Italrest Srl (gia' La Vie en Rose Snc di Baiano Francesco
& C..) in qualità di mandataria Ati e Kemihospital S.p.A. in qualità
di mandante, rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Basile, con
domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense,
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contro
Idealfood di Fiorenzano Antonio & C. Sas
in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI
con la S.M.R. s.r.l. e la S.M.R. s.r.l. in proprio, rappresentate e difese
dagli avv. Marco Provera e Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso
Giuseppe Sartorio in Roma, via Luigi Luciani N.1;
nei confronti di
Comune di Marano, Rainbow Catering
Srl,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli:
Sezione I n. 10465/2006, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2006/07 E 2007/08 - RIS.
DANNO
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio sopra specificati
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi
per le parti gli avvocati Sartorio Sartorio;
Ritenuta la
sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione di sentenza
succintamente motivata;
Ritenuto che l’identità della sentenza
appellata impone la riunione degli appelli in epigrafe
specificati;
Ritenuto che occorre dare atto della rinuncia del Comune
di Napoli al ricorso n. 799/2007;
Ritenuto, invece, che non merita
accoglimento il ricorso n. 1074/2007 proposto dall’ATI aggiudicataria in
forza delle seguenti considerazioni:
a)la statuizione di primo grado,
che ha accertato la ricorrenza di una causa di esclusione a carico del
raggruppamento aggiudicatario, merita conferma in quanto risulta coerente
con il condivisibile principio di diritto enunciato dalla decisione n.
8/2005 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio secondo cui, nel caso di
partecipazione alla gara di appalto di un raggruppamento temporaneo di
imprese, la polizza fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese
componenti il costituendo raggruppamento di imprese al fine di costituire
la cauzione provvisoria richiesta per la partecipazione alla
gara;
b)secondo l’impostazione seguita dalla decisione in esame,
infatti, stante il carattere accessorio della garanzia, il fideiussore,
nel manifestare in modo espresso la volontà di prestarla (art. 1937 c.c.),
deve anche indicare l’ obbligazione principale garantita , il soggetto
garantito, le eventuali condizioni e limitazioni soggettive ed oggettive
della garanzia rispetto all'obbligazione principale, e tanto in omaggio al
principio generale, desumibile dagli artt. 1346 e 1348 c.c., secondo cui
l’ oggetto del contratto stesso deve essere determinato o almeno
determinabile a pena di nullità;
c) in presenza di un’ ATI
costituenda, il soggetto garantito non è la ATI nel suo complesso (non
essendo ancora costituita) e non è neppure la sola capogruppo designata in
quanto la garanzia riguarda tutte le imprese associande che durante la
gara operano individualmente e responsabilmente nell'assolvimento degli
impegni connessi alla partecipazione alla gara, ivi compreso, in caso di
aggiudicazione, quello (per le future mandanti) di conferire il mandato
collettivo alla impresa designata capogruppo, che stipulerà il contratto
con l'Amministrazione;
d)in applicazione di tali principi deve
ritenersi nella specie inidonea la costituzione della cauzione provvisoria
mediante polizza intestata alla sola mandataria e non corredata da altra
idonea indicazione volta ad identificare l’altra impresa costituente il
raggruppamento di imprese e ad estendere il perimetro dell’obbligazione di
garanzia anche con riguardo alle condotte della mandante;
e)è infine
meritevole di condivisione la statuizione di prime cure che ha ritenuto
illegittima l’ammissione alla procedura dell’ATI “Le Vie en Rose” in
considerazione della mancata dimostrazione della disponibilità del centro
di cottura nel territorio del Comune di Qualiano, nel raggio di 8 KM dal
Comune di Marano;
f)la mancanza di detta dimostrazione è ricavabile
dalla circostanza che, a fronte della puntuale deduzione di profili di
censura, il Comune di Qualiano e le parti interessate non hanno prodotto
documenti o elementi idonei a comprovare la disponibilità dei locali con
riguardo all’oggetto dell’appalto in esame,
Reputato, in definitiva,
che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta
rinuncia con riguardo al ricorso n. 799/2007 mentre va respinto il ricorso
n. 1074/2007;
Reputato, infine, che le spese devono seguire la regola
della soccombenza con riguardo a detto ultimo ricorso mentre va disposta
la compensazione delle spese di giudizio per quel che attiene al ricorso
n. 799/2007;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sugli appelli come in
epigrafe proposti, li riunisce, dichiara l’estinzione del giudizio per
quel che riguarda il ricorso n. 799/2007 e respinge il ricorso n.
1074/2007.
Condanna Italrest s.r.l. al pagamento, in favore di
Idelafood di Fiorenzano A. e C. s.a.s., delle spese relative al giudizio
d’appello che liquida nella misura di 5.000//00 (cinquemila//00)
euro.
Compensa per il resto le spese di giudizio.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato,
Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Eugenio
Mele, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio
Bianchi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011