 |
| |
 |
 |
| n. 12-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI -
Sentenza 13 dicembre 2011 n. 6531
Pres. Severini – Est. De
Nictolis
Russo Costruzioni s.a.s. (Avv.ti A. Clarizia e M. Fortunato)
c/ Comune di Pollica (Avv. D. Fenucciu) e Schiavo & C. s.p.a. (Avv. L.
Lentini) |
|
1. Contratti della p.a. – Gara – Verifica anomalia –
Stazione appaltante – Nomina commissione ad hoc – Ammissibilità –
Provvedimento di esclusione – Adozione – Competenza Stazione appaltante
|
| |
|
2. Contratti della p.a. – Gara – Anomalia –
Rappresentante P.A. – Verbale di verifica – Lettura in seduta pubblica –
Valenza di provvedimento di esclusione – Configurabilità – Sussiste
|
| |
|
3. Contratti della p.a. – Gara – Esclusione e
aggiudicazione – Comunicazione – Forme esclusive e tassative – Incidenza
sui termini per impugnare – Insussistenza – Conseguenze – Piena conoscenza
provvedimenti – Con “altre forme” – Ammissibilità
|
| |
|
4. Contratti della p.a. – Gara – Ricorso e motivi
aggiunti – Termine di 30 giorni – Decorrenza – Comunicazione nelle forme
di legge – Piena conoscenza – Alternatività – Sussiste
|
| |
|
5. Contratti della p.a. – Gara – Esclusione per anomalia
– Piena conoscenza – Decorrenza – Dalla data della seduta – Limite –
Presenza legale rappresentante – Necessità
|
| |
|
6. Contratti della p.a. – Verifica anomalia –
Provvedimento di esclusione – Indicazione termine per impugnare e Autorità
– Omissione – Conseguenze – Rimessione in termini – Automaticità –
Esclusione – Ragioni – Concreta incertezza – Necessità
|
|
1. Le operazioni tecniche di verifica di anomalia possono
essere condotte direttamente dalla stazione appaltante, o da apposita
commissione all’uopo nominata, che può essere diversa dalla commissione di
gara. In ogni caso, l’esclusione per anomalia non è mai atto di competenza
della commissione incaricata della verifica di anomalia, ma sempre della
stazione appaltante e per essa del soggetto che presiede la gara.
|
| |
|
2. Il verbale di verifica dell’offerta anomala imputabile
al soggetto competente in rappresentanza della stazione appaltante e non
invece imputabile alla commissione, di cui è data pubblica lettura durante
una seduta pubblica, ha valore formale di provvedimento di esclusione.
|
| |
|
3. L’art. 79 d.lgs. n. 163/2006 è stato novellato dal
d.lgs. n. 53/2010 al fine di garantire piena conoscenza e certezza della
data di conoscenza in relazione agli atti di gara, segnatamente esclusioni
e aggiudicazioni, e sono state pertanto previste forme puntuali di
comunicazione. Tuttavia l’art. 79 d.lgs. n. 163/2006 da un lato non
prevede le forme di comunicazione come “esclusive” e “tassative”,
dall’altro lato non incide sulle regole processuali generali del processo
amministrativo, in tema di decorrenza dei termini di impugnazione dalla
data di notificazione, comunicazione o comunque piena conoscenza
dell’atto; sicché, l’art. 79 lascia in vita la possibilità che la piena
conoscenza dell’atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia
acquisita con altre forme, ovviamente con onere della prova a carico di
chi eccepisce la avvenuta piena conoscenza con forme diverse da quelle di
cui all’art. 79 medesimo. Ne consegue che anche ai sensi dell’art. 79 il
termine di impugnazione decorre dalla data della seduta pubblica in cui
vengono adottati i provvedimenti di esclusione, se alla seduta sono
presenti i legali rappresentanti del concorrente e purché la conoscenza
abbia i requisiti di “pienezza”.
|
| |
|
4. L’art. 120, co. 5, c.p.a. non ha inteso fissare forme
tassative di comunicazione degli atti di gara al fine della decorrenza del
termine di impugnazione, ma ha inteso ribadire la regola generale secondo
cui il termine di impugnazione decorre o dalla comunicazione nelle forme
di legge, o comunque dalla piena conoscenza dell’atto. Infatti,
l’espressione “in ogni altro caso”, non va riferita ad “atti diversi” da
quelli delle procedure di affidamento, e specificamente da quelli di cui
all’art. 79, d.lgs. n. 163 del 2006, ma va riferita a “diverse forme” di
conoscenza dell’atto, diverse dalle forme dell’art. 79 e dell’art. 66,
comma 8.
|
| |
|
5. In tema di procedure ad evidenza pubblica, se
l’impresa assiste, tramite proprio rappresentante, alla seduta in cui
vengono adottate le determinazioni sulle offerte anomale, è in detta
seduta che l’impresa acquisisce la piena conoscenza del provvedimento ed è
dalla data di detta seduta che decorre il termine per impugnare il
provvedimento medesimo. Infatti, la presenza di un rappresentante della
ditta partecipante alla gara di appalto nella riunione nella quale la
commissione giudicatrice ha escluso la ditta stessa dalla competizione non
comporta ex se piena conoscenza dell’atto di esclusione ai fini della
decorrenza del termine per l’impugnazione solo qualora non risulti che il
rappresentante stesso era munito di mandato ad hoc, oppure rivestiva una
specifica carica sociale, per cui la conoscenza avuta dal medesimo doveva
ritenersi riferibile alla società concorrente.
|
| |
|
6. La mancanza, nella comunicazione del provvedimento di
esclusione dalla gara, delle indicazioni richieste dall’art. 3, comma 4,
l. n. 241/1990, concernenti il termine per l’impugnazione e l’autorità cui
ricorrere, non giustifica, di per sé, la concessione del beneficio della
rimessione in termini per errore scusabile. Occorre, piuttosto,
verificare, caso per caso, che l’omissione determini una giustificata
incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del
destinatario dell’atto giacché, in caso contrario, tale inadempimento
formale si risolverebbe in un’assoluzione indiscriminata dal termine di
decadenza.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5444 del
2011, proposto da
|
| |
|
Russo Costruzioni s.a.s. di Russo geom. Vincenzo, in
proprio e nella qualità di mandataria dell’a.t.i. con Cem s.p.a.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Marcello
Fortunato, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via
Principessa Clotilde, 2;
contro
Comune di Pollica, in persona del sindaco in
carica, rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Fenucciu, con domicilio
eletto presso Demetrio Fenucciu in Roma, viale Vaticano, 48;
nei confronti di
Schiavo & C. s.p.a., rappresentata e
difesa dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giuseppe
Placidi in Roma, via Cosseria, 2; Ador.Mare s.r.l.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SALERNO,
SEZIONE I n. 1081/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PORTO DI
ACCIAROLI
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di
Pollica e di Schiavo & C. s.p.a.;
viste le memorie
difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza
pubblica del giorno 15 novembre 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi
per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Marcello Fortunato, Demetrio
Fenucciu e Lorenzo Lentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Pollica ha indetto una gara
avente ad oggetto il completamento dei lavori di riqualificazione e
adeguamento del Porto di Acciaroli, con un importo a base di gara di euro
4.072.656,50 più Iva, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Il termine per la presentazione delle
offerte scadeva il 20 luglio 2010.
1.1. Il raggruppamento Russo
Costruzioni, odierno ricorrente, riportava per l’offerta tecnica il
punteggio di 71, mentre il raggruppamento odierno controinteressato
riportava per l’offerta tecnica il punteggio di 72,25 (verbale di gara n.
4 del 4 agosto 2010).
Quanto all’offerta economica, il raggruppamento
odierno ricorrente offriva un ribasso del 20,206%, mentre il
raggruppamento odierno controinteressato offriva un ribasso del 6,40%
(verbale di gara n. 5 del 18 agosto 2010), conseguendo, rispettivamente,
un punteggio di 15 e di 4,75.
Il punteggio totale era pertanto 86 per
il raggruppamento appellante e 77 per il raggruppamento
controinteressato.
1.2. Fatti i calcoli per la determinazione della
soglia di anomalia, l’offerta del raggruppamento appellante risultava
sospetta di anomalia, in base al criterio di cui all’art. 86, comma 2,
codice appalti.
1.3. La commissione di gara rimetteva pertanto gli atti
al RUP per la verifica di anomalia (verbale di gara n. 5 del 18 agosto
2010).
1.4. Il responsabile unico del procedimento (d’ora innanzi:
rup), anche responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Pollica, geom.
Giannella, da un lato, con fax del 25 agosto 2010, invitava il concorrente
a fornire le giustificazioni relative a tutte le voci di prezzo, e
dall’altro lato con determina del 4 ottobre 2010 nominava apposita
commissione per la verifica di anomalia, ai sensi dell’art. 88, comma
1-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed esercitando una facoltà
prevista dal bando di gara (art. VIII.2.4.), di cui egli stesso era
presidente.
1.5. Tale commissione:
- nella seduta del cinque
novembre 2010 apriva il plico contenente le giustificazioni fornite dal
concorrente e ne avviava la verifica;
- nella seduta del 10 novembre
2010 proseguiva la verifica delle giustificazioni, anche alla luce dei
preventivi acquisiti dal Comune di Pollica;
- nella seduta del 12
novembre 2010, non ritenendo le giustificazioni fornite sufficienti ad
escludere l’incongruità dell’offerta, chiedeva precisazioni al concorrente
su sei voci di prezzo (le nn. 48, 51, 90, 9, 100, 163) e chiarimenti sulla
disponibilità effettiva di talune aree.
1.6. Il presidente della
commissione, nonché rup, con fax del 15 novembre 2010 invitava il
concorrente a fornire tali precisazioni.
1.7. Sempre la commissione
incaricata della verifica di anomalia:
- nella seduta del 26 novembre
2010 riteneva che due precisazioni fossero insufficienti (quanto alle voci
di prezzo nn. 48 e 163) e pertanto fissava seduta per la verifica in
contraddittorio orale per il giorno 2 dicembre 2010, demandando al rup di
chiedere al raggruppamento ogni altro elemento utile, il che avveniva con
nota del rup del 26 novembre 2010;
- nella seduta del 2 dicembre 2010,
in contraddittorio con il concorrente, acquisiva la documentazione fornita
dal concorrente e illustrata verbalmente, e si riservava di esprimersi in
seduta riservata;
- nella seduta del 4 dicembre 2010 riteneva
sottostimate le spese generali, le spese per l’impianto di cantiere e
gestione dello stesso, il prezzo di fornitura della pavimentazione in
pietra di Gorgoglione (scheda prezzo 48) e il prezzo per il noleggio a
caldo della motobetta (scheda prezzo 163), riteneva che tali sottostime
abbattessero l’utile e rendessero nel complesso inattendibile l’offerta;
in tale stessa seduta il presidente della commissione, nella sua qualità
di rup, dichiarava che avrebbe proceduto con atto successivo, in seduta
pubblica, all’esclusione dell’offerta per anomalia e all’aggiudicazione in
favore della seconda offerta non anomala.
1.8. Nella seduta pubblica
del 15 dicembre il rup e dirigente dell’UTC, geom. Giannella, dava
pubblica lettura del verbale di verifica dell’offerta anomala del 4
dicembre 2010 e disponeva l’esclusione del raggruppamento odierno
appellante.
1.9. Con successiva determinazione n. 520 del 16 dicembre
2010, spedita il 21 dicembre 2010, il medesimo rup e dirigente dell’UTC,
geom. Giannella, approvava gli atti di gara e procedeva all’aggiudicazione
provvisoria.
1.10. L’aggiudicazione definitiva, a firma del medesimo
funzionario, avveniva in data 11 aprile 2011.
2. Con ricorso al
Tribunale amministrativo regionale della Campania (Salerno), il
raggruppamento odierno appellante ha impugnato la determinazione n. 520
del 16-21 dicembre 2010 e i presupposti atti di gara.
2.1. Esso ha
dedotto di aver ricevuto la determinazione in data 23 dicembre 2010 e ha
spedito per la notificazione il ricorso in data 22 gennaio 2011.
2.2.
Con il ricorso ha da un lato lamentato l’illegittimità del provvedimento
di esclusione per anomalia, sia per vizi procedurali che sostanziali, e
dall’altro lato l’illegittimità dell’ammissione in gara della nuova
aggiudicataria, deducendo cause di esclusione.
2.3. Con successivi
motivi aggiunti spediti per la notifica il 18 febbraio 2011, ha impugnato
il provvedimento di aggiudicazione definitiva ove adottato e ha chiesto la
declaratoria di inefficacia del contratto se nel frattempo
sottoscritto.
2.4. Con un secondo atto di motivi aggiunti spediti per
la notifica il 29 aprile 2011 ha impugnato il provvedimento di
aggiudicazione definitiva nel frattempo adottato e ha chiesto la
declaratoria di inefficacia del contratto se nel frattempo
sottoscritto.
3. Il giudice adito, con sentenza in forma
semplificata resa all’udienza cautelare (Tribunale amministrativo
regionale della Campania (Salerno), I, 10 giugno 2011, n. 1081), in
accoglimento di eccezione sollevata dal Comune di Pollica e dal
raggruppamento controinteressato, ha dichiarato il ricorso e i successivi
motivi aggiunti irricevibili per tardiva notifica, in base al rilievo che
avendo il rup dato lettura, nella seduta pubblica del 15 dicembre 2010,
del verbale di esclusione per anomalia, e avendo nella medesima seduta
decretato l’esclusione alla presenza del rappresentante dell’impresa, è da
tale data che decorreva il termine di 30 giorni per l’impugnazione
dell’esclusione, termine che pertanto scadeva il 14 gennaio
2011.
4. Contro tale sentenza ha proposto appello il raggruppamento
originario ricorrente, con atto spedito per la notifica il 27 giugno 2011
e depositato il 28 giugno 2011.
5. La domanda cautelare di
sospensione dell’esecuzione della sentenza è stata respinta dalla Sezione,
dapprima con decreto presidenziale 28 giugno 2011 n. 2756, e poi con
ordinanza collegiale 13 luglio 2011 n. 2997.
6. Con l’atto di
appello da un lato si contesta la declaratoria di irricevibilità, e
dall’altro lato si ripropongono i motivi di cui al ricorso di primo grado
e successivi motivi aggiunti.
7. A sua volta il raggruppamento
controinteressato, costituitosi in appello, si oppone all’accoglimento
dell’appello e ripropone il ricorso incidentale articolato in prime cure,
teso a dedurre motivi ulteriori di esclusione dalla gara del
raggruppamento appellante.
8. Nell’ordine logico delle questioni
vanno anzitutto esaminati i motivi relativi alla
ricevibilità/irricevibilità.
8.1. Assume parte appellante che:
a) il
verbale del 15 dicembre 2010, relativo alla seduta di gara in cui si è
dichiarata l’esclusione, è imputabile alla commissione incaricata della
verifica di anomalia, laddove la determina di esclusione risulta
definitivamente adottata dal dirigente dell’UTC in data 21 dicembre 2010,
determina comunicata il 23 dicembre 2010; il termine di ricorso pertanto
decorre dal 23 dicembre e non dal 15 dicembre 2010;
b) in base all’art.
120, comma 5, Cod. proc. amm., il termine di ricorso avverso
l’aggiudicazione e l’esclusione decorrerebbe solo da quando tali atti sono
comunicati ai sensi dell’art. 79d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e solo “in
ogni altro caso” dalla conoscenza dell’atto; sicché il termine nella
specie decorre dalla data di comunicazione per iscritto dell’atto di
esclusione, con le forme previste dal citato art. 79;
c) l’art. 79
d.lgs. n. 163 del 2006 prevede forme tipiche ed esclusive per la
comunicazione dell’esclusione, e dunque la comunicazione verbale in seduta
pubblica non è stata idonea a far decorrere i termini;
d) il verbale
del 15 dicembre 2010 è atto endoprocedimentale non autonomamente
impugnabile;
e) in ogni caso e in subordine va concesso l’errore
scusabile perché da un lato il bando di gara, inducendo in errore i
concorrenti, aveva indicato come termine di impugnazione quello di 60
giorni anziché di 30 (par. XV), e dall’altro lato né il verbale del 15
dicembre 2010 né la determina del 21 dicembre 2010 hanno indicato il
termine di impugnazione e l’autorità cui ricorrere.
9. Le censure
sono infondate.
9.1. Va anzitutto rilevato che le operazioni tecniche
di verifica di anomalia possono essere condotte direttamente dalla
stazione appaltante, o da apposita commissione all’uopo nominata, che può
essere diversa dalla commissione di gara (artt. 88, comma 1-bis, d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e 121, commi 2 e 5, d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207).
9.2. In ogni caso, l’esclusione per anomalia non è mai atto di
competenza della commissione incaricata della verifica di anomalia, ma
sempre della stazione appaltante e per essa del soggetto che presiede la
gara (artt. 88, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 e art. 121, comma 3,
d.P.R. n. 207 del 2010).
9.3. Ora, nel caso di specie, dalla sequenza
procedimentale, si evince che nella procedura di gara per cui è processo è
stata nominata una apposita commissione per la verifica di anomalia,
diversa dalla commissione di gara, e presieduta dal rup che è anche il
dirigente dell’UTC, geom. Giannella.
9.4. La commissione ha ritenuto
l’offerta anomala nella seduta del 4 dicembre 2010, senza adottare alcun
provvedimento formale di esclusione.
9.5. Nella seduta pubblica del 15
dicembre 2010 il rup e dirigente dell’UTC, geom. Giannella, dava pubblica
lettura del verbale di verifica dell’offerta anomala del 4 dicembre 2010 e
disponeva l’esclusione del raggruppamento odierno appellante.
9.6.
Pertanto il verbale del 15 dicembre 2010 ha valore formale di
provvedimento di esclusione, essendo imputabile al soggetto competente in
rappresentanza della stazione appaltante, e non invece imputabile alla
commissione, come sostenuto dalla parte appellante: in tale verbale si
legge, testualmente: “L’anno duemiladieci il giorno quindici del mese
di dicembre alle ore 17.30 il sottoscritto geom. Domenico Giannella,
Responsabile U.T.C., nella qualità di Responsabile del procedimento; (…)
PROCEDE a dare lettura del verbale di verifica dell’offerta anomala n. 7
redatto in data 04/12/2010 e per gli effetti dello stesso ESCLUDE dalla
procedura di gara l’offerta presentata dall’A.T.I. Russo Costruzioni
s.a.s. – C.E.M. s.p.a. in quanto valutata anomala (…) AGGIUDICA in via
provvisoria (…).
9.7. Il successivo provvedimento del 21 dicembre
2010, a firma del medesimo soggetto, non costituisce l’atto di esclusione,
ma costituisce l’atto di aggiudicazione provvisoria; in esso infatti si
approvano i verbali di gara per quanto occorre all’aggiudicazione
provvisoria, e non si fa menzione della esclusione per anomalia, già
avvenuta con provvedimento definitivo che non necessitava di approvazione
da parte del medesimo soggetto; l’approvazione implica la diversità e non
l’identità del soggetto approvante e del soggetto il cui operato viene
approvato.
L’approvazione dei verbali di gara era dunque necessaria per
i verbali di gara solo al fine dell’aggiudicazione provvisoria,
trattandosi di atti non imputabili al rup ma alla commissione di gara e
alla commissione incaricata della verifica di anomalia, mentre non
occorreva alcuna approvazione o conferma quanto all’atto di esclusione,
già adottato dal medesimo rup - Dirigente dell’UTC.
9.8. Si deve
pertanto pervenire ad una prima conclusione, ed è che l’atto impugnabile è
l’atto di esclusione, quale risulta dal verbale del 15 dicembre
2010.
10. Occorre ora verificare quali fossero le forme di
comunicazione di tale atto, al fine della decorrenza del termine di
impugnazione di trenta giorni.
10.1. L’art. 120 comma 5 c.p.a.
stabilisce che il termine di ricorso, pari a 30 giorni, decorre “dalla
ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79” del Codice
dei contratti pubblici, “ovvero, in ogni altro caso, dalla
conoscenza dell’atto”.
10.2. Secondo la lettura di tale
disposizione data dall’appellante, la previsione in commento intende
ancorare il termine di impugnazione, per gli atti contemplati nell’art. 79
appalti del medesimo Codice, alle sole forme di comunicazione ivi
previste; in particolare, quanto all’atto di esclusione, alle forme di
comunicazione di cui all’art. 79, comma 5-bis, del Codice (forma scritta, raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta
elettronica certificata, notificazione), e esclude che il termine di
impugnazione decorra da altre forme di comunicazione. L’espressione
“ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto”, va cioè
intesa come riferita ad atti diversi da quelli di cui all’art. 79, appalti
del Codice.
10.3. Questa interpretazione non è condivisa dal
Collegio per plurime considerazioni:
a) l’art. 79 d.lgs. 12 aprile
2006. n. 163 è stato novellato dal d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53 al fine di
garantire piena conoscenza e certezza della data di conoscenza in
relazione agli atti di gara, segnatamente esclusioni e aggiudicazioni, e
sono state pertanto previste forme puntuali di comunicazione;
b)
tuttavia l’art. 79 d.lgs. n. 163 del 2006 da un lato non prevede le forme
di comunicazione come “esclusive” e “tassative”, dall’altro lato non
incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, in
tema di decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di
notificazione, comunicazione o comunque piena conoscenza dell’atto;
sicché, l’art. 79 lascia in vita la possibilità che la piena conoscenza
dell’atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita
con altre forme, ovviamente con onere della prova a carico di chi
eccepisce la avvenuta piena conoscenza con forme diverse da quelle di cui
all’art. 79 medesimo;
c) nemmeno l’art. 79 ha inteso incidere sulla
precedente copiosa giurisprudenza in tema di decorrenza del termine di
impugnazione dalla data della seduta pubblica in cui vengono adottati i
provvedimenti di esclusione, se alla seduta sono presenti i legali
rappresentanti del concorrente e purché la conoscenza abbia i requisiti di
“pienezza”;
d) a sua volta, l’art. 120, comm 5, Cod. proc. amm., si
riferisce all’impugnazione di tutti gli atti delle procedure di
affidamento, e fissa plurime decorrenze dei termini, o dalla ricezione
della comunicazione dell’art. 79, d.lgs. n. 163 del 2006, o, per i bandi,
dalla pubblicazione dell’art. 66, comma 8, ovvero, in ogni altro caso,
dalla conoscenza dell’atto;
e) l’espressione “in ogni altro caso”, non
va riferita ad “atti diversi” da quelli delle procedure di affidamento, e
specificamente da quelli di cui all’art. 79, d.lgs. n. 163 del 2006, ma va
riferita a “diverse forme” di conoscenza dell’atto, diverse dalle forme
dell’art. 79 e dell’art. 66, comma 8;
f) così inteso, l’art. 120,
comma 5, Cod. proc. amm. è coerente con la regola generale dettata
dall’art. 41, comma 2, , secondo cui il termine di impugnazione del
provvedimento amministrativo decorre dalla notificazione, comunicazione o
piena conoscenza dell’atto;
g) pertanto, l’art. 120, comma 5, non ha
inteso fissare forme tassative di comunicazione degli atti di gara al fine
della decorrenza del termine di impugnazione, ma ha inteso ribadire la
regola generale secondo cui il termine di impugnazione decorre o dalla
comunicazione nelle forme di legge, o comunque dalla piena conoscenza
dell’atto;
h) questo implica che se la comunicazione non avviene con le
forme dell’art. 79 d.lgs. n. 163 del 2006, il termine decorre dalla piena
conoscenza altrimenti acquisita;
10.4. Non è convincente in senso
contrario il precedente invocato da parte appellante (Cons. Stato, IV, 3
maggio 2011, n. 2646), che riguarda fattispecie concreta diversa, in
quanto:
- la norma applicata era l’art. 8, comma 2-quinquies, d.lgs. n.
53 del 2010 (recte: l’art. 245, comma 2-quinquies, lett. a),
d.lgs. n. 163 del 2006) e non l’art. 120, comma 5, Cod. proc. amm., e la
norma previgente si riferiva sono alla ricezione della comunicazione ex
art. 79 d.lgs. n. 163 del 2006, e non anche alla conoscenza dell’atto,
secondo quanto dispone invece l’art. 120, comma 5, Cod. proc. amm.;
-
nel caso specifico l’aggiudicazione non era stata comunicata con le forme
e i contenuti dell’art. 79, comma 5, e pertanto non c’era la prova della
piena conoscenza, in quanto: (i) era stata comunicata l’aggiudicazione
provvisoria anziché la definitiva; (ii) la comunicazione era avvenuta a
mezzo fax senza che l’uso del fax fosse stato autorizzato; (iii) non erano
stati indicati i vantaggi e le caratteristiche dell’offerta
selezionata).
10.5. Il caso di specie è differente sia perché si è
svolto nel vigore dell’art. 120, comma 5, Cod. proc. amm. (ossia di un
quadro normativo parzialmente diverso), sia perché vi è stata una
comunicazione integrale dell’atto da impugnare.
Invero, alla seduta
pubblica del 15 dicembre 2010:
a) è stato adottato il provvedimento di
esclusione;
b) è stata data lettura dei motivi dell’esclusione;
c)
era presente il rappresentante legale dell’impresa Russo, identificato
compiutamente nel verbale di gara, ed era presente il direttore tecnico e
procuratore dell’impresa CEM s.p.a.
Ricorrono, pertanto, gli elementi
costitutivi della piena conoscenza da cui decorre il termine di
impugnazione dell’atto.
La giurisprudenza infatti afferma che se
l’impresa assiste, tramite proprio rappresentante, alla seduta in cui
vengono adottate le determinazioni sulle offerte anomale, è in detta
seduta che l’impresa acquisisce la piena conoscenza del provvedimento, ed
è dalla data di detta seduta che decorre il termine per impugnare il
provvedimento medesimo; la presenza di un rappresentante della ditta
partecipante alla gara di appalto nella riunione nella quale la
commissione giudicatrice ha escluso la ditta stessa dalla competizione non
comporta ex se piena conoscenza dell’atto di esclusione ai fini
della decorrenza del termine per l’impugnazione solo qualora non risulti
che il rappresentante stesso era munito di mandato ad hoc, oppure
rivestiva una specifica carica sociale, per cui la conoscenza avuta dal
medesimo doveva ritenersi riferibile alla società concorrente [Cons.
Stato, IV, 10 luglio 1999, n. 1217; V, 9 giugno 2008, n. 2883; 2 ottobre
2006, n. 5728; 27 settembre 2004, n. 6319].
11. Nemmeno può essere
riconosciuto l’errore scusabile per il solo fatto che il bando di gara
indicava come termine di ricorso 60 giorni e che il verbale del 15
dicembre 2010 non ha indicato il termine e l’autorità cui
ricorrere.
11.1. L'errore scusabile rappresenta un istituto inteso a
garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, suscettibile di
trovare applicazione sia quando siano ravvisabili situazioni di obiettiva
incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad
oscillazioni giurisprudenziali, sia quando si sia di fronte a
comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dalla
medesima amministrazione, da cui possa conseguire difficoltà nella domanda
di giustizia ed un'effettiva diminuzione della tutela giustiziale [Cons.
Stato, IV, 22 maggio 2006, n. 3026; VI, 17 ottobre 1988, n. 1140].
Si
tratta di un istituto di carattere eccezionale [Cons. Stato, IV, 30
dicembre 2008, n. 6599], che delinea una deroga al principio cardine della
perentorietà dei termini di impugnazione; l’attuale art. 37 Cod. proc.
amm. non presenta elementi per una differente conclusione, dal momento che
un uso eccessivamente ampio del riconoscimento, lungi dal rafforzare
l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe risolversi in un vulnus del principio di parità delle parti (art. 2, comma 1, Cod.
proc. amm.), quanto a rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge
processuale [Cons. Stato, Ad. plen., 2 dicembre 2010, n. 3].
11.2.
Quanto al caso dell’errore della pubblica amministrazione, che nei
provvedimenti amministrativi, ometta di indicare, in violazione dell'art.
3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'impugnazione, se è
vero che in tal caso si è ammessa la possibilità di riconoscere l'errore
scusabile ai fini della tempestività del ricorso [Cons. Stato, IV, 30
marzo 2000, n. 1814], tuttavia non si tratta di un esito scontato, come la
plenaria ha chiarito, osservando che la mancanza, nella comunicazione del
provvedimento, delle indicazioni richieste dall’art. 3, comma 4, l. n. 241
del 1990, concernenti il termine per l’impugnazione e l’autorità cui
ricorrere, non giustifica, di per sé, la concessione del beneficio della
rimessione in termini per errore scusabile [Cons. Stato, Ad. plen., 14
febbraio 2001, n. 1]. Occorre, piuttosto, verificare, caso per caso, che
l’omissione determini una giustificata incertezza sugli strumenti di
tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto giacché, in caso
contrario, tale inadempimento formale si risolverebbe in un’assoluzione
indiscriminata dal termine di decadenza [Cons. Stato, IV, 20 dicembre
2005, n. 7219].
11.3. Ora, nella specifica vicenda processuale, il
termine di impugnazione di trenta giorni è stato introdotto dal d.lgs. n.
53 del 2010, in vigore dal 27 aprile 2010.
A parte ogni considerazione
circa la generale presunzione di conoscenza della legge, sta di fatto che
ad imprese dello specifico settore degli appalti pubblici e relativi
difensori non poteva ragionevolmente sfuggire che, ai tempi del ricorso di
primo grado (dicembre 2010-gennaio 2011), e secondo un criterio di
ordinaria diligenza, che il termine di impugnazione fosse di trenta
giorni. Ciò anche se il bando, pubblicato subito dopo il d.lgs. n. 53 del
2010, e non aggiornato alla sopravvenienza normativa, faceva ancora
riferimento al previgente termine di 60 giorni.
11.4. Non si può
pertanto ritenere che l’errore e l’omissione della stazione appaltante
siano stati fuorvianti: qui non si discetta di una pubblica
amministrazione che si rivolge a cittadini inesperti e inavveduti, ma di
una stazione appaltante che si rivolge ad imprese di presumibile vasta
conoscenza degli istituti giuridici e dei pertinenti mezzi di tutela,
nell’ambito di un quadro normativo settoriale e definito quanto ai termini
di impugnazione.
11.5. Nemmeno può essere invocato come precedente
contrario l’ordinanza cautelare Cons. Stato, V, 2 maggio 2011, n. 1865, in
cui si afferma “ritenuto che l’applicabilità del termine di ricorso
previsto dall’art.120 c.p.a. non determina l’irricevibilità del ricorso di
primo grado, dovendo essere concesso l’errore scusabile tenuto conto
dell’indicazione nel provvedimento impugnato di un diverso termine per
ricorrere”, in quanto:
- la concessione dell’errore scusabile va
verificata caso per caso avuto riguardo a tutte le circostanze
concrete;
- non è dimostrato che vi sia assoluta identità della
situazione fattuale odierna con quella decisa dal citato precedente;
-
quel precedente è comunque cautelare, con una valutazione sommaria propria
della fase cautelare, senza tener conto degli orientamenti dell’Adunanza
plenaria di questo Consiglio di Stato in tema di riconoscimento
dell’errore scusabile.
12. Da quanto esposto consegue il rigetto
dell’appello, con conferma della declaratoria di irricevibilità del
ricorso di primo grado avverso il provvedimento di esclusione per
anomalia.
Risultando il concorrente escluso con atto divenuto
inoppugnabile, lo stesso non è legittimato a contestare l’aggiudicazione,
donde l’inammissibilità del primo e del secondo atto di motivi aggiunti
articolati in prime cure[Cons. Stato, Ad. plen., 7 aprile 2011, n.
4].
13. Solo per completezza il Collegio rileva che, comunque, la
verifica di anomalia è stata legittima sia quanto al procedimento seguito,
sia quanto all’esito conclusivo, frutto di valutazione tecnica ampiamente
motivata e immune da vizi logici.
13.1. La possibilità di nomina di una
specifica commissione per la verifica di anomalia, diversa dalla
commissione di gara, è espressamente prevista dal d.lgs. n. 163 del 2006
senza distinguere tra appalti da aggiudicare al prezzo più basso (dove non
c’è una commissione di gara) e appalti da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (dove c’è già una commissione
di gara) ed era prevista specificamente dal bando di gara. Non sussiste
pertanto alcuna illegittimità per l’avvenuta nomina di una commissione
distinta, né alcuna illegittimità del bando per aver previsto tale
possibilità, consentita dal medesimo d.lgs. n. 163 del 2006.
13.2. Il
giudizio di anomalia si fonda essenzialmente e sufficientemente su due
voci di prezzo che hanno formato oggetto sia di richiesta di
giustificazioni, sia di richiesta di precisazioni, sia di contraddittorio
orale, e non invece, come asserito dall’appellante, su elementi nuovi e a
sorpresa che non avrebbero formato oggetto di contraddittorio; le
considerazioni sulle due voci di prezzo in questione sono di per sé sole
sufficienti a reggere il provvedimento di esclusione.
Le ragioni per
cui le giustificazioni e le precisazioni su tali due voci di prezzo sono
state ritenute inattendibili appaiono chiare, logiche, tecnicamente
motivate, e pertanto non sono elise dai contrari argomenti del tecnico di
parte.
Le due voci inattendibili comportano una sottovalutazione di
importo considerevole, importo che correttamente è stato rapportato non al
prezzo complessivo offerto (ricavo) ma all’utile di impresa. La
sottovalutazione si traduce in via immediata e diretta in un abbattimento
percentuale rilevante dell’utile di impresa, che giustamente fa ritenere
inattendibile l’offerta nel suo complesso.
La ritenuta anomalia
dell’offerta e la conseguente legittimità dell’esclusione comporta, per
ragioni di logica e di economia processuale, l’assorbimento di ogni altra
questione sia sull’ammissione in gara del concorrente aggiudicatario
(posto che chi è legittimamente e definitivamente escluso dalla gara non
può contestare l’altrui aggiudicazione o ammissione, secondo la già citata
sentenza Cons. Stato, A. plen., n. 4 del 2011), sia su altre ragioni di
esclusione del raggruppamento appellante (per evidente difetto di
interesse in capo alla ricorrente incidentale).
14. La complessità
e novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese in
relazione ad entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le fasi cautelari,
intendendosi in parte qua riformato il capo della sentenza di primo
grado contenente la condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del doppio grado
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 15 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe
Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere,
Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Gabriella De Michele,
Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2011
|
|
|
|
 |
|
| |
|