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| n. 12-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Sentenza 14 dicembre 2011 n. 6537
Pres. Piscitello – Est.
Poli
Cibra Pubblicita' s.r.l. (Avv. R. Di Falco) c/ Provincia di Siena
(Avv. D. Iaria) |
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1. Giustizia amministrativa – Ricorso avverso più
provvedimenti – Presupposto – Connessione oggettiva – Sufficienza –
Connessione soggettiva – Irrilevanza
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2. Giustizia amministrativa – Connessione oggettiva –
Configurabilità – Presupposti
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3. Giustizia amministrativa – Contributo unificato –
Quantificazione – In misura forfettaria per i ricorsi – Conseguenze –
Pluralità domande – Irrilevanza
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4. Giustizia amministrativa – Processo – Oneri fiscali –
Legittimità – Limite – Connessione con finalità processuali – Necessità
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5. Giustizia amministrativa – Abuso del processo –
Configurabilità – Presupposto – Esercizio azione in forme devianti
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1. A differenza che nel processo civile, in cui il cumulo
delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva,
quanto da una connessione soggettiva, nel processo amministrativo
impugnatorio di legittimità assume rilevanza soltanto la prima forma di
connessione. La connessione soggettiva, al contrario, non consente
l’impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi, a meno che
sussista anche un collegamento oggettivo tra di essi. In altri termini,
nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o
contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo,
oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo.
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2. In tema di giustizia amministrativa, è ravvisabile una
connessione oggettiva quando fra gli atti impugnati viene ravvisata
quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o
di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima
vicenda; ovvero nel caso in cui le domande cumulativamente avanzate si
basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano
riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza
procedimentale; ovvero quando sussistano elementi di connessione tali da
legittimare la riunione dei ricorsi.
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3. La quantificazione del contributo unificato, in misura
forfettaria, per i ricorsi e non per le domande, implica che il contributo
è unico nel caso di ricorso contenente una pluralità di domande diverse,
in astratto soggette a diversi contributi unificati; tanto sia nel caso in
cui vengano proposte domande ontologicamente diverse, sia quando la
domanda sia in astratto identica, perché sussumibile nel medesimo genus di
quelle costitutive di annullamento, ma abbia ad oggetto una pluralità di
provvedimenti amministrativi.
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4. In tema di giustizia amministrativa, deve riconoscersi
l’astratta legittimità degli oneri fiscali incombenti sul processo e, al
contempo, l’inammissibilità di quelle imposizioni tributarie che mirino al
soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalità processuali
precludendo o ostacolando grandemente l’esperimento della tutela
giurisdizionale addirittura condizionando l’esercizio del diritto di
azione al previo pagamento del tributo.
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5. L’esercizio dell’azione in forme eccedenti o devianti,
rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento, configura abuso del
processo e lede il principio del giusto processo, inteso come risposta
alla domanda della parte. Ne discende che l’esegesi del dato normativo
processuale, seppur doverosamente rispettosa della lettera delle singole
norme scrutinate, deve privilegiare opzioni avversanti ogni inutile e
perdurante appesantimento del giudizio al fine di approdare, attraverso la
riduzione dei tempi della giustizia, ad un processo che risulti anche
giusto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1863 del
2011, proposto dalla
Cibra Pubblicita' s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Riccardo Di Falco, con domicilio eletto presso Roberto
Ciociola in Roma, via Bertoloni n.37;
contro
Provincia di Siena, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iaria,
con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, corso Vittorio Emanuele
II n.18;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Toscana,
Sezione III, n. 6786 del 21 dicembre 2010.
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
della Provincia di Siena;
Viste le memorie difensive depositate dalla
parte appellante e dalla provincia di Siena, rispettivamente in data 2
novembre 2011 e 8 aprile 2011;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il
consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Iaria e Di
Falco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Cibra Pubblicita' s.r.l. (in prosieguo la
società), ha inoltrato alla provincia di Siena:
a) 11 autonome istanze
per il rinnovo di precedenti autorizzazioni all’installazione di
cartellonistica pubblicitaria lungo la rete viaria provinciale;
b) 4
autonome istanze di rilascio di nuove autorizzazioni.
2. La provincia,
dopo aver aperto e istruito 15 autonomi procedimenti, ha emanato (in date
variabili fra l’8 settembre e il 12 ottobre 2010), 15 differenti
provvedimenti di diniego fondati sulla valutazione di specifiche ragioni
ostative collegate alla peculiare situazione di fatto della sicurezza
stradale relativa a zone diverse della rete viaria provinciale.
3.
Avverso i su menzionati dinieghi la società Cibra è insorta davanti al
T.a.r. per la Toscana proponendo un unico ricorso affidato a tre autonomi
motivi.
4. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Toscana, Sezione III,
n. 6786 del 21 dicembre 2010 - resa in forma semplificata in sede di
definizione dell’incidente cautelare:
a) ha dichiarato inammissibile il
ricorso non ravvisando un vincolo di connessione oggettiva tale da
giustificare la riunione degli ipotetici autonomi ricorsi che avrebbe
dovuto proporre la società Cibra;
b) ha condannato la società alla
refusione delle spese di lite.
5. Con ricorso ritualmente notificato e
depositato (rispettivamente in data 1° e 11 marzo 2011), la società ha
interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r.
contestandone le statuizioni in rito e reiterando le censure articolate in
prime cure ma non esaminate.
6. Si è costituita la provincia di Siena
concludendo per l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.
7. Con
memoria non notificata, depositata il 2 novembre 2011, la società Cibra ha
chiesto, in via subordinata, in ossequio al principio di conservazione
degli atti giuridici, che venga esaminato l’originario ricorso
limitatamente all’impugnativa degli 11 dinieghi di rinnovo delle
corrispondenti autorizzazioni in essere.
8. La causa è passata in
decisione all’udienza pubblica del 6 dicembre 2011.
9. L’appello è
infondato e deve essere respinto.
10. Preliminarmente il collegio
rileva l’inammissibilità della richiesta formulata dalla società Cibra
nella memoria conclusionale per le seguenti autonome ragioni:
a)
l’istanza è stata introdotta con memoria non notificata, per giunta dopo
la scadenza del termine di impugnazione della sentenza;
b) in ogni caso
gli 11 dinieghi di rinnovo non sono connessi sotto il profilo oggettivo e
scontano le stesse criticità (rispetto ai 4 dinieghi di nuova
autorizzazione), che saranno meglio illustrate in prosieguo.
11. Il
ricorso cumulativo è quello con il quale vengono impugnati più
provvedimenti amministrativi; al riguardo giova rilevare che nel processo
amministrativo vale la regola, discendente da una antica tradizione,
secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a
meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o
funzionale tale da giustificare un unico processo.
A differenza che nel
processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato
tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva,
nel processo amministrativo impugnatorio di legittimità assume rilevanza
soltanto la prima forma di connessione. La connessione soggettiva, al
contrario, in base al ricordato orientamento giurisprudenziale, non
consente l’impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi, a
meno che sussista anche un collegamento oggettivo tra di essi. In altri
termini, nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o
contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo,
oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo.
La ratio del su riferito indirizzo si fonda:
a) sull’esigenza di
evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio
dei tempi del processo;
b) sulla necessità di impedire l’elusione delle
disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente
chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al
pagamento dei relativi tributi.
Muovendosi all’interno delle sopra
illustrate coordinate, la connessione oggettiva è stata tradizionalmente
ravvisata dalla giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez.
V, 17 gennaio 2011, n. 202; sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8251; sez. VI,
17 marzo 2010, n. 1564):
c) quando fra gli atti impugnati viene
ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione
giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla
medesima vicenda;
d) quando le domande cumulativamente avanzate si
basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano
riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza
procedimentale;
c) quando sussistano elementi di connessione tali da
legittimare la riunione dei ricorsi.
11.1. Tale assetto deve ritenersi
confermato dalla disciplina dettata dal nuovo codice del processo
amministrativo e da quella relativa al versamento del contributo unificato
sia pure con alcune precisazioni.
Soccorre in primo luogo la norma
sancita dall’art. 40, co. 1, lett. b), c.p.a., che, nell’individuare il
contenuto necessario del ricorso, stabilisce che lo stesso deve contenere,
fra l’altro, <
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