 |
| |
 |
 |
| n. 5-2011 - © copyright |
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE
EUROPEA - PRIMA SEZIONE - Sentenza 26 maggio 2011
Pres. A.TIZZANO
– Rel. A. TIZZANO |
|
Unione europea – Direttiva 2008/1/CE – Ambiente -
Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica
– Direttiva 2001/81/CE - Obbligo di includere tra le condizioni di
rilascio di tale autorizzazione, i limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici – Non sussiste.
|
| |
|
Unione europea – Direttiva 2008/1/CE – Ambiente -
Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica
– Direttiva 2001/81/CE - Limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici – Poteri degli Stati membri durante il periodo
transitorio – Fattispecie.
|
| |
|
Unione europea – Direttiva 2008/1/CE – Ambiente -
Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica
– Direttiva 2001/81/CE - Limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici – Poteri degli Stati membri durante il periodo
transitorio – Artt. 4 e 6 - Effetto diretto – Fattispecie.
|
|
Gli Stati membri, nel rilasciare autorizzazioni
ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali, non
sono obbligati ad inserire tra le condizioni di rilascio di tale
autorizzazione il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di
NOx stabiliti dalla direttiva LNE, pur dovendo rispettare l’obbligo
derivante dalla direttiva LNE di adottare o di prevedere, nell’ambito di
programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre
complessivamente le emissioni, in particolare di tali inquinanti, a
quantitativi che non superino i limiti indicati nell’allegato I di tale
direttiva entro il 2010.
|
| |
|
Nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31
dicembre 2010, previsto all’art. 4 della direttiva 2001/81:
– gli
artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3, TFUE, nonché la direttiva 2001/81
impongono agli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che possano
compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto da tale
direttiva;
– l’adozione da parte degli Stati membri di una misura
specifica relativa ad una sola fonte di SO2 e di NOx non appare, di per sé
sola, capace di compromettere seriamente il conseguimento del risultato
prescritto dalla direttiva 2001/81. Spetta al giudice nazionale verificare
se tale condizione ricorra per ciascuna delle decisioni di rilascio di
un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un
impianto industriale, quali quelle controverse nelle cause principali;
– l’art. 288, n. 3, TFUE e gli artt. 6, 7, nn. 1 e 2, nonché 8, nn. 1
e 2, della direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri, da un lato, di
elaborare, aggiornare e modificare, se necessario, programmi per la
progressiva riduzione delle emissioni nazionali di SO2 e di NOx, che essi
devono mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni
interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente
accessibili, e comunicare alla Commissione europea nei termini prescritti,
e, dall’altro, di elaborare ed aggiornare annualmente gli inventari
nazionali di dette emissioni, nonché le proiezioni nazionali per il 2010,
che essi devono comunicare, nei termini prescritti, alla Commissione
europea e all’Agenzia europea dell’ambiente;
– l’art. 288, n. 3, TFUE
e la stessa direttiva 2001/81 non impongono agli Stati membri né di
rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali per la
costruzione e la gestione di impianti industriali, come quelle controverse
nelle cause principali, né di adottare misure di compensazione specifiche
per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, e ciò nemmeno
in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione
nazionali di SO2 e di NOx.
|
| |
|
L’art. 4 della direttiva 2001/81 non è incondizionato e
sufficientemente preciso da poter essere invocato dai singoli dinanzi ai
giudici nazionali prima del 31 dicembre 2010. L’art. 6 della direttiva
2001/81 attribuisce ai singoli direttamente interessati diritti che
possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che,
nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli
Stati membri adottino o prevedano, nell’ambito di programmi nazionali,
politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a ridurre, complessivamente,
le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti
nazionali previsti nell’allegato I di detta direttiva entro il 2010, e
mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione
e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare,
comprensibili e facilmente accessibili.
|
|
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
26 maggio
2011
Nei procedimenti riuniti da C 165/09 a C
167/09,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale
proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi
Bassi), con decisioni 29 aprile 2009, pervenute in cancelleria il 30
aprile 2009, nelle cause
Stichting Natuur en Milieu (causa C
165/09),
Stichting Greenpeace Nederland,
Coniugi B.
Meijer,
E. Zwaag,
F. Pals
contro
College van Gedeputeerde Staten van
Groningen,
e
Stichting Natuur en Milieu (causa C
166/09),
Stichting Zuid-Hollandse
Milieufederatie,
Stichting Greenpeace
Nederland,
Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne
contro
College van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland,
e
Stichting Natuur en Milieu (causa C
167/09),
Stichting Zuid-Hollandse
Milieufederatie,
Stichting Greenpeace Nederland,
Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne
contro
College van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland,
con l’intervento di
RWE Eemshaven Holding
BV, già RWE Power AG (causa C 165/09),
Electrabel Nederland
NV (causa C 166/09),
College van Burgemeester en Wethouders
Rotterdam (cause C 166/09 e C 167/09),
E.On Benelux NV (causa C 167/09),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano (relatore),
presidente di sezione, dai sigg. J. J. Kasel, E. Levits, M. Safjan, e
dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig.ra J.
Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore
principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 14 ottobre 2010,
considerate le osservazioni
presentate:
– per la Stichting Natuur en Milieu, dal sig. J.G.
Vollenbroek, in qualità di agente;
– per la Stichting Greenpeace
Nederland, dal sig. J.G. Vollenbroek, in qualità di agente e dall’avv.
B.N. Kloostra, advocaat;
– per la Stichting Zuid-Hollandse
Milieufederatie, dal sig. J.G. Vollenbroek, in qualità di agente;
– per
il College van Gedeputeerde Staten van Groningen, dai sigg. A. Ayal e
W.J.W. Snippe, in qualità di agenti;
– per il College van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland, dalla sig.ra B.J.M. Verras, in qualità di
agente;
– per la RWE Eemshaven Holding BV, già RWE Power AG, dagli
avv.ti D.N. Broerse e J.J. Peelen, advocaten, nonché dall’avv. M. Werner,
Rechtsanwalt;
– per la E.On Benelux NV, dagli avv.ti J.M. Osse, J.C.A.
Houdijk, e A.A. Freriks, advocaten, nonché dall’avv. E. Broeren,
Rechtsanwalt;
– per la Electrabel Nederland NV, dagli avv.ti P.
Wytinck, M. van der Woude e M.M. Kaajan, advocaten;
– per il governo
dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. M. Wissels, B. Koopman e M.A.M. de Ree,
nonché dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti;
– per il governo
danese, dalla sig.ra V. Pasternak Jørgensen, nonché dai sigg. R. Holdgaard
e C. Vang, in qualità di agenti;
– per il governo francese, dal sig. S.
Menez, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G.
Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. S. Fiorentino, avvocato
dello Stato;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità
di agente;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra A. Alcover San
Pedro e dal sig. F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti,
sentite le
conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre
2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale
riguardano l’interpretazione dell’art. 9 della direttiva del Consiglio 24
settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26), nella sua versione originaria,
nonché in quella codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8; in prosieguo: la «direttiva
IPPC»), e delle disposizioni pertinenti, con riferimento ai fatti delle
cause principali, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di
alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22; in prosieguo: la
«direttiva LNE»).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di
controversie tra, nella causa C 165/09, le fondazioni Stichting Natuur en
Milieu (in prosieguo: «Natuur en Milieu») e Stichting Greenpeace Nederland
(in prosieguo: «Greenpeace»), nonché quattro persone fisiche, e il College
van Gedeputeerde Staten van Groningen (governo della provincia di
Groninga), in merito a una decisione con la quale quest’ultimo ha
rilasciato alla società RWE Eemshaven Holding BV, ex RWE Power AG (in
prosieguo: la «RWE»), un’autorizzazione per la costruzione e la gestione
di una centrale elettrica sul territorio della provincia di Groninga e,
nelle cause C 166/09 e C 167/09, le fondazioni Natuur en Milieu, Stichting
Zuid-Hollandse Milieufederatie (in prosieguo: la «Milieufederatie»),
Greenpeace, nonché l’associazione Vereniging van Verontruste Burgers van
Voorne (associazione dei cittadini di Voorne preoccupati per le emissioni
nocive; in prosieguo: la «VVBV»), e il College van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland (governo della provincia dell’Olanda meridionale) in merito a
decisioni con cui tale autorità ha rilasciato rispettivamente alle società
Electrabel Nederland NV (in prosieguo: l’«Electrabel») e E.On Benelux NV
(in prosieguo: la «E.On») autorizzazioni alla costruzione e alla gestione
di due centrali elettriche sul territorio della provincia dell’Olanda
meridionale.
Contesto normativo
La normativa
dell’Unione
La direttiva IPPC
3 Poiché la direttiva IPPC ha
codificato e sostituito la direttiva 96/61, le disposizioni di
quest’ultima saranno riprodotte qui di seguito nella loro versione
consolidata, che non comporta modifiche del contenuto.
4 I
‘considerando’ terzo e nono della direttiva IPPC precisano quanto
segue:
«(3) Il quinto programma d’azione per l’ambiente (...) assegnava
priorità alla riduzione integrata dell’inquinamento quale elemento
importante per raggiungere un equilibrio più sostenibile tra attività
umane e sviluppo socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità
rigenerativa della natura, dall’altro.
(9) Un approccio integrato
della riduzione dell’inquinamento serve a prevenire, ovunque sia
possibile, le emissioni nell’aria, nell’acqua o nel suolo, tenendo conto
della gestione dei rifiuti e, quanto meno, a ridurle al minimo per
raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo
complesso».
5 L’art. 2, punto 7, della direttiva IPPC definisce la
norma di qualità ambientale come «la serie di requisiti che devono
sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una
specifica parte di esso, conformemente alla legislazione comunitaria».
6 Ai sensi dell’art. 2, punto 12, di tale direttiva si intende per
«“migliori tecniche disponibili”: la più efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attività e i relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità
pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base
dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli
impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto
sull’ambiente nel suo complesso».
7 L’art. 4 della direttiva IPPC
dispone quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie
per garantire che nessun nuovo impianto funzioni senza autorizzazione, a
norma della presente direttiva (...)».
8 L’art. 9 della direttiva IPPC
prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri si accertano che
l’autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le
relative condizioni di cui agli articoli 3 e 10, al fine di conseguire un
livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso, attraverso
una protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.
(…)
3.
L’autorizzazione deve stabilire valori limite per le sostanze inquinanti,
in particolare per quelle elencate nell’allegato III, che l’impianto
rischia di emettere in quantità significativa, tenendo conto della loro
natura e della possibilità che l’inquinamento venga trasferito da un
elemento ambientale all’altro (acqua, aria, suolo). Se necessario,
l’autorizzazione contiene disposizioni per garantire la protezione del
suolo e delle acque sotterranee, nonché per gestire i rifiuti prodotti
dall’impianto. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere
integrati o sostituiti con altri parametri o con misure tecniche
equivalenti.
(…)
4. Fatto salvo l’articolo 10, i valori limite di
emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al
paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo
di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione
geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le
condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo
l’inquinamento su grande distanza o transfrontaliero e garantiscono un
elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo
complesso.
(…)
7. L’autorizzazione può stabilire altre condizioni
specifiche ai fini della presente direttiva, giudicate opportune dallo
Stato membro o dall’autorità competente.
8. Fatto salvo l’obbligo di
rispettare le disposizioni della presente direttiva nella procedura di
autorizzazione, gli Stati membri possono stabilire determinati requisiti
per talune categorie di impianti sotto forma di disposizioni generali
vincolanti anziché sotto forma di condizioni per ogni singola
autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato e un
corrispondente livello elevato di protezione complessiva
dell’ambiente».
9 L’art. 10 della medesima direttiva è così
formulato:
«Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni
più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili,
l’autorizzazione prescrive misure supplementari particolari, fatte salve
le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di
qualità ambientale».
10 L’art. 19, n. 2, della direttiva IPPC prevede
quanto segue:
«In mancanza di valori limite di emissione comunitari,
definiti in applicazione della presente direttiva, agli impianti di cui
all’allegato I si applicano i pertinenti valori limite di emissione minimi
fissati nelle direttive elencate nell’allegato II e in altre
regolamentazioni comunitarie».
11 L’allegato II di detta direttiva IPPC
elenca le seguenti direttive:
«1. Direttiva 87/217/CEE del Consiglio,
del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento dell’ambiente causato dell’amianto
2. Direttiva
82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e
gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore
dell’elettrolisi dei cloruri alcalini
3. Direttiva 83/513/CEE del
Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio
4. Direttiva 84/156/CEE
del Consiglio, dell’8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori
diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini
5. Direttiva
84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite
e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano
6.
Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i
valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune
sostanze pericolose che figurano nell’elenco I dell’allegato della
direttiva 76/464/CEE
7. Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti
8.
Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le
modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine
dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria
del biossido di carbonio
9. Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle
emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi
impianti di combustione
10. Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l’inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico
della Comunità
11. Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti
12. Direttiva
75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione
degli oli usati
13. Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi
14. Direttiva 1999/31/CE del
Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti».
La
direttiva LNE
12 I ‘considerando’ undicesimo e dodicesimo della
direttiva LNE dispongono quanto segue:
«(11) Un sistema di limiti
nazionali per ciascuno Stato membro per le emissioni di anidride
solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca
costituisce un metodo economicamente conveniente di conseguire obiettivi
ambientali provvisori. Un simile sistema lascerà alla Comunità e agli
Stati membri la flessibilità necessaria per decidere le modalità di
adeguamento ai limiti di emissione.
(12) È opportuno assegnare agli
Stati membri il compito di attuare le misure necessarie per conformarsi ai
limiti nazionali di emissione. Sarà necessario valutare i progressi da
questi compiuti nel conformarsi ai limiti nazionali. I programmi nazionali
di riduzione delle emissioni dovrebbero pertanto essere elaborati e
comunicati alla Commissione e dovrebbero contenere informazioni sulle
misure adottate o previste per conformarsi ai limiti di emissione».
13
Il diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva LNE enuncia quanto
segue:
«Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi
fatta salva la normativa comunitaria che disciplina le emissioni di tali
inquinanti provenienti da fonti specifiche e fatte salve le disposizioni
della direttiva [96/61], in relazione ai valori limite di emissione e
all’impiego delle migliori tecniche disponibili».
14 L’art. 1 della
direttiva LNE stabilisce che lo scopo di quest’ultima è limitare le
emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed
eutrofizzante e dei precursori dell’ozono, onde assicurare una maggiore
protezione dell’ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi
provocati dall’acidificazione, dall’eutrofizzazione del suolo e dall’ozono
a livello del suolo.
15 L’art. 4 della direttiva LNE, intitolato
«Limiti nazionali di emissione», prevede quanto segue:
«1. Entro il
2010 gli Stati membri riducono le emissioni nazionali annue di biossido di
zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) e
ammoniaca (NH3) al di sotto dei limiti massimi di emissione indicati
all’allegato I, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate dalle
misure comunitarie adottate in seguito alle relazioni di cui all’articolo
9.
2. Negli anni successivi al 2010 gli Stati membri assicurano che
non siano superati i limiti di emissione indicati all’allegato I».
16
Ai sensi dell’art. 6 di detta direttiva:
«1. Entro il 1° ottobre 2002
gli Stati membri elaborano programmi per la progressiva riduzione delle
emissioni nazionali degli inquinanti di cui all’articolo 4, al fine di
conformarsi almeno ai limiti nazionali di emissione indicati all’allegato
I entro il 2010.
2. I programmi nazionali devono contenere una
descrizione delle politiche e misure adottate o previste e stime
quantitative degli effetti che dette politiche e misure avranno sugli
inquinanti nel 2010. Devono altresì indicare eventuali modifiche
sostanziali previste nella distribuzione geografica delle emissioni
nazionali.
3. Entro il 1° ottobre 2006 gli Stati membri aggiornano e
modificano, secondo necessità, i programmi nazionali.
4. Gli Stati
membri mettono a disposizione della popolazione e delle organizzazioni
interessate, come le associazioni ambientaliste, i programmi elaborati ai
sensi dei paragrafi 1, 2 e 3. Le informazioni fornite alla popolazione ed
alle organizzazioni ai sensi del presente paragrafo devono essere chiare,
comprensibili ed accessibili».
17 L’art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva
LNE è formulato come segue:
«1. Gli Stati membri elaborano ed
aggiornano annualmente gli inventari e le proiezioni nazionali delle
emissioni per il 2010 relativamente agli inquinanti di cui all’articolo 4.
2. Gli Stati membri elaborano gli inventari e le proiezioni delle
emissioni mediante le metodologie specificate all’allegato III».
18
L’art. 8, nn. 1 e 2, di tale direttiva prevede:
«1. Entro il 31
dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione e
all’Agenzia europea dell’ambiente gli inventari nazionali delle emissioni
e le proiezioni delle emissioni per il 2010 elaborati ai sensi
dell’articolo 7. Essi comunicano un inventario definitivo delle emissioni
riferito al penultimo anno prima di quello in corso, e un inventario
provvisorio delle emissioni riferito all’anno precedente a quello in
corso. Le proiezioni delle emissioni devono includere informazioni per la
comprensione quantitativa dei principali assunti socioeconomici delle
proiezioni stesse.
2. Entro il 31 dicembre 2002 gli Stati membri
comunicano alla Commissione i programmi elaborati ai sensi dell’articolo
6, paragrafi 1 e 2.
Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri
comunicano alla Commissione i programmi aggiornati ai sensi dell’articolo
6, paragrafo 3».
19 L’allegato I della direttiva LNE prevede, per il
Regno dei Paesi Bassi, un limite di emissione di 50 chilotonnellate di SO2
e di 260 chilotonnellate di NOx da raggiungere entro il 2010.
La
normativa nazionale
20 Il recepimento nel diritto interno della
direttiva 96/61, nonché della direttiva IPPC, è stato effettuato
modificando alcune disposizioni della legge sulla tutela dell’ambiente
(Wet Milieubeheer; in prosieguo: la «WMB»). Ai sensi dell’art. 8.1, n. 1,
lett. b), della WMB, è vietato, in assenza di apposita autorizzazione,
modificare o alterare l’utilizzo di un impianto rientrante nell’ambito di
applicazione della direttiva 96/61, in seguito della direttiva IPPC.
21
In particolare, l’art. 8.10 della WMB stabilisce che l’autorizzazione per
la costruzione e la gestione di un impianto siffatto può essere rifiutata
solo nell’interesse della tutela dell’ambiente. Il n. 2, lett. a), dello
stesso articolo, precisa al riguardo che l’autorizzazione è comunque
rifiutata qualora con il suo rilascio non si possa garantire l’utilizzo
nell’impianto delle migliori tecniche disponibili.
22 Ai sensi
dell’art. 8.11, n. 2, della WMB, un’autorizzazione può essere assoggettata
a restrizioni, nell’interesse della tutela dell’ambiente.
23 Con
riferimento alla direttiva LNE, al fine di recepirla e porla in
esecuzione, le autorità olandesi hanno adottato diverse iniziative e
misure.
24 Nel 2002 il segretario di Stato per l’Edilizia sociale,
l’Assetto del territorio e l’Ambiente (Staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), ai sensi
dell’art. 8, n. 2, di detta direttiva, ha elaborato e notificato alla
Commissione la relazione riguardante il programma nazionale sui limiti di
emissione relativi all’acidificazione e all’inquinamento atmosferico su
larga scala («Rapportage emissieplafonds verzuring en grootschalige
luchtverontreiniging 2002»). Nel 2003 egli ha predisposto la nota di
attuazione riguardante i limiti di emissione relativi all’acidificazione e
all’inquinamento atmosferico su larga scala («Uitvoeringsnotitie
emissieplafonds verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2003 Erop
of eronder»), che descrive le misure previste e ripartisce per settore i
limiti di emissione nazionali.
25 Il 6 luglio 2005 sono entrati in
vigore la legge del 16 giugno 2005 di modifica della legge
sull’inquinamento dell’aria (attuazione della direttiva CE relativa ai
limiti nazionali di emissione) [Wet van 16 juni 2005 tot wijziging van de
Wet inzake de luchtverontreiniging (uitvoering EG richtlijn nationale
emissieplafonds)], nonché il decreto di attuazione della direttiva CE
relativa ai limiti nazionali di emissione (Besluit uitvoering EG-richtlijn
nationale emissieplafonds).
26 Nel 2006 il programma nazionale di
politica ambientale è stato rivisto e aggiornato in conformità all’art. 8,
n. 2, della direttiva LNE. A tal fine il ministro per l’Edilizia sociale,
l’Assetto del territorio e l’Ambiente (Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; in prosieguo: il «ministro») ha
predisposto una relazione sui limiti di emissione riguardanti
l’acidificazione e l’inquinamento atmosferico su larga scala
(«Uitvoeringsnotitie emissieplafonds verzuring en grootschalige
luchtverontreiniging 2006»), contenente un complesso di prescrizioni
normative, misure fiscali e accordi vincolanti previsto ai fini del
rispetto, entro il 31 dicembre 2010, dei limiti di emissione stabiliti per
il Regno dei Paesi Bassi.
27 Il 28 giugno 2007, facendo seguito alla
nota di attuazione riguardante i limiti di emissione relativi
all’acidificazione e all’inquinamento atmosferico su larga scala redatta
dal segretario di Stato per l’Edilizia sociale, l’Assetto del territorio e
l’Ambiente, il ministro ha stabilito il limite settoriale di emissione di
SO2 relativo al settore dell’energia quale pari a 13,5 chilotonnellate
complessive annue, indipendentemente dall’attivazione di nuove centrali.
Un protocollo di accordo SO2 vincolante ed esecutivo è stato stipulato il
26 giugno 2008 tra le autorità nazionali interessate, le autorità
provinciali (tra cui quelle dell’Olanda meridionale e di Groninga) e tutte
le imprese elettriche, al fine di rendere obbligatorio il rispetto di tale
limite di emissione nel settore dell’energia per tutti i firmatari nel
periodo sino al 31 dicembre 2019.
28 Per contro, nell’ambito del
limite nazionale di emissione di NOx, le autorità olandesi hanno istituito
un sistema di scambi di diritti di emissione, in base ad un obiettivo di
55 chilotonnellate di emissione di NOx nel 2010 per i loro grandi impianti
industriali.
Cause principali e questioni pregiudiziali
29 Nella causa C 165/09, con decisione 11 dicembre 2007, il
College van Gedeputeerde Staten van Groningen ha rilasciato alla RWE
un’autorizzazione per la costruzione e la gestione, nella zona industriale
di Eemshaven a Eemsmond, di una centrale elettrica alimentata con carbone
polverizzato e biomassa.
30 Il quantitativo di emissioni annualmente
prodotto da tale impianto, a partire dalla sua entrata in funzione
prevista non prima del 2012, dovrebbe corrispondere a 1454 tonnellate di
SO2, che costituiscono circa il 2,9% del limite nazionale di emissioni per
tale sostanza inquinante.
31 Le fondazioni Natuur en Milieu,
Greenpeace, il sig. e la sig.ra Meijer, nonché i sigg.ri Zwaag e Pals
hanno presentato un ricorso contro tale decisione dinanzi al Raad van
State.
32 Nella causa C 166/09, l’11 marzo 2008, il College van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ha autorizzato il progetto di
Electrabel riguardante la costruzione e la gestione, nella Missouriweg, in
Rotterdam, di una centrale elettrica alimentata con carbone polverizzato e
biomassa.
33 Questa centrale, che diventerà operativa non prima del
2013, dovrebbe produrre un quantitativo annuo di emissioni pari a 580
tonnellate di SO2 e 730 tonnellate di NOx, vale a dire, rispettivamente,
all’1,2% e allo 0,3% dei limiti nazionali di emissione stabiliti per l’SO2
e per l’NOx.
34 Le fondazioni Natuur en Milieu, Milieufederatie,
Greenpeace nonché la VVBV hanno impugnato la decisione di rilascio di
detta autorizzazione dinanzi al Raad van State.
35 Nella causa C
167/09, con decisione 26 ottobre 2007, il College van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland ha rilasciato alla E.On un’autorizzazione di revisione
parziale per un nuovo impianto di produzione di elettricità a combustione,
in particolare di carbone, stabilito in Coloradoweg, nella zona
industriale di Rotterdam.
36 Il quantitativo annuo di emissioni
previsto, a partire dalla messa in funzionamento, non prima del 2012,
dovrebbe corrispondere a 923 tonnellate di SO2 e a 1535 tonnellate di NOx,
che costituiscono rispettivamente l’1,8% e lo 0,6% dei limiti nazionali di
emissione per l’SO2 e per l’NOx.
37 Le fondazioni Natuur en Milieu,
Milieufederatie, Greenpeace nonché la VVBV hanno proposto ricorso contro
la detta decisione di rilascio di autorizzazione dinanzi al Raad van
State.
38 Nell’ambito di questi tre ricorsi i ricorrenti nelle cause
principali hanno fatto valere in sostanza che, tenuto conto del fatto che
i limiti di emissione stabiliti per il Regno dei Paesi Bassi dalla
direttiva LNE non sarebbero stati rispettati entro il 2010, le autorità
competenti non avrebbero dovuto rilasciare le dette autorizzazioni o
avrebbero dovuto perlomeno subordinare il loro rilascio a condizioni più
restrittive.
39 Nella sua decisione di rinvio il Raad van State
condivide l’idea secondo la quale, alla data del rilascio di dette
autorizzazioni, le politiche e le misure adottate non erano sufficienti
per permettere al Regno dei Paesi Bassi di raggiungere, entro il 2010,
l’obiettivo di cui all’art. 4 della direttiva LNE.
40 Infatti, come
risulterebbe in particolare dalla relazione sui limiti di emissione
riguardante l’acidificazione e l’inquinamento atmosferico su larga scala
predisposto dal ministro, dalla relazione redatta nel marzo 2008 dall’AEA
Energy & Environment sulla valutazione dei piani nazionali depositati
in base alla direttiva LNE, nonché dalla valutazione ambientale per il
2008 (“Milieubalans 2008”), adottata dal Planbureau voor de Leefomgeving
(Agenzia per la valutazione ambientale), i limiti nazionali di emissione
di SO2 e di NOx saranno, secondo le stime, salvo cambiamenti di politica,
probabilmente superati nei Paesi Bassi nel 2010.
41 Pertanto,
nell’ambito delle diverse cause principali, il giudice del rinvio è stato
portato ad interrogarsi in merito a determinati aspetti del diritto
dell’Unione, in termini identici, con le seguenti riserve:
– nella
causa C 165/09 è controverso soltanto il limite di emissione di SO2
stabilito dalla direttiva LNE, mentre le cause C 166/09 e C 167/09
riguardano altresì il limite di emissione di NOx indicato da tale
direttiva;
– tenuto conto dell’epoca di svolgimento dei fatti delle
cause principali, la prima questione pregiudiziale sollevata nelle cause C
165/09 e C 167/09 riguarda l’interpretazione dell’art. 9 della direttiva
96/61, mentre nella causa C 166/09 tale questione si riferisce alla stessa
disposizione, il cui testo resta invariato, nella sua versione codificata
dalla direttiva IPPC.
42 Ciò premesso, il Raad van State ha deciso di
sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte, in ciascuna delle cause
principali, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’obbligo di
un’interpretazione conforme alla direttiva comporti che gli obblighi
imposti dalla direttiva [96/61] (attualmente: direttiva [IPPC]), [(cause
C–165/09 e C–167/09)] [o] della direttiva [IPPC] [(causa C 166/09)],
trasposti nella [WMB], possano e debbano essere interpretati nel senso
che, nella decisione sulla domanda di autorizzazione ambientale, deve
essere integralmente rispettato il limite di emissione di SO2 [(causa C
165/09)] [o] i limiti di emissione di SO2 e di NOx [(cause C–166/09 e C
167/09)] della direttiva [LNE], segnatamente per quanto riguarda gli
obblighi imposti dall’art. 9, n. 4, della direttiva [IPPC].
2) a) Se
l’obbligo di uno Stato membro di astenersi dall’adottare disposizioni che
possano compromettere gravemente il risultato prescritto da una direttiva
valga anche durante il periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010,
di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva LNE.
b) Se, nel corso del
menzionato periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, oltre al, o
invece del, menzionato obbligo di astensione valgano per lo Stato membro
in questione anche obblighi positivi, nel caso di superamento potenziale o
effettivo dei limiti nazionali di emissione di SO2 e/o di NOx alla
scadenza del detto periodo.
c) Se, per risolvere la seconda questione,
sub a) e sub b), sia rilevante che da una domanda di autorizzazione
ambientale per un impianto che contribuisce al superamento effettivo o
potenziale del limite nazionale di emissione di SO2 e/o di NOx di cui alla
direttiva LNE risulta che l’impianto entrerà in funzione non prima
dell’anno 2011.
3) a) Se gli obblighi di cui alla seconda questione
comportino che, ove manchino garanzie che l’impianto per cui è stata
richiesta un’autorizzazione ambientale non concorrerà al superamento
effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO2 e/o di NOx
di cui alla direttiva LNE, lo Stato membro debba negare l’autorizzazione
richiesta oppure debba assoggettarla ad ulteriori condizioni o
restrizioni. Se per la soluzione della presente questione sia rilevante in
che misura l’impianto concorra a siffatto superamento effettivo o
potenziale.
b) Se invece dalla direttiva LEN discenda che allo Stato
membro, anche in caso di superamento effettivo o potenziale del limite
nazionale di emissione di SO2 e/o di NOx, spetti un margine di
discrezionalità per perseguire lo scopo prescritto dalla direttiva stessa,
non negando l’autorizzazione o assoggettandola a condizioni o a
restrizioni supplementari, ma adottando invece provvedimenti diversi, come
una compensazione altrove.
4) Se, nei limiti in cui sullo Stato membro
gravino obblighi come quelli di cui alle questioni seconda e terza, un
singolo possa invocare il rispetto di siffatti obblighi dinanzi al giudice
nazionale.
5) a) Se un singolo possa invocare direttamente l’art. 4
della direttiva LNE.
b) In caso di risposta affermativa, se un ricorso
diretto sia possibile a partire dal 27 novembre 2002 o solo dopo il 31
dicembre 2010. Se per la soluzione di questa questione sia rilevante se
dalla domanda di autorizzazione ambientale consegua che l’impianto entrerà
in funzione non prima dell’anno 2011.
6) Se, segnatamente, ove la
concessione di un’autorizzazione ambientale e/o altre misure concorrano al
superamento effettivo o potenziale dei limiti nazionali di emissione di
SO2 e/o di NOx, ai sensi della direttiva LNE, un singolo possa far
derivare dall’art. 4 della direttiva medesima:
a) una pretesa generale
all’adozione, da parte dello Stato interessato, di un insieme di misure
con cui al più tardi nel 2010 le emissioni nazionali annue di SO2 e/o di
NOx vengono ridotte a quantità non eccedenti il limite nazionale di
emissione di cui alla direttiva LNE, ovvero, se ciò non fosse possibile,
un insieme di misure con cui siffatte emissioni vengono ridotte sino a
tali quantità il più presto possibile dopo tale anno;
b) pretese
concrete all’adozione, da parte dello Stato membro, di misure specifiche
relative ad un singolo impianto – ad esempio sotto forma di un rifiuto
dell’autorizzazione o dell’assoggettamento dell’autorizzazione a ulteriori
condizioni o restrizioni – che contribuiscano a ridurre al più tardi entro
il 2010 le emissioni nazionali annue di SO2 e/o di NOx a quantità non
eccedenti il limite nazionale di emissione di cui alla direttiva LNE,
ovvero, se ciò non fosse possibile, misure specifiche che contribuiscano a
ridurre siffatte emissioni sino a tali quantità il più presto possibile
dopo tale anno.
c) Se per la soluzione della sesta questione, sub a) e
sub b), sia rilevante in che misura l’impianto concorra a siffatto
superamento effettivo o potenziale».
43 Con ordinanza del presidente
della Corte 24 giugno 2009, i procedimenti da C 165/09 a C 167/09 sono
stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché
della sentenza.
Sulla ricevibilità
44 La RWE, la
Electrabel e la E.On contestano la ricevibilità delle domande di pronuncia
pregiudiziale proposte.
45 In particolare tali società rilevano che le
questioni poste, da un lato, laddove vertono sull’interpretazione delle
disposizioni della direttiva LNE, non hanno alcun nesso con l’oggetto
delle cause principali, che riguardano il rilascio di un’autorizzazione
ambientale ai sensi delle disposizioni nazionali che hanno assicurato
l’attuazione del diritto interno della direttiva IPPC e, dall’altro, hanno
carattere ipotetico, dal momento che i programmi nazionali adottati
consentirebbero al Regno dei Paesi Bassi di non superare, alla scadenza
del 31 dicembre 2010, i limiti di emissione stabiliti per l’SO2 e
l’NOx.
46 La E.On rileva inoltre che il Raad van State avrebbe potuto
risolvere le cause principali in base ad una giurisprudenza esistente già
consolidata che non lascerebbe alcun dubbio sull’applicazione corretta del
diritto dell’Unione pertinente.
47 A tale riguardo occorre ricordare
che, in forza di una giurisprudenza costante, nell’ambito di un
procedimento ex art. 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni
tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico
competente a conoscere e valutare i fatti della controversia di cui alla
causa principale nonché ad interpretare ed a applicare il diritto
nazionale. Parimenti spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è
stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità
dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle
particolari circostanze della causa, sia la necessità, sia la rilevanza
delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni
sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte,
in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v. sentenze 12 aprile 2005,
causa C 145/03, Keller, Racc. pag. I 2529, punto 33; 18 luglio 2007, causa
C 119/05, Lucchini, Racc. pag. I 6199, punto 43, nonché 11 settembre 2008,
causa C 11/07, Eckelkamp e a., Racc. pag. I 6845, punti 27 e 32).
48 La
Corte può rifiutare di pronunciarsi, in particolare, qualora risulti
manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non
ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa
principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica (v., in tal
senso, sentenze 13 marzo 2001, causa C 379/98, PreussenElektra, Racc. pag.
I 2099, punto 39, e 10 marzo 2009, causa C 169/07, Hartlauer, Racc. pag. I
1721, punto 25).
49 Orbene, tali circostanze non sono riscontrabili
nell’ambito dei presenti procedimenti.
50 Infatti, nelle decisioni di
rinvio, il Raad van State, da un lato, si domanda precisamente se gli
obblighi derivanti dalla direttiva IPPC, e in particolare dal suo art. 9,
impongano alle autorità nazionali competenti di tenere conto, al momento
del rilascio di un’autorizzazione a titolo di questa direttiva (in
prosieguo: l’«autorizzazione ambientale»), dei limiti nazionali di SO2 e
di NOx stabiliti dalla direttiva LNE. Conseguentemente non si può
affermare che l’interpretazione richiesta delle disposizioni di tale
direttiva non ha alcun nesso con l’oggetto della causa principale.
51
Dall’altro, tale giudice s’interroga sulla portata degli obblighi che
incombono agli Stati membri in forza dell’art. 4 della direttiva LNE
nonché delle altre disposizioni pertinenti di quest’ultima, in particolare
nei casi in cui sussiste il rischio che tali Stati non rispettino i limiti
nazionali di SO2 e di NOx stabiliti da tale direttiva. Orbene, poiché la
valutazione delle informazioni tecniche e dei dati scientifici cui si
riferisce, a quest’ultimo riguardo, il Raad van State non è condivisa da
tutte le parti e siffatto rischio non può essere escluso, non emerge,
quanto meno in maniera manifesta, che le questioni poste presentino un
carattere ipotetico rispetto alle decisioni che detto giudice nazionale è
chiamato ad emettere nelle cause principali.
52 Inoltre, per quanto
riguarda l’argomento della E.ON secondo il quale le questioni sollevate
nelle presenti cause riguardano un’interpretazione del diritto dell’Unione
discendente in modo evidente da una consolidata giurisprudenza della
Corte, si deve rammentare che l’art. 267 TFUE permette sempre ad un
giudice nazionale, ove lo ritenga opportuno, di deferire alla Corte
questioni di interpretazione (v., in tal senso, sentenze 27 marzo 1963,
cause riunite da 28/62 a 30/62, Da Costa e a., Racc. pag. 59, in
particolare pag. 76; 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., Racc. pag.
3415, punto 15, nonché 12 ottobre 2010, causa C 45/09, Rosenbladt, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).
53 Di conseguenza le
domande di pronuncia pregiudiziale devono essere considerate
ricevibili.
Nel merito
Osservazioni preliminari
54 Nelle domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte,
il giudice del rinvio menziona sia la direttiva 96/61 sia la direttiva
IPPC, avendo riguardo all’epoca di svolgimento dei fatti delle cause
principali.
55 Tuttavia, dal momento che le disposizioni dell’art. 9
delle direttive 96/61 e IPPC menzionate nella prima questione
pregiudiziale sono redatte in modo identico e devono essere quindi
interpretate nello stesso modo (v. sentenze 17 settembre 2002, causa C
513/99, Concordia Bus Finland, Racc. pag. I 7213, punto 91, nonché 24
novembre 2005, causa C 331/04, ATI EAC e Viaggi di Maio e a., Racc. pag. I
10109, punto 20), la Corte può risolvere dette questioni facendo
riferimento unicamente alla versione consolidata di tali
disposizioni.
Sulla prima questione
56 Con la sua prima
questione il Raad van State chiede, in sostanza, se l’art. 9, nn. 1, 3 e 4
della direttiva IPPC debba essere interpretato nel senso che, al momento
del rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la
gestione di un impianto industriale, le autorità nazionali competenti
hanno l’obbligo di includere tra le condizioni di rilascio di tale
autorizzazione, i limiti nazionali di emissione di SO2 e di NOx stabiliti
dalla direttiva LNE.
57 Al riguardo si deve anzitutto constatare, come
altresì rilevato da tutti gli Stati membri intervenuti nel presente
procedimento, che nessuno di detti numeri dell’art. 9 della direttiva IPPC
rinvia, espressamente o implicitamente, a tali limiti di emissione.
58
Con riferimento al n. 1 di tale articolo, esso non si riferisce a detti
limiti di emissione allorché obbliga gli Stati membri a garantire che
l’autorizzazione ambientale includa tutte le misure necessarie a
soddisfare le condizioni di cui all’art. 3 della direttiva IPPC.
Quest’ultimo si limita infatti a prescrivere, da un lato, che l’impianto
sia gestito adottando le misure di prevenzione opportune affinché non si
verifichino fenomeni di inquinamento significativi, applicando
segnatamente le migliori tecniche disponibili e, dall’altro, che sia
evitata o limitata la produzione di rifiuti per ridurre l’impatto
sull’ambiente, che l’energia sia utilizzata in modo efficace e che siano
adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze, nonché per evitare qualsiasi rischio di inquinamento e
ripristinare il sito stesso dell’impianto in maniera soddisfacente al
momento della cessazione definitiva delle attività.
59 Nessun rinvio
viene nemmeno effettuato dal n. 1 dell’art. 9 della direttiva IPPC, letto
in combinato disposto con il n. 4 di quest’articolo, allorché esso impone
alle autorità nazionali competenti di rispettare altresì, se del caso, le
condizioni di autorizzazione di cui all’art. 10 di questa direttiva.
60
Infatti quest’ultimo articolo prevede, in particolare, che detta
autorizzazione prescriva misure supplementari particolari qualora «norm[e]
di qualità ambientale» richiedano condizioni più rigorose di quelle
ottenibili con le migliori tecniche disponibili.
61 Dalla formulazione
dell’art. 2, punto 7, della direttiva IPPC risulta nondimeno che tali
norme costituiscono disposizioni che stabiliscono i «requisiti che devono
sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una
specifica parte di esso» e sono pertanto connesse alle caratteristiche
qualitative degli elementi tutelati.
62 Orbene, come rileva altresì
l’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, i limiti
nazionali di emissione previsti dalla direttiva LNE non presentano tali
caratteristiche, dal momento che rinviano alla quantità complessiva di
sostanze inquinanti che possono essere rilasciate nell’atmosfera e non a
requisiti concreti di carattere qualitativo, che devono sussistere in un
dato momento in un determinato ambiente.
63 Un rinvio ai limiti di
emissione in parola non risulta nemmeno dall’art. 9, n. 3, della direttiva
IPPC. È pur vero, infatti, che ai sensi di tale disposizione ogni
autorizzazione ambientale deve indicare i valori limite di emissione delle
sostanze inquinanti che possono essere rilasciate dagli impianti
interessati, tra cui figurano in particolare l’SO2 e l’NOx.
64 Tuttavia
l’art. 19, n. 2, della direttiva IPPC prevede al riguardo che, in mancanza
di valori limite di emissione comunitari, agli impianti di cui trattasi si
applicano i valori fissati «nelle direttive elencate nell’allegato II e in
altre regolamentazioni comunitarie» quali valori limite di emissione
minimi.
65 Orbene, si deve constatare che la direttiva LNE, da un lato,
non figura tra quelle elencate al detto allegato II. Dall’altro, poiché
essa prevede limiti di emissione nazionali per inquinanti riversati
nell’atmosfera da molteplici fonti e attività non specificate, tale
direttiva non può nemmeno essere considerata come un’«altr[a]
regolamentazion[e] comunitari[a]» che stabilisce valori limite di
emissione, dal momento che questi ultimi costituiscono, ai sensi dell’art.
2 della direttiva IPPC, «la massa espressa in rapporto a determinati
parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione che
non possono essere superati in uno o più periodi di tempo (...) [che] si
applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni
dall’impianto».
66 Infine, all’art. 9, n. 4, della direttiva IPPC non
appare alcun riferimento implicito ai limiti indicati dalla direttiva LNE.
Infatti, da un lato, la prima frase di tale disposizione si limita a
prevedere che i valori limite di emissione devono essere basati sulle
migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o
una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle
condizioni locali dell’ambiente.
67 Dall’altro, l’obbligo previsto
nella seconda frase di tale disposizione, di far sì che le condizioni di
autorizzazione prevedano disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento
su grande distanza o transfrontaliero e garantiscano un elevato livello di
protezione dell’ambiente nel suo complesso può essere interpretato
soltanto nel contesto del sistema istituito dalla direttiva IPPC stessa e
in particolare di detta disposizione, formulata alla prima frase di tale
numero, secondo la quale i valori limite di emissione si devono
obbligatoriamente basare sulle migliori tecniche disponibili.
68
Peraltro si deve aggiungere che la direttiva IPPC, adottata in base
all’art. 175, n. 1, CE al fine di realizzare gli obiettivi e i principi
della politica dell’Unione in materia di ambiente sanciti all’art. 174 CE,
non prevede un’armonizzazione completa. In tale contesto gli Stati membri
conservano la facoltà, ai sensi dell’art. 9, nn. 7 e 8, di tale direttiva,
di prevedere altre condizioni di autorizzazione specifiche, eventualmente
rafforzate, nonché di stabilire determinati requisiti per talune categorie
di impianti sotto forma di disposizioni generali vincolanti, purché siano
garantiti un approccio integrato e un corrispondente livello elevato di
protezione complessiva dell’ambiente.
69 Ciò precisato si deve inoltre
constatare che nemmeno alcuna disposizione della direttiva LNE obbliga le
autorità nazionali competenti, nel rilasciare l’autorizzazione ambientale,
ad includere tra le condizioni di autorizzazione il rispetto dei limiti
nazionali di emissione di SO2 e di NOx.
70 Al contrario, il legislatore
dell’Unione ha espressamente previsto, al diciannovesimo ‘considerando’
della direttiva LNE, che quest’ultima dovrebbe applicarsi «[fatte salve le
disposizioni della direttiva IPPC], in relazione ai valori limite di
emissione e all’impiego delle migliori tecniche disponibili» lasciando
così intendere che gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza
della direttiva LNE non possono direttamente incidere su quelli che
discendono, in particolare, dall’art. 9 della direttiva IPPC.
71 Tale
interpretazione è suffragata, infine, dalla differente finalità e
dall’impostazione generale di ciascuna delle due direttive in
parola.
72 Infatti come definito sostanzialmente dall’art. 1 della
direttiva IPPC, quest’ultima ha per oggetto la prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento attraverso l’adozione di misure intese a
evitare, oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle
attività ivi indicate nell’aria, nell’acqua e nel suolo, per conseguire un
livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Tale
approccio integrato si concretizza in un efficace coordinamento della
procedura e delle condizioni di autorizzazione degli impianti industriali
aventi un elevato potenziale di inquinamento (v., in tal senso, per la
direttiva 96/61, sentenza 22 gennaio 2009, Association nationale pour la
protection des eaux et rivières e OABA, causa C 473/07, Racc. pag. I 319,
punti 25 e 26).
73 A tal fine, come la Commissione ha enunciato nella
sua comunicazione presentata il 21 dicembre 2007 al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Verso una politica più efficace in materia di emissioni
industriali [COM (2007) 843 def.)], la direttiva IPPC definisce i principi
di base per la concessione delle autorizzazioni e il controllo dei grandi
impianti industriali sulla base di un approccio integrato e
dell’applicazione delle migliori tecniche disponibili, cioè le tecniche
più efficaci a disposizione per raggiungere un livello elevato di tutela
ambientale, alla luce dei rispettivi costi e benefici.
74 La direttiva
LNE mira invece, come risulta dai suoi artt. 1 e 2, a limitare le
emissioni, rilasciate da qualsiasi fonte, delle sostanze inquinanti ad
effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell’ozono, onde
assicurare una maggiore protezione dell’ambiente e della salute umana, e
perseguire l’obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il
carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici.
75 Inoltre,
come risulta chiaramente dall’art. 4, nonché dai ‘considerando’ undicesimo
e dodicesimo della direttiva LNE, quest’ultima si basa su un approccio
meramente programmatico, che lascia agli Stati membri ampia
discrezionalità nella scelta delle politiche e delle misure da adottare o
prevedere, al fine di ridurre progressivamente in maniera strutturale le
emissioni, in particolare di SO2 e di NOx, a quantitativi che non
superino, entro la fine del 2010, i limiti di emissione indicati
nell’allegato I di tale direttiva. Ne consegue che la realizzazione degli
obiettivi stabiliti da quest’ultima non può direttamente interferire nei
procedimenti di rilascio di un’autorizzazione ambientale.
76 Alla luce
di tutte le considerazioni che precedono si deve pertanto risolvere la
prima questione nel senso che l’art. 9, nn. 1, 3 e 4, della direttiva IPPC
deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nel rilasciare
autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti
industriali come quelle di cui trattasi nelle cause principali, non sono
obbligati ad inserire tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione
il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx stabiliti
dalla direttiva LNE, pur dovendo rispettare l’obbligo derivante dalla
direttiva LNE di adottare o di prevedere, nell’ambito di programmi
nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre
complessivamente le emissioni, in particolare di tali inquinanti, a
quantitativi che non superino i limiti indicati nell’allegato I di tale
direttiva entro il 2010.
Sulle questioni seconda e terza
77 Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato,
quali obblighi incombano agli Stati membri in forza della direttiva LNE
nel periodo compreso tra il 27 novembre 2002, termine di attuazione della
stessa, e il 31 dicembre 2010, termine alla scadenza del quale detti Stati
membri devono rispettare i limiti di emissione stabiliti da tale
direttiva. Dall’altro, tale giudice chiede se, tenuto conto di tali
obblighi, le autorità nazionali competenti potrebbero essere tenute a
rifiutare o limitare il rilascio di un’autorizzazione ambientale o ad
adottare misure di compensazione specifiche nel caso di superamento
potenziale o effettivo dei limiti nazionali di emissione di SO2 e di NOx
di cui alla direttiva LNE.
Sull’obbligo di astensione dall’adottare
disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto
da una direttiva
78 In via preliminare si deve ricordare che,
conformemente a una giurisprudenza costante, in pendenza del termine per
la trasposizione di una direttiva, gli Stati membri, destinatari di
quest’ultima, devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano
compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa
(sentenze 18 dicembre 1997, causa C 129/96, Inter-Environnement Wallonie,
Racc. pag. I 7411, punto 45; 8 maggio 2003, causa C 14/02, ATRAL, Racc.
pag. I 4431, punto 58, nonché 23 aprile 2009, cause riunite C 261/07 e C
299/07, VTB-VAB e Galatea, Racc. pag. I 2949, punto 38). Un siffatto
obbligo di astensione che si impone a tutte le autorità nazionali (v.
sentenza 4 luglio 2006, causa C 212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I 6057,
punto 122, nonché giurisprudenza citata), deve essere inteso come riferito
all’adozione di qualsiasi misura, generale o specifica, che possa produrre
un tale effetto vanificatore.
79 Quest’obbligo d’astensione si impone
agli Stati membri, in forza dell’applicazione del combinato disposto degli
artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3, TFUE, anche in un periodo transitorio nel
corso del quale essi sono autorizzati a continuare ad applicare i loro
regimi nazionali, sebbene questi ultimi non siano conformi alla direttiva
in parola (v., sentenze 10 novembre 2005, causa C 316/04, Stichting
Zuid-Hollandse Milieufederatie, Racc. pag. I 9759, punto 42, e 14
settembre 2006, causa C 138/05, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie,
Racc. pag. I 8339, punto 42).
80 Ne consegue pertanto che il rispetto
di un siffatto obbligo si applica anche durante il periodo transitorio
previsto all’art. 4 della direttiva LNE, nel corso del quale gli Stati
membri sono autorizzati a non attenersi ancora ai quantitativi annuali di
emissioni nazionali indicati nell’allegato I di tale direttiva. Spetta al
giudice nazionale verificare il rispetto di quest’obbligo con riferimento
alle disposizioni e alle misure di cui deve esaminare la legittimità. (v.,
in tal senso, sentenza Inter Environnement Wallonie, cit., punto
46).
81 Al riguardo, occorre nondimeno rilevare che una tale verifica
deve essere necessariamente condotta in base ad una valutazione globale,
tenendo conto del complesso delle politiche e delle misure adottate sul
territorio nazionale interessato.
82 Infatti, con riferimento al
sistema stabilito dalla direttiva LNE e, in particolare, all’approccio
programmatico che essa prevede, come ricordato al punto 75 della presente
sentenza, la realizzazione del risultato prescritto da tale direttiva può
essere seriamente ostacolato dagli Stati membri soltanto attraverso
l’adozione e l’esecuzione di un complesso di politiche e misure le quali,
tenuto conto in particolare dei loro effetti concreti e della loro durata
nel tempo, tollerano o creano una situazione critica rispetto alla
quantità totale di emissioni rilasciate nell’atmosfera da tutte le fonti
inquinanti tale da compromettere necessariamente il rispetto, entro il
2010, dei limiti indicati nell’allegato I di detta direttiva (v., per
analogia, sentenza Inter-Environnement Wallonie, cit., punti 47 e
49).
83 Ne consegue che una semplice misura specifica relativa a una
sola fonte di SO2 e di NOx, che consista nella decisione di rilascio di
un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un
impianto industriale, non sembra atta, di per sé, a compromettere
seriamente il risultato prescritto dalla direttiva LNE, vale a dire quello
di limitare le emissioni di tali fonti inquinanti nell’atmosfera a
quantitativi complessivi annuali che non superino i detti limiti nazionali
entro il 2010. Tale conclusione vale a maggior ragione qualora, in
circostanze come quelle delle cause principali, l’impianto di cui trattasi
debba essere messo in funzione soltanto non prima del 2012.
Sugli
obblighi positivi che incombono agli Stati membri nel periodo transitorio
dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010
84 Con riferimento alla
questione se agli Stati membri incombano obblighi positivi nel periodo
transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, ed in tal caso di
quali obblighi positivi si tratti, si deve ricordare che, conformemente a
una giurisprudenza costante, l’obbligo di uno Stato membro di adottare
tutti i provvedimenti necessari per raggiungere il risultato prescritto da
una direttiva è un obbligo cogente, prescritto dall’art. 288, n. 3, TFUE e
dalla direttiva stessa (v. sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84,
Marshall, Racc. pag. 723, punto 48; 24 ottobre 1996, causa C 72/95,
Kraaijeveld e a., Racc. pag. I 5403, punto 55, nonché Inter-Environnement
Wallonie, cit., punto 40).
85 Risulta da tale obbligo che durante il
termine fissato per la trasposizione gli Stati membri devono adottare i
provvedimenti necessari ad assicurare che il risultato prescritto dalla
direttiva sarà realizzato alla scadenza del termine stesso (sentenza
Inter-Environnement Wallonie, cit., punto 44). Lo stesso vale con
riferimento ad un periodo transitorio come quello previsto all’art. 4
della direttiva LNE.
86 Al riguardo si deve rilevare che la stessa
direttiva LNE stabilisce taluni obblighi positivi in capo agli Stati
membri durante questo periodo, riguardanti in particolare la definizione
di strategie di intervento a livello globale allo scopo di ridurre
progressivamente, entro la fine del 2010, le emissioni annuali degli
inquinanti di cui trattasi a quantitativi che non superino i limiti
stabiliti nell’allegato I di tale direttiva.
87 Più precisamente, ai
sensi degli artt. 6 e 8, n. 2, della direttiva LNE, gli Stati membri
devono elaborare entro il 1° ottobre 2002, e aggiornare e modificare, se
necessario, entro il 1° ottobre 2006, programmi per la progressiva
riduzione delle emissioni controverse, che essi devono mettere a
disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante
informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare
alla Commissione nei termini prescritti. Gli artt. 7, nn. 1 e 2, e 8, n.
1, della direttiva LNE obbligano inoltre gli Stati membri ad elaborare ed
aggiornare annualmente gli inventari nazionali di dette emissioni, nonché
le proiezioni nazionali per il 2010. Gli inventari definitivi delle
emissioni riferiti al penultimo anno prima di quello in corso e gli
inventari provvisori delle emissioni riferiti all’anno precedente a quello
in corso, nonché le proiezioni nazionali per il 2010 devono essere
comunicati, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Commissione e
all’Agenzia europea dell’ambiente (v., in tal senso, sentenza 18 dicembre
2008, causa C 273/08, Commissione/Lussemburgo, punti 2 e 11).
88 Con
riferimento al contenuto concreto di tali programmi nazionali occorre
nondimeno constatare che, come ricordato al punto 75 della presente
sentenza, l’ampia discrezionalità concessa agli Stati membri dalla
direttiva LNE osta a che questi ultimi incontrino limiti nella
realizzazione di tali programmi e siano quindi obbligati ad adottare o ad
astenersi dall’adottare misure o iniziative specifiche per ragioni
estranee a valutazioni di carattere strategico che tengano conto,
complessivamente, delle circostanze di fatto e dei differenti interessi
pubblici e privati coinvolti.
89 L’imposizione di eventuali
prescrizioni in tal senso sarebbe contraria alla volontà del legislatore
dell’Unione, diretta in particolare a consentire agli Stati membri di
garantire un certo equilibrio tra i differenti interessi coinvolti.
Inoltre una siffatta imposizione porterebbe a creare vincoli eccessivi per
gli Stati membri e sarebbe pertanto contraria al principio di
proporzionalità sancito all’art. 5 TUE, espressamente ricordato al
tredicesimo ‘considerando’ della direttiva LNE, il quale esige che gli
strumenti istituiti da una disposizione del diritto dell’Unione siano
idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di
cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (v.,
sentenze 6 dicembre 2005, cause riunite C 453/03, C 11/04, C 12/04 e C
194/04, ABNA e a., Racc. pag. I 10423, punto 68 e giurisprudenza citata,
nonché 8 giugno 2010, causa C 58/08, Vodafone e a., non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 51).
90 Ne consegue pertanto che durante il
periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, l’art. 288,
n. 3, TFUE e la stessa direttiva LNE non impongono agli Stati membri né di
rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali, quali
quelle di cui trattasi nelle cause principali, né di adottare misure di
compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga
rilasciata, nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei
limiti nazionali di emissione di SO2 e di NOx.
91 Alla luce di tutte le
considerazioni che precedono, le questioni seconda e terza devono essere
risolte nel senso che, durante il periodo transitorio dal 27 novembre 2002
al 31 dicembre 2010, previsto all’art. 4 della direttiva LNE:
– gli
artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3, TFUE, nonché la direttiva LNE impongono
agli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che possano
compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto da tale
direttiva;
– l’adozione da parte degli Stati membri di una misura
specifica relativa ad una sola fonte di SO2 e di NOx non appare, di per sé
sola, capace di compromettere seriamente il conseguimento del risultato
prescritto dalla direttiva LNE. Spetta al giudice nazionale verificare se
tale condizione ricorra per ciascuna delle decisioni di rilascio di
un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un
impianto industriale, quali quelle controverse nelle cause
principali;
– l’art. 288, n. 3, TFUE e gli artt. 6, 7, nn. 1 e 2,
nonché 8, nn. 1 e 2, della direttiva LNE impongono agli Stati membri, da
un lato, di elaborare, aggiornare e modificare, se necessario, programmi
per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali di SO2 e di NOx,
che essi devono mettere a disposizione della popolazione e delle
organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e
facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione nei termini
prescritti, e, dall’altro, di elaborare ed aggiornare annualmente gli
inventari nazionali di dette emissioni, nonché le proiezioni nazionali per
il 2010, che essi devono comunicare, nei termini prescritti, alla
Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente;
– l’art. 288, n. 3,
TFUE e la stessa direttiva LNE non impongono agli Stati membri né di
rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali per la
costruzione e la gestione di impianti industriali, come quelle controverse
nelle cause principali, né di adottare misure di compensazione specifiche
per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, nemmeno in
caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione
nazionali di SO2 e di NOx.
Sulle questioni dalla quarta alla
sesta
92 Con le questioni dalla quarta alla sesta, che occorre
esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, ed
in caso affermativo, in quale misura, un singolo possa invocare
direttamente dinanzi ai giudici nazionali gli obblighi imposti dagli artt.
4 e 6 della direttiva LNE.
93 Al riguardo si deve anzitutto ricordare
che, ai sensi di una giurisprudenza costante, in tutti i casi in cui le
disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale,
incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere
nei confronti dello Stato membro, sia che questo non abbia recepito
tempestivamente la direttiva nell’ordinamento interno, sia che l’abbia
recepita in modo non corretto (v., in particolare, sentenze 19 novembre
1991, cause riunite C 6/90 e C 9/90, Francovich e a., Racc. pag. I 5357,
punto 11; 11 luglio 2002, causa C 62/00, Marks & Spencer, Racc. pag. I
6325, punto 25, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C 397/01 a C
403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I 8835, punto 103).
94 Infatti, come
ha ricordato più volte la Corte, è incompatibile con il carattere
vincolante che l’art. 288, n. 3, TFUE riconosce alla direttiva escludere,
in linea di principio, che l’obbligo che essa impone possa essere invocato
dagli interessati. Questa considerazione vale in modo particolare per una
direttiva, il cui scopo è quello di controllare nonché ridurre
l’inquinamento atmosferico e che mira, di conseguenza, a tutelare la
sanità pubblica (v. sentenza 25 luglio 2008, causa C 237/07, Janecek,
Racc. pag. I 6221, punto 37).
95 A tal proposito si deve comunque
ricordare che una disposizione del diritto dell’Unione è incondizionata se
sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per
quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di
alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri
(v., in particolare, sentenze 3 aprile 1968, causa 28/67,
Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe, Racc. pag. 211, nonché 23 febbraio
1994, causa C 236/92, Comitato di coordinamento per la difesa della cava e
a., Racc. pag. I 483, punto 9).
96 Orbene, con riferimento all’art. 4
della direttiva LNE, si deve constatare che esso non risponde alle
caratteristiche precedentemente enunciate.
97 Infatti, considerato nel
suo contesto, questo articolo riveste carattere meramente programmatico,
dal momento che si limita ad enunciare un obiettivo da raggiungere
lasciando agli Stati membri un’ampia discrezionalità quanto alle modalità
da porre in atto a tal fine.
98 Ne consegue che, dal momento che detto
art. 4 della direttiva LNE non prevede alcun obbligo incondizionato e
sufficientemente preciso che impone l’adozione di politiche o di misure
specifiche e puntuali destinate a permettere la realizzazione del
risultato stabilito, i singoli non possono farlo valere direttamente
dinanzi a un giudice nazionale per pretendere, prima del 31 dicembre 2010,
che le autorità competenti rifiutino o limitino l’adozione di decisioni di
rilascio di autorizzazioni ambientali quali quelle controverse nelle cause
principali, o che adottino misure di compensazione specifiche a seguito
del rilascio di una siffatta autorizzazione.
99 Per contro, l’art. 6
della direttiva LNE presenta un carattere incondizionato e
sufficientemente preciso in quanto, in termini inequivocabili, impone agli
Stati membri, da un lato, ai sensi dei suoi nn. 1–3, di elaborare
programmi nazionali per la progressiva riduzione delle emissioni
nazionali, in particolare di SO2 e NOx, al fine di conformarsi, entro il
2010, ai limiti indicati nell’allegato I di detta direttiva e, dall’altro,
ai sensi del suo n. 4, di mettere tali programmi a disposizione della
popolazione e delle organizzazioni interessate, come le associazioni
ambientaliste, mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente
accessibili.
100 Ne consegue che le persone fisiche e giuridiche
direttamente interessate devono poter ottenere dalle autorità competenti,
eventualmente ricorrendo ai giudici nazionali, il rispetto e l’attuazione
di tali norme del diritto dell’Unione.
101 Quanto al contenuto dei
programmi che devono essere elaborati, anche se, come discende dal punto
88 della presente sentenza, gli Stati membri dispongono di un’ampia
discrezionalità quanto alla scelta delle iniziative specifiche da
realizzare, è pur vero che essi non hanno l’obbligo di adottare politiche
e misure tali da non determinare nessun superamento entro il 2010.
102
Risulta tuttavia dall’art. 6 della direttiva LNE, nonché dall’impostazione
di tale direttiva, che mira ad una riduzione progressiva delle emissioni
nazionali degli inquinanti espressamente indicati, che spetta agli Stati
membri, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010,
adottare o prevedere politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a
ridurre, complessivamente, le emissioni di tali inquinanti in modo da
conformarsi ai limiti nazionali previsti nell’allegato I di detta
direttiva.
103 In questa prospettiva occorre rilevare che, sebbene gli
Stati membri dispongano di un potere discrezionale, l’art. 6 della
direttiva LNE fissa alcuni limiti all’esercizio di quest’ultimo, i quali
possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, in relazione al
carattere adeguato dell’insieme delle politiche e misure adottate o
previste, nell’ambito dei programmi nazionali rispettivi, al detto scopo
di limitare, entro il 2010, le emissioni degli inquinanti indicati a
quantitativi che non superino i limiti fissati per ciascuno Stato membro
(v., in tal senso, sentenza Janecek, citata, punto 46).
104 Alla luce
delle suesposte considerazioni, le questioni dalla quarta alla sesta vanno
risolte come segue:
– L’art. 4 della direttiva LNE non è incondizionato
e sufficientemente preciso da poter essere invocato dai singoli dinanzi ai
giudici nazionali prima del 31 dicembre 2010.
– L’art. 6 della
direttiva LNE attribuisce ai singoli direttamente interessati diritti che
possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che,
nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli
Stati membri adottino o prevedano, nell’ambito di programmi nazionali,
politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a ridurre, complessivamente,
le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti
nazionali previsti nell’allegato I di detta direttiva entro il 2010, e
mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione
e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare,
comprensibili e facilmente accessibili.
Sulle spese
105 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al
giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
1) L’art. 9, nn. 1, 3 e 4, della direttiva del
Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento, nella sua versione originaria, nonché in
quella codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri,
nel rilasciare autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione
di impianti industriali come quelle di cui trattasi nelle cause principali
non sono obbligati ad inserire tra le condizioni di rilascio di tale
autorizzazione il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di
NOx stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23
ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di
alcuni inquinanti atmosferici, pur dovendo rispettare l’obbligo derivante
da detta direttiva di adottare o di prevedere, nell’ambito di programmi
nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre
complessivamente le emissioni, in particolare di tali inquinanti, a
quantitativi che non superino i limiti indicati nell’allegato I di tale
direttiva entro il 2010.
2) Nel periodo transitorio dal 27 novembre
2002 al 31 dicembre 2010, previsto all’art. 4 della direttiva 2001/81:
– gli artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3, TFUE, nonché la direttiva
2001/81 impongono agli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che
possano compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto
da tale direttiva;
– l’adozione da parte degli Stati membri di una
misura specifica relativa ad una sola fonte di SO2 e di NOx non appare, di
per sé sola, capace di compromettere seriamente il conseguimento del
risultato prescritto dalla direttiva 2001/81. Spetta al giudice nazionale
verificare se tale condizione ricorra per ciascuna delle decisioni di
rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione
di un impianto industriale, quali quelle controverse nelle cause
principali;
– l’art. 288, n. 3, TFUE e gli artt. 6, 7, nn. 1 e 2,
nonché 8, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri,
da un lato, di elaborare, aggiornare e modificare, se necessario,
programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali di SO2 e
di NOx, che essi devono mettere a disposizione della popolazione e delle
organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e
facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione europea nei termini
prescritti, e, dall’altro, di elaborare ed aggiornare annualmente gli
inventari nazionali di dette emissioni, nonché le proiezioni nazionali per
il 2010, che essi devono comunicare, nei termini prescritti, alla
Commissione europea e all’Agenzia europea dell’ambiente;
– l’art. 288,
n. 3, TFUE e la stessa direttiva 2001/81 non impongono agli Stati membri
né di rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali per la
costruzione e la gestione di impianti industriali, come quelle controverse
nelle cause principali, né di adottare misure di compensazione specifiche
per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, e ciò nemmeno
in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione
nazionali di SO2 e di NOx.
3) L’art. 4 della direttiva 2001/81 non è
incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere invocato dai
singoli dinanzi ai giudici nazionali prima del 31 dicembre 2010.
L’art. 6 della direttiva 2001/81 attribuisce ai singoli direttamente
interessati diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici
nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002
al 31 dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano, nell’ambito di
programmi nazionali, politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a
ridurre, complessivamente, le emissioni degli inquinanti indicati in modo
da conformarsi ai limiti nazionali previsti nell’allegato I di detta
direttiva entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a
disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante
informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili.
|
|
|
|
 |
|
| |
|