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| n. 12-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Sentenza 20 dicembre 2011 n. 6705
Pres. Piscitello – Est.
Chieppa
Regione Puglia (Avv. P. Nicolardi) c/ F. V. C. + altri (Avv. P.
Quinto) |
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1. Giurisdizione e competenza – Provvedimenti
dirigenziali – Impugnazione – Giurisdizione G.A. – Presupposto – Atti di
macro-organizzazione immediatamente lesivo – Conseguenze – Atti di
micro-organizzazione – Giurisdizione G.O. – Ragioni
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2. Giurisdizione e competenza – Uffici P.A. – Atti di
organizzazione – Impugnazione – Giurisdizione G.A. – Atti gestione
rapporto – Giurisdizione G.O.
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1. Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di
provvedimenti dirigenziali relativi all’individuazione dei Settori di
prima e seconda fascia per l’attribuzione della retribuzione di posizione
ai dirigenti regionali, si deve distinguere tra i c.d. atti di
macro-organizzazione, assoggettati a principi e regole pubblicistiche e
atti di micro-organizzazione, con cui si dispone l'organizzazione dei
singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica. Gli atti che si
collocano al di sotto della soglia di configurazione strutturale degli
uffici pubblici e che riguardano il funzionamento degli apparati sono
espressione della capacità di diritto privato e, correlativamente, i
poteri di gestione del personale rispondono nel lavoro pubblico, come in
quello privato, ad uno schema normativamente unificato, che non è quello
del potere pubblico ma quello dei poteri privati. In sostanza, solo gli
atti di macro-organizzazione restano regolati dal diritto amministrativo;
in questi casi, è ipotizzabile che la tutela giurisdizionale possa
avvenire davanti al giudice amministrativo, quando venga impugnato
direttamente l'atto di macro-organizzazione, che sia autonomamente lesivo,
e davanti al giudice ordinario quando il dipendente contesta l'atto di
gestione, applicativo o consequenziale rispetto a quello organizzativo.
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2. Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo
la diretta cognizione degli atti recanti le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici adottati dalle amministrazioni quali atti
presupposti rispetto a quelli di gestione dei rapporti di lavoro, nei
confronti dei quali sono configurabili situazioni di interesse legittimo
derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto;
mentre la giurisdizione appartiene, invece, al giudice ordinario quando il
giudizio investe direttamente atti di gestione del rapporto, anche
dirigenziale, in relazione ai quali i suddetti provvedimenti di
autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7216 del
2004, proposto da:
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Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Nicolardi, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L.
Mantegazza 24;
contro
Ferrulli Vito Carlo, Vacca Giosue', Caragnano
Pietro, Cuocci Ignazio, Pavon Olivia, Renna Ferdinando, Benvenuto Roberto,
Candeloro Anna, Guerra Francesco, Rignanese Libero, Salcuni Matteo,
rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto
presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ.
STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 02928/2004, resa tra le parti,
concernente DETERMINAZIONE DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO PROVVISORIO
DELLA REGIONE
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2011 il
Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Nicolardi e
Quinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2928/2004 il Tar per la
Puglia, sezione di Lecce, ha accolto il ricorso proposto da alcuni
dirigenti di settore e responsabili degli uffici degli Ispettorati
provinciali dell’agricoltura di Bari e di Foggia avverso la determinazione
n. 234 del 19 febbraio 2004, con la quale il Dirigente del Settore
personale, organizzazione e metodi della Regione Puglia ha individuato i
“Settori di prima e seconda fascia ai fini dell’attribuzione della
retribuzione di posizione ai dirigenti”, nella parte in cui ha
classificato gli Ispettorati Provinciali per l’Agricoltura come strutture
di seconda fascia.
La Regione Puglia ha proposto ricorso in appello per
i motivi che saranno di seguito esaminati.
I ricorrenti di primo grado
si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione
dell’appello.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in
decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla
contestazione del provvedimento dirigenziale, con cui sono stati
individuati nella Regione Puglia i Settori di prima e seconda
fascia.
In via preliminare deve essere esaminato il primo motivo
dell’appello, con cui la Regione deduce il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo.
Il motivo è infondato.
Ai fini del riparto
di giurisdizione si deve distinguere tra i c.d. atti di
macro-organizzazione, assoggettati a principi e regole pubblicistiche e
atti di micro-organizzazione, con cui si dispone l'organizzazione dei
singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica (artt. 2 e 5, d.
lgs. n. 165/2001).
Gli atti che si collocano al di sotto della soglia
di configurazione strutturale degli uffici pubblici e che riguardano il
funzionamento degli apparati sono espressione della capacità di diritto
privato e, correlativamente, i poteri di gestione del personale rispondono
nel lavoro pubblico, come in quello privato, ad uno schema normativamente
unificato, che non è quello del potere pubblico ma quello dei poteri
privati.
In sostanza, solo gli atti di macro-organizzazione restano
regolati dal diritto amministrativo; in questi casi, è ipotizzabile che la
tutela giurisdizionale possa avvenire davanti al giudice amministrativo,
quando venga impugnato direttamente l'atto di macro-organizzazione, che
sia autonomamente lesivo, e davanti al giudice ordinario quando il
dipendente contesta l'atto di gestione, applicativo o consequenziale
rispetto a quello organizzativo.
Nel caso di specie, la ridefinizione
dell'intera struttura degli uffici regionali realizzata mediante la
suddivisione in settori di prima e settori di seconda fascia rientra
certamente tra le scelte di fondo, pur essendo idonea ad incidere sulle
singole posizioni soggettive dei dipendenti in relazione al trattamento
economico.
L’atto impugnato è, quindi, un atto di macro organizzazione,
non assoggettato al regime privatistico e impugnabile davanti al giudice
amministrativo.
Ciò premesso, l’incidenza di tale atto sul trattamento
economico dei ricorrenti rappresenta un profilo rilevante in questa sede
al solo fine di giustificare la loro legittimazione e il loro interesse al
ricorso, e non per qualificare la domanda come rivolta alla determinazione
di un diverso trattamento economico.
Il petitum resta limitato alla
contestazione dell’atto di organizzazione e i ricorrenti fanno valere il
proprio interesse a contestare la nuova suddivisione dei settori, a
sostenere il corretto inquadramento del proprio settore in una fascia di
maggiore rilevanza e l’effetto di tale domanda sul trattamento economico è
solo indiretto.
Dall’atto di macro organizzazione derivano, dunque, ai
ricorrenti di primo grado effetti pregiudizievoli diretti, non limitati al
trattamento economico, ma estesi anche all’inserimento in un Servizio di
maggiore o minore qualificazione.
In questi casi, la giurisprudenza ha
chiarito che spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la
diretta cognizione degli atti recanti le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici, adottati dalle amministrazioni quali atti
presupposti rispetto a quelli di gestione dei rapporti di lavoro, nei
confronti dei quali sono configurabili situazioni di interesse legittimo
derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto;
mentre la giurisdizione appartiene, invece, al giudice ordinario quando il
giudizio investe direttamente atti di gestione del rapporto, anche
dirigenziale, in relazione ai quali i suddetti provvedimenti di
autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass. Civ.,
sez. un., n. 25254/09; n. 21592/05).
Va, pertanto, confermata la
sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
3.
Passando al merito del giudizio, si rileva che il Tar ha accolto il
ricorso, ritenendo illegittimo l’inquadramento degli Ispettorati
Provinciali per l’Agricoltura come strutture di seconda fascia, in quanto
avvenuto sulla base del mero criterio della territorialità, estraneo ai
criteri fissati dalla stessa Regione e arbitrariamente applicato nella
determinazione dirigenziale impugnata.
La Regione Puglia contesta tale
statuizione, deducendo che la territorialità non costituisce un nuovo
criterio, ma rappresenta un aspetto valutato dal dirigente; che gli
Ispettorati Provinciali per l’Agricoltura hanno compiti di sola gestione e
sono coordinati dal Servizio centrale, a cui non possono essere equiparati
come fascia di appartenenza.
I motivi, che possono essere esaminati
congiuntamente, sono privi di fondamento.
Il giudice di primo grado ha
correttamente rilevato che il provvedimento dirigenziale impugnato, con il
quale sono stati individuati i Settori di prima e seconda fascia ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di posizione ai dirigenti regionali,
si pone in contrasto con gli atti presupposti, ed in particolare con la
delibera di G.R. n. 2121 del 09/12/2003, la quale aveva a sua volta
recepito il contenuto del verbale di concertazione del 27/05/2003.
In
particolare, gli artt. 8 e 27 del CCNL/99 dell’Area dirigenza includono
tra le materie oggetto di concertazione i criteri generali per
l’individuazione dei parametri in base a cui graduare le funzioni e le
connesse responsabilità ai fini della retribuzione della retribuzione di
posizione e prevedono che i parametri da considerare ai fini della
suddivisione degli uffici in fasce di importanza siano rappresentati dalla
collocazione della struttura, dalla complessità organizzativa e dalle
responsabilità gestionali interne ed esterne.
All’esito della svoltasi
concertazione (verbale del 27/05/2003), è stato stabilito che nella I
fascia dovevano essere collocati i Settori le cui responsabilità
gestionali interne ed esterne si connotano di elevata complessità e
specificità ed i Settori centrali che svolgono essenzialmente funzioni di
indirizzo, programmazione, in dipendenza diretta dei componenti degli
Organi istituzionali della Regione e che si articolano in almeno due
uffici.
Tale criterio è stato integralmente recepito dalla Giunta
regionale con la citata delibera n. 2121/03 e si è poi dato incarico al
Dirigente del Settore Personale di provvedere, con propria determinazione,
ad individuare nominativamente i Settori e gli uffici da collocare,
rispettivamente, nella I e nella II fascia, attenendosi ai criteri
stabiliti in sede di concertazione (delibera n. 20 del 23/01/2004).
Il
Dirigente era, quindi, vincolato ai criteri predeterminati e non poteva
utilizzare criteri diversi o ulteriori, come invece in realtà ha fatto,
applicando il criterio della territorialità e inserendo in seconda fascia
i menzionati Ispettorati solo in ragione del loro ambito provinciale,
prescindendo da qualsiasi valutazione sulla complessità della gestione e
sulle funzioni svolte.
Il criterio utilizzato conduce a inserire in
seconda fascia tutti i settori con ambito provinciale senza che assuma
rilievo la complessità e la specificità dei compiti e ciò contrasta con i
richiamati atti presupposti, che vincolavano il mandato conferito al
dirigente.
Altrettanto correttamente il Tar ha rilevato che
l’individuazione delle strutture da collocare nella I fascia doveva
avvenire attraverso l’analisi dell’attività gestionale in concreto
espletata dalle singole strutture, aggiungendo che “sono da condividere le
conclusioni rassegnate dai ricorrenti, i quali hanno esaurientemente
descritto la struttura, i compiti e le responsabilità (questi ultimi,
invero, non esaurentisi entro il limitato ambito provinciale, come
erroneamente ritenuto dal dirigente regionale, ma aventi addirittura
riflessi internazionali) attribuiti agli IPA e quindi comprovato il titolo
degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura ad essere inclusi nella I
fascia. In particolare, rilevano in tal senso la complessità strutturale
degli IPA (ognuno dei quali si articola in sei uffici) e l’espletamento di
compiti che pongono gli IPA a diretto contatto con omologhe strutture di
altre Regioni, con le Autorità agricole nazionali e perfino con quelle
comunitarie, di talché la territorialità degli Ispettorati è una
connotazione puramente amministrativa e burocratica, ma non
sostanziale”.
Anche tale seconda parte della statuizione del Tar non è
stata scalfita dalle considerazioni svolte dalla Regione in sede di
appello, fondate principalmente sul fatto che gli Ispettorati sono
soggetti al coordinamento del Servizio centrale.
Anche tale profilo,
tuttavia, non è decisivo perché si tratta di argomento con cui si continua
a prescindere dalla valutazione della complessità e della specificità
delle funzioni svolte dagli Ispettorati.
L’attività di coordinamento
svolta dal Servizio centrale assume, infatti, rilievo al fine di
inquadrare detto settore in prima fascia, ma non determina l’automatico
inserimento in seconda fascia degli Ispettorati provinciali, di cui – si
ribadisce – devono essere in concreto valutate le funzioni svolte.
Gli
elementi forniti dai ricorrenti di primo grado conducono a confermare il
giudizio, espresso dal Tar su tali funzioni, con particolare riguardo alla
complessità della struttura, suddivisa in sei uffici e alla complessità
dell’attività gestionale svolta, che include anche relazioni con
istituzioni comunitarie o importanti organismi nazionali, ingiustamente
sminuite dalla Regione (peraltro, solo negli atti difensivi, inidonei a
integrare l’originaria motivazione del provvedimento impugnato; come
appena detto, si tratta, comunque, di argomentazioni non
condivisibili).
4. In definitiva, il ricorso in appello va respinto
e va confermato l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 234
del 19/02/2004, nella parte in cui ha inserito gli Ispettorati Provinciali
dell’Agricoltura di Bari e Foggia nella II fascia, ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti.
Alla
soccombenza della Regione appellante seguono le spese del presente grado
di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in
epigrafe.
Condanna la Regione appellante alla rifusione, in favore
degli appellati, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva
somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P.;
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Carlo Saltelli,
Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore
Francesca
Quadri, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2011
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