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| n. 12-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE III
- Sentenza 21 dicembre 2011 n. 6777
Pres. Cirillo – Est.
Cacace
Vivenda s.p.a. (Avv.ti M. Sanino e G. Notarnicola) c/ Innova
S.p.A. (Avv. M. Brugnoletti) e AUSL Roma“B” (Avv. G. Di Gioia), Dussmann
Service s.r.l. (Avv.ti F. Martinez, D. Moscuzza ed U. Corea) |
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1. Giustizia amministrativa – Giudizio di secondo grado –
P.A. soccombente – Onere appello – Sussiste – Intervento ad adiuvandum –
Inammissibilità
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2. Giustizia amministrativa – Sentenza di primo grado –
Spontanea esecuzione – Acquiescenza – Inconfigurabilità
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3. Giustizia amministrativa – Processo – Legittimato a
proporre ricorso principale – Intervento ad adiuvandum – Inammissibilità –
Ragione
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4. Giustizia amministrativa – Intervento ad adiuvandum –
Conversione – Ammissibilità – Presupposti
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5. Giustizia amministrativa – Giudizio di appello –
Intervento ad adiuvandum – Rinvio ai motivi del ricorso originario –
Inammissibilità – Formale trascrizione vizi – Necessità – Sussiste –
Ragione
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6. Giustizia amministrativa – Ricorso principale e
incidentale – Ordine di trattazione – Priorità ricorso incidentale –
Necessità – Eccezione – Impugnazione lex specialis invocata dal ricorrente
incidentale
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7. Contratti della p.a. – Dichiarazione onorabilità –
Solo amministratori con poteri di rappresentanza – Ragioni – Conseguenze
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8. Contratti della p.a. – Requisiti lex specialis –
Concorrente – Integrale rispetto – Conseguenze – Requisiti ex art. 38
D.lgs. n. 163/06 – Omissione – Falso innocuo – Configurabilità – Sussiste
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9. Contratti della p.a. – Gara – Offerta economicamente
più vantaggiosa – Valutazione offerta – Divieto commistione criteri –
Sussistenza – Limite – Settore servizi – Esperienze e referenze pregresse
– Valutazione – Ammissibilità
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1. L'Amministrazione soccombente nel giudizio di primo
grado ha l'onere di proporre appello e non ha legittimazione, quale parte
principale e necessaria del giudizio di primo grado, ad assumere, nel
giudizio di impugnazione, una posizione adesiva di mero interveniente al
fine di rimuovere una situazione di soccombenza 'principale' sancita dal
'decisum' della sentenza impugnata.
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2. La spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado
immediatamente esecutiva, non determina acquiescenza e pertanto non si
configura come comportamento idoneo né ad escludere la persistenza
dell'interesse dell'originario ricorrente alla declaratoria di
illegittimità degli atti oggetto del giudizio, né a determinare la
sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio in capo alla
parte soccombente in primo grado, al fine di determinare la reviviscenza
degli atti originariamente impugnati ed annullati dal T.A.R. ed il
pedissequo venir meno dell’efficacia degli atti o provvedimenti di
esecuzione spontanea o coattiva della sentenza riformata o cassata.
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3. Nel processo amministrativo è inammissibile
l'intervento ad adiuvandum da parte di chi sia legittimato a proporre
direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, posto che in
tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto,
bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti
immediatamente lesivi, che può essere introdotto solo mediante
proposizione di ricorso principale nei termini decadenziali.
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4. L’atto di intervento ad adiuvandum - in applicazione
del principio di conversione negoziale sancito dall'art. 1424 c.c.,
applicabile anche in campo processuale - può essere considerato come atto
di assunzione in proprio del ricorso medesimo, con una conversione resa
possibile dalla sussistenza dei relativi requisiti formali e sostanziali
ed in particolare della rituale notifica dell’intervento stesso a tutte le
parti. Né tale sussistenza può ritenersi inficiata dal fatto, ch’esso è
stato notificato presso i difensori costituiti e non già presso le parti,
atteso che una siffatta irritualità della notificazione non determina una
nullità assoluta allorché essa abbia raggiunto il suo scopo.
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5. Il mero rinvio operato nell’atto di intervento ad
adiuvandum ai “profili compiutamente evidenziati nel ricorso introduttivo”
principale non è in grado di assolvere l’obbligo di indicazione specifica
dei motivi. Infatti, nel processo amministrativo non è ammissibile la
deduzione dei vizi dell’atto impugnato mediante rinvio a prospettazioni
aliunde ricavabili (una sorta di rinvio per relationem) omettendone la
formale trascrizione, che sola vale a realizzare l’assunzione in proprio,
quali doglianze di ricorso, delle prospettazioni stesse.
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6.In tema di giustizia amministrativa, ove dalla
definizione delle questioni dedotte con il ricorso incidentale della parte
controinteressata discendano soluzioni ostative o preclusive dell'esame
delle ragioni dedotte col ricorso principale, l'esame delle prime dovrà,
nell'ordine di trattazione delle questioni, avere priorità logica rispetto
a quello delle seconde. Detta priorità logica sussiste indipendentemente
dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura
prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate
dall'amministrazione resistente, a meno che il ricorso principale contenga
motivi di gravame avverso la clausola della legge di gara, la cui
applicazione il ricorrente incidentale invoca per paralizzare, deducendo
la carenza dei requisiti prescritti dalla clausola stessa, il ricorso
principale.
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7. L'art. 38, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 163/06, impone
la dichiarazione di onorabilità esclusivamente agli amministratori dotati
di poteri di rappresentanza, atteso che, ai sensi dell'art. 2380 bis c.c.,
la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori e può
essere concentrata in un unico soggetto (amministratore unico) od affidata
a più persone, che sono i componenti del consiglio di amministrazione o
del consiglio di gestione; con la conseguenza che i procuratori speciali
(o ad negotia), nonché i titolari di poteri institòrii ex art. 2203 c.c.,
sono invece soggetti, cui può essere conferita la rappresentanza - di
diritto comune - della società, ma che non sono amministratori e ciò a
prescindere dall'esame dei poteri loro assegnati. L'art. 38 del d. lgs. n.
163/06 richiede dunque la compresenza della qualifica di amministratore e
del potere di rappresentanza e non vi è alcuna possibilità per estendere
l'applicabilità della disposizione a soggetti, quali i procuratori e gli
institori che amministratori non sono.
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8. Quando un concorrente sia in possesso di tutti i
requisiti richiesti e la lex specialis non preveda espressamente la pena
dell'esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali
prescrizioni di cui all'art. 38, D.lgs. n. 163/06, l'omissione non produce
alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo
un'ipotesi di 'falso innocuo', come tale insuscettibile, in carenza di una
espressa previsione legislativa o della legge di gara, a fondare
l'esclusione dalla gara medesima; e ciò quanto meno nell’ipotesi in cui il
soggetto, in relazione al quale si lamenta la mancata dichiarazione, non
risulti comunque aliunde aver riportato alcuna condanna od avere
procedimenti penali pendenti a carico.
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9. In tema di procedure affidate con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il divieto di commistione fra
i criterii soggettivi di capacità tecnica e professionale e quelli
oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini
dell’aggiudicazione, non comporta che sia sempre precluso alle
amministrazioni aggiudicatrici di dare rilievo alle capacità, alle
esperienze ed alle referenze dei concorrenti ai fini dell'attribuzione del
punteggio alle rispettive offerte. Tale divieto, infatti, conosce
un'applicazione attenuata nel settore dei servizi laddove l'offerta
tecnica non si sostanzia in un progetto o in un prodotto, ma nella
descrizione di un facere, che può essere valutato unicamente sulla base di
criteri quali-quantitativi, fra i quali può rientrare la considerazione
della pregressa esperienza dell'operatore, come anche della solidità ed
estensione della sua organizzazione d'impresa, sempre che tali aspetti non
risultino preponderante nella valutazione complessiva dell'offerta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2570 del
2011, proposto da:
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VIVENDA s.p.a,. in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Gennaro
Notarnicola ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in
Roma, viale dei Parioli, 180,
contro
Innova S.p.A., in persona del legale
rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa
dall’avv.to Massimiliano Brugnoletti ed elettivamente domiciliata presso
lo studio dello stesso, in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/b
nei confronti di
- Azienda Unità Sanitaria Locale Roma “B”, in
persona del Direttore Generale p.t., costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dall’avv.to Giovanni Di Gioia ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, piazza Mazzini, 27; -
Dussmann Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo
Martinez, Davide Moscuzza ed Ulisse Corea ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del terzo, in Roma, via dei Monti Parioli, 48; -
Cooperativa Italiana di Ristorazione Soc. Coop., in persona del legale
rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA:
SEZIONE III QUA n. 38724/2010, resa tra le parti, concernente GARA DI
APPALTO PERL 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI MENSA
DIPENDENTI E RISTORAZIONE PER I BAMBINI DELL'ASILO NIDO
AZIENDALE.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio dell’appellata, dell’Azienda
cointeressata e dell’interveniente in primo grado;
Visto l’appello
incidentale da quest’ultima proposto;
Visto che non si sono costituite
in giudizio le altre imprese evocate;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive domande e difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 18
novembre 2011, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi,
alla stessa udienza, gli avv.ti Mario Sanino e Gennaro Notarnicola per
l’appellante principale, l’avv. Ulisse Corea per l’appellante incidentale
e gli avv.ti Massimiliano Brugnoletti e Giovanni Di Gioia per l’Azienda
USL;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. - Con la sentenza appellata il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso
principale proposto dall’odierna appellata, classificatasi al quarto posto
della graduatoria della procedura di gara aperta indetta dall’Azienda
Unità Sanitaria Locale Roma “B” con deliberazione del D.G. n. 1399 in data
27 novembre 2008 per l’affidamento del servizio di ristorazione presso
varie strutture, per l’annullamento degli atti della gara medesima.
2.
– Il giudice di prime cure ha, in particolare, ritenuto fondati:
- il
primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente aveva
dedotto l’illegittimità degli atti di gara per presunta violazione
dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 ed in specie del divieto di
commistione fra requisiti di accesso ed elementi di valutazione
dell’offerta;
- il secondo motivo del ricorso stesso, relativo
all’asserita illegittimità degli atti di gara per violazione dell’art. 83
del D. Lgs. n. 163/2006 sotto il profilo della omessa fissazione dei
criterii di valutazione dell’offerta tecnica;
- il settimo motivo di
ricorso, con cui era stata dedotta la violazione del divieto di
integrazione della commissione giudicatrice con soggetti estranei.
Il
T.A.R., prioritariamente delibato il ricorso principale, ha poi respinto
il ricorso incidentale proposto dall’odierna appellante nei confronti
dell’ammissione alla gara della ricorrente principale.
La sentenza è
appellata dall’originaria aggiudicataria soccombente in primo grado, che,
contestato l’ordine di trattazione dei due ricorsi ( principale ed
incidentale ) ivi seguito dal giudice, ne critica le statuizioni sia
quanto al ricorso incidentale ( che, assume, è pienamente fondato, perché
controparte avrebbe omesso di produrre la dichiarazione, ex art. 38, comma
1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, di un procuratore speciale
asseritamente munito di poteri gestòrii estremamente ampii e continuativi
), sia quanto al ricorso principale, di cui deduce l’integrale
infondatezza in relazione in particolare alle censùre accolte dal
T.A.R.
Si è costituita in giudizio, per aderire al ricorso in appello,
l’ Azienda Unità Sanitaria Locale Roma “B”, quale stazione
appaltante.
Si è pure costituita in giudizio l’appellata, sostenendo
l’infondatezza dell’appello e riproponendo, ai sensi dell’art. 101 c.p.a.,
i motivi di ricorso principale ed i motivi aggiunti da essa proposti in
primo grado, non esaminati dalla sentenza del T.A.R.
La stessa premette
eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di
interesse, per avere, sostiene, l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma “B”
“annullato in autotutela la gara de qua sia per adesione alle statuizioni
del giudice di prime cure, sia perché ha deciso di modificar la modalità
di acquisizione del servizio delegando la scelta alla Regione Lazio …” (
pagg. 14 – 15 mem. cost. ).
Si è anche costituita in giudizio,
proponendo poi appello incidentale, notificato in data 12 aprile 2011 e
depositato il giorno successivo, la seconda classificata nella graduatoria
della gara in argomento, già intervenuta ad adiuvandum nel giudizio primo
grado, per affermare la correttezza della decisione del T.A.R. sia quanto
alla declaratoria di infondatezza del ricorso incidentale sia quanto
all’accoglimento del primo, secondo e settimo motivo del ricorso
principale; la stessa ripropone poi gli altri motivi di censura formulati
in primo grado avverso la procedura di gara, sui quali il T.A.R. ha omesso
di pronunciarsi.
Non si sono costituite in giudizio le altre imprese
partecipanti alla procedura, benché ritualmente evocate.
Con memoria in
data 10 maggio 2011 l’appellante principale ha replicato alle avverse
deduzioni, soffermandosi anche sulla eccezione di sopravvenuto difetto di
interesse all’appello e sulla insussistenza a suo avviso dei requisiti di
conservazione dell’atto di intervento dispiegato in primo grado
dall’odierna appellante incidentale.
Con memorie in data 4 maggio e 31
ottobre 2011 l’ Azienda Unità Sanitaria Locale Roma “B”, riepilogata la
complessa vicenda inerente alla gara in argomento anche per quanto
concerne gli atti sopravvenuto nel corso del giudizio, ha ampiamente
dedotto a sostegno dell’appello principale.
Parimenti in data 31
ottobre 2011 l’appellante principale ha rassegnato ulteriori
considerazioni per suffragare le sue tesi di infondatezza dei motivi di
ricorso principale accolti dal T.A.R. e comunque di fondatezza del ricorso
incidentale da essa nella stessa sede proposto, la cui prioritaria
trattazione ed il cui accoglimento priverebbero l’odierna appellata di
qualsivoglia legittimazione a contestare l’ésito della gara.
Con
memoria di replica in data 7 novembre 2011 l’appellante principale ha
rassegnato le proprie considerazioni conclusive in relazione alla
permanenza del proprio interesse alla decisione dell’appello.
Memoria
di replica ha pure prodotto in pari data l’appellante incidentale,
insistendo per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse
all’appello principale e brevemente replicando alle deduzioni
avversarie.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla
udienza pubblica del 18 novembre 2011.
DIRITTO
1. – Va, anzitutto, in rito:
- precisato che
l’Amministrazione soccombente in primo grado, notificataria dell’appello
principale in esame, si è costituita, per di più con semplice memoria non
notificata alle controparti, reiterando peraltro le difese già svolte in
primo grado e predicando l'erroneità della sentenza impugnata: essa ha con
ciò assunto una posizione di contestazione della sentenza del Tar ed
adesiva alla posizione della controinteressata originaria aggiudicataria,
proponente l'appello principale.
Ne discende, in questa sede,
l'inammissibilità delle predette deduzioni di sostanziale contestazione
della sentenza che ha definito il primo grado di giudizio, atteso che
l'Amministrazione soccombente in tale sede ha l'onere di proporre appello
e non ha legittimazione, quale parte principale e necessaria del giudizio
di primo grado, ad assumere, nel giudizio di impugnazione, una posizione
adesiva di mero interveniente al fine di rimuovere una situazione di
soccombenza "principale" sancita dal "decisum" di primo grado ( Cons. St.,
VI, 22 novembre 2010, n. 8132 );
- esclusa la condivisibilità della
eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla difesa
dell’appellata per pretesa sopravvenuta carenza di interesse della parte
appellante principale ( per essere stata, si sostiene, la gara de qua
annullata in autotutela dall’Azienda sanitaria, “sia per adesione alle
statuizioni del giudice di prime cure, sia perché ha deciso di modificar
la modalità di acquisizione del servizio delegando la scelta alla Regione
Lazio …”: pagg. 14 – 15 mem. cost. ), giacché l’annullamento del
provvedimento del 22 aprile 2010 ( con il quale è stata aggiudicata la
gara oggetto del presente giudizio ) disposto con la invocata
deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda stessa n. 257 in data 4
aprile 2011 ( i cui effetti sono stati peraltro sospesi con deliberazione
dello stesso Direttore Generale n. 365 in data 6 maggio 2011 ), risulta
operato, oltre che “in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio sez. III
quater n. 38724 pubblicata in data 27.12.2010” ( II cpv. del dispositivo
), in considerazione “del parere legale inoltrato dalla Regione Lazio
espresso in ordine agli effetti della sentenza del TAR Lazio sez. III
quater n. 38724 pubblicata in data 27.12.2010 e conseguentemente a quanto
da essa disposto circa l’annullamento degli atti della gara esperita dalla
ASL Roma “B” per il servizio di ristorazione” ( I cpv. del dispositivo );
dal che consegue che anche l’intervenuta, contestuale, adesione della
stazione appaltante alla gara di prossima indizione a livello regionale,
pur costituendo scelta alternativa a quella ripetizione dell’intera
procedura divisata dalla sentenza impugnata, assume quale suo unico
presupposto pur sempre le sole statuizioni di annullamento recate dalla
sentenza stessa ed il carattere esecutivo della medesima. Si verte pur
sempre, dunque, in fattispecie di spontanea esecuzione della pronuncia di
primo grado, immediatamente esecutiva, che non determina acquiescenza e
pertanto non si configura come comportamento idoneo né ad escludere la
persistenza dell'interesse dell'originario ricorrente alla declaratoria di
illegittimità degli atti oggetto del giudizio ( che potranno dirsi
definitivamente superati dai nuovi atti adottati dall'Amministrazione in
esecuzione della sentenza di primo grado solo allorché le statuizioni di
questa siano confermate dal giudice di appello: Consiglio Stato, sez. V,
26 febbraio 2010, n. 1148 e 21 marzo 2011, n. 1728 ), né a determinare la
sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio in capo
all’odierna appellante principale, soccombente in primo grado, al fine di
determinare la reviviscenza degli atti originariamente impugnati ed
annullati dal T.A.R. ed il pedissequo venir meno dell’efficacia degli atti
o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della sentenza
riformata o cassata ( i provvedimenti giurisdizionali, infatti, per loro
forza intrinseca, costituiscono un impedimento giuridico alla prosecuzione
di attività ritenute illegittime, ma, ove vengano riformati, per
equivalente forza intrinseca sono in grado di ricreare la situazione
giuridica originaria, a tutti gli effetti e con tutte le conseguenze del
caso: Cons. St., IV, 28 marzo 2011, n. 1877 );
- quanto alla
ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum proposto in primo grado dalla
seconda classificata nella graduatoria della gara di cui si tratta,
riproposto in grado di appello sub specie di appello incidentale, rilevato
come nella specie l’interventrice si configuri come soggetto direttamente
leso nella propria sfera giuridica dalle gravate determinazioni e pertanto
legittimato a proporre autonoma impugnativa avverso le stesse, con
conseguente applicabilità al caso all’esame della consolidata
giurisprudenza, secondo cui, nel processo amministrativo, è inammissibile
l'intervento ad adiuvandum da parte di chi sia legittimato a proporre
direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, posto che in
tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto,
bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti
immediatamente lesivi, che può essere introdotto solo mediante
proposizione di ricorso principale nei termini decadenziali (cfr., ex
plurimis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1853 del 13/12/1999 ). Tuttavia,
considerato che non risulta che avverso le determinazioni in questione
l’interventrice abbia proposto un autonomo ricorso e che non è contestato
ch’essa abbia avuto come afferma conoscenza dell’atto impugnato il 22
aprile 2010, tale intervento ad adiuvandum, notificato in data 16 giugno
2010 e dunque nel términe di sessanta giorni previsto dall’allora vigente
art. 23-bis della legge n. 1034/1971, in applicazione del principio di
conversione negoziale sancito dall'art. 1424 c.c., applicabile anche in
campo processuale, può essere considerato come atto di assunzione in
proprio del ricorso medesimo, con una conversione resa possibile dalla
sussistenza dei relativi requisiti formali e sostanziali ed in particolare
della rituale notifica dell’intervento stesso a tutte le parti. Né tale
sussistenza può ritenersi inficiata dal fatto, lamentato in questo grado
dalla controinteressata appellante principale, ch’esso è stato notificato
presso i difensori costituiti e non già presso le parti, atteso che una
siffatta irritualità della notificazione non determina una nullità
assoluta allorché ( come appunto accade nel caso di specie, in cui non
risulta che l’odierna appellante principale abbia espressamente rifiutato
in primo grado il contraddittorio con tale parte ) essa abbia raggiunto il
suo scopo; del resto, una volta così ammessa una sorta di “ricorso
incidentale improprio” nel processo di primo grado ad opera di un
cointeressato del ricorrente principale, non appare in alcun modo lesiva
del diritto di difesa delle controparti l’applicazione della régola,
secondo cui, a processo instaurato, gli atti nello stesso compiuti da
qualunque parte, che richiedano la rituale notifica a tutte le altre parti
del giudizio, sono validamente portati a conoscenza delle stesse mediante
notifica presso il procuratore domiciliatario. Una volta, peraltro, così
considerato l’intervento medesimo come ricorso in proprio, esso non
sfugge, come già detto, al possesso dei necessarii requisiti sostanziali
del ricorso medesimo, ed in particolare alla prescrizione dell’obbligo di
indicazione specifica dei motivi, su cui esso si fonda; régola
indefettibile, questa, che non può certo ritenersi rispettata dal mero
rinvio, operato nell’atto di intervento di cui si tratta, ai “profili
compiutamente evidenziati nel ricorso introduttivo” principale, non
essendo possibile, nel processo amministrativo, la deduzione dei vizii
dell’atto impugnato mediante rinvio a prospettazioni aliunde ricavabili (
una sorta di rinvio per relationem ) omettendone la formale trascrizione,
che sola vale a realizzare l’assunzione in proprio, quali doglianze di
ricorso, delle prospettazioni stesse. Il ricorso risultante dall’anzidetta
conversione si rivela pertanto in parte inammissibile ( laddove basato,
come s’è visto, esclusivamente sull’anzidetto rinvio ), mentre rituale ed
ammissibile è la deduzione specifica dei vizii degli atti impugnati (
pagg. 9 – 17 dell’atto di intervento ) corrispondenti al terzo, al quarto
ed al sesto motivo del ricorso introduttivo della ricorrente principale.
Tanto comporta l’ammissibilità negli stessi limiti dell’appello
incidentale in questo grado proposto, ch’è pertanto inammissibile nella
parte in cui contrasta le deduzioni dell’appellante principale relative al
mancato accoglimento in primo grado del ricorso incidentale da essa ivi
proposto in primo grado ed all’accoglimento operato dal T.A.R. dei motivi
primo, secondo e settimo del ricorso principale di primo grado (questioni,
tutte, alle quali l’atto di intervento, come sopra qualificato e
delimitato nel suo oggetto e nel suo petitum, resta estraneo), mentre è
certamente ammissibile quanto alla riproposizione, con esso pure
effettuata, dei motivi con l’atto stesso ritualmente sollevati in prime
cure e non esaminati dalla sentenza impugnata.
2. – Venendo al
proposto appello principale, il Collegio ritiene, sulla questione
dell’ordine di priorità della trattazione in caso di ricorso principale e
di ricorso incidentale di primo grado posta in discussione con l’appello
stesso al fine di veder delibato prioritariamente rispetto al ricorso
principale di primo grado il ricorso incidentale dall’odierna appellante
principale ivi proposto ( il cui accoglimento priverebbe l’originaria
ricorrente della legittimazione a contestare l’ésito della gara ), di
dover disattendere l’opzione, operata dal T.A.R., di prioritaria
trattazione del ricorso principale, dovendo qui ribadirsi il principio,
secondo cui, ove dalla definizione delle questioni dedotte con il ricorso
incidentale della parte controinteressata discendano soluzioni ostative o
preclusive dell'esame delle ragioni dedotte col ricorso principale,
l'esame delle prime dovrà, nell'ordine di trattazione delle questioni,
avere priorità logica rispetto a quello delle seconde.
In proposito,
tale assunto trova conforto nella recente giurisprudenza prevalente,
riassunta nella decisione resa dall'Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato con la sentenza n. 4 del 2011, a tenore della quale il ricorso
incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente
principale mediante la censura della sua ammissione alla procedura di
gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui
il ricorrente principale alleghi l'interesse strumentale alla rinnovazione
dell'intera procedura. Detta priorità logica sussiste indipendentemente
dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura
prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate
dall'amministrazione resistente, a meno che ( ma non è questo il caso di
specie ) il ricorso principale contenga motivi di gravame avverso la
clausola della legge di gara, la cui applicazione il ricorrente
incidentale invoca per paralizzare, deducendo la carenza dei requisiti
prescritti dalla clausola stessa, il ricorso principale.
2.1 – Nel
mérito del ricorso incidentale medesimo, con il quale si contesta la
legittimità dell’ammissione alla procedura in parola dell’odierna
appellata ( originaria ricorrente principale ) per aver essa omesso di
produrre la dichiarazione, ex art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs.
n. 163/2006, di un procuratore speciale asseritamente munito di poteri
gestori estremamente ampi e continuativi, deve dichiararsene,
conformemente a quanto statuito dal T.A.R., l’infondatezza.
2.1.1 – Non
risulta invero sussistente l’asserita violazione né dell’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006, né del capitolato speciale d’appalto relativamente alle
dichiarazioni rese in ordine alla sussistenza dei requisiti "giuridico
morali professionali".
In linea di diritto,il Collegio ritiene che
l’invocato art. 38 cit., che al comma 1 prevede che "sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti" che
si trovino in una serie di situazioni individuate dalla norma (secondo un
elenco poi ripreso dal capitolato speciale d’appalto della gara in
considerazione nella parte in cui detta “condizioni e requisiti minimi per
la partecipazione alla gara”), che al comma 2 stabilisce che il possesso
di tali requisiti possa essere attestato mediante dichiarazione del
“candidato “ o del “concorrente” e la cui ratio risiede nella esigenza di
verificare la affidabilità complessivamente considerata dell'operatore
economico che andrà a contrattare con la p.a. per evitare a tutela del
buon andamento dell'azione amministrativa che quest'ultima entri in
contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale,
richiede che le singole leggi di gara dettino regole di specificazione di
tale onere, che, se da un lato assumono il valore di vincolo per la stessa
stazione appaltante e per gli aspiranti partecipanti, dall'altro devono
sottostare agli ordinari criteri della chiarezza di redazione e della
ragionevolezza di applicazione.
2.1.2 - In tale ottica nel caso di
specie occorre evidenziare la piena conformità all’art. 38 cit. delle
clausole del capitolato speciale d’appalto che regolano la partecipazione
alla gara; clausole, che, stabilita la necessità del possesso dei
“requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.i.m., lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) e m)bis” (
art. 6, comma 1, punto 1. ), prevedono la presentazione di una
“dichiarazione per la documentazione amministrativa compilata secondo lo
schema di cui all’Allegato n. 1 … resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal
titolare o dal legale rappresentante dell’impresa offerente” ( art. 7,
lett. A), punto 2. ) ed infine, in detto schema, prevedono, quale oggetto
di tale dichiarazione, l’insussistenza “nei propri confronti e, avendone
piena conoscenza, nei confronti di tutte le persone componenti l’organo di
amministrazione”, di condanne e/o misure di prevenzione.
Trattasi,
rileva il Collegio, di disciplina pienamente rispondente all’art. 38 cit.,
se si tiene conto che il novero dei soggetti, nei confronti dei quali
l'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici impone la
dichiarazione di onorabilità è, come è stato recentemente chiarito da
questo Consiglio con decisioni cui si fa rinvio anche a mente dell’art. 74
c.p.a. ( Cons. St. Sez., V, 25.1.2011, n. 513 e 24 marzo 2011, n. 1782 ),
limitato esclusivamente agli amministratori dotati di poteri di
rappresentanza, nella considerazione che, ai sensi dell'art. 2380 bis
c.c., la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori e
può essere concentrata in un unico soggetto (amministratore unico) od
affidata a più persone, che sono i componenti del consiglio di
amministrazione ( in caso di scelta del sistema monistico ex artt. 2380 e
2409-sexiesdecies c.c. ) o del consiglio di gestione ( in caso di opzione
in favore del sistema dualistico ex artt. 2380 e 2409-octies c.c. ); ad
essi, od a taluni tra essi, spetta la rappresentanza istituzionale della
società.
I procuratori speciali ( o ad negotia ), nonché i titolari di
poteri institòrii ex art. 2203 c.c., sono invece soggetti, cui può essere
conferita la rappresentanza - di diritto comune - della società, ma che
non sono amministratori e ciò a prescindere dall'esame dei poteri loro
assegnati.
L'art. 38 del d. lgs. n. 163/06 richiede dunque la
compresenza della qualifica di amministratore e del potere di
rappresentanza (che può essere limitato per gli amministratori ex art.
2384, comma 2, c.c.) e non vi è alcuna possibilità per estendere
l'applicabilità della disposizione a soggetti, quali i procuratori e gli
institori , che amministratori non sono.
L’art. 38 del D. Lgs. n.
163/2006, laddove impone la produzione della dichiarazione sulla
sussistenza dei requisiti c.d. di ordine pubblico ( assenza di pregiudizii
penali, etc. ), per le società di capitali, agli "amministratori muniti
del potere di rappresentanza" ( oltre che ai direttori tecnici ), va
interpretato così nel senso che solo coloro i quali rivestano cariche
societarie alle quali è per legge istituzionalmente connesso il possesso
di poteri rappresentativi e gestòrii sono in ogni caso tenuti a rendere la
dichiarazione de qua, senza che possa avere alcuna rilevanza il concreto
possesso di siffatti poteri ( con una latitudine comunque, nel caso di
specie, non generale per quanto riguarda il soggetto di cui si discute )
in capo ad altri soggetti, quali procuratori od institori.
Dal momento,
pertanto, che al soggetto, del cui preteso mancato assolvimento degli
oneri dichiarativi anzidetti qui si controverte, non risulta attribuita la
qualifica di “amministratore”, nessuna dichiarazione era in relazione a
lui dovuta nella gara de qua, ai sensi della stessa lex specialis ( v.
Allegato “1” al Capitolato speciale di appalto ), oltre che del ridetto
art. 38, in aggiunta a quella correttamente resa, ai sensi della stessa
legge di gara, dal legale rappresentante, anche per gli altri soggetti (
tra cui come s’è visto non rientra il procuratore ad negotia in relazione
al quale si lamenta l’omissione della dichiarazione ) componenti l’organo
di amministrazione.
In ogni caso, valga qui richiamare anche
l’ulteriore principio, secondo cui quando il partecipante sia in possesso
di tutti i requisiti richiesti e la lex specialis ( come appunto accade
nella fattispecie con riguardo a persone diverse dai componenti l’organo
di amministrazione ) non preveda espressamente la pena dell'esclusione in
relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni di cui
all'art. 38, l'omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi
presidiati dalla norma, ricorrendo un'ipotesi di "falso innocuo" ( Cons.
St, V, 24 marzo 2011, n. 1795 ), come tale insuscettibile, in carenza di
una espressa previsione legislativa o - si ripete - della legge di gara, a
fondare l'esclusione dalla gara medesima; e ciò quanto meno nell’ipotesi,
anch’essa ricorrente nel caso di specie, in cui il soggetto, in relazione
al quale si lamenta la mancata dichiarazione, non risulti comunque aliunde
aver riportato alcuna condanna od avere procedimenti penali pendenti a
carico.
In senso conforme a tale soluzione depone, peraltro, anche
l’art. 45 della direttiva 2004/18, che ricollega l’esclusione alle sole
ipotesi di false dichiarazioni gravemente colpevoli ( v. Cons. St., 22
febbraio 2010, n. 1017 ).
2.2 – Si può passare ora ai motivi
dell’appello principale, con i quali si contrasta la fondatezza del
ricorso principale di primo grado quanto al primo, secondo e terzo dei
motivi con lo stesso proposti, tutti accolti dalla sentenza
impugnata.
2.2.1 – Con il primo di detti motivi la ricorrente
denunciava violazione degli artt. 42 e 83 del d.lgs. n. 163 del 2006,
dell’art. 53 della Direttiva 31.3.2004, n. 18 e della par condicio
competitorum, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità,
ingiustizia, irrazionalità e sviamento, poiché il capitolato richiedeva
quale requisito tecnico di accesso il possesso di una piattaforma di
acquisti/logistica certificata, elemento ugualmente contemplato tra i
criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
Il T.A.R., richiamata la
giurisprudenza in materia di divieto di commistione fra requisiti
soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione
dell’offerta, l’ha accolto, rilevando che “nella specie lo stesso
elemento, ovvero il possesso di una piattaforma certificata e/o l’utilizzo
di fornitori certificati, era richiesto sia quale requisito di accesso sia
quale elemento di valutazione dell’offerta” ( pagg. 9 – 10 sent. ).
Con
l’atto di appello principale si sostiene che non sussiste alcuna
coincidenza tra il requisito di ammissione alla gara relativo al possesso
di piattaforma certificata ed il criterio di valutazione dell’offerta in
relazione a detta piattaforma, dal momento che “mentre ai fini
dell’ammissione alla gara era richiesto il mero possesso ( o la
disponibilità ) di una qualsiasi piattaforma certificata, ciò che assume
rilievo ai fini della valutazione è … la dettagliata descrizione di
quest’ultima, ovvero la presentazione – da parte dei concorrenti – delle
caratteristiche di tale impianto per consentirne un giudizio di natura
prettamente qualitativa” ( pagg.- 23 – 24 app. princ. ); in ogni caso, si
aggiunge, “il punteggio riservato a tale voce dal disciplinare non
raggiunge nemmeno la soglia di 15 punti ( sui 100 ) complessivi …
pertanto, anche nella denegata ed inconcessa ipotesi di coincidenza tra
requisito di ammissione e criterio di valutazione, quest’ultimo avrebbe un
peso ponderale assolutamente irrilevante ed inidoneo a determinare la
caducazione dell’intera gara” ( pagg. 2 – 3 mem. del 31 ottobre 2011
).
La tesi di appello è da accogliere.
Dispone l'art. 83 del codice
dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 2006) - rubricato "Criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa" - che quando il contratto è
affidato, come nel caso di specie, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criterii di
valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il
prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche
estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento
dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del
prodotto; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la
data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m)
l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di
approvvigionamento.
La norma in esame, inoltre, prescrive che il
medesimo bando di gara elenchi i criterii di valutazione e precisi la
ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una
soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra
il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si
riferisce la soglia deve essere appropriato.
Ed ancora, ai sensi del
quarto comma dell'art. 83 di cui trattasi, il bando per ciascun criterio
di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub
- pesi o i sub - punteggi ( ove poi la stazione appaltante non sia in
grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare
uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad
essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative
specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara ).
Infine la
norma prevedeva pure, con disposizione poi soppressa dalla lettera u) del
comma 1 dell'art. 1, D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, che la Commissione
giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte,
fissasse in via generale i criterii motivazionali, cui attenersi per
attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio
tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
Ciò posto, osserva
il Collegio come, alla stregua di una consolidata giurisprudenza
comunitaria e nazionale, costituisca certamente principio regolatore delle
gare pubbliche il divieto di commistione fra i criterii soggettivi di
capacità tecnica e professionale e quelli oggettivi afferenti alla
valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione.
Va tuttavia
rilevata l’esistenza di un orientamento recente di questo Consiglio, cui
questa Sezione aderisce, tendente a mitigare la più rigorosa
interpretazione prevalsa in passato, secondo il quale il divieto in
questione conosce un'applicazione attenuata nel settore dei servizii
laddove l'offerta tecnica non si sostanzia in un progetto o in un
prodotto, ma nella descrizione di un facere, che può essere valutato
unicamente sulla base di criteri quali-quantitativi, fra i quali ben può
rientrare la considerazione della pregressa esperienza dell'operatore,
come anche della solidità ed estensione della sua organizzazione
d'impresa, sempre che tali aspetti non risultino preponderante nella
valutazione complessiva dell'offerta ( cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre
2009, n. 6002; v. anche, 12 giugno 2009, n. 3716; IV, 25 novembre 2008, n.
5808 ).
Chiarito, dunque, che il divieto di commistione non comporta
anche che sia sempre precluso alle amministrazioni aggiudicatrici di dare
rilievo alle capacità, alle esperienze ed alle referenze dei concorrenti
ai fini dell'attribuzione del punteggio alle rispettive offerte, occorre
rilevare come, nella gara all’esame, tra le “condizioni e requisiti minimi
per la partecipazione alla gara”, fosse previsto il possesso o l’utilizzo,
per la fornitura di derrate alimentari, di una “piattaforma
acquisti/logistica certificata UNI EN ISO 9001/2000”, ovvero l’utilizzo di
“fornitori di derrate alimentari in possesso di certificazione di sistema
di qualità secondo norme UNI EN ISO 9001/2000” ( art. 6, punto 8., del
capitolato speciale ).
Tràttasi, indubbiamente, di elemento attinente
al profilo soggettivo dei concorrenti, stabilito quale requisito di
partecipazione.
Orbene, la stessa legge di gara stabiliva che l’offerta
tecnica da presentare ai fini dell’assoggettamento a valutazione era
rappresentata, tra l’altro, da un “progetto tecnico di gestione ed
organizzazione del servizio consistente in una dettagliata relazione
esplicativa … che descriva l’intero progetto gestionale del servizio” (
art. 7, lett. B), punto 1 ).
Tale relazione, precisava poi la norma,
dovrà indicare:
- il progetto gestionale del servizio, riguardante
l’organizzazione e l’organigramma del personale utilizzato
nell’espletamento del servizio;
- una dettagliata descrizione della
piattaforma acquisti/logistica certificata, posseduta o utilizzata, ovvero
dettagliata descrizione dei fornitori in possesso di certificazione di
sistema di qualità secondo norme UNI EN ISO 9001/2000, utilizzati per la
fornitura …;
- il piano di approvvigionamento delle derrate e la
procedura di selezione dei fornitori;
- la descrizione del laboratorio
di analisi interno, menù e ricettari per diete ordinarie … e diete
speciali.
Il progetto, conclude sul punto la norma, “dovrà permettere
alla Commissione giudicatrice della gara la valutazione della qualità del
progetto di organizzazione e gestione del servizio proposto …”.
Il
successivo art. 9, nel dettare i “criteri di aggiudicazione”, includeva
testualmente nell’oggetto della valutazione per il parametro “Progetto
Tecnico di gestione ed organizzazione del servizio”, la detta “dettagliata
descrizione della piattaforma acquisti/logistica certificata, posseduta o
utilizzata, ovvero dettagliata descrizione dei fornitori in possesso di
certificazione di sistema di qualità secondo norme UNI EN ISO 9001/2000,
utilizzati per la fornitura”.
Orbene, alla luce di siffatta
strutturazione della legge di gara, è chiaro, ad avviso del Collegio, che
le caratteristiche della piattaforma certificata rappresentano uno dei
sottoparametri, che dànno luogo alla attribuzione del punteggio.
Appare
dunque evidente che, mentre ai fini della partecipazione alla gara era
previsto il possesso di una qualsivoglia piattaforma acquisti/logistica (
ovvero qualsiasi utilizzo di fornitori di derrate alimentari in possesso
di certificazione di sistema di qualità secondo norme UNI EN ISO 9001/2000
), ai fini della “valutazione della qualità del progetto di organizzazione
e gestione del servizio”, che costituisce uno dei cinque parametri nei
quali si scompone il criterio della qualità ( parametro per il quale era
prevista l’attribuzione di max punti 15 rispetto ai max 50 punti del
complesso degli elementi relativi alla “qualità” ), sarebbero state prese
in considerazione le concrete caratteristiche della piattaforma posseduta
od utilizzata, così come risultanti dalla richiesta, relativa,
“dettagliata descrizione”, da inserire nella relazione illustrativa
dell’intero progetto gestionale.
Gli elementi oggetto di considerazione
sono dunque diversi: il possesso della piattaforma ai fini della
dimostrazione di una capacità professionale e di un’organizzazione
adeguata rispetto all’oggetto della gara e dunque funzionale a garantire
la capacità tecnica individuata dall’Amministrazione come requisito di
partecipazione alla stessa; le caratteristiche della piattaforma (come
emergenti dalla sua “dettagliata descrizione”, che appunto tali
caratteristiche implicitamente ma chiaramente è tesa ad individuare, da
includersi nella documentazione costituente l’offerta tecnica) ai fini
della valutazione della qualità del progetto tecnico-gestionale.
Essi
consentono, coerentemente con il disposto degli artt. 42 e 83 del D. Lgs.
n. 163/2006 e senza che possa pertanto ravvisarsi la sussistenza dei vizii
in proposito dedotti col ricorso principale di primo grado, l’uno di
inferirne la complessiva idoneità tecnico-organizzativa del concorrente e
l’altro le modalità qualitative di svolgimento della prestazione
offerta.
2.2.2 – Con il secondo motivo del ricorso principale di primo
grado si deduceva violazione dell’art. 83, d.lgs. n. 163 cit., dell’art.
97 Cost., del principio di trasparenza e della par condicio competitorum,
nonché eccesso di potere per i profili già evidenziati, per omessa
fissazione dei criterii di valutazione dell’offerta tecnica, poiché i
criterii di valutazione delle offerte tecniche fissati dal capitolato di
gara coincidevano con il contenuto – sempre stabilito dal capitolato – che
avrebbero dovuto avere le offerte tecniche medesime.
Si lamentava, in
particolare, che le parti, in cui l’art. 7 del capitolato speciale
d’appalto prevedeva che il progetto elaborato dovesse articolarsi, fossero
“perfettamente identiche ai criteri e ai subcriteri di valutazione
dell’offerta tecnica” ( pag. 15 ric. orig. ), coincidenza, si proseguiva
“illegittima sotto il profilo della omessa e/o generica predeterminazione
dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica” ( pagg . 19 – 20 ric.
orig. ).
Il T.A.R. ha apoditticamente ritenuto fondata tale censura,
sulla base delle “medesime osservazioni” svolte con riferimento al primo
motivo di gravame.
L’appello principale contesta sul punto la sentenza
impugnata, poiché, si afferma, “la circostanza che i criteri di
valutazione coincidano con il contenuto dell’offerta tecnica non
costituisce alcun profilo di illegittimità” ( pag. 3 mem. in data 31
ottobre 2011 ), valendo anzi essa a garantire “ai concorrenti che il
giudizio della Commissione sarebbe stato reso unicamente sulla base di
parametri ad essi ampiamente noti al momento di partecipazione alla gara,
nel pieno rispetto della ratio” del disposto dell’art. 83 del D. Lgs. n.
163/2006 ( pag. 7 mem. in data 10 maggio 2011 ).
Il motivo di appello è
infondato, sì che va confermata la statuizione di accoglimento della
corrispondente censura di primo grado pronunciata dal T.A.R., con le
integrazioni che séguono alle motivazioni della sentenza
impugnata.
Rileva invero il Collegio come l'esigenza di non lasciare
spazii di discrezionalità valutativa ai commissarii quando l'appalto è
affidato al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è
affrontata oggi dall'art. 83 del Codice dei contratti pubblici, che, fin
dalla formulazione del bando di gara, impone che questo stabilisca i
criterii di valutazione dell'offerta, elencati a titolo esemplificativo
dalla lett. a) alla lett. n), precisando anche la ponderazione e cioè il
valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi, anche
mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui
lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo
all'elemento cui la soglia si riferisce deve essere adeguato.
La norma
impone ancora che sia sempre il bando a prevedere, ove necessario, per
ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub-criterii ed i sub-pesi od
i sub-punteggi.
La direzione, verso la quale giurisprudenza e
legislatore si sono mossi, è stata, dunque, quella di restringere al
massimo, per quanto possibile, gli spazii di libertà valutativa delle
offerte da giudicare con il metodo del criterio economicamente più
vantaggioso; da non sottacere, peraltro, la successiva abrogazione della
disposizione che alla Commissione affidava la sola definizione dei cc.dd.
criterii motivazionali.
Nel caso di specie, la intervenuta fissazione
nel capitolato speciale di appalto, alla voce “criteri di aggiudicazione”
( art. 9 ), di due “elementi” ( in realtà criterii: la qualità ed il
prezzo ), in base ai quali sarebbe stata determinata l’aggiudicazione, è
ivi seguita, per quanto riguarda il “punteggio relativo alla qualità”,
dall’elencazione di sei parametri ( 1) Progetto Tecnico di gestione ed
organizzazione del servizio; 2) Progetto Tecnico di miglioramento
strutturale; 3) Sistema informatizzato per la rilevazione e prenotazione
dei pasti; 4) Sanificazione; 5) Formazione del personale; 6) Standard di
qualità ambientale, per ciascuno dei quali viene indicato un punteggio
massimo attribuibile ), in tutto identici ( il che è incontestato tra le
parti ), sia nella loro intestazione che nella loro descrizione, ai
corrispondenti elementi necessarii dell’offerta tecnica ( v. il precedente
art. 7 del capitolato speciale di appalto ).
Di tal guisa, ad avviso
del Collegio, la fissazione del criterio “qualità” come articolato nei
relativi veduti “parametri” deve ritenersi sostanzialmente omessa dalla
legge di gara, in relazione loro evidente, assoluta,
genericità.
Risulta infatti palese che l’Amministrazione ha così
individuato, in sede di fissazione dei “parametri” di attribuzione del
punteggio relativo alla”qualità”, gli elementi dell’offerta ( praticamente
tutti, suddivisi nei varii parametri ), che sarebbero stati oggetto di
valutazione in relazione alla loro “qualità”, senza tuttavia indicare i
criterii della relativa valutazione e cioè i parametri di giudizio, che,
riferiti necessariamente e specificamente alle parti dell’offerta prese di
volta in volta in considerazione ai fini della valutazione da parte
dell’Amministrazione, devono, come esattamente dedotto dall’appellata,
essere diversi dal contenuto dell’offerta, in quanto necessarii per la
detta sua valutazione.
L’Amministrazione ha così omesso di determinare,
in conformità all’art. 83 cit., i criterii ( o, meglio, i sub – criterii
), in base ai quali valutare i diversi elementi tecnici dell’offerta in
relazione al criterio “qualità”, limitandosi a riprodurre pedissequamente
questi ultimi sotto la voce “parametri”; e poiché a tali criterii ( o sub
– criterii ) dev’essere in concreto ancorato il giudizio demandato alla
Commissione giudicatrice, essa ha così omesso di circoscrivere in maniera
adeguata, anche in relazione alle vedute disposizioni dell’art. 83, la
discrezionalità della commissione stessa.
E’ pur vero che, come deduce
l’appellante principale, al fine di eliminare ogni discrezionalità della
commissione, ogni criterio di valutazione dev’essere precedentemente reso
pubblico e portato a conoscenza di tutti i partecipanti, ma di sicuro
proprio la contestata identità, emergente nel caso di specie, non vale
certo a delineare un corretto paradigma di valutazione della”qualità” in
relazione a ciascuno degli elementi indicatori della valenza tecnica
dell’offerta, così come risultanti dalle norme di gara, che prescrivono il
contenuto obbligatorio dell’offerta stessa, con i conseguenti riflessi
sulla possibilità concreta di dimostrare la logicità e la congruità del
giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, cui la
predeterminazione dei criterii e dei sub – criterii, come richiesta
dall’art. 83 cit., è con tutta evidenza funzionale.
Peraltro, valga qui
incidentalmente ( nella misura in cui l’esame delle censure di primo grado
non esaminate in quella sede e qui ritualmente riproposte è subordinato
alla statuizione di fondatezza dell’appello ) notare come ciascuno dei
veduti “parametri”, cui è riferito il criterio “qualità”, risulti a sua
volta articolato ( almeno per quanto concerne i parametri da 1) a 4 ) in
ulteriori sotto criterii (o, se si preferisce, sotto sotto-criterii),
ognuno infatti fatto oggetto di specifica valutazione da parte della
commissione nel corso dei suoi lavori ( come agevolmente risulta dai suoi
verbali ), per ciascuno dei quali, come pure dedotto dall’originaria
ricorrente principale con una delle censùre assorbite dalla sentenza di
accoglimento, non risulta individuato, come pure prescritto dall’art. 43
del codice dei contratti, il sub – punteggio minimo e massimo attribuibile
(all’interno del punteggio massimo ascritto al “parametro”); il che opera
ulteriormente ed illegittimamente nel senso di una eccessiva estensione
della discrezionalità della Commissione, che, nella sua attività di
valutazione dei singoli parametri tecnici in cui sono stati raggruppati i
varii elementi in cui è articolata l’offerta tecnica, non ha visto
correttamente predeterminato dal bando nemmeno il “peso” degli elementi
stessi, come all’interno di ciascun “parametro” evidenziati.
3. –
La reiezione dell’appello principale sul punto ( 2.2.2 ) appena sopra
considerato, con conseguente conferma della sentenza impugnata nei limiti
di cui sopra, determina, come già statuito dal T.A.R., l’annullamento
della gara nelle sue stesse régole di svolgimento, donde deriva, in
riforma della sentenza impugnata, la carenza di interesse della originaria
ricorrente principale alla censura, pure accolta dal Giudice di primo
grado, di cui al settimo motivo dell’originario ricorso, relativa a
presunti vizii delle operazioni di gara.
L’appello principale,
pertanto, laddove censura la sentenza stessa nel capo concernente tale
motivo, si rivela improcedibile per carenza di interesse.
Parimenti
improcedibile, in quanto proponente motivi l’interesse alla cui
valutazione sarebbe sorto solo in caso di accoglimento dell’appello
principale, è l’atto di appello incidentale, per la parte non già
dichiarata inammissibile.
Per i motivi esposti, l’appello principale in
parte va respinto ed in parte va dichiarato improcedibile, mentre
l’appello incidentale va dichiarato in parte inammissibile ed in parte
improcedibile.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente
compensate fra le parti spese ed onorarii del presente grado.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in
epigrafe:
- dichiara l’inammissibilità della costituzione in giudizio
dell’Azienda sanitaria;
- in parte respinge ed in parte dichiara
improcedibile, nei sensi di cui in motivazione, l’appello principale;
-
dichiara in parte inammissibile ed in parte improcedibile l’appello
incidentale;
- conferma, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione,
la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, addì 18 novembre 2011, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con
l’intervento dei seguenti Magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo,
Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo,
Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2011
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