British American Tobacco Italia S.p.A.- gia' Ente
Tabacchi Italiani S.p.A.- in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Ernesto Stajano, con
domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde
N.2;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Aams
- Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato- , in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è
domiciliato per legge,;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del LAZIO – Sede di
ROMA- SEZIONE II n. 03450/2010, resa tra le parti, concernente
CORRESPONSIONE ACCISA TABACCHI
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del
Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’ Aams - Amministrazione
Autonoma Monopoli di Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Visti gli artt. 105, comma 2 e 87, comma 3, del
codice del processo amministrativo;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 4 novembre 2011 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le
parti gli Avvocati Angelo Clarizia, Ernesto Stajano e l’Avvocato dello
Stato Amedeo Elefante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe impugnata il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma -
pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Società British American Tobacco
Italia s.p.a., già Ente Tabacchi Italiani - ha dichiarato il difetto di
giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo in ordine alla
domanda di annullamento del dM 10 luglio 2002 (avente ad oggetto
disposizioni concernenti la contabilizzazione delle dotazioni dei
magazzini di vendita di cui alla l. 22 dicembre 1957 n. 1293)
limitatamente all’art. 2 n. 4 lett. b) e c) nella parte in cui imponeva
all’Ente Tabacchi di corrispondere l’accisa dovuta in caso di eventuale
condanna da parte della magistratura contabile e che, fino alla
definizione delle decisioni dell’organo contabile, doveva essere prestata
apposita garanzia, e nella parte in cui prevedeva che per le partite in
sospeso derivanti da furti o rapine verificatesi alla data del 31 dicembre
1998 doveva essere corrisposta l’accisa calcolata sul prezzo di vendita al
pubblico dei prodotti trafugati vigente all’atto dell’evento
criminoso.
La società odierna appellante aveva impugnato in parte qua
il predetto decreto del Direttore Generale dell'AAMS evidenziando tra
l’altro che esso, nel dettare disposizioni sulla contabilizzazione della
dotazione dei magazzini vendita di cui alla legge 22 dicembre 1957 n.
1293, regolamentava il carico dell'accisa dovuta sulla merce sottratta in
occasione di furti e rapine (art. 4, lett. b-c).
Essa aveva sostenuto
che la previsione di un'obbligazione tributaria a suo carico, avente ad
oggetto l'accisa dovuta sulle partite in sospeso derivanti da furti e
rapine perpetrate prima del 31 dicembre 1998, era in contrasto con il
principio della personalità dell'obbligazione tributaria e con le
disposizioni contenute nel d.L. 30 agosto 1993 n. 331, nella parte in cui
veniva fatto coincidere il titolare del rapporto d'imposta con il
depositario fiscale ( depositario che, all'epoca dei fatti, era il gestore
del magazzino).
Il Tribunale amministrativo, ricostruita anche sotto il
profilo cronologico la scansione normativa successiva alla istituzione
istituito dell'Ente Tabacchi Italiani (art. 1 del d.Lgs. 9 luglio 1998 n.
283) ha affermato che il petitum introdotto atteneva direttamente e
immediatamente all’individuazione del soggetto passivo dell’obbligazione
tributaria (obbligo di pagamento dell’accisa sui prodotti
trafugati).
Ne discendeva quindi che la controversia doveva essere
devoluta alla giurisdizione tributaria in quanto quest’ultima aveva
assunto i caratteri di una giurisdizione generale e l’elencazione degli
atti impugnabili davanti a quel giudice ( di cui all’art. 19 del d. Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546) non poteva considerarsi tassativa.
Sotto
altro profilo, da tale giurisdizione esulavano, secondo il disposto
dell’art 7, comma 5 del citato decreto legislativo , soltanto gli atti a
carattere generale: tuttavia il riferimento ivi contenuto riguardava
unicamente gli atti generali che fossero adottati nell’esercizio di un
potere amministrativo di carattere discrezionale.
Nel caso di specie,
invece, l’ obbligazione tributaria in virtù delle disposizioni di cui al
d.l. 30 agosto 1993 n. 331 era sorta in capo all’Amministrazione dei
Monopoli di Stato, mentre la disciplina dei rapporti intestati a questa
Amministrazione e che, a seguito della costituzione dell’Ente Tabacchi,
erano imputati al nuovo soggetto era compiutamente definita dall’art. 3
del d.lgs. 9 luglio 1998 n. 283 che non introduceva alcun potere
discrezionale dell’Amministrazione dei Monopoli in ordine ad una diversa
determinazione o ulteriore specificazione delle disposizioni inerenti il
rapporto di imposta de quo, tanto in ordine ai suoi presupposti, quanto in
ordine ai soggetti.
Né in senso contrario poteva essere invocata la
disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 7 della legge 27 luglio
2000 n. 212( “la natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli
organi di giustizia amministrativa quando ne ricorrano i presupposti”) in
quanto essa non fondava, ma presupponeva, la sussistenza della
giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo.
Ne discendeva
la devoluzione della controversia al giudice tributario.
La società
originaria ricorrente ha impugnato la detta decisione criticandola sotto
numerosi angoli prospettici: ne ha chiesto pertanto l’annullamento -
previa affermazione della giurisdizione del plesso giurisdizionale
amministrativo – ed ha riproposto i motivi di censura prospettati nel
mezzo di primo grado e non esaminati dal Tribunale amministrativo.
Ha
poi puntualizzato e ribadito le dette censure depositando una articolata
memoria.
In particolare essa ha sostenuto la sussistenza della
giurisdizione amministrativa sulla controversia in esame alla stregua di
una pluralità di argomentazioni.
Sotto un primo profilo ha
puntualizzato l’oggetto del petitum articolato in primo grado ed ha
esaminato la natura dell’impugnato decreto ministeriale 10 luglio
2002.
Quest’ultimo trovava la propria causa (come esattamente rilevato
dal primo giudice: “entro la data del 30 settembre 2002 andavano definite
le procedure volte alla trasformazione dei Magazzini vendita in depositi
fiscali, ragion per cui è stato emanato il Decreto, a firma del Direttore
Generale dei Monopoli, del 10 luglio 2002, n. 04/04610 contenente le
disposizioni concernenti la contabilizzazione delle dotazioni dei
Magazzini medesimi.”) nel d.Lgs. 9 luglio 1998 n. 283 (art. 5), e nel
successivo d.M. 22 febbraio 1999 n. 67.
Tale decreto non regolamentava
in alcun modo l’obbligazione tributaria (accisa).
Detta obbligazione
era incontestabilmente già sorta in passato, ed il contestato decreto non
ne aveva in alcun modo modificato gli elementi o la natura.
Il decreto,
invece - inammissibilmente e comunque illegittimamente - aveva unicamente
“traslato” detta obbligazione su un altro soggetto (il cessionario
appellante BAT) rispetto a quello cui era addossata in precedenza
(AMMS).
Il decreto quindi non incideva sul (già insorto) rapporto
tributario ma aveva natura autoorganizzativa amministrativa individuando
una posizione debitoria nell’ambito di una vicenda traslativa di beni e
cespiti aziendali.
Per altro verso, il primo giudice aveva errato
nell’interpretare il disposto di cui all’art. 7 comma 5 del d. Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 richiamando il concetto di “atto discrezionale” in
termini del tutto avulsi dalla questione della individuazione del giudice
fornito di giurisdizione e, parimenti, aveva svalutato la portata
dell’ultimo comma dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
212.
L’appellata amministrazione ha depositato un articolato
controricorso sostenendo la carenza di legittimazione attiva alla
proposizione del ricorso di primo grado in capo all’odierna appellante e
chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato.
Alla odierna
camera di consiglio del 4 novembre 2011 la causa è stata posta in
decisione.
DIRITTO
1.L’appello è fondato e merita di essere accolto.
Deve pertanto essere affermata la sussistenza della giurisdizione del
plesso giurisdizionale amministrativo sulla controversia all’esame del
Collegio e l’impugnata decisione deve essere annullata con rinvio della
controversia al Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di
Roma -.
1.1.Al fine di perimetrare l’oggetto del giudizio appare
opportuno rammentare che per la pacifica giurisprudenza formatasi in
ordine alla interpretazione dell’art. 35 della legge 6 dicembre 1971 n.
1034, non possono essere esaminate nel grado di appello le questioni di
merito, ove il giudizio debba essere rimesso al giudice di primo grado,
(nel caso per errata dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte
del Tribunale amministrativo regionale). Infatti, in casi del genere
appare ravvisabile quel « difetto di procedura » della sentenza appellata,
che non consente di trattenere in decisione la causa per l'effetto
devolutivo dell'appello, tenuto conto dell'esigenza di non sottrarre alle
parti - ivi compresi i soggetti controinteressati- le garanzie del doppio
grado di giudizio (Consiglio Stato , sez. VI, 17 settembre 2009 , n.
5587).
1.2.Per completezza si rileva altresì che il comma 1 dell’art.
105 del codice del processo amministrativo (comunque non applicabile
ratione temporis alla controversia posto che l’impugnata decisione, non
notificata, è stata depositata il 5 marzo 2010, mentre l’appello è stato
proposto il 17 settembre 2010: trova applicazione pertanto il disposto di
cui all’art. 2 dell’allegato 3 al codice del processo amministrativo
entrato in vigore in data 16 settembre 2010) ha espressamente
positivizzato detto principio di matrice giurisprudenziale.
A fortiori
le dette questioni di merito proposte non potrebbero essere esaminate da
questo Consiglio di Stato neppure laddove venisse confermata la
declinatoria di giurisdizione resa dal primo giudice.
Ne consegue
l’improponibilità nell’odierno segmento processuale di tutte le censure
contenute nell’appello volte a riproporre gli argomenti critici che
investono la legittimità delle previsioni contenute nell’impugnato decreto
e dei contrapposti argomenti difensivi di merito contenuti nel
controricorso della difesa erariale dell’amministrazione.
In ultimo,
sfuggono all’odierno esame del Collegio - esclusivamente limitato alla
risoluzione della questione relativa alla spettanza, o meno, della
giurisdizione al plesso giurisdizionale amministrativo- anche le eccezioni
della difesa erariale incentrate sulla carenza di legittimazione attiva
alla proposizione del mezzo di primo grado (e dell’odierno appello) in
capo alla originaria ricorrente.
L’esame di tali problematiche,
infatti, è logicamente successivo alla risoluzione della questione in
ordine alla spettanza o meno della giurisdizione.
Tali questioni sono
quindi esaminabili nel merito unicamente unicamente dal giudice fornito di
giurisdizione ed a seguito della individuazione di quest’ultimo ( si veda
Consiglio Stato , sez. IV, 02 aprile 2008 , n. 1372 per la espressione di
una analogo principio con riferimento alle questioni proponibili in sede
di giudizio su regolamento di competenza).
2.Ciò premesso, passando
ad esaminare l’unico profilo oggetto dell’odierna cognizione giudiziale,
il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi dall’orientamento
consolidato della Corte Costituzionale e della Corte regolatrice della
giurisdizione secondo cui la giurisdizione del giudice tributario è
ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto
immediato e diretto la contestazione dei presupposti di fatto e di diritto
della pretesa avanzata dall’amministrazione finanziaria o dei relativi
accessori normativamente individuati, ossia l’an o il quantum di un
particolare tributo, di modo che la stessa sia imprescindibilmente
collegata alla natura tributaria del rapporto controverso (v. Corte Cost.
14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost. 14 maggio 2008, n. 130; Cass. Civ., Sez.
Un., 15 maggio 2007, n. 11077; Cass. Civ., Sez. Un., 10 agosto 2005, n.
16776).
In particolare, si rammenta che con la decisione n. 130 del 14
maggio 2008 la Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2 comma 1 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, nella
parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie
relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche nel
caso in cui esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi
natura tributaria. E’ stato in particolare ivi affermato che “la norma in
parola - così interpretata dal diritto vivente - conclude con l'attribuire
alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni
unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura
finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, pertanto, a prescindere
dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. La
norma censurata è dunque in contrasto con l'art. 102, comma 2, e con la VI
disp. trans. della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo
giudice speciale.”.
La Corte Costituzionale aveva in precedenza
chiarito peraltro (Corte costituzionale, 14 marzo 2008 n. 64) che la
giurisdizione del giudice tributario, in base all'art. 102, comma 2 cost.,
deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del
rapporto. Pertanto, l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di
controversie non aventi natura tributaria - sia che derivi direttamente da
un'espressa disposizione legislativa ovvero, indirettamente, dall'erronea
qualificazione di "tributaria" data dal legislatore (o dall'interprete) ad
una particolare materia - comporta la violazione del divieto
costituzionale di istituire giudici speciali.
In questi limiti, va
condivisa la ricorrente affermazione – correttamente fatta propria anche
dal primo giudice- secondo cui la giurisdizione del giudice tributario ha
carattere pieno ed esclusivo (si veda Cassazione civile , sez. un., 07
maggio 2010 , n. 11082) ed ha natura “generale”, in quanto non limitata
alle fattispecie elencate sub art. 19 del d.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546.
3.Nel caso di specie si rileva che l’avversato decreto
ministeriale del 10 luglio 2002 non ha inciso, se non in via derivata ed
indiretta sugli aspetti tributari del rapporto giuridico tra l’appellante
società e l’amministrazione appellata.
3.1. Va infatti rammentato che
il d.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283 (recante “istituzione dell'Ente tabacchi
italiani”) all’art. 3 (patrimonio dell'Ente, destinazione dei beni e del
personale estranei all'Ente) aveva fissato le disposizioni che connotavano
la struttura del neo costituito soggetto giuridico (“ L'Ente è titolare
dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le
attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. All'Ente è attribuito un fondo di
dotazione costituito dal saldo positivo netto fra il valore contabile
dell'insieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del
comma 1.
Il fondo di dotazione iniziale non può essere inferiore a
lire 500 miliardi. Qualora il saldo positivo netto di cui al comma 2 non
raggiunga il valore del fondo di dotazione iniziale, questo è integrato,
con decreto del Ministro delle finanze, anche con beni e diritti di cui è
titolare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
L'ordinato
trasferimento delle risorse ai fini dell'inizio dell'attività dell'Ente
pubblico economico è curato, nel termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, da una commissione straordinaria nominata
dal Ministro delle finanze. Alla conclusione di tale procedura è insediato
il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
.
Il Ministro delle finanze, contestualmente alla nomina di cui
all'articolo 2, comma 3, del presidente e del consiglio di amministrazione
dell'ente, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la composizione del
patrimonio iniziale dell'ente, oltre alla quota parte dell'accantonamento
per il fondo di previdenza dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, previsto dall'articolo 17 della legge 29 gennaio
1986, n. 25, di pertinenza dei dipendenti medesimi, tenuto conto altresì
dei limiti patrimoniali minimi di cui al comma 3. Il Ministro delle
finanze, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al presente
comma, presenta alle competenti commissioni parlamentari una relazione
sulle dismissioni o sull'eventuale utilizzazione del patrimonio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non conferito
all'Ente.
L'Ente può assumere esclusivamente personale di
professionalità adeguatamente qualificata, ove non sia reperibile fra il
personale di cui al comma 1 dell'articolo 4.
Il Ministro delle finanze
dispone con decreto in ordine alle attività diverse da quelle produttive e
commerciali e alle assegnazioni di beni e personale ad esse afferenti.”)
Il medesimo d.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283 all’art. 5 aveva stabilito
che “per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3, si
provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, o con singoli provvedimenti del Ministro delle
finanze.”.
In attuazione proprio di quest’ultimo articolo, era stato
emanato il dM 22 febbraio 1999, n. 67 recante “istituzione e regime dei
depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di
controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati” che, ai commi 4 e
5 dell’art. 18 così dispone: “I depositi fiscali indicati nel comma 2,
continuano ad operare, fino all'esecuzione degli adempimenti di cui allo
stesso comma 2, con le procedure amministrative e contabili in precedenza
applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, e sono assoggettati
ai controlli previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente il regolamento di
esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.
Per
consentire l'esercizio dei controlli previsti dal comma 4, i depositi
fiscali comunicano mensilmente all'Amministrazione dei monopoli di Stato,
per ciascun magazzino di vendita, l'ammontare delle relative dotazioni
ricevute ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
Le eventuali modifiche delle dotazioni stesse sono comunicate entro cinque
giorni. Le modifiche che comportano la restituzione delle dotazioni da
parte dei magazzini di vendita sono previamente comunicate
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono adottate sotto
la vigilanza dell'Amministrazione stessa secondo criteri stabiliti con
decreto direttoriale.”.
L’avversato decreto ministeriale del 10 luglio
2002 (recante “Disposizioni concernenti la contabilizzazione delle
dotazioni dei magazzini vendita di cui alla legge 22 dicembre 1957, n.
1293”) trova causa proprio negli atti normativi sinora elencati.
Nel
preambolo dello stesso decreto ministeriale, infatti, (del quale appare
utile riportare un breve stralcio) si rinviene il fondamento normativo e
logico che ne ha giustificato l’emanazione.
Ivi infatti è dato leggere
che: “Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce
l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e
commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, con esclusione delle attività, inerenti il lotto e le lotterie, e
riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già
affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta
Amministrazione;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n.
67, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime
dei depositi fiscali;
Visti i decreti ministeriali 1 giugno 1999, n.
202, 9 giugno 2000, n. 170 e 12 giugno 2002, n. 119 recanti modificazioni
al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
Atteso che,
l'Ente tabacchi italiani e le società nelle quali l'Ente stesso si è
trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del predetto decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, ha continuato ad operare ed opererà in
via transitoria, fino alla completa applicazione degli adempimenti di cui
al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, con le procedure
amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione
dei monopoli di Stato;
Ritenuto che ai magazzini vendita, ai sensi
dell'art. 5 della citata legge 22 dicembre 1957. n. 1293, è stata
affidata, in sospensione di imposta, una dotazione a titolo di deposito
all'atto dell'apertura del magazzino stesso;
Considerato che all'Ente
tabacchi italiani, è stato conferito, a titolo di dotazione degli organi
di vendita, l'importo corrispondente alle relative componenti, costituite
da generi, liquidità di conto corrente, fido e partite in sospeso,
risultanti alla data del 31 dicembre 1998;
Atteso che il citato Ente,
ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei
beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite
all'Amministrazione dei monopoli di Stato;
Considerato che all'atto
della cessazione del citato periodo transitorio, i magazzini vendita
saranno trasformati in depositi fiscali e, di conseguenza occorrerà
procedere alla definitiva contabilizzazione delle relative dotazioni;
Ritenuta, la necessità di stabilire a tal fine le modalità per
procedere alla citata contabilizzazione…”.
3.2. E’ agevole riscontrare,
pertanto, che il detto decreto è parte attuativa del progressivo
procedimento di privatizzazione dell’ amministrazione dei monopoli di
stato; esso detta la modalità di contabilizzazione delle dotazioni dei
magazzini di vendita e non è ad esso ascrivibile la trasformazione di
questi in depositi fiscali; non individua alcun fatto giuridico generatore
dell’obbligazione tributaria, - già in precedenza sorta a carico
dell’amministrazione dei Monopoli di stato- né alcun altro elemento del
rapporto di imposta.
E’ ovvio che esso produce un “effetto” tributario
consistente nella traslazione dell’obbligazione tributaria connessa
all’accisa relativa al periodo pregresso.
Ma ciò avviene in termini
non dissimili ad un qualsivoglia trasferimento di un bene giuridico da un
soggetto ad un altro, che crea il presupposto per cui il soggetto
obbligato al pagamento dell’imposta divenga l’avente causa.
3.3. Come è
chiaramente evincibile dal tenore dell’art. 2 del dL 30 agosto 1993, n.
331 il regime dell’imposta dovuta è ivi compiutamente delineato, e
l’impugnato decreto ministeriale non ha (né poteva) su tale regime
incidere (“I prodotti di cui all'art. 1, comma 1, sono assoggettati ad
accisa al momento della fabbricazione o dell'importazione.
L'accisa è
esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera
immissione in consumo anche:
a ) l'ammanco in misura superiore a
quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione
dell'abbuono di cui all'art. 5;
b ) lo svincolo, anche irregolare, da
un regime sospensivo;
c ) la fabbricazione o l'importazione, anche
irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.
E' obbligato
al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale
avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si
verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta o che si è reso
garante di tale pagamento.”)
4.Ne consegue che quale atto
generale, di natura organizzativa, e solo indirettamente produttivo di
conseguenze di natura tributaria la giurisdizione in ordine alle
controversie relative alla legittimità dello stesso rientra pienamente
nell’alveo della giurisdizione amministrativa senza che su tale profilo
possa incidere il tasso di discrezionalità ad esso sotteso.
5.
L’appello deve essere pertanto accolto, e, affermata la giurisdizione
amministrativa sulla controversia in oggetto l’impugnata decisione deve
essere annullata con rinvio al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio- Sede di Roma-.
6. La natura della controversia e la novità
delle questioni trattate legittimano la compensazione tra le parti delle
spese dell’odierno grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, numero di
registro generale 8043 del 2010 come in epigrafe proposto lo accoglie, e
per l’effetto, dichiara la giurisdizione del plesso giurisdizionale
amministrativo sulla controversia ed annulla la impugnata decisione con
rinvio al Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma
-.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco,
Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino,
Consigliere
Guido Romano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2011