REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 255/2011, proposto da
ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ e UFFICIO
REGIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE GARE DI APPALTO - SEZIONE PROVINCIALE
DI PALERMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in
Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;
contro
l’Impresa SOGRESAL COSTRUZIONI s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli
avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto
presso il loro studio in Palermo, via Libertà, n. 171;
il COMUNE DI
MARINEO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Saverio Lo Monaco, con domicilio eletto presso il suo studio in
Palermo, via dei Biscottari, n. 17;
l’A.T.I. ROMA COSTRUZIONI
s.r.l. - PONTEGGI TUBOLARI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia - Palermo, sezione terza, 29 novembre 2010, n. 14196, in
tema di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico di
complesso scolastico.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’impresa
Sogresal e del Comune di Marineo, appellanti incidentali;
Vista
l’ordinanza di questo C.G.A. n. 349/11 del 18 marzo 2011, di rigetto
dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo
grado;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il
Consigliere Gerardo Mastrandrea;
Uditi alla pubblica udienza del 9
giugno 2011, l’avv. dello Stato Rubino per l’Assessorato appellante,
l’avv. G.nni Immordino per l’impresa appellata e l’avv. S. Lo Monaco per
il comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato il 24 maggio 2010 e
depositato il giorno successivo, l’impresa Sogresal si gravava, dinanzi al
TAR della Sicilia, avverso il verbale della gara per l’affidamento dei
lavori di adeguamento sismico, ai sensi dell’OPCM 3274/03, del complesso
scolastico “San Ciro” ed i conseguenti provvedimenti dirigenziali con cui
la stessa era stata aggiudicata alla controinteressata Ponteggi Tubolari
s.p.a.
2. Il ricorso era affidato a tre articolati motivi, con cui la
ricorrente deduceva:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del
disciplinare di gara in relazione all’art. 19, comma 12 bis, della l. n.
109 del 1994, nonché del d.a. 24.2.2006 nel testo modificato con d.a.
15.1.2008, in quanto:
- la controinteressata avrebbe prodotto un
d.u.r.c. rilasciato per altre finalità, diverse dalla partecipazione a
gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici (con validità mensile e
dunque) scaduto;
- la controinteressata avrebbe reso una dichiarazione
sostitutiva priva dell’indicazione della posizione nei confronti della
cassa edile (non dichiarando i dati relativi a tale iscrizione);
2)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del disciplinare in relazione
alla omissione, da parte del procuratore dell’a.t.i. controinteressata,
delle dichiarazioni di cui all’art. 38 lett. b) e c) del d. lgs. n. 163
del 2006, riguardante l’amministratore unico, i direttori tecnici e
l’institore;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del
disciplinare, in relazione alla mancata dichiarazione e documentazione del
requisito di moralità professionale inerente ai direttori tecnici ed
all’ammini-stratore unico dell’impresa cedente il ramo d’azienda, ed in
particolare:
- la Ponteggi Tubolari s.p.a. avrebbe dichiarato di non
essere stata interessata - nel triennio antecedente la pubblicazione del
bando di gara - da « … fusione, incorporazione o acquisizione totale o
parziale a qualsiasi titolo di altra impresa», mentre risulterebbe essere
cessionaria di specifico ramo d’azienda di altra impresa in
liquidazione;
- la Ponteggi Tubolari, con riferimento alla Società
cedente, non avrebbe rilasciato la dichiarazione prevista dal disciplinare
riguardante i soggetti per i quali la legge la prescrive, ivi compreso,
secondo la difesa di parte ricorrente, il liquidatore della medesima
cedente (Bierrebi s.p.a.).
L’originaria ricorrente chiedeva, altresì,
la dichiarazione di inefficacia del contratto ove stipulato ed il subentro
nello stesso; in via gradata, il risarcimento del danno per
equivalente.
3. Si costituivano in giudizio il Comune di Marineo, il
quale replicava alle doglianze della ricorrente, l’Urega costituito con il
patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, nonché l’a.t.i. controinteressata
che, oltre a replicare alle difese di parte ricorrente e dedurre, quanto
al secondo motivo, la regolare produzione, in sede di gara, delle
dichiarazioni, così come successivamente accertato, proponeva ricorso
incidentale circa l’ammissione della ricorrente medesima alla gara,
avvenuta pur in - asserita - assenza della prescritta dichiarazione sui
requisiti di moralità professionale dei legali rappresentanti e direttori
tecnici dell’Impresa Piras Mario (la quale, secondo quanto prospettato,
avrebbe operato, nel triennio di riferimento, una cessione d’azienda in
favore della Sogresal s.r.l., dal cui ramo d’azienda sarebbe stata poi
costituita la Sogresal Costruzioni s.r.l.).
In data 2 luglio 2010
veniva stipulato il contratto d’appalto (rep. n. 58/2010).
4. Con la
sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il TAR di Palermo, ritenuto di
dover esaminare con priorità il ricorso incidentale paralizzante proposto
da parte controinteressata, poiché lo stesso tendeva a far valere la
sussistenza di specifiche cause di esclusione dalla gara in capo
all’originaria ricorrente, lo dichiarava infondato.
Il ricorso
principale veniva ritenuto, invece, fondato nei sensi e limiti dati dalla
condivisibilità del terzo ed ultimo profilo di censura, relativamente alla
circostanza secondo cui l’associata controinteressata Ponteggi Tubolari
s.p.a. avrebbe dichiarato di non «essere stata interessata da fusione,
incorporazione o acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di
altra impresa», mentre, invece, risultava essere stata cessionaria della
Società Bierrebi s.p.a. in liquidazione, la quale le aveva ceduto in data
13 gennaio 2010 (e, dunque, nel triennio antecedente la pubblicazione del
bando di gara) un ramo d’azienda. Detta dichiarazione, inoltre, sarebbe
stata omessa con riferimento anche al liquidatore della medesima
Società.
Alla luce della fondatezza del terzo motivo veniva dunque
accolto il ricorso principale, per quanto di ragione, con conseguente
annullamento dei provvedimenti impugnati, mentre il ricorso incidentale
veniva rigettato.
Venivano, altresì, valutate le “refluenze”
dell’accoglimento del ricorso principale sul contratto stipulato in data 2
luglio 2010, in relazione, nello specifico, alla domanda di dichiarazione
di inefficacia dello stesso e di subentro formulata dalla parte odierna
appellata, considerando anche che, con ordinanza n. 532 del 22 giugno
2010, il Tribunale, delibando la domanda cautelare, e pur ravvisando
profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, non aveva accolto
l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti medesimi,
limitandosi a fissare l’udienza per la discussione del ricorso nel
merito.
In particolare, muovendo dall’inquadramento dei lavori in
argomento sotto il genus delle «infrastrutture strategiche», di cui
all’apposito capo del codice degli appalti, si addiveniva alla conclusione
dell’inammissibilità del ricorso, per la parte in cui conteneva la domanda
di inefficacia del contratto e di subentro dell’originaria ricorrente
nello stesso.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per
equivalente, proposta, in via subordinata, dalla medesima ricorrente, essa
veniva definitivamente assentita nella misura del mancato utile ridotto
della metà e quindi del 5% dell’importo a base d’asta, depurato del
ribasso offerto in sede di gara.
La superiore obbligazione risarcitoria
veniva posta a carico di entrambe le Amministrazioni resistenti, in parti
uguali e con il vincolo di solidarietà: quanto all’Urega - sez. prov.
Palermo poiché aveva direttamente proceduto alle operazioni di gara poi
risultate illegittime, quanto al Comune di Marineo poiché lo stesso, da
una parte, aveva omesso l’esercizio dei propri poteri di controllo e,
dall’altra, aveva proceduto alla stipulazione del contratto.
5. Hanno
interposto appello l’Assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità,
nonché, in via incidentale autonoma, il Comune di Marineo, con particolare
riguardo alla disposta condanna, in parti uguali ed in solido, di Urega e
Comune medesimo al risarcimento per equivalente.
6. L’impresa appellata
si è costituita in giudizio ed ha prodotto, a sua volta, appello
incidentale, chiedendo la condanna al risarcimento per equivalente in
misura non ridotta.
7. Le parti hanno depositato memoria.
Con
ordinanza n. 349/11 del 18 marzo 2011, è stata rigettata, con peculiare
riguardo alla mancanza del profilo del pregiudizio grave ed irreparabile,
la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata
Alla
pubblica udienza del 9 giugno 2011, il ricorso in appello è stato
introitato per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello dell’Assessorato e quello proposto
dal Comune devono essere respinti, mentre può essere accolto quello
proposto, in via incidentale, dalla Sogresal, nei termini che
seguono.
2. L’impianto argomentativo fondamentale della sentenza resta
intatto, e quindi l’accertata illegittimità dell’ammissione alla gara
dell’ATI capeggiata dalla Roma Costruzioni s.r.l., poi dichiarata
aggiudicataria, per decisive omissioni della Ponteggi Tubolari s.p.a.
nelle dichiarazioni e relative documentazioni ai sensi dell’art. 38 del
codice appalti, lettere varie.
3. Deve essere, nondimeno, appurata la
correttezza delle conseguenze di ordine risarcitorio.
Il risarcimento
per equivalente riconosciuto all’impresa appellata (ed appellante, a sua
volta, in via incidentale sull’entità del ripristino monetario) è stato
posto a carico di entrambe le Amministrazioni resistenti, in parti eguali
e con vincolo di solidarietà, e stesso metro è stato usato per la
liquidazione delle spese di giudizio.
4. Orbene, tali conclusioni
vengono contestate, anzitutto, dall’As-sessorato regionale riguardo il
coinvolgimento dell’Urega, considerata la natura endoprocedimentale degli
atti adottati da tale ufficio, in alcun modo oggetto, peraltro, di
impugnazione.
L’ufficio in parola si limiterebbe, nelle procedure di
espletamento delle gare d’appalto, esclusivamente a verificare la
regolarità formale dello svolgimento delle procedure
medesime.
L’Amministrazione appellante, al riguardo, richiama il
dettato normativo di riferimento in ordine ai compiti di detto ufficio
regionale ed insiste sulla circostanza che, a fronte delle carenze ed
omissioni registrate nell’autodichiarazione dell’impresa Ponteggi
Tubolari, nessuna efficace attività di controllo avrebbe potuto mettere in
essere l’Urega.
5. Le argomentazioni dell’appellante non
convincono.
Le funzioni dell’Urega, di generale supervisore sulla
correttezza e la legittimità delle procedure di gara, compresa la verifica
dei requisiti soggettivi (al di là dell’esito del controllo a campione),
non vengono smentite dalla stessa difesa erariale reclamante, ed anzi sono
dalla stessa esplicitamente ammesse.
Non si vede, pertanto, come la
responsabilità possa essere addossata al solo Comune intimato.
Le
suddette considerazioni proclamate sono certamente avvalorate da una
circostanza specifica, ovvero dalla riunione della Commissione mista
Urega-Comune, tenutasi (come da verbale del 3 giugno 2010) dopo la
celebrazione ed aggiudicazione della gara alla luce della presentazione
del ricorso: detta Commissione, nonostante la verifica specifica della
documentazione d’interesse, concludeva per la conferma dell’aggiudicazione
in favore della ditta originariamente controinteressata, la cui ammissione
era ritenuta, pertanto, definitivamente legittima, senza l’avvio, dunque,
di alcun procedimento di autotutela.
La responsabilità dell’Ufficio
trova, dunque, conferma, anche alla luce delle stringenti prescrizioni del
bando di gara (che, a sua volta, pretendevano forme adeguate di controllo
sulla regolarità della documentazione presentata) e, più in generale, del
quadro delineato dalla giurisprudenza recente della Corte di Giustizia
europea, che ha collocato in posizione decisamente recessiva l’elemento
della prova della colpevolezza della stazione appaltante ai fini del
riconoscimento della tutela risarcitoria in favore dell’impresa
danneggiata (CGCE, sez. III, 30 settembre 2010, causa n. C-314/09).
6.
Un responso analogo va riservato all’appello incidentale del Comune, che,
pertanto, parimenti va rigettato, per non difformi considerazioni.
Il
Comune di Marineo, peraltro, oltre a non esercitare adeguatamente i poteri
di competenza in quanto Ente appaltante, che non possono essere limitati a
quelli di mera verifica di eventuali vizi formali della proposta di
aggiudicazione veniente dall’Urega, ha anche stipulato il contratto, e
questo, se da una parte compulsato dalla necessità di dare avvio ai
lavori, dall’altra non tenendo conto, in ogni caso, dei profili di
illegittimità che oramai stavano emergendo.
In ordine alla valutazione
dell’aspetto soggettivo valgono, poi, le medesime conclusioni raggiunte
per l’Ufficio regionale, anche in ordine alla partecipazione attiva alla
verifica post-aggiudicazione.
7. Venendo, infine, all’appello
incidentale della Sogresal, esso va accolto nei termini che seguono.
In
effetti, risulta che il TAR, che pure non ha mancato di argomentare
doviziosamente in tema, sia caduto in una certa qual contraddizione una
volta stabilita l’appartenenza delle opere in questione al programma di
infrastrutture strategiche (che sconta l’applicazione obbligata del regime
processuale ex art. 125 cod. proc. amm., con una disciplina omologa a
quella di cui al modificato art. 246 d. lgs. n. 163 del 2006), e quindi
optato per l’accoglimento della domanda in via gradata di risarcimento del
danno per equivalente.
Il TAR ha così argomentato: “Quanto alla
domanda di risarcimento per equivalente, ricondotta la stessa nell’alveo
dell’art. 125 cod. proc amm. (che a differenza del precedente art. 123 non
stabilisce espressamente che questo debba essere «subito e provato»), va
ritenuto che la stessa, per le fattispecie di cui all’art. 125 citato,
vada ricondotta all’ambito del danno da mancato utile e, quanto al
criterio riconosciuto dalla giurisprudenza, ad una percentuale
dell’importo dei lavori, depurato dal ribasso d’asta proposto, pari al
dieci per cento (misura che anche la ricorrente, nella memoria del 4
novembre individua quale satisfattiva).
Tale mancato utile ad avviso
del Collegio deve essere ridotto nella misura del cinquanta per cento, in
considerazione della mancata dimostrazione, che l’impresa possa aver
ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o
servizi, ed in considerazione, altresì, del puntuale dovere per l’impresa,
ai sensi dell’art. 1227 c.c., di non concorrere ad aggravare il danno con
l’immobilizzazione tutti i mezzi di impresa nelle more del giudizio,
nell’attesa dell’aggiudi-cazione in proprio favore, essendo invece
ragionevole che l’impresa si attivi per svolgere altre attività (in
termini Cons. St., VI, 21 settembre 2010, n. 7004).
Per quanto sopra il
risarcimento del danno per equivalente va riconosciuto, in via equitativa,
alla ricorrente in misura pari al 5% (cinque per cento) dell’importo a
base d’asta depurato del ribasso offerto in sede di gara”.
In tal
modo, però, i primi Giudici non sono risultati convincenti e lineari
quando hanno ritenuto di applicare la riduzione del 50%.
Questo
Consiglio di Giustizia ha di recente ben evidenziato, infatti, che
nell’ipotesi in cui appare chiaro e dimostrato che, in mancanza
dell’adozione del provvedimento illegittimo, l’impresa reclamante avrebbe
vinto la gara, spetta, evidentemente, all’impresa danneggiata un
risarcimento, che può essere individuato equitativamente nel 10% del
valore dell’appalto (come eventualmente ribassato dalla sua offerta), come
entità del guadagno presuntivamente ritratto dall’esecuzione dell’appalto,
ferma restando la possibilità di conseguire una somma superiore a fronte
della dimostrazione che il margine di utile sarebbe stato maggiore di
quello presunto (CGA 5 ottobre 2010, n. 1236), cosa non avvenuta
tempestivamente ed adeguatamente nella fattispecie che interessa.
Ma il
Consiglio ha, altresì, evidenziato che è illogico ed intimamente ingiusto
caricare sul danneggiato stesso le conseguenze negative della mancata
prova di un fatto estintivo o modificativo della pretesa, quale è la
compensazione per aliunde perceptum (CGA 21 settembre 2010, n.
1226).
Il tutto, perdipiù, in un settore come quello delle
infrastrutture strategiche, dove, sotto il profilo processuale, la prova
del danno concretamente subito assume valore recessivo a fronte
dell’impossibilità di ottenere il reintegro in forma specifica (di qui
l’intima contraddittorietà della pronunzia impugnata, cui si faceva
cenno).
8. La pretesa dell’appellante va, dunque, riconosciuta nei
termini integrali del 10%, come sopra indicati, con riconoscimento degli
accessori secondo legge fino all’effettivo soddisfo.
9. Alla stregua
del complesso delle considerazioni che precedono, gli appelli
dell’Assessorato e del Comune vanno, in definitiva, rigettati, mentre deve
essere accolto l’appello incidentale dell’impresa Sogresal, nei sensi
sopra riportati.
Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od
eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto
ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione.
Le spese del
presente grado di giudizio seguono la soccombenza delle parti pubbliche
appellanti e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso in appello in epigrafe.
Rigetta, altresì, l’appello
incidentale del Comune di Marineo.
Accoglie, nei sensi e limiti di cui
in motivazione, l’appello incidentale della Sogresal Costruzioni
s.r.l.
Condanna l’Assessorato appellante e il Comune di Marineo al
pagamento, in favore dell’impresa Sogresal, delle spese relative al
presente grado di giudizio, liquidate in € 2.000 (duemila/00) a carico di
ciascuna parte appellante soccombente.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo,
nella camera di consiglio del 9 giugno 2011, dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con
l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino
Anastasi, Gerardo Mastrandrea, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo,
Componenti.
Depositata in Segreteria
il 21 novembre 2011