REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
sul ricorso in appello n. 208/2011, proposto
da
STUDIO DI RADIOLOGIA PROF. MICHELANGELO SCACCIANOCE s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Maria Gabriella Valenti e Giovanni Barbera ed
elettivamente domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi n. 58, presso lo
studio della prima;
contro
l’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, in
persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall’avv.
Antonio Vitale ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Tommaso
Gargallo n. 12 , presso lo studio Mangalaviti;
e nei confronti di
ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE, in persona
dell’Assessore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De
Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione quarta) - 2 luglio
2010, n. 2643, in tema di assegnazione budget di spesa per l’anno
2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti
di costituzione in giudizio delle parti pubbliche intimate;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista
l’ordinanza n. 344/11, del 18 marzo 2011, con cui è stata respinta
l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo
grado;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza
del 9 giugno 2011, il Consigliere Gerardo Mastrandrea;
Uditi , altresì,
l’avv. E. Daina, su delega dell’avv. M. G. Valenti, per la società
appellante, l’avv. S. Mazza, su delega dell’avv. A. Vitale, per l’ASP di
Catania e l’avv. dello Stato Rubino per l’Assessorato regionale della
salute;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al TAR di Catania, la
struttura ricorrente impugnava gli atti con i quali l’ASP di Catania aveva
determinato il budget spettantele per l’anno 2009.
2. Il Collegio
di prime cure, preliminarmente, esaminava d’ufficio la questione
dell’integrità del contraddittorio, con specifico riferimento alla
presenza di controinteressati non evocati in giudizio, non essendo stato
notificato il ricorso ad alcuna delle strutture esercenti la medesima
attività della ricorrente.
Orbene, il Tribunale amministrativo, pur
consapevole di precedente diverso e copioso orientamento, anche della
stessa Sezione, muovendo dalla considerazione che l’eventuale aumento del
budget di una struttura sanitaria può essere realizzato soltanto a scapito
di altre strutture sanitarie, poiché la spesa regionale per l'erogazione
delle prestazioni sanitarie non può crescere in modo incrementale, ha
dichiarato, in conclusione, il ricorso inammissibile per omessa notifica
ad almeno uno dei soggetti controinteressati.
3. Lo studio
radiologico appellante ha chiesto l’integrale riforma della predetta
pronunzia, muovendo dalla considerazione che non è possibile, nella
fattispecie, individuare un controinteressato da intimare
obbligatoriamente e comunque ribadendo, nel merito, la fondatezza dei vizi
dedotti per l’annullamento dell’atto impugnato.
4. L’Azienda
sanitaria intimata si è costituita in giudizio per resistere
all’appello.
5. Anche l’Assessorato regionale alla salute si è
costituito in giudizio, ma unicamente per chiedere che venga estromesso,
per difetto di ogni legittimazione passiva, dal giudizio stesso.
Le
parti hanno depositato memoria.
Con ordinanza n. 344/11 del 18 marzo
2011, è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia della
sentenza di primo grado, attesa la mancanza dei presupposti, con
particolare riguardo all’ele-mento del pregiudizio grave ed
irreparabile.
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 il ricorso in
appello è stato introitato per la decisione.
6. Premesso che non
può disporsi l’estromissione dal giudizio dell’Assessorato competente,
atteso che l’Amministrazione regionale non può dirsi completamente
estranea ai processi di assegnazione dei budget di spesa alle strutture
private convenzionate, l’appello merita accoglimento per quanto, in via
parziale, può essere allo stato deciso (in punto di rito), mentre per il
resto (nel merito) devono disporsi acquisizioni istruttorie, nei sensi di
cui appresso.
7. Non si intravvedono, in caso di
contestazione di un budget annuale di spesa, posizioni di controinteresse
in senso tecnico nelle altre strutture sanitarie specialistiche
convenzionate per la stessa branca, in quanto al variare, in senso
incrementale o meno, di un budget assegnato alla singola struttura non può
connettersi alcun effetto automatico di variazione, in senso di decremento
o meno, in capo alle strutture similari.
Al riguardo, è sufficiente
pensare ai meccanismi di disposizione ed attuazione della spesa sanitaria,
alle ipotesi di residui, per non parlare dei casi di retribuzioni di
prestazioni in eccedenza del budget e così via esemplificando. Tutto
depone nel senso sopraindicato.
Del resto, l’aggregato assegnato
all’Azienda sanitaria non può corrispondere per definizione al mero
coacervo, in termini di sommatoria, dei budget assegnati alle varie
strutture, di modo che ampliando un budget si assiste ad un restringimento
automatico delle altre quote assegnate.
Perdipiù, nel caso di specie,
viene in contestazione non la scelta discrezionale di ripartizione del
budget complessivo, bensì le modalità di calcolo che hanno portato a
definire, nel singolo rapporto con il soggetto interessato, il budget
specifico.
L’appello, dunque, va accolto per questa parte.
8.
Ritenuta la causa ai fini della valutazione del merito, il Collegio
ritiene che debba disporsi, con pronunzia per questa parte interlocutoria,
l’acquisizione, in via istruttoria, di documentati chiarimenti circa i
conteggi che hanno portato ad assegnare il budget contestato, a fronte
delle pretese inevase della struttura ricorrente, evidenziando, in maniera
peculiare e specifica, l’esatta situazione circa le prestazioni di RMN da
prendersi a riferimento.
A tale onere è chiamata l’Azienda sanitaria
intimata, nel termine di trenta giorni dalla notifica, o previa
comunicazione, della presente decisione.
Fissa, per il prosieguo del
giudizio, la prima udienza pubblica utile del mese di marzo 2012.
Spese
al definitivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente
pronunciando, accoglie in parte il ricorso in appello in epigrafe, nei
termini di cui in motivazione. Per il resto dispone acquisizioni
istruttorie, nei sensi e termini parimenti indicati in parte
motiva.
Fissa per il prosieguo del giudizio la prima udienza pubblica
utile del mese di marzo 2012.
Spese al definitivo.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2011, dal
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio,
Presidente, Antonino Anastasi, Gerardo Mastrandrea, Estensore, Pietro
Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.
Depositata in Segreteria
il 14 novembre 2011