REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 18/2011, proposto
da
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DI CALTANISSETTA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato e per legge domiciliati presso gli uffici della stessa in
Palermo, via A. De Gasperi n. 81;
contro
PIRAINO GIUSEPPE e MONTESANO GIUSEPPE, in proprio e
nella qualità, rispettivamente, di vice Sindaco uscente e Sindaco uscente
del Comune di Vallelunga Pratameno, rappresentati e difesi dall’avv.
Girolamo Rubino, ed elettivamente domiciliati in Palermo, via G. Oberdan
n. 5, presso lo studio dello stesso;
e nei confronti di
COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO, in persona del
Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
COOPERATIVA SOCIALE
“AZIONE SOCIALE” a r.l. ONLUS, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e
Stefano Polizzotto, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Nunzio
Morello n. 40, presso lo studio degli stessi;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia - sede di Palermo, sez. I - 7 dicembre 2010, n. n. 14261,
in tema di scioglimento di consiglio comunale per condizionamento della
criminalità organizzata.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avv. G.
Rubino per Piraino Giuseppe e Montesano Giuseppe e degli avv.ti G.
Pitruzzella e S. Polizzotto per la Cooperativa Sociale appellata;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 159/11 in data 4 febbraio 2011, con cui è stata
motivatamente respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della
sentenza di primo grado;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 9 giugno 2011, il Consigliere Gerardo
Mastrandrea;
Uditi, altresì, l’avv. dello Stato Rubino per le
amministrazioni appellanti, l’avv. G. Rubino per gli appellati e l’avv. S.
Polizzotto, anche su delega dell’avv. G. Pitruzzella per la Cooperativa
appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:
FATTO
1. Con la sentenza in forma semplificata
impugnata, in epigrafe indicata ed adottata in esito alla camera di
consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, è stato accolto il
ricorso proposto dagli odierni appellati, Sindaco e Vice Sindaco uscenti,
avverso il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2009, con
il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di
Vallelunga Pratameno per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 del
D. L.vo 18.8.00 n. 267, causa l’accertato condizionamento da parte della
criminalità organizzata, unitamente agli atti presupposti e connessi.
Il Tribunale amministrativo palermitano, pur non ignorando l’esistenza
di orientamento giurisprudenziale significativo che, in subiecta
materia, ritiene non necessaria la comunicazione dell’avvio del
procedimento, ha ritenuto nondimeno degno di accoglimento il ricorso
proprio sotto l’assorbente profilo (formale) della violazione di legge per
omessa comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento.
Di
qui il responso di accoglimento, l’annullamento degli atti impugnati,
fatti salvi gli eventuali ulteriori atti di competenza
dell’Amministrazione.
2. Le competenti Amministrazioni dello Stato
hanno interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia,
lamentando che la sentenza di prime cure era fondata su una pronunzia del
Consiglio di Stato rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale (Cons.
Stato, V, 4 ottobre 2007, n. 5146).
3. Gli appellati si sono
costituiti in giudizio per resistere all’appello, di cui hanno eccepito
anche l’inammissibilità, ed hanno espressamente riproposto le censure,
contenute nel ricorso di primo grado, che sono state dichiarate assorbite
dai primi Giudici.
4. Si è costituita in giudizio, per resistere
all’appello, anche la Cooperativa Sociale a r.l. “Azione Sociale” ONLUS,
che era intervenuta nel giudizio di primo grado a sostegno delle ragioni
articolate dai ricorrenti originari con il terzo motivo del ricorso
introduttivo, al punto III, pag. 42, con particolare riguardo alle
presunte irregolarità riscontrate dalla Commissione d’accesso in ordine al
contratto di appalto per l’affidamento del servizio di gestione della casa
protetta per anziani stipulato tra il Comune di Vallelunga Pratameno e
l’originaria interveniente.
Le parti appellate hanno depositato
memoria.
5. Con ordinanza n. 159/11 del 4 febbraio 2011, è stata
rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo
grado, alla stregua del venir meno di ogni possibile pregiudizio grave ed
irreparabile (considerato che Sindaco e maggioranza del Consiglio comunale
si sono dimessi volontariamente, con conseguente svolgimento di nuove
elezioni, appena dopo il reinsediamento nelle cariche a seguito della
sentenza oggi impugnata).
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 il
ricorso in appello è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello merita di essere accolto.
Il
gravame è, anzitutto, ammissibile, atteso che il succedersi repentino
degli accadimenti (scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione
mafiosa, ricorso al TAR, sentenza di accoglimento, re-insediamento di
Sindaco e Consiglieri comunali, dimissioni volontarie dei medesimi,
indizione e svolgimento di nuove elezioni, che hanno registrato, peraltro,
un esito schiacciante in favore della medesima compagine), seppur
incidente di sicuro in ordine alla fase cautelare concernente
l’esecutività della sentenza impugnata, non può rilevare totalmente
sull’interesse a veder definitivamente valutata, ad ogni fine, la
legittimità dell’azione amministrativa portata avanti, al tempo, dagli
Organi di Governo dello Stato.
2. Ciò premesso, venendo alla
pronunzia impugnata, con ricorso ritualmente notificato alle
Amministrazioni resistenti e depositato innanzi al T.A.R. Lazio, i
ricorrenti originari, dott. Montesano (eletto Sindaco del Comune di
Vallelunga Pratameno nel maggio 2007) e prof. Piraino (nominato dal primo
Vice Sindaco), venuti a conoscenza che il Consiglio dei Ministri nella
seduta del 24 luglio 2009 aveva “deliberato, su proposta del Ministro
dell’Interno, lo scioglimento dei Consigli comunali di Fabrizia (Vibo
Valentia) e Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) nei quali erano state
accertate infiltrazioni della criminalità organizzata … mentre la
decisione per il Comune di Fondi (Latina) è stata rinviata alla prossima
riunione”; che tale provvedimento era stato adottato senza consentire agli
interessati alcuna forma di partecipazione al procedimento e senza la
comunicazione di avvio dello stesso; che il Consiglio dei Ministri nella
seduta del 29 luglio 2009 aveva poi deliberato di riconsiderare la
proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Fondi sulla base di una
nuova relazione da proporsi alla luce delle modifiche introdotte dalla
legge 15 luglio 2009 n. 94, prossima ad entrare in vigore; che, pertanto,
i provvedimenti impugnati erano affetti anche da ingiustificata disparità
di trattamento; che il decreto di scioglimento, inoltre, era stato
adottato sulla scorta di elementi non univoci e convergenti nella
rappresentazione di un pericolo di infiltrazione e condizionamento
mafiosi, procedevano all’im-pugnazione del decreto di scioglimento di cui
in premessa e degli atti connessi.
Proposto dall’Avvocatura dello Stato
regolamento di competenza, a cui aderivano gli originari ricorrenti, il
giudizio veniva incardinato presso il TAR della Sicilia, Palermo, il
quale, ritenendo condivisibili, come accennato, le considerazioni,
riportate per esteso, svolte nella pronunzia n. 5146 del 4 ottobre 2007
dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, affermava la non superabilità
degli argomenti portati a sostegno della tesi della cogenza dell’obbligo
di comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio
comunale per infiltrazione mafiosa, argomenti riassumibili nella mancanza
di una espressa previsione di un caso di urgenza tipizzata, nella natura
discrezionale del provvedimento incidente su interessi costituzionalmente
garantiti, nella espressa previsione di un separato e differente
procedimento cautelare (di sospensione delle cariche) da attivarsi in caso
di urgenza apprezzata in concreto.
Il Tribunale ha ritenuto, altresì,
che il mancato esame procedimentale delle corpose ed analitiche deduzioni,
in fatto ed in diritto, svolte dai ricorrenti poteva indurre
l’Amministrazione, anche solo sul piano motivazionale, a valutare
diversamente i diversi elementi ritenuti indiziari della sussistenza di
un’infiltrazione mafiosa nella gestione dell’amministrazione locale,
sicché è apparso rispondente a ragioni di economia processuale e di
rispetto della sfera di determinazione discrezionale dell’Amministrazione
disporre l’assorbimento degli altri motivi di censura.
3. Il
Collegio, non ritenendo, invece, di doversi discostare dall’orientamento
giurisprudenziale prevalente, anche del Giudice di appello, giudica
convincenti le considerazioni delle Amministrazioni appellanti circa la
non necessità di comunicazione di avvio procedimentale, alla stregua del
carattere intrinsecamente urgente che connota l’adozione di un
provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell’art.
143 T.U. EE.LL. (quando un provvedimento di mera sospensione prefettizia
delle cariche non risulta sufficiente alle esigenze di interesse
pubblico), provvedimento estremo che costituisce, dunque, “la reazione
(ineludibile ed inevitabile) dell’ordinamento alle ipotesi di attentato
all’ordine ed alla sicurezza pubblica”.
Non mancano, pertanto, i
presupposti per giustificare, sistematicamente, pur in mancanza di una
previsione espressa, un’eccezione alla regola espressa dalla l.
241/90.
Senza contare che giungono a corroborare ulteriormente le
conclusioni del Collegio le indiscutibili esigenze di celerità (cfr. Cons.
Stato, VI, 13 maggio 2010 n. 2957) e, non da ultimo, contrariamente a
quanto affermato dal TAR, la difficile ipotizzabilità di un apporto
sostanziale valido della collaborazione procedimentale preclusa,
considerata anche la formale riservatezza degli elementi documentali e
indiziari su cui si basa necessariamente il provvedimento di
scioglimento.
4. Ciò posto, anche i motivi del ricorso di
primo grado dichiarati assorbiti dal TAR sono privi del necessario
fondamento giuridico.
Per quanto in questa sede sindacabile, infatti,
lo scioglimento dell’organo assembleare elettivo del Comune di Vallelunga
Pratameno è stato disposto, motivatamente, sulla base di elementi
istruttori sufficienti e concordanti, acquisiti nel corso dell’accesso,
elementi che in effetti, nonostante il profluvio di approfondite
contestazioni sui fatti concreti rilasciate dagli appellati (e per quanto
di interesse dall’origi-naria interveniente), hanno comprovato il
condizionamento persistente e invasivo della gestione amministrativa
dell’Ente locale, senza soluzione di continuità, in tutto l’arco temporale
oggetto della verifica, in modo che sono stati integrati i necessari
presupposti di legge di cui all’art. 143 T.U. EE.LL.
E questo anche
se, in effetti, la posizione dei singoli amministratori non risultava
gravata da procedimenti di indagine o penali in corso attinenti alla
fattispecie, essendo stata valutata l’attività amministrativa dell’Ente
nel suo complesso (oltre che le varie frequentazioni, ed il sostegno
elettorale, riferiti ai singoli protagonisti).
Né, nella fattispecie,
può validamente invocarsi la disparità di trattamento con altre situazioni
(v. Comune di Fondi), attesa l’assoluta specificità di ogni situazione
valutata.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono,
l’appello interposto va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, deve respingersi il ricorso di primo grado.
Ritiene,
altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di
merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai
fini della decisione.
Data la peculiarità e complessità della
vertenza, sussistono, nondimeno, i presupposti per la compensazione tra le
parti delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso in appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma
della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese di
entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti costituite.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio
del 9 giugno 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori:
Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gerardo Mastrandrea,
estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.
Depositata in Segreteria
il 21 novembre 2011