sig.re C. Toader, A.
Prechal e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: sig. P.
Mengozzi
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase
scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio
2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Monsanto SAS,
la Monsanto Agriculture Francia SAS, la Monsanto International SARL, la
Monsanto Technology LLC e la Monsanto Europe SA, dagli avv.ti R.
Saint-Esteben, C.-L. Vier, M. Pittie, P. Honoré e C. Vexliard,
avocats;
– per l’Association générale des producteurs de maïs (AGPM) e
a., dagli avv.ti M. Le Prat e L. Verdier, avocats;
– per la Pioneer
Génétique SARL, la Pioneer Semences SAS, l’Union française des semenciers
(UFS), già Syndicat des établissements de semences agréés pour les
semences de maïs (Seproma), la Caussade Semences SA, la Limagrain Europe
SA, la Maïsadour Semences SA, la Ragt Semences SA, la Euralis Semences SAS
e la Euralis Coop, dagli avv.ti A. Monod e B. Colin, avocats;
– per la
Confédération paysanne, dall’avv. H. Bras, avocat;
– per il governo
francese, dai sigg. G. de Bergues e S. Menez, nonché dalla sig.ra R.
Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, dal
sig. I. Chalkias e dalla sig.ra S. Papaïoannou, in qualità di agenti;
–
per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
–
per il governo polacco, dal sig. B. Majczyna e dalla sig.ra J. Sawicka, in
qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra L.
Pignataro-Nolin, dal sig. M. Van Hoof e dal sig. C. Zadra, in qualità di
agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 22 marzo 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono
sull’interpretazione degli artt. 12 e 23 della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che
abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), degli
artt. 20 e 34 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1), nonché degli artt. 53 e 54
del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio
2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L
31, pag. 1).
2 Le domande in parola sono state presentate nel contesto
di undici controversie insorte tra la Monsanto SAS, la Monsanto
Agriculture France SAS, la Monsanto International SARL, la Monsanto
Technology LLC, la Monsanto Europe SA (in prosieguo, rispettivamente: la
«Monsanto», la «Monsanto Agriculture France», la «Monsanto International»,
la «Monsanto Technology» e la «Monsanto Europe»), nonché vari altri
ricorrenti persone fisiche o giuridiche, e il Ministro dell’Agricoltura e
della Pesca, con l’intervento dell’associazione France Nature
Environnement e della Confédération paysanne, in merito alla legittimità
di due misure provvisorie nazionali che hanno, in successione, sospeso la
cessione e l’utilizzo di sementi di mais MON 810, organismi geneticamente
modificati (in prosieguo: gli «OGM»), e in seguito hanno vietato la
coltivazione delle varietà di sementi provenienti dalla linea di mais di
cui trattasi.
Contesto normativo
Il diritto
dell’Unione
La direttiva 2001/18
3 La direttiva 2001/18,
modificata dal regolamento n. 1829/2003 e dal regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1830 (GU L 268,
pag. 24; in prosieguo: la «direttiva 2001/18»), disciplina l’emissione
deliberata nell’ambiente di OGM nonché l’immissione nel mercato degli OGM
come tali o contenuti in prodotti.
4 L’art. 34 della direttiva 2001/18
fissa la data della sua trasposizione entro il 17 ottobre 2002. L’art. 36
abroga, alla data del 17 ottobre 2002, la direttiva del Consiglio 23
aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di
organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15), e dispone che i
riferimenti fatti a quest’ultima si intendono fatti alla direttiva 2001/18
secondo la tabella di correlazione contenuta in allegato.
5
Conformemente ai suoi ‘considerando’ diciottesimo e ventottesimo, la
direttiva 2001/18, al pari, precedentemente, della direttiva 90/220,
instaura:
– procedure e criteri armonizzati per la valutazione, caso
per caso, dei rischi potenziali derivanti dall’emissione deliberata
nell’ambiente di OGM;
– una procedura comunitaria di autorizzazione per
l’immissione sul mercato dei prodotti di cui trattasi, qualora l’uso
previsto di questi ultimi comporti l’emissione deliberata dell’organismo o
degli organismi nell’ambiente.
6 Il cinquantesimo e il cinquantunesimo
‘considerando’ della direttiva 2001/18 recitano:
«(50) Le
autorizzazioni esistenti rilasciate in base alla direttiva [90/220]
dovrebbero essere rinnovate al fine di evitare disparità tra le
autorizzazioni rilasciate in base a detta direttiva e quelle rilasciate in
base alla presente direttiva e di tener pienamente conto delle condizioni
relative alle autorizzazioni previste dalla [direttiva 90/220].
(51)
Tale rinnovo richiede un periodo transitorio durante il quale le
autorizzazioni rilasciate in base alla [direttiva 90/220] permangono
valide».
7 Le modalità del rinnovo, prima del termine del 17 ottobre
2006, delle autorizzazioni accordate precedentemente al 17 ottobre 2002 in
forza della direttiva 90/220 sono disciplinate dall’art. 17 della
direttiva 2001/18. Il n. 2 di questa norma elenca i documenti, gli
elementi informativi nonché l’eventuale proposta che deve includere la
notifica del rinnovo. In applicazione dei nn. 2 e 9 della stessa norma,
l’operatore interessato che presenta questa notifica prima del 17 ottobre
2006 può continuare a immettere in commercio gli OGM alle condizioni
indicate nell’autorizzazione iniziale in attesa di una decisione finale in
esito al rinnovo di quest’ultima.
8 Gli artt. 20, 21 e 24 della
direttiva 2001/18 enunciano specifiche norme dettagliate in materia di
monitoraggio, di etichettatura e di informazione del pubblico.
9 L’art.
23 della stessa direttiva, intitolato «Clausola di salvaguardia», dispone
come segue:
«1. Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o
ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data
dell’autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o
una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o
supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere
che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e
autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un
rischio per la salute umana o l’ambiente, può temporaneamente limitarne o
vietarne l’uso o la vendita sul proprio territorio.
Lo Stato membro
provvede affinché, in caso di grave rischio, siano attuate misure di
emergenza, quali la sospensione o la cessazione dell’immissione in
commercio, e l’informazione del pubblico.
Lo Stato membro informa
immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le azioni
adottate a norma del presente articolo e motiva la propria decisione,
fornendo un nuovo giudizio sulla valutazione di rischi ambientali,
indicando se e come le condizioni poste dall’autorizzazione debbano essere
modificate o l’autorizzazione debba essere revocata e, se necessario, le
nuove o ulteriori informazioni su cui è basata la decisione.
2. Una
decisione in materia è adottata entro 60 giorni [a livello
comunitario]».
10 L’art. 12 della direttiva in parola, intitolato
«Normativa settoriale», enuncia quanto segue:
«1. Gli articoli da 13 a
24 non si applicano agli OGM come tali o contenuti in prodotti,
autorizzati da atti comunitari che prescrivono, da un lato, una
valutazione specifica del rischio ambientale specifico effettuata secondo
i principi stabiliti nell’allegato II e sulla base delle informazioni di
cui all’allegato III, salvi restando gli altri obblighi previsti dai
suddetti atti, nonché, dall’altro, obblighi in materia di gestione del
rischio etichettatura, eventuale monitoraggio, informazione del pubblico e
clausole di salvaguardia almeno equivalenti a quelli previsti dalla
presente direttiva.
(…)
3. Un regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio stabilirà le procedure per garantire che la valutazione del
rischio, gli obblighi in materia di gestione del rischio, etichettatura,
eventuale monitoraggio, informazione del pubblico e clausola di
salvaguardia, siano equivalenti a quelli stabiliti nella presente
direttiva. La futura legislazione settoriale basata sulle disposizioni di
quel regolamento farà riferimento alla presente direttiva.
(…)
(…)».
Il regolamento n. 1829/2003
11 Conformemente al settimo
e all’undicesimo ‘considerando’, il regolamento n. 1829/2003, applicabile
il 18 aprile 2004 in forza del suo art. 49, prevede una procedura
comunitaria di autorizzazione unica, utilizzata, in particolare, per i
mangimi che contengono OGM o sono costituiti o prodotti a partire da
questi ultimi come materiale di base per la produzione degli alimenti in
parola.
12 Il nono ‘considerando’ del regolamento così enuncia:
«Le
nuove procedure di autorizzazione per gli alimenti e i mangimi
geneticamente modificati dovrebbero comprendere i nuovi principi contenuti
nella direttiva [2001/18]. Esse inoltre dovrebbero ricorrere al nuovo
quadro per la valutazione dei rischi in materia di sicurezza degli
alimenti fissato dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare [GU L 31, pag. 1]. In tal modo, gli alimenti e i
mangimi geneticamente modificati dovrebbero essere autorizzati ai fini
dell’immissione sul mercato soltanto dopo una valutazione scientifica del
più alto livello possibile, da effettuarsi sotto la responsabilità
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (“Autorità”), dei rischi
che essi eventualmente presentino per la salute umana e animale o per
l’ambiente. Detta valutazione scientifica dovrebbe essere seguita da una
decisione relativa alla gestione del rischio adottata dalla Comunità,
mediante una procedura di regolamentazione che garantisca una stretta
cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri».
13 Nel
trentatreesimo ‘considerando’ si afferma:
«Se la domanda riguarda
prodotti che contengono OGM o sono costituiti da siffatti organismi, il
richiedente dovrebbe poter scegliere tra la possibilità di presentare
un’autorizzazione per l’emissione deliberata nell’ambiente già ottenuta a
norma della parte C della direttiva [2001/18], salve restando le
condizioni stabilite da tale autorizzazione, oppure di chiedere che la
valutazione dei rischi ambientali sia effettuata contestualmente alla
valutazione della sicurezza ai sensi del presente regolamento. In
quest’ultimo caso, è necessario che la valutazione del rischio ambientale
rispetti i requisiti di cui alla direttiva [2001/18] e che le autorità
nazionali competenti designate a tal fine dagli Stati membri siano
consultate dall’Autorità. È altresì opportuno dare a quest’ultima la
possibilità di chiedere a una delle suddette autorità competenti di
effettuare la valutazione del rischio ambientale. Inoltre, conformemente
all’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva [2001/18], l’Autorità prima
di concludere la valutazione del rischio ambientale dovrebbe consultare le
autorità nazionali competenti designate a norma della suddetta direttiva
in tutti i casi riguardanti gli OGM e gli alimenti e/o i mangimi che
contengono un OGM o sono costituiti da un siffatto organismo».
14 Nel
trentaquattresimo ‘considerando’ si sottolinea quanto segue:
«Nel caso
di [OGM] da impiegare come sementi o altri materiali di moltiplicazione
vegetale che rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento,
[l’Autorità europea per la sicurezza alimentare] dovrebbe essere tenuta ad
affidare ad un’autorità nazionale competente il compito di valutare i
rischi ambientali. Tuttavia le autorizzazioni concesse a norma del
presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicate[, in particolare
le disposizioni della direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/53/CE,
relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole
(GU L 193, pag. 1), come modificata dal regolamento n. 1829/2003, che
contiene] segnatamente le norme e i criteri per l’ammissione delle varietà
e l’accettazione ufficiale nel [catalogo comune delle varietà delle specie
di piante agricole] (…)».
15 L’art. 2, punto 9, del regolamento n.
1829/2003 così dispone:
«Ai fini del presente regolamento:
(…)
9)
“[OGM] destinato all’alimentazione degli animali” significa un OGM che può
essere utilizzato come mangime o come materiale di base per la produzione
di mangimi».
16 L’art. 15, n. 1, dello stesso regolamento determina nei
seguenti termini l’ambito di applicazione della sezione I, intitolata
«Autorizzazione e vigilanza», del capo III dedicato ai mangimi
geneticamente modificati:
«La presente sezione si applica:
a) agli
OGM destinati all’alimentazione degli animali;
b) ai mangimi che
contengono o sono costituiti da OGM;
c) ai mangimi prodotti a partire
da OGM».
17 Gli artt. 17 19 del regolamento n. 1829/2003 disciplinano i
presupposti per la concessione delle autorizzazioni iniziali dei mangimi
geneticamente modificati.
18 Più precisamente l’art. 17, n. 5, così
dispone:
«5. In caso di OGM o di mangimi contenenti o costituiti da OGM
la domanda è inoltre corredata:
a) dell’incartamento tecnico completo
contenente le informazioni richieste negli allegati III e IV della
direttiva [2001/18] e le informazioni e conclusioni sulla valutazione del
rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della
direttiva [2001/18] o, se l’immissione in commercio dell’OGM è stata
autorizzata a norma della parte C della direttiva [2001/18] [costituita
dagli artt. 12 24 di quest’ultima], una copia della decisione di
autorizzazione;
b) un piano di monitoraggio degli effetti ambientali
conformemente all’allegato VII della direttiva [2001/18], comprendente una
proposta relativa al periodo del piano di monitoraggio; tale periodo può
essere diverso dal periodo proposto per l’autorizzazione.
In tal caso,
gli articoli da 13 a 24 della direttiva [2001/18] non si applicano».
19
L’art. 20, intitolato «Status dei prodotti esistenti», prevede quanto
segue:
«1. (...) i prodotti che rientrano nel campo d’applicazione
della presente sezione e che sono stati legalmente immessi sul mercato
comunitario prima della data di applicazione del presente regolamento,
possono rimanere sul mercato e continuare ad essere utilizzati e lavorati
purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) per quanto concerne
i prodotti autorizzati in virtù delle direttive [90/220 o 2001/18] (...),
gli operatori responsabili della loro immissione in commercio notificano
alla Commissione la data in cui essi sono stati per la prima volta immessi
sul mercato comunitario, entro sei mesi dalla data di applicazione del
presente regolamento;
(…)
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è
corredata degli elementi menzionati all’articolo 17, paragrafi 3 e 5
(…).
(…)
4. Entro nove anni dalla data in cui i prodotti indicati al
paragrafo 1, lettera a), sono stati immessi per la prima volta sul
mercato, e comunque non prima di tre anni a decorrere dalla data di
applicazione del presente regolamento, gli operatori responsabili della
loro immissione in commercio presentano una domanda conformemente
all’articolo 23, che si applica per analogia.
(…)
5. I prodotti di
cui al paragrafo 1 e i mangimi che li contengono o sono da essi derivati
sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in particolare
degli articoli 21, 22 e 34, che si applicano per analogia.
(…)».
20
Gli artt. 21, 22, n. 1, 24, 25, 26 nonché 29 enunciano specifiche norme
dettagliate in materia di vigilanza, etichettatura e informazione al
pubblico.
21 L’art. 34, intitolato «Misure d’emergenza»,
dispone:
«Quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente
regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave
rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente
(...), sono adottate misure conformemente alle procedure previste agli
articoli 53 e 54 del regolamento [n. 178/2002]».
Il regolamento n.
178/2002
22 L’art. 53 del regolamento n. 178/2002, intitolato «Misure
urgenti per alimenti e mangimi di origine comunitaria o importati da un
paese terzo», è così formulato:
«1. Quando sia manifesto che (..)
mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono
comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli
animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato
mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri
interessati, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta
di uno Stato membro (…), adotta immediatamente, in funzione della gravità
della situazione, una o alcune delle seguenti misure:
[sospensione
dell’immissione sul mercato, sospensione delle importazioni in provenienza
da paesi terzi, sospensione dell’utilizzazione dei mangimi in questione,
determinazione di condizioni particolari per tali mangimi o qualsiasi
altra misura provvisoria adeguata].
2. Tuttavia, in casi urgenti, la
Commissione può adottare in via provvisoria le misure di cui al paragrafo
1, previa consultazione dello Stato membro o degli Stati membri
interessati e dopo averne informato gli altri Stati membri.
Nel tempo
più breve possibile e al più tardi entro dieci giorni lavorativi, le
misure adottate sono confermate, modificate, revocate o prorogate secondo
la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2. Le motivazioni della
decisione della Commissione sono pubblicate quanto prima».
23 L’art. 54
del medesimo regolamento, intitolato «Altre misure urgenti»,
recita:
«1. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la
Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti e qualora la
Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni dell’articolo
53, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie. Esso ne
informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
2.
Entro dieci giorni lavorativi, la Commissione sottopone la questione al
[Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali]
ai fini della proroga, modificazione od abrogazione delle misure cautelari
provvisorie nazionali.
3. Lo Stato membro può lasciare in vigore le
proprie misure cautelari provvisorie fino all’adozione delle misure
comunitarie».
Il diritto nazionale
24 L’art. L. 535-2
del codice dell’ambiente francese, in vigore fino al 27 giugno 2008,
dispone come segue:
«I. – Ogniqualvolta lo giustifichi una nuova
valutazione dei rischi per la salute o l’ambiente causati dalla presenza
di [OGM], l’autorità amministrativa può, a spese del titolare
dell’autorizzazione o dei detentori degli [OGM]:
1° sospendere
l’autorizzazione in attesa di ulteriori informazioni e, se del caso,
ordinare il ritiro dei prodotti dal mercato o vietarne l’uso;
2°
imporre modifiche alle condizioni di emissione deliberata;
3° revocare
l’autorizzazione;
4° ordinare la distruzione degli [OGM] e, qualora il
titolare dell’autorizzazione o il detentore non ottemperi, procedere alla
loro distruzione ex officio.
II. – Salvi i casi di emergenza, tali
misure possono essere attuate solo se il titolare ha avuto la possibilità
di presentare le proprie osservazioni».
Cause principali e
questioni pregiudiziali
25 Con decisione della Commissione 22
aprile 1998, 98/294/CE, concernente l’immissione in commercio di granturco
geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della
direttiva 90/220 (GU L 131, pag. 32), la Commissione, sul fondamento della
stessa direttiva 90/220, ha autorizzato l’immissione in commercio del mais
MON 810, su richiesta della Monsanto Europe.
26 In esecuzione dell’art.
1 della decisione in parola e conformemente all’art. 13 della direttiva
90/220, il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca, con decreto
ministeriale 3 agosto 1998 recante consenso scritto, a norma dell’art. 13,
n. 4, della direttiva 90/220, alle decisioni 22 aprile 1998, 98/293/CE e
98/294/CE, concernenti l’immissione in commercio di varietà di granturco
geneticamente modificate (Zea mays L. T25 e MON 810) (arrêté du 3 août
1998 portant consentement écrit, au titre de l’article 13, paragraphe 4,
de la directive [90/220], des décisions 98/293/CE et 98/294/CE du 22 avril
1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifiés
(Zea mays L. T25 et MON 810); JORF del 5 agosto 1998, pag. 11985],
ha dato il suo consenso scritto a tale immissione sul mercato.
27 L’11
luglio 2004, la Monsanto Europe ha notificato alla Commissione il mais MON
810, in particolare in applicazione dell’art. 20, n. 1, lett. a), del
regolamento n. 1829/2003, quale «prodotto esistente».
28 Essa non ha
effettuato una notifica all’autorità nazionale competente, prima del 17
ottobre 2006, in forza dell’art. 17, n. 2, della direttiva 2001/18.
29
Il 4 maggio 2007, la stessa ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione
all’immissione sul mercato del mais MON 810 sulla base dell’art. 20, n. 4,
del regolamento n. 1829/2003.
30 Con decreto ministeriale 5 dicembre
2007, che ha sospeso la cessione e l’utilizzo di sementi di mais MON 810
(arrêté du 5 décembre 2007 suspendant la cession et l’utilisation des
semences de maïs MON 810; JORF del 6 dicembre 2007, pag. 19748), il
Ministro dell’Agricoltura e della Pesca, riferendosi senza ulteriori
precisazioni al codice rurale e al codice dell’ambiente, ha sospeso sul
territorio nazionale la cessione all’utente finale e l’utilizzo di sementi
di mais MON 810 fino alla pubblicazione di una legge relativa agli OGM ed
entro il 9 febbraio 2008.
31 Il 6 febbraio 2008, la Monsanto, la
Monsanto Agriculture France, la Monsanto International e la Monsanto
Technology hanno presentato dinanzi al Conseil d’État un ricorso di
annullamento di questo decreto.
32 Con decreto ministeriale 7 febbraio
2008, che ha sospeso la coltivazione delle varietà di sementi di mais
geneticamente modificato (Zea mays L. linea MON 810) [arrêté du 7 février
2008 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs
génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810); JORF del 9
febbraio 2008, pag. 2462], il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca,
invocando l’art. 23 della direttiva 2001/18, il regolamento n. 1829/2003
nonché l’art. L. 535-2 del codice dell’ambiente, ha vietato sul territorio
nazionale «[l]a coltivazione, ai fini dell’immissione sul mercato, delle
varietà di sementi di mais derivanti dalla varietà di mais geneticamente
modificato MON 810» fino a che non si fosse statuito sulla domanda di
rinnovo dell’autorizzazione di immissione sul mercato dell’organismo di
cui trattasi.
33 Con decreto ministeriale 13 febbraio 2008, che ha
modificato il decreto ministeriale 7 febbraio 2008, volto a sospendere la
coltivazione delle varietà di sementi di mais geneticamente modificato
(Zea mays L. linea MON 810) [arrêté du 13 février 2008 modifiant l’arrêté
du 7 février 2008 suspendant la mise en culture des variétés de semences
de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810); JORF
del 19 febbraio 2008, pag. 3004], il Ministro dell’Agricoltura e della
Pesca ha soppresso i termini «ai fini dell’immissione sul mercato» di cui
al decreto 7 febbraio 2008.
34 Il 12 febbraio 2008, le autorità
francesi, notificando quest’ultimo decreto alla Commissione, hanno
qualificato quest’ultimo come «misura di emergenza» ai sensi dell’art. 34
del regolamento n. 1829/2003. In questa comunicazione, esse hanno
sottolineato la necessità di adottare misure di emergenza dirette a
sospendere la coltivazione del mais MON 810 in applicazione del combinato
disposto dell’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 nonché degli artt. 53 e
54 del regolamento n. 178/2002.
35 Il 20 febbraio 2008, notificando
alla Commissione il decreto ministeriale 13 febbraio 2008, le autorità
francesi hanno indicato che quest’ultimo decreto era stato adottato in
applicazione dell’art. 23 della direttiva 2001/18.
36 Il 20, il 21 e il
25 febbraio 2008, la Monsanto, la Monsanto Agriculture France, la Monsanto
International, la Monsanto Technology, la Monsanto Europe nonché vari
altri ricorrenti hanno presentato dinanzi al Conseil d’État ricorsi di
annullamento del decreto ministeriale 7 febbraio 2008, modificato dal
decreto 13 febbraio 2008.
37 Come osservato dal giudice del rinvio, le
parti ricorrenti rilevano che al mais MON 810, che costituisce una linea
di mais geneticamente modificato per l’alimentazione degli animali, sono
ormai applicabili soltanto le disposizioni del regolamento n. 1829/2003,
cosicché il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca avrebbe inficiato in
termini di incompetenza i decreti impugnati adottando una misura di
emergenza rientrante nella competenza della Commissione e, quantomeno, in
termini di errore di diritto fondandosi sull’art. 23 della direttiva
2001/18 e sull’art. L. 535-2 del codice dell’ambiente che ne garantisce la
trasposizione nell’ordinamento nazionale.
38 Ciò premesso, il Conseil
d’État ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte, in
ciascuna delle cause principali, le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se, quando un [OGM] che costituisce un alimento per
animali è stato immesso in commercio prima della pubblicazione del
regolamento [n. 1829/2003] e la relativa autorizzazione è mantenuta in
vigore in applicazione delle disposizioni dell’art. 20 di detto
regolamento, il prodotto in questione debba essere considerato, in attesa
della decisione in merito alla domanda di nuova autorizzazione che deve
essere presentata in applicazione di detto regolamento, tra i prodotti
menzionati dalle disposizioni dell’art. 12 della direttiva [2001/18] (…) e
se, in tal caso, detto [OGM] sia soggetto, per quanto riguarda le misure
urgenti che possono essere adottate successivamente alla concessione
dell’autorizzazione di immissione in commercio, unicamente all’art. 34 del
regolamento [n. 1829/2003] o se, al contrario, siffatte misure possano
essere adottate da uno Stato membro sulla base dell’art. 23 della
direttiva [2001/18] e delle disposizioni nazionali che ne garantiscono la
trasposizione.
2) Nell’ipotesi in cui le misure urgenti possano
intervenire soltanto nel quadro delle disposizioni dell’art. 34 del
regolamento [n. 1829/2003], se, e a quali condizioni, le autorità di uno
Stato membro possano adottare [misure come quelle di cui al decreto 5
dicembre 2007 (primo ricorso di annullamento) e al decreto 7 febbraio 2008
(dieci altri ricorsi), modificato dal decreto 13 febbraio 2008], a titolo
di gestione del rischio cui fa riferimento l’art. 53 del regolamento [n.
178/2002], oppure a titolo di misure cautelari provvisorie che uno Stato
membro può adottare sulla base dell’art. 54 del medesimo
regolamento.
3) Nell’ipotesi in cui le autorità di uno Stato membro
possano intervenire sulla base dell’art. 23 della direttiva 2001/18/CE o
dell’art. 34 del regolamento [n. 1829/2003], o di entrambe queste basi
giuridiche, tenendo conto in particolare del principio di precauzione, il
ricorso solleva la questione del livello di rigore imposto rispettivamente
dalle disposizioni dell’art. 23 della direttiva che subordinano
l’attuazione di misure di emergenza quali il divieto temporaneo dell’uso
del prodotto alla condizione che lo Stato membro abbia “fondati motivi di
ritenere che un OGM (…) rappresenti un rischio per (…) l’ambiente” e da
quelle dell’art. 34 del regolamento che subordinano l’intervento di una
siffatta misura alla condizione che sia “manifesto che [il] prodott[o] (…)
poss[a] comportare un grave rischio per (…) l’ambiente” in materia di
identificazione del rischio, di valutazione della sua probabilità e di
esame della natura dei suoi effetti».
Sulle questioni
pregiudiziali
Osservazioni preliminari
39 Si deve
ricordare che sementi provenienti da linee di mais come quelle di cui alla
causa principale rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva
2002/53, in forza del combinato disposto dell’art. 1, n. 1, di
quest’ultima e dell’art. 2, n. 1, parte A, della direttiva del Consiglio
14 giugno 1966, 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle
sementi di cereali (GU 1966, n. 125, pag. 2309), modificata da ultimo
dalla direttiva della Commissione 26 giugno 2009, 2009/74/CE (GU L 166,
pag. 40).
40 In forza dell’art. 16, n. 1, della direttiva 2002/53, gli
Stati membri vigilano affinché, con effetto a partire dalla data di
pubblicazione nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante
agricole, prevista all’art. 17 della stessa direttiva, le sementi delle
varietà ammesse in applicazione delle disposizioni della presente
direttiva o in base a principi corrispondenti a quelli stabiliti dalla
presente direttiva non siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per
quanto concerne la varietà, salvo le eccezioni di cui agli artt. 16, n. 2,
o 18 della direttiva 2002/53 (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 2009,
causa C 165/08, Commissione/Polonia, Racc. pag. I 6843, punto 62).
41
Si deve osservare che lo Stato membro interessato di cui alla causa
principale non si è avvalso degli artt. 16, n. 2, o 18 della direttiva
2002/53 al fine di essere autorizzato a vietare le sementi di mais MON 810
alle condizioni enunciate da tali disposizioni.
42 In tale contesto, le
soluzioni fornite alle presenti questioni pregiudiziali non pregiudicano
la direttiva 2002/53.
Sulla prima questione
43 La prima
questione si riferisce alle condizioni in cui una misura di sospensione o
di divieto provvisorio può essere adottata da uno Stato membro nei
riguardi di un «prodotto esistente» ai sensi dell’art. 20 del regolamento
n. 1829/2003, che sia stato autorizzato in forza della direttiva 90/220,
direttiva abrogata e sostituita dalla direttiva 2001/18.
44 Essa pone
il problema del fondamento giuridico di una siffatta misura.
45 Il
governo austriaco sostiene che la Monsanto ha notificato il mais MON 810
quale prodotto esistente a fini di un utilizzo in mangimi e alimenti, ma
non ai fini di un utilizzo in quanto semente. Dubita, di conseguenza, che
il prodotto di cui trattasi possa ancora essere considerato come immesso
legalmente sul mercato in quanto semente a partire dalla scadenza del
termine di notifica dei prodotti esistenti.
46 Pertanto, occorre
esaminare la questione se l’utilizzo in quanto sementi di OGM notificati
sul fondamento dell’art. 20 del regolamento n. 1829/2003 sia disciplinato
da tale disposizione.
47 Il regolamento n. 1829/2003 costituisce
un’attuazione dell’art. 12, n. 3, della direttiva 2001/18.
48 È
pacifico che la Monsanto non ha notificato il mais MON 810 in forza
dell’art. 17, n. 2, della direttiva 2001/18 prima del termine del 17
ottobre 2006 stabilito da tale articolo.
49 È altresì indiscusso che la
Monsanto ha notificato il mais di cui trattasi sul fondamento dell’art.
20, n. 1, del regolamento n. 1829/2003, in quanto «prodotto esistente»
rientrante nella sezione 1 del capo III di tale regolamento.
50 Dalla
formulazione del trentaquattresimo ‘considerando’ nonché, relativamente ai
mangimi, degli artt. 16, n. 7, e 18, n. 3, lett. c), dello stesso
regolamento emerge che l’utilizzo di OGM in quanto sementi è disciplinato
dall’autorizzazione concessa per i suddetti OGM in applicazione del
regolamento in parola, fatta salva la direttiva 2002/53.
51 Per quanto
riguarda i prodotti esistenti, si pone pertanto la questione se l’art. 20
del regolamento n. 1829/2003, nella parte in cui prevede, alle condizioni
che enuncia, che «i prodotti che rientrano nel campo d’applicazione della
[sezione 1] possono rimanere sul mercato e continuare ad essere utilizzati
e lavorati», disciplini anche l’utilizzo in quanto sementi di OGM
notificati quali prodotti esistenti sul fondamento dello stesso art.
20.
52 A questo riguardo si deve rammentare che i prodotti notificati
sul fondamento dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 1829/2003 devono
rientrare nell’ambito di applicazione della sezione 1 del capo III del
regolamento in parola e che dall’art. 15, n. 1, di quest’ultimo emerge che
tale sezione si applica, in particolare, agli «OGM destinati
all’alimentazione degli animali».
53 Orbene, ai sensi dell’art. 2,
punto 9, dello stesso regolamento, con questa espressione si intende, in
particolare, un «OGM che può essere utilizzato come (...) materiale di
base per la produzione di mangimi», definizione che può applicarsi a
sementi.
54 Di conseguenza, le sementi di OGM rientrano nella sezione 1
del capo III del regolamento n. 1829/2003. Alle stesse è quindi
applicabile, in particolare, l’art. 20, n. 1, di quest’ultimo.
55 Nei
limiti in cui quest’ultima disposizione autorizza l’effettuazione
dell’utilizzo dei prodotti che essa disciplina, tale norma è applicabile
all’utilizzo in quanto sementi di prodotti che sono stati
notificati.
56 A tale riguardo spetta al giudice nazionale verificare
che prodotti quali il mais MON 810, che siano stati autorizzati in
particolare in quanto sementi ai fini della coltivazione in applicazione
della direttiva 90/220, siano stati effettivamente notificati sulla base
dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 1829/2003.
57 Ai sensi di tali
previe considerazioni, la Corte constata che il regolamento n. 1829/2003
contiene gli elementi interpretativi sufficienti per risolvere la prima
questione, senza che sia necessaria una specifica interpretazione
dell’art. 12 della direttiva 2001/18.
58 In tale contesto si deve
considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede
in sostanza se, in circostanze come quelle di cui alle controversie
principali, OGM come il mais MON 810, che siano stati autorizzati, in
particolare, in quanto sementi a fini di coltivazione in applicazione
della direttiva 90/220 e che, alle condizioni enunciate all’art. 20 del
regolamento n. 1829/2003, siano stati notificati quali prodotti esistenti,
e, successivamente abbiano formato oggetto di una domanda di rinnovo di
autorizzazione in corso di esame, possano costituire l’oggetto, da parte
di uno Stato membro, di misure di sospensione o di divieto provvisorio
dell’utilizzo o dell’immissione in commercio in applicazione dell’art. 23
della direttiva 2001/18, o se siffatte misure possano essere adottate
conformemente all’art. 34 del regolamento n. 1829/2003.
59 A tale
riguardo si deve ricordare che l’art. 20, n. 5, del regolamento n.
1829/2003 dispone che «[i] prodotti di cui al paragrafo 1 (...) sono
soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli
articoli 21, 22 e 34, che si applicano per analogia».
60 Questa
formulazione sancisce pertanto esplicitamente l’applicabilità dell’art. 34
del regolamento n. 1829/2003.
61 Vi si prevede, inoltre,
l’applicabilità a un prodotto esistente delle altre disposizioni di
quest’ultimo o, in particolare, del suo art. 17, n. 5, che impone, al
primo comma, lett. a) e b), che siano forniti vari elementi di
informazione relativi ai prodotti di cui trattasi e aggiunge, al secondo
comma, che, «[i]n tal caso, gli articoli da 13 a 24 della direttiva
[2001/18] non si applicano».
62 Pertanto, dal combinato disposto degli
artt. 20, n. 5, e 17, n. 5, del regolamento n. 1829/2003 risulta che,
qualora gli elementi previsti dall’art. 17, n. 5, primo comma, siano
forniti a sostegno della notifica di un prodotto esistente, l’art. 23
della direttiva 2001/18 non si applica.
63 Si deve quindi risolvere la
prima questione nel senso che, in circostanze analoghe a quelle di cui
alle controversie principali, OGM come il mais MON 810, che siano stati
autorizzati, in particolare, in quanto sementi a fini di coltivazione in
applicazione della direttiva 90/220, che, alle condizioni enunciate
all’art. 20 del regolamento n. 1829/2003, siano stati notificati quali
prodotti esistenti e che, successivamente, abbiano formato oggetto di una
domanda di rinnovo di autorizzazione in corso di esame non possono
costituire l’oggetto, da parte di uno Stato membro, di misure di
sospensione o di divieto provvisorio dell’utilizzo o dell’immissione in
commercio in applicazione dell’art. 23 della direttiva 2001/18, laddove
siffatte misure, per contro, possono essere adottate conformemente
all’art. 34 del regolamento n. 1829/2003.
Sulla seconda
questione
64 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 autorizzi
uno Stato membro ad adottare misure di emergenza in circostanze come
quelle di cui alla causa principale.
65 I decreti ministeriali 5
dicembre 2007, 7 febbraio 2008 nonché 13 febbraio 2008, che ne ha
modificato i termini, sono stati pubblicati nel Journal officiel de la
République française, rispettivamente, il 6 dicembre 2007, il 9
febbraio 2008 e il 19 febbraio 2008. Secondo le indicazioni del governo
francese, che spetta al giudice nazionale verificare, questi decreti
sarebbero stati notificati alla Commissione, rispettivamente, il 9, il 12
e il 20 febbraio 2008.
66 A tale riguardo si deve constatare che, come
risulta dal tenore letterale dell’art. 34 del regolamento n. 1829/2003,
tale norma, da un lato, enuncia le condizioni sostanziali in forza delle
quali un prodotto autorizzato da tale regolamento o conformemente a
quest’ultimo può essere l’oggetto di misure di emergenza e, dall’altro,
rinvia, per quanto riguarda le condizioni di adozione di tali misure, alle
«procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento [n.
178/2002]».
67 Pertanto, l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 non
subordina l’adozione di misure di emergenza alle condizioni sostanziali
previste all’art. 53 del regolamento n. 178/2002.
68 Peraltro, si deve
osservare che l’art. 53 del regolamento n. 178/2002 riguarda le misure di
emergenza che possono essere adottate dalla Commissione, laddove
all’adozione di siffatte misure da parte degli Stati membri è applicabile
l’art. 54 del detto regolamento.
69 Di conseguenza, uno Stato membro
che intenda adottare misure di emergenza in forza dell’art. 34 del
regolamento n. 1829/2003 deve rispettare, oltre alle condizioni
sostanziali indicate in quest’ultima norma, anche le condizioni
procedurali previste all’art. 54 del regolamento n. 178/2002.
70 Tali
condizioni sono precisate al n. 1 del citato art. 54, che impone agli
Stati membri, da una parte, di informare «ufficialmente» la Commissione
circa la necessità di adottare misure urgenti e, dall’altra parte, qualora
la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni dell’art.
53, di informare «immediatamente» gli altri Stati membri e la Commissione
in merito alle misure cautelari adottate.
71 Esse devono essere
interpretate tenendo in considerazione la formulazione di tale
disposizione, ma altresì le finalità del regolamento n. 1829/2003 nonché
il principio di precauzione, allo scopo di garantire un elevato livello di
tutela della vita e della salute umana, assicurando al contempo la libera
circolazione di alimenti e di mangimi sicuri e sani, che costituisce un
aspetto essenziale del mercato interno (v., per analogia, sentenze 21
marzo 2000, causa C 6/99, Greenpeace France e a., Racc. pag. I 1651, punto
44, e 9 settembre 2003, causa C 236/01, Monsanto Agricoltura Italia e a.,
Racc. pag. I 8105, punto 110).
72 Si deve al riguardo constatare che,
se è vero che l’art. 54, n. 1, del regolamento n. 178/2002 non introduce
l’obbligo di informare la Commissione entro un determinato termine,
risulta tuttavia sia dalla precisazione secondo cui lo Stato membro
interessato informa «immediatamente» la Commissione e gli altri Stati
membri in merito alle misure urgenti adottate sia dalla circostanza che la
Commissione deve successivamente, entro un termine di dieci giorni
lavorativi, avviare il procedimento previsto all’art. 58, n. 2, del
regolamento in parola che lo Stato membro interessato deve informare la
Commissione il più rapidamente possibile sia della necessità di adottare
misure urgenti sia, all’occorrenza, del contenuto delle misure
adottate.
73 Pertanto, alla luce del carattere di urgenza
dell’intervento dello Stato membro interessato e dello scopo di tutela
della sanità pubblica perseguito dal regolamento n. 1829/2003, l’art. 54,
n. 1, del regolamento n. 178/2002 deve essere interpretato nel senso che è
diretto a imporre, come d’altronde a norma dell’art. 23 della direttiva
2001/18, che l’informazione della Commissione in esso prevista intervenga,
in caso di urgenza, non oltre il momento dell’adozione delle misure
urgenti da parte dello Stato membro interessato.
74 Si deve pertanto
risolvere la seconda questione nel senso che l’art. 34 del regolamento n.
1829/2003 autorizza uno Stato membro ad adottare misure di emergenza
soltanto alle condizioni procedurali enunciate all’art. 54 del regolamento
n. 178/2002, di cui spetta al giudice nazionale verificare
l’osservanza.
Sulla terza questione
75 Con la sua terza
questione, il giudice di rinvio chiede in sostanza quale livello di rigore
imponga agli Stati membri l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 in vista
dell’adozione di misure di emergenza, laddove subordina queste ultime
all’esistenza di una situazione che possa comportare, «[in modo]
manifesto», un «grave rischio» per la salute umana, per la salute degli
animali o per l’ambiente.
76 A tale riguardo occorre considerare che le
espressioni «[in modo] manifesto» e «grave rischio» devono essere intese
come atte a riferirsi a un serio rischio che ponga a repentaglio in modo
manifesto la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente. Questo
rischio deve essere constatato sulla base di nuovi elementi fondati su
dati scientifici attendibili.
77 Infatti, misure di tutela adottate in
forza dell’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 non possono essere
validamente motivate con un approccio puramente ipotetico del rischio,
fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente. Al
contrario, siffatte misure di tutela, nonostante il loro carattere
provvisorio e ancorché esse rivestano un carattere preventivo, possono
essere adottate solamente se fondate su una valutazione dei rischi quanto
più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso
di specie, che dimostrino che tali misure sono necessarie (v., in tal
senso, sentenza Monsanto Agricoltura Italia e a., cit., punti 106 e
107).
78 Si deve sottolineare che, alla luce dell’economia del sistema
previsto dal regolamento n. 1829/2003 e del suo obiettivo di evitare
artificiali disparità nell’assunzione di un grave rischio, la valutazione
e la gestione di un rischio grave e manifesto compete esclusivamente alla
Commissione e al Consiglio, sotto il controllo del giudice
dell’Unione.
79 Ne risulta che, nella fase dell’adozione e
dell’attuazione da parte degli Stati membri delle misure di emergenza di
cui all’art. 34 di detto regolamento, fintantoché non sia stata adottata
alcuna decisione al riguardo a livello dell’Unione, i giudici nazionali
aditi al fine di verificare la legittimità delle misure nazionali di cui
trattasi sono competenti a valutare la legittimità di queste misure alla
luce delle condizioni sostanziali previste all’art. 34 del regolamento n.
1829/2003 e di quelle procedurali di cui all’art. 54 del regolamento n.
178/2002, e l’uniformità del diritto dell’Unione può essere garantita
dalla Corte nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale, in
quanto un giudice nazionale, quando nutre dubbi in merito
all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, può o
deve, conformemente all’art. 267, secondo e terzo comma, TFUE, deferire
una questione pregiudiziale alla Corte (v., per analogia, sentenza 20
novembre 2008, causa C 375/07, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods
Trading, Racc. pag. I 8691, punti 63 e 67).
80 Per contro, quando, in
una fattispecie, la Commissione ha adito il Comitato permanente per la
catena alimentare e la salute degli animali ed è stata adottata una
decisione a livello dell’Unione, le valutazioni di fatto e di diritto e
relative alla fattispecie medesima, contenute in una tale decisione,
vincolano tutti gli organi dello Stato destinatario di quest’ultima,
conformemente all’art. 288 TFUE, ivi compresi i suoi giudici chiamati ad
esaminare la legittimità delle misure adottate a livello nazionale (v.,
per analogia, sentenza Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading,
cit., punto 64).
81 Si deve quindi risolvere la terza questione nel
senso che, ai fini dell’adozione di misure di emergenza, l’art. 34 del
regolamento n. 1829/2003 impone agli Stati membri di dimostrare, oltre
all’urgenza, l’esistenza di una situazione in grado di comportare un
rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la
salute degli animali o l’ambiente.
Sulle spese
82
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti
per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione)
dichiara:
1) In circostanze come quelle di cui alle
controversie principali, organismi geneticamente modificati come il mais
MON 810, che siano stati autorizzati, in particolare, in quanto sementi a
fini di coltivazione in applicazione della direttiva del Consiglio 23
aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di
organismi geneticamente modificati, e che, alle condizioni enunciate
all’art. 20 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22
settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente
modificati, siano stati notificati quali prodotti esistenti e,
successivamente, abbiano formato oggetto di una domanda di rinnovo di
autorizzazione in corso di esame non possono costituire l’oggetto, da
parte di uno Stato membro, di misure di sospensione o di divieto
provvisorio dell’utilizzo o dell’immissione in commercio in applicazione
dell’art. 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12
marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220,
laddove siffatte misure, per contro, possono essere adottate conformemente
all’art. 34 del regolamento n. 1829/2003.
2) L’art. 34 del regolamento
n. 1829/2003 autorizza uno Stato membro ad adottare misure di emergenza
soltanto alle condizioni procedurali enunciate all’art. 54 del regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, di cui spetta al
giudice nazionale verificare l’osservanza.
3) Ai fini dell’adozione di
misure di emergenza, l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 impone agli
Stati membri di dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una
situazione in grado di comportare un rischio che ponga a repentaglio in
modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente.